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Document 02018R1724-20230924
Regulation (EU) 2018/1724 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 establishing a single digital gateway to provide access to information, to procedures and to assistance and problem-solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02018R1724 — IT — 24.09.2023 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) 2018/1724 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1) |
Modificato da:
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REGOLAMENTO (UE) 2022/868 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2022 |
L 152 |
1 |
3.6.2022 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1724 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 2 ottobre 2018
che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme per:
l’istituzione e la gestione di uno sportello digitale unico per offrire ai cittadini e alle imprese un facile accesso a informazioni di alta qualità, a procedure efficienti e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi efficaci in relazione alle norme dell’Unione e nazionali applicabili ai cittadini e alle imprese che esercitano o che intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell’Unione nell’ambito del mercato interno ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, TFUE;
l’uso di procedure da parte di utenti transfrontalieri e l’applicazione del principio «una tantum» in relazione alle procedure riportate all’allegato II del presente regolamento e alle procedure previste dalle direttive 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
la segnalazione di ostacoli nel mercato interno in base alla raccolta di riscontri degli utenti e di statistiche provenienti dai servizi inclusi nello sportello.
Articolo 2
Istituzione dello sportello digitale unico
Lo sportello dà accesso a:
informazioni relative ai diritti, agli obblighi e alle norme di cui al diritto dell’Unione e nazionale che si applicano agli utenti che esercitano o intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell’Unione nell’ambito del mercato interno nei settori elencati all’allegato I;
informazioni sulle procedure in linea e non in linea e link alle procedure in linea, incluse le procedure di cui all’allegato II, stabilite a livello dell’Unione o nazionale per consentire agli utenti di esercitare i diritti e rispettare gli obblighi e le norme nell’ambito del mercato interno nei settori di cui all’allegato I;
informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi elencati all’allegato III o a cui è fatto riferimento all’articolo 7 a cui si possono rivolgere cittadini e imprese per domande o problemi connessi ai diritti, agli obblighi o alle norme o procedure di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e link a tali servizi.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«utente»: un cittadino dell’Unione, una persona fisica residente in uno Stato membro o una persona giuridica avente la sede sociale in uno Stato membro che accede mediante lo sportello alle informazioni, alle procedure o ai servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi di cui all’articolo 2, paragrafo 2;
«utente transfrontaliero»: utente che si trova in una situazione i cui elementi non si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro;
«procedura»: una sequenza di azioni che devono essere compiute dagli utenti allo scopo di soddisfare i requisiti o ottenere dall’autorità competente una decisione al fine di poter esercitare i diritti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a);
«autorità competente»: ogni autorità od organo di uno Stato membro, a livello nazionale, regionale o locale, con competenze specifiche relative alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui al presente regolamento;
«prova»: ogni documento o dato, compresi testi o registrazioni sonore, visive o audiovisive, su qualsiasi supporto, richiesto da un’autorità competente per dimostrare la veridicità dei fatti o il rispetto degli obblighi procedurali di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b).
CAPO II
SERVIZI DELLO SPORTELLO
Articolo 4
Accesso alle informazioni
Gli Stati membri assicurano che gli utenti possano accedere facilmente sulle loro pagine web nazionali alle seguenti informazioni in linea:
informazioni sui diritti, sugli obblighi e sulle norme di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), derivanti dal diritto nazionale;
informazioni sulle procedure di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), stabiliti a livello nazionale;
informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), forniti a livello nazionale.
La Commissione garantisce che il portale «La tua Europa» assicuri agli utenti un accesso in linea agevole alle seguenti informazioni:
informazioni sui diritti, sugli obblighi e sulle norme di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), derivanti dal diritto dell’Unione;
informazioni sulle procedure di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), stabiliti a livello dell’Unione;
informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), forniti a livello dell’Unione.
Articolo 5
Accesso alle informazioni non riportate all’allegato I
Articolo 6
Procedure da offrire interamente in linea
Le procedure di cui al paragrafo 1 sono considerate come interamente in linea quando:
l’identificazione degli utenti, la messa a disposizione di informazioni e prove, la firma e la presentazione finale possono essere effettuate per via elettronica a distanza, attraverso un canale di servizio che permette agli utenti di soddisfare tutti i requisiti relativi alla procedura in modo facilmente fruibile e strutturato;
agli utenti è fornito un avviso automatico di ricevimento, a meno che il risultato della procedura non sia consegnato immediatamente;
il risultato della procedura è consegnato per via elettronica o è consegnato fisicamente se necessario per conformarsi al diritto dell’Unione o al diritto nazionale applicabile; e
gli utenti ricevono una notifica elettronica del completamento della procedura.
