EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22023D1365

Decisione del Comitato Misto SEE n. 105/2020 del 14 luglio 2020 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1365]

PUB/2022/1369

GU L 172 del 6.7.2023, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1365/oj

6.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 172/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 105/2020

del 14 luglio 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1365]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (1).

(2)

Il regolamento (UE) 2019/515 abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capitolo XIX è così modificato:

1.

dopo il punto 3t (Decisione (UE) 2015/547 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"3u.

32019 R 0515: Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

(a)

per gli Stati EFTA, il presente regolamento si applica unicamente ai prodotti contemplati dall'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo SEE;

(b)

il regolamento non si applica al Liechtenstein per i prodotti di cui all'allegato I, all'allegato II, capitoli XII e XXVII, e al protocollo 47 dell'accordo fintanto che è estesa al Liechtenstein l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli;

(c)

anziché "articolo 34 TFUE" leggasi "articolo 11 dell'accordo SEE";

(d)

anziché "articolo 36 TFUE" leggasi "articolo 13 dell'accordo SEE";

(e)

all'articolo 8, i riferimenti alla "Commissione" sono sostituiti da riferimenti all'"Autorità di vigilanza EFTA" quando la decisione amministrativa è stata adottata da un'autorità ubicata in uno Stato EFTA";

2.

il testo del punto 3f (Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2019/515 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

SabineMONAUNI


(1)  GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1.

(2)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Top