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Document 31988D0591

88/591/CECA, CEE, Euratom: Decisione del Consiglio del 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee

GU L 319 del 25.11.1988, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2003; fine validata parziale abrogato da 12001C010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/591/oj

31988D0591

88/591/CECA, CEE, Euratom: Decisione del Consiglio del 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 319 del 25/11/1988 pag. 0001 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0089
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0089


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (88/591/CECA, CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 32 quinquies,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 168 A,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 140 A,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea firmato a Bruxelles il 17 aprile 1957,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 17 aprile 1957,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965,

vista la domanda della Corte di giustizia,

visto il parere della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'articolo 32 quinquies del trattato CECA, l'articolo 168 A del trattato CEE e l'articolo 140 A del trattato CEEA autorizzano il Consiglio ad affiancare alla Corte di giustizia un organo giurisdizionale di primo grado chiamato a esercitare importanti funzioni giurisdizionali, i cui membri offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di tali funzioni;

considerando che le suddette disposizioni autorizzano il Consiglio a dare a tale organo giurisdizionale di primo grado competenza a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dagli statuti, talune categorie di ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche, e che in base a queste stesse norme il Consiglio stabilisce la composizione di tale organo giurisdizionale e adotta gli adattamenti e le disposizioni complementari necessari agli statuti della Corte di giustizia;

considerando, che per le controversie che esigono un esame approfondito di fatti complessi, l'istituzione di un doppio grado di giurisdizione è atta a migliorare la tutela giurisdizionale dei soggetti;

considerando che, al fine di perservare la qualità e l'efficacia della tutela giurisdizionale nell'ordinamento giuridico comunitario, si deve consentire alla Corte di concentrare la sua attività sul suo compito principale, che è quello di assicurare l'interpretazione uniforme del diritto comunitario;

considerando che è quindi necessario valersi dell'autorizzazione conferita dall'articolo 32 quinquies del trattato CECA, dall'articolo 168 A del trattato CEE e dall'articolo 140 A del trattato CEEA, e trasferire al Tribunale la competenza a conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi che spesso richiedono l'esame di fatti complessi, ossia i ricorsi proposti dagli agenti delle istituzioni, nonché - per quanto riguarda il trattato CECA - i ricorsi promossi da imprese o associazioni in materia di prelievi, di produzione, di prezzi, d'intese e concentrazioni e - per quanto riguarda il trattato CEE - i ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche in materia di concorrenza,

DECIDE:

Articolo 1 Alla Corte di giustizia delle Comunità europee è affiancato un "Tribunale di primo grado delle Comunità europee" di seguito denominato "Tribunale". Il Tribunale ha la propria sede presso la Corte di giustizia.

Articolo 2 1. Il Tribunale è composto di dodici membri.

2. I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il suo mandato è rinnovabile.

3. I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato generale.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e piena indipendenza, conclusioni motivate su determinati affari sottoposti al Tribunale, per assistere quest'ultimo nell'adempimento della sua missione.

I criteri per la determinazione di dette cause, nonché le modalità di designazione degli avvocati generali sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale.

Un membro del Tribunale chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale in una causa non può prendere parte alla decisione di detta causa.

4. Il Tribunale siede in sezioni, composte di tre o cinque giudici. La composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause sono disciplinate dal regolamento di procedura. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura il Tribunale può riunirsi in seduta plenaria.

5. L'articolo 21 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e l'articolo 6 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee si applicano ai membri ed al cancelliere del Tribunale.

Articolo 3 1. Il Tribunale esercita in primo grado le attribuzioni demandate alla Corte di giustizia dai trattati che istituiscono le Comunità nonché dagli atti adottati per la loro esecuzione:

a) per le controversie fra le Comunità ed i loro agenti, di cui all'articolo 179 del trattato CEE e all'articolo 152 del trattato CEEA;

b) per i ricorsi promossi contro la Commissione in forza dell'articolo 33, secondo comma e dell'articolo 35 del trattato CECA, dalle imprese o associazioni di cui all'articolo 48 di tale trattato e che riguardano atti individuali relativi all'applicazione dell'articolo 50 e degli articoli 57 - 66 dello stesso trattato;

c) per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche contro un'istituzione delle Comunità, in forza dell'articolo 173, secondo comma, e dell'articolo 175, terzo comma del trattato CEE, aventi per oggetto l'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese.