Articolo 7
Accesso ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi
Se necessario per soddisfare le esigenze degli utenti, il coordinatore nazionale può proporre alla Commissione di inserire nello sportello link a servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi offerti da operatori privati o semiprivati, purché tali servizi:
offrano informazioni o assistenza negli ambiti e per gli scopi contemplati dal presente regolamento e siano complementari ai servizi già inclusi nello sportello;
siano offerti a titolo gratuito o a un prezzo accessibile per le microimprese, le organizzazioni senza scopo di lucro e i cittadini; e
siano conformi ai requisiti di cui agli articoli 8, 11 e 16.
Se il coordinatore nazionale ha proposto l’inserimento di un link in conformità del paragrafo 3 del presente articolo e fornisce tale link in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, la Commissione verifica se le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo siano soddisfatte dal servizio da inserire mediante il link e, in caso affermativo, attiva il link.
Se riscontra che le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatte dal servizio da inserire, la Commissione informa il coordinatore nazionale dei motivi per cui non ha attivato il link.
Articolo 8
Requisiti di qualità relativi all’accessibilità della rete
La Commissione rende i siti e le pagine web attraverso i quali concede l’accesso alle informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui all’articolo 7 maggiormente accessibili, ossia li rende percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.
CAPO III
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ
SEZIONE 1
Requisiti di qualità relativi alle informazioni sui diritti, sugli obblighi, sulle norme, sulle procedure e sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi
Articolo 9
Qualità delle informazioni sui diritti, sugli obblighi e sulle norme
Nei casi in cui gli Stati membri e la Commissione hanno la responsabilità, a norma dell’articolo 4, di assicurare l’accesso alle informazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), essi garantiscono che tali informazioni soddisfino i seguenti requisiti:
sono di facile utilizzo e consentono agli utenti di reperire facilmente le informazioni e di individuare facilmente quali parti delle informazioni sono rilevanti per la loro particolare situazione;
sono esatte e sufficientemente complete per comprendere le informazioni che gli utenti devono conoscere per poter esercitare i loro diritti in piena conformità delle norme e degli obblighi applicabili;
contengono riferimenti, link a atti giuridici, specifiche tecniche e linee guida, se del caso;
comprendono il nome dell’autorità competente o del soggetto responsabile del contenuto delle informazioni;
includono i recapiti di ogni pertinente servizio di assistenza e di risoluzione dei problemi, come il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, un modulo in linea di richiesta e qualsiasi altro strumento di comunicazione elettronica di uso comune che sia il più idoneo al tipo di servizio offerto e ai destinatari di tale servizio;
includono la data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni, se pertinente, o, qualora le informazioni non siano state aggiornate, la data di pubblicazione delle stesse;
sono ben strutturate e presentate in modo che gli utenti possano trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno;
sono aggiornate; e
sono scritte in un linguaggio semplice e chiaro, adeguato alle esigenze degli utenti destinatari.
Articolo 10
Qualità delle informazioni sulle procedure
Per conformarsi all’articolo 4, gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli utenti, prima della loro identificazione anteriore all’avvio della procedura, abbiano accesso a una spiegazione sufficientemente completa, chiara e di facile comprensione dei seguenti elementi, se del caso, delle procedure di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b):
le pertinenti fasi della procedura che l’utente deve seguire, comprese eventuali deroghe di cui all’articolo 6, paragrafo 3, all’obbligo degli Stati membri di offrire la procedura interamente in linea;
il nome dell’autorità competente responsabile della procedura, compresi i recapiti;
i mezzi di autenticazione, identificazione e firma accettati per tale procedura;
il tipo e il formato in cui presentare le prove;
i mezzi di ricorso o di impugnazione generalmente disponibili in caso di controversie con le autorità competenti;
i diritti da assolvere e le modalità di pagamento in linea;
le scadenze che l’utente o l’autorità competente sono tenuti a rispettare e, nei casi in cui non esistono scadenze, il tempo medio, stimato o indicativo, che occorre all’autorità competente per espletare la procedura;
le eventuali norme per il caso di mancata risposta da parte dell’autorità competente e le relative conseguenze giuridiche per gli utenti, compresi i regimi di approvazione tacita o di silenzio amministrativo;
eventuali lingue supplementari in cui può essere espletata la procedura.
Articolo 11
Qualità delle informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi
Per conformarsi all’articolo 4, gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli utenti, prima di richiedere un servizio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), abbiano accesso a una spiegazione chiara e di facile comprensione dei seguenti elementi:
il tipo, le finalità e i possibili risultati del servizio offerto;
i recapiti dei soggetti responsabili del servizio, come il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, un modulo in linea di richiesta e qualsiasi altro strumento di comunicazione elettronica di uso comune che è più idoneo al tipo di servizio offerto e ai destinatari di tale servizio;
se del caso, i diritti da assolvere e le modalità di pagamento in linea;
le eventuali scadenze da rispettare e, nei casi in cui non esistono scadenze, una media o una stima del tempo necessario per fornire il servizio;
eventuali lingue supplementari nelle quali le domande possono essere presentate e che possono essere utilizzate nei contatti successivi.
