EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22014A1115(01)
Agreement between the European Union and the French Republic concerning the application to the collectivity of Saint-Barthélemy of Union legislation on the taxation of savings and administrative cooperation in the field of taxation
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità
GU L 330 del 15.11.2014, p. 12–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
15.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 330/12 |
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità
L'UNIONE EUROPEA,
e
LA REPUBBLICA FRANCESE, per quanto riguarda la collettività di Saint-Barthélemy,
in appresso denominate «parti»,
considerando che:
(1) |
La collettività di Saint-Barthélemy è parte integrante della Repubblica francese ma, in conformità alla decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo (1) non fa più parte dell'Unione europea dal 1o gennaio 2012. |
(2) |
Per continuare a preservare gli interessi dell'Unione e, in particolare, a lottare contro la frode e l'evasione fiscali transfrontaliere è necessario provvedere affinché le disposizioni contenute nella legislazione dell'Unione europea sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità e sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi continuino ad applicarsi con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy. Occorre inoltre assicurare che i testi che modificano tali disposizioni si applichino con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Applicazione delle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE e degli atti correlati
1. La Repubblica francese e gli altri Stati membri applicano, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, la direttiva 2011/16/UE (2) nonché le misure da essi adottate per il recepimento di tale direttiva.
2. La Repubblica francese e gli altri Stati membri applicano, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (3) nonché le misure da essi adottate per il recepimento di tale direttiva.
3. La Repubblica francese e gli altri Stati membri applicano, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, gli atti giuridici dell'Unione adottati, se del caso, sulla base delle direttive citate ai paragrafi 1 e 2.
4. Le parti contraenti precisano che la Commissione europea ha, nei confronti della collettività di Saint-Barthélemy, gli stessi compiti previsti dalle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE e dagli altri atti giuridici correlati adottati dal Consiglio al fine di facilitare la cooperazione amministrativa fra le autorità competenti degli Stati membri.
Articolo 2
Versioni applicabili degli atti giuridici dell'Unione cui il presente accordo fa riferimento
Qualsiasi riferimento, nel presente accordo, alle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE nonché agli altri atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4 del presente accordo, si intende fatto a tali direttive e atti nella versione in vigore al momento pertinente, se del caso modificati dagli atti modificativi successivi.
Articolo 3
Autorità competenti, uffici centrali di collegamento, servizi di collegamento e funzionari competenti
Le parti contraenti precisano che le autorità competenti designate a norma della direttiva 2003/48/CE nonché le autorità competenti, gli uffici centrali di collegamento, i servizi di collegamento e i funzionari competenti designati a norma della direttiva 2011/16/UE dagli Stati membri sono investiti delle stesse funzioni e competenze ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tali direttive con riguardo alla collettività di Saint- Barthélemy, conformemente all'articolo 1 del presente accordo.
Articolo 4
Controllo
La Repubblica francese trasmette alla Commissione europea statistiche e informazioni sull'applicazione del presente accordo alla collettività di Saint-Barthélemy nella stessa misura, nelle medesime forme e con le medesime scadenze di quelle che devono essere trasmesse sul funzionamento delle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE con riguardo ai territori francesi cui tali direttive sono applicabili.
Articolo 5
Procedura amichevole tra le autorità competenti
1. Se l'attuazione o l'interpretazione del presente accordo danno adito a difficoltà o suscitano dubbi tra l'autorità competente per la collettività di Saint-Barthélemy e una o più delle autorità competenti degli Stati membri, tali autorità si sforzano di risolvere la controversia in modo amichevole. Esse informano dei risultati di tale consultazione la Commissione europea, che ne informa a sua volta gli altri Stati membri.
2. Per quanto riguarda le questioni di interpretazione, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni su richiesta di una delle autorità competenti di cui al paragrafo 1.
Articolo 6
Risoluzione delle controversie tra le parti contraenti del presente accordo
1. In caso di controversia tra le parti contraenti del presente accordo in merito alla sua interpretazione o applicazione, queste si riuniscono prima di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea in conformità al paragrafo 2.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie che possono sorgere tra le parti contraenti in merito alla applicazione o interpretazione del presente accordo. Essa è adita da una di tali parti.
Articolo 7
Entrata in vigore
Una parte contraente notifica all'altra parte l'espletamento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo prende effetto il giorno successivo a quello del ricevimento della seconda notifica.
Articolo 8
Durata e denuncia
Il presente accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato, con riserva della sua denuncia da parte di una parte contraente previo preavviso scritto all'altra parte contraente per via diplomatica. Il presente accordo cessa di produrre effetti dodici mesi dopo il ricevimento di un tale preavviso.
Articolo 9
Lingue
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e ciascuna di queste versioni fa ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на седемнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година.
Hecho en Bruselas, el diecisiete de febrero de dos mil catorce.
V Bruselu dne sedmnáctého února dva tisíce čtrnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den syttende februar to tusind og fjorten.
Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Februar zweitausendvierzehn.
Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta veebruarikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Done at Brussels on the seventeenth day of February in the year two thousand and fourteen.
Fait à Bruxelles, le dix-sept février deux mille quatorze.
Sastavljeno u Bruxellesu sedamnaestog veljače dvije tisuće četrnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì diciassette febbraio duemilaquattordici.
Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada septiņpadsmitajā februārī.
Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų vasario septynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év február havának tizenhetedik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta' Frar tas-sena elfejn u erbatax.
Gedaan te Brussel, de zeventiende februari tweeduizend veertien.
Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego lutego roku dwa tysiące czternastego.
Feito em Bruxelas, em dezassete de fevereiro de dois mil e catorze.
Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece februarie două mii paisprezece.
V Bruseli sedemnásteho februára dvetisícštrnásť.
V Bruslju, dne sedemnajstega februarja leta dva tisoč štirinajst.
Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.
Som skedde i Bryssel den sjuttonde februari tjugohundrafjorton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Френската република
Por la República Francesa
Za Francouzskou republiku
For Den Franske Republik
Für die Französische Republik
Prantsuse Vabariigi nimel
Για τη Γαλλική Δημοκρατία
For the French Republic
Pour la République française
Za Francusku Republiku
Per la Repubblica francese
Francijas Republikas vārdā –
Prancūzijos Respublikos vardu
A Francia Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Franċiża
Voor de Franse Republiek
W imieniu Republiki Francuskiej
Pela República Francesa
Pentru Republica Franceză
Za Francúzsku republiku
Za Francosko republiko
Ranskan tasavallan puolesta
För Republiken Frankrike
(1) Decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy ( GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4).
(2) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(3) Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38).