2. Quando una persona fisica o giuridica promuove un ricorso rientrante nella competenza del Tribunale in base al paragrafo 1 di questo articolo, nonché un ricorso ai sensi dell'articolo 40, primo e secondo comma del trattato CECA, dell'articolo 178 del trattato CEE o dell'articolo 151 del trattato CEEA, volto al risarcimento del danno causato da un'istituzione comunitaria con l'atto o l'omissione formante oggetto del primo ricorso, il Tribunale è parimenti competente a statuire sul ricorso volto al risarcimento di tale danno.

3. In base all'esperienza acquisita, tenuto conto soprattutto dello sviluppo della giurisprudenza, e dopo due anni di attività del Tribunale, il Consiglio riesaminerà la proposta della Corte di giustizia di attribuire al Tribunale la competenza sui ricorsi contro la Commissione presentati ai sensi dell'articolo 33, secondo comma e dell'articolo 35 del trattato CECA da imprese o associazioni di cui all'articolo 48 di tale trattato, concernenti atti relativi all'applicazione dell'articolo 74 dello stesso trattato, nonché sui ricorsi contro un'istituzione delle Comunità presentati da una persona fisica o giuridica ai sensi dell'articolo 173, secondo comma e dell'articolo 175, terzo comma del trattato CEE e concernenti misure intese a proteggere il commercio conformemente all'articolo 113 del trattato in caso di dumping e di sovvenzioni.

Articolo 4 Salve le disposizioni che seguono, al Tribunale si applicano gli articoli 34, 36, 39, 44 e 92 del trattato CECA, gli articoli 172, 174, 176, 184 - 187 e 192 del trattato CEE e gli articoli 147, 149, 156 - 159 e 164 del trattato CEEA.

Articolo 5 Nel protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono inserite, dopo l'articolo 43, le seguenti disposizioni:

"TITOLO IV IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE Statuto dei membri e organizzazione del Tribunale Articolo 44 Gli articoli 2 - 4, 6 - 9, l'articolo 13, paragrafo 1, l'articolo 17, l'articolo 18, paragrafo 2 e l'articolo 19 del presente statuto si applicano al Tribunale ed ai suoi membri. Il giuramento contemplato dall'articolo 2 è prestato dinanzi alla Corte e le decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 7 sono adottate da quest'ultima previa consultazione del Tribunale.

Cancelliere e personale Articolo 45 Il Tribunale nomina il cancelliere e ne fissa lo statuto. Gli articoli 9 e 14 del presente statuto si applicano mutatis mutandis al cancelliere del Tribunale.

Il presidente della Corte ed il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari od altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.

Procedimento dinanzi al Tribunale Articolo 46 La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III del presente statuto, esclusi gli articoli 41 e 42.

Essa è precisata e completata, per quel che necessita, dal regolamento di procedura adottato conformemente all'articolo 32 quinquies, paragrafo 4 del trattato.

In deroga all'articolo 21, quarto comma del presente statuto, l'avvocato generale può presentare conclusioni motivate per iscritto.

Articolo 47 Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte, questo lo trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale; allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale, questo lo trasmette al cancelliere della Corte.

Quando il Tribunale constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso, che rientri nella competenza della Corte di giustizia, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo la Corte di giustizia, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.

Quando la Corte ed il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte. Laddove si tratti di ricorsi relativi all'annullamento dello stesso atto, il Tribunale può anche declinare la propria competenza, affinché la Corte di giustizia statuisca su tali ricorsi. Nei casi contemplati dal presente comma, anche la Corte può decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa; in tal caso continua il procedimento dinanzi al Tribunale.

Articolo 48 Le decisioni finali del Tribunale, le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità, vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni comunitarie anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.

Impugnazione dinanzi alla Corte Articolo 49 Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che definiscono il giudizio nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia, le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni delle Comunità possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale li concerna direttamente.

Ad eccezione delle cause relative a controversie tra la Comunità e i loro agenti, l'impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni della Comunità che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.