Articolo 12
Traduzione delle informazioni
SEZIONE 2
Requisiti relativi alle procedure in linea
Articolo 13
Accesso transfrontaliero alle procedure in linea
Per le procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri assicurano che siano soddisfatti almeno i seguenti requisiti:
gli utenti possono consultare istruzioni per completare la procedura almeno in una lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri, conformemente all’articolo 12;
gli utenti transfrontalieri possono di presentare le informazioni richieste, anche quando la struttura di tali informazioni è diversa da quella di informazioni analoghe nello Stato membro interessato;
gli utenti transfrontalieri possono identificarsi e autenticarsi nonché firmare o sigillare elettronicamente i documenti come previsto dal regolamento (UE) n. 910/2014, in tutti i casi in cui questo sia possibile anche per gli utenti non transfrontalieri;
gli utenti transfrontalieri possono fornire la prova del rispetto dei requisiti applicabili e ricevere l’esito delle procedure in formato elettronico, in tutti i casi in cui questo sia possibile anche per gli utenti non transfrontalieri;
nel caso in cui l’espletamento di una procedura sia a pagamento, gli utenti possono pagare i diritti in linea mediante servizi di pagamento transfrontalieri ampiamente diffusi, senza discriminazioni fondate sul luogo di stabilimento del fornitore del servizio di pagamento, sul luogo di emissione dello strumento di pagamento o sull’ubicazione del conto di pagamento all’interno dell’Unione.
Articolo 14
Sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove e applicazione del principio «una tantum»
Il sistema tecnico, in particolare:
consente il trattamento delle richieste di prove su richiesta esplicita dell’utente;
consente il trattamento delle richieste di scambio di prove o di accesso ad esse;
consente la trasmissione delle prove tra autorità competenti;
consente il trattamento delle prove da parte dell’autorità competente richiedente;
garantisce la riservatezza e l’integrità delle prove;
prevede la possibilità per l’utente di esaminare le prove che devono essere utilizzate dall’autorità richiedente competente e di scegliere se procedere o meno allo scambio delle prove;
garantisce un adeguato livello di interoperabilità con altri sistemi pertinenti;
garantisce un elevato livello di sicurezza per la trasmissione e il trattamento delle prove;
non tratta le prove al di là di quanto necessario sul piano tecnico per lo scambio delle prove, e successivamente solo per la durata necessaria a tal fine.
Articolo 15
Verifica delle prove tra gli Stati membri
Nei casi in cui non siano disponibili o applicabili il sistema tecnico o altri sistemi per lo scambio o la verifica delle prove tra gli Stati membri o nei casi in cui l’utente non richieda l’utilizzo del sistema tecnico, le autorità competenti cooperano mediante il sistema di informazione del mercato interno (IMI) se ciò è necessario per verificare l’autenticità delle prove presentate a una di esse in un formato elettronico dall’utente nel quadro di una procedura in linea.
SEZIONE 3
Requisiti di qualità relativi ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi
Articolo 16
Requisiti di qualità relativi ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi
Le autorità competenti e la Commissione, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi elencati nell’allegato III e i servizi che sono stati inclusi nello sportello a norma dell’articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, soddisfino i seguenti requisiti di qualità:
sono prestati entro un termine ragionevole tenuto conto della complessità della richiesta;
nel caso in cui i termini siano prorogati, gli utenti sono informati in anticipo della motivazione e del nuovo termine;
se il servizio è a pagamento, gli utenti possono assolvere in linea i diritti mediante servizi di pagamento transfrontalieri ampiamente diffusi, senza discriminazioni fondate sul luogo di stabilimento del fornitore del servizio di pagamento, sul luogo di emissione dello strumento di pagamento o sull’ubicazione del conto di pagamento all’interno dell’Unione.
SEZIONE 4
Monitoraggio della qualità
Articolo 17
Monitoraggio della qualità
In caso di deterioramento della qualità delle informazioni, delle procedure e dei servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui al paragrafo 1 forniti dalle autorità competenti, la Commissione adotta, tenendo conto della gravità e della persistenza del deterioramento, una o più delle seguenti misure:
informare il coordinatore nazionale pertinente e chiedere azioni correttive;
discutere le azioni raccomandate per migliorare la conformità ai requisiti di qualità in seno al gruppo di coordinamento dello sportello;
inviare una lettera con raccomandazioni allo Stato membro interessato;
scollegare temporaneamente dallo sportello le informazioni, la procedura o il servizio di assistenza o di risoluzione dei problemi.