Articolo 50 Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte contro le decisioni del Tribunale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.

Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi dell'articolo 39, secondo e terzo comma, e dell'articolo 92, terzo comma del trattato, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.

La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 del presente statuto all'impugnazione proposta ai sensi dei primi due commi del presente articolo.

Articolo 51 L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata sui mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.

L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

Procedura dinanzi alla Corte Articolo 52 In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l'avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.

Effetto sospensivo Articolo 53 L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo l'articolo 39, secondo e terzo comma del trattato.

In deroga all'articolo 44 del trattato, le decisioni del Tribunale che annullano una decisione generale hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 49, primo comma del presente statuto oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte, in forza dell'articolo 39, secondo e terzo comma del trattato, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia della decisione annullata o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.

Decisione della Corte sull'impugnazione Articolo 54 Quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.

Quando un'impugnazione, proposta da uno Stato membro o da un'istituzione della Comunità che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale, è accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata dal Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia." Articolo 6 Gli ex articoli 44 e 45 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio divengono rispettivamente gli articoli 55 e 56.

Articolo 7 Nel protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea sono inserite, dopo l'articolo 43, le seguenti disposizioni:

"TITOLO IV IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE Articolo 44 Gli articoli 2 - 8 e 13 - 16 del presente statuto si applicano al Tribunale e ai suoi membri. Il giuramento contemplato dall'articolo 2 è prestato dinanzi alla Corte e le decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale.

Articolo 45 Il Tribunale nomina il cancelliere e ne fissa lo statuto. Gli articoli 9, 10 e 13 del presente statuto si applicano mutatis mutandis al cancelliere del Tribunale.

Il presidente della Corte ed il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari ed altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.

Articolo 46 La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III del presente statuto, escluso l'articolo 20.

Essa è precisata e completata, per quel che necessita, dal regolamento di procedura adottato conformemente all'articolo 168 A, paragrafo 4 del trattato.

In deroga all'articolo 18, quarto comma del presente statuto, l'avvocato generale può presentare conclusioni, motivate per iscritto.

Articolo 47 Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale; allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte.

Quando il Tribunale constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso, che rientri nella competenza della Corte di giustizia, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo, la Corte di giustizia, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.

Quando la Corte ed il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte. Laddove si tratti di ricorsi relativi all'annullamento dello stesso atto, il Tribunale può anche declinare la propria competenza, affinché la Corte di giustizia statuisca su tali ricorsi. Nei casi contemplati dal presente comma, anche la Corte può decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa; in tal caso continua il procedimento dinanzi al Tribunale.

Articolo 48 Le decisioni finali del Tribunale, le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità, vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni comunitarie anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.

Articolo 49 Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che definiscono il giudizio nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni della Comunità possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale li concerna direttamente.

Ad eccezione delle cause relative a controversie tra la Comunità e i loro agenti, l'impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni della Comunità che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.

Articolo 50 Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte contro le decisioni del Tribunale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.

Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi degli articoli 185, 186 e dell'articolo 192, quarto comma del trattato, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.

La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 36 del presente statuto all'impugnazione proposta ai sensi dei primi due commi del presente articolo.

Articolo 51 L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata sui mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.

L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

Articolo 52 In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l'avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.

Articolo 53 L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 185 e 186 del trattato.

In deroga all'articolo 187 del trattato, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 49, primo comma del presente statuto, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte, in forza degli articoli 185 e 186 del trattato, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia del regolamento annullato o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.

Articolo 54 Quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.

Quando un'impugnazione, proposta da uno Stato membro o da una istituzione della Comunità che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale, è accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata dal Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia." Articolo 8 Gli ex articoli 44, 45 e 46 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea divengono rispettivamente gli articoli 55, 56 e 57.

Articolo 9 Nel protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica sono inserite, dopo l'articolo 44, le seguenti disposizioni:

"TITOLO IV IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE Articolo 45 Gli articoli 2 - 8, e 13 - 16 del presente statuto si applicano al Tribunale e ai suoi membri. Il giuramento contemplato dall'articolo 2 è prestato dinanzi alla Corte e le decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale.

Articolo 46 Il Tribunale nomina il cancelliere e ne fissa lo statuto. Gli articoli 9, 10 e 13 del presente statuto si applicano mutatis mutandis al cancelliere del Tribunale.

Il presidente della Corte ed il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari od altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.

Articolo 47 La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III del presente statuto, esclusi gli articoli 20 e 21.

Essa è precisata e completata, per quel che necessita, dal regolamento di procedura adottato conformemente all'articolo 140 A, paragrafo 4 del trattato.

In deroga all'articolo 18, quarto comma del presente statuto, l'avvocato generale può presentare conclusioni motivate per iscritto.

Articolo 48 Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte, questo lo trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale; allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale, questo lo trasmette immediatamente al cancelliere della Corte.

Quando il Tribunale constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso, che rientri nella competenza della Corte di giustizia, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo, la Corte di giustizia, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.

Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte. Laddove si tratti di ricorsi relativi all'annullamento dello stesso atto, il Tribunale può declinare la propria competenza, affinché la Corte di giustizia statuisca anche su tali ricorsi. Nei casi contemplati dal presente comma, anche la Corte può decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa; in tal caso continua il procedimento dinanzi al Tribunale.

Articolo 49 Le decisioni finali del Tribunale, le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità, vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni comunitarie anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.

Articolo 50 Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che definiscono il giudizio nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni delle Comunità possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale li concerna direttamente.

Ad eccezione delle cause relative a controversie tra la Comunità e i loro agenti, l'impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni della Comunità che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.

Articolo 51 Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte contro le decisioni del Tribunale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.

Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi degli articoli 157, 158 e dell'articolo 164, terzo comma del trattato, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.

La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del presente statuto all'impugnazione proposta ai sensi dei primi due commi del presente articolo.

Articolo 52 L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata sui mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.

L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

Articolo 53 In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l'avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.

Articolo 54 L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 157 e 158 del trattato.

In deroga all'articolo 159 del trattato, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 50, primo comma del presente statuto, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte, in forza degli articoli 157 e 158 del trattato, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia del regolamento annullato o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.

Articolo 55 Quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.

Quando un'impugnazione, proposta da uno Stato membro o da una istituzione della Comunità che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale, è accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata dal Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia." Articolo 10 Gli ex articoli 45, 46 e 47 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica divengono rispettivamente gli articoli 56, 57 e 58.

Articolo 11 La prima designazione del presidente del Tribunale è fatta per tre anni secondo le stesse modalità seguite per i membri. Tuttavia, i governi degli Stati membri possono decidere di comune accordo che si applichi la procedura prevista all'articolo 2, paragrafo 2.

Il Tribunale adotta il suo regolamento di procedura immediatamente dopo la sua costituzione.

Sino all'entrata in vigore del regolamento di procedura del Tribunale, il regolamento di procedura della Corte si applica mutatis mutandis.

Articolo 12 Subito dopo che tutti i membri del Tribunale hanno prestato giuramento, il presidente del Consiglio procede alla designazione, per estrazione a sorte, dei membri del Tribunale il cui mandato scade alla fine dei primi tre anni conformemente all'articolo 32 quinquies, paragrafo 3 del trattato CECA, all'articolo 168 A, paragrafo 3 del trattato CEE, e all'articolo 140 A, paragrafo 3 del trattato CEEA.

Articolo 13 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità euro- pee, ad eccezione dell'articolo 3, che entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, della dichiarazione del presidente della Corte sulla regolare costituzione del Tribunale.

Articolo 14 Le cause contemplate dall'articolo 3, pendenti dinanzi alla Corte alla data di entrata in vigore di detto articolo, e nelle quali la relazione preliminare di cui all'articolo 44, para- grafo 1 del regolamento di procedura della Corte non sia stata ancora presentata alla Corte, sono rinviate al Tribunale per essere giudicate in prima istanza.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1988.

Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS EWG:L111UMBI00.96 FF: 1UIT; SETUP: 01; Hoehe: 3701 mm; 674 Zeilen; 32751 Zeichen;

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(1) GU n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 227.

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