CAPO IV
SOLUZIONI TECNICHE
Articolo 18
Interfaccia utenti comune
La Commissione garantisce che l’interfaccia utenti comune soddisfi i seguenti requisiti di qualità:
è di facile utilizzo;
è accessibile in linea attraverso vari dispositivi elettronici;
è sviluppata e ottimizzata per vari navigatori di rete;
soddisfa i seguenti requisiti di accessibilità della rete: percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e solidità.
Articolo 19
Repertorio di link
Articolo 20
Strumento comune di reperimento di servizi di assistenza
Articolo 21
Responsabilità per le applicazioni TIC di supporto allo sportello
La Commissione è responsabile dello sviluppo, della messa a disposizione, del monitoraggio, dell’aggiornamento, della manutenzione, della sicurezza e dell’hosting delle seguenti applicazioni TIC e pagine web:
il portale «La tua Europa» di cui all’articolo 2, paragrafo 1;
l’interfaccia utenti comune di cui all’articolo 18, paragrafo 1, compreso il motore di ricerca o qualsiasi altro strumento TIC che consenta la reperibilità di informazioni e servizi web;
il repertorio di link di cui all’articolo 19, paragrafo 1;
lo strumento comune di reperimento di servizi di assistenza di cui all’articolo 20, paragrafo 1;
gli strumenti di riscontro di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a).
La Commissione lavora in stretta cooperazione con gli Stati membri per sviluppare le applicazioni TIC.
CAPO V
PROMOZIONE
Articolo 22
Nome, logo e marchio di qualità
Il nome con cui lo sportello sarà designato e promosso presso il pubblico è «Your Europe».
Al più tardi entro il 12 giugno 2019 la Commissione, in stretta cooperazione con il gruppo di coordinamento dello sportello, decide il logo con cui sarà designato e promosso lo sportello presso il pubblico.
Il logo dello sportello e il rispettivo link sono resi visibili e disponibili sui pertinenti siti web a livello di Unione e a livello nazionale collegati allo sportello.
Articolo 23
Promozione
CAPO VI
RACCOLTA DI RISCONTRI E STATISTICHE RELATIVE AGLI UTENTI
Articolo 24
Statistiche relative agli utenti
Le statistiche raccolte conformemente ai paragrafi 1 e 2, riguardanti le informazioni, le procedure e i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi a cui lo sportello rimanda, comprendono le seguenti categorie di dati:
dati relativi al numero, all’origine e al tipo di utenti dello sportello;
dati relativi alle preferenze e ai percorsi degli utenti;
dati relativi alla fruibilità, alla reperibilità e alla qualità delle informazioni, delle procedure e dei servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi.
Tali dati sono messi a disposizione del pubblico in un formato aperto, di uso comune e leggibile elettronicamente.
Articolo 25
Riscontri degli utenti sui servizi dello sportello
Articolo 26
Relazioni sul funzionamento del mercato interno
La Commissione:
fornisce agli utenti dello sportello uno strumento di facile utilizzo affinché segnalino e forniscano un riscontro, in modo anonimo, sugli ostacoli che incontrano nell’esercizio dei loro diritti nel mercato interno;
raccoglie informazioni aggregate dai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi che fanno parte dello sportello sull’oggetto delle richieste e delle risposte.
Articolo 27
Panoramiche sintetiche in linea
La Commissione pubblica in forma anonima panoramiche sintetiche in linea dei problemi che emergono dalle informazioni raccolte a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, dalle principali statistiche relative agli utenti di cui all’articolo 24 e dai principali riscontri degli utenti di cui all’articolo 25.
CAPO VII
GOVERNANCE DELLO SPORTELLO
Articolo 28
Coordinatori nazionali
Ogni Stato membro nomina un coordinatore nazionale. Oltre ai loro obblighi a norma degli articoli 7, 17, 19, 20, 23 e 25, i coordinatori nazionali:
fungono da punto di contatto all’interno delle loro rispettive amministrazioni per tutte le questioni concernenti lo sportello;
promuovono l’applicazione uniforme degli articoli da 9 a 16 da parte delle loro rispettive autorità competenti;
garantiscono che le raccomandazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), siano attuate correttamente.
Articolo 29
Gruppo di coordinamento
È istituito un gruppo di coordinamento («gruppo di coordinamento dello sportello»), composto da un coordinatore nazionale per ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Esso adotta il proprio regolamento interno. La Commissione ne assicura il segretariato.
Articolo 30
Compiti del gruppo di coordinamento dello sportello
Il gruppo di coordinamento dello sportello sostiene l’attuazione del presente regolamento. In particolare:
facilita lo scambio e l’aggiornamento periodico delle migliori prassi;
incoraggia l’impiego di procedure interamente in linea, oltre a quelle di cui all’allegato II del presente regolamento, e di mezzi di autenticazione, identificazione e firma in linea, in particolare quelli previsti dal regolamento (UE) n. 910/2014;
discute come migliorare la fruibilità della presentazione delle informazioni nei settori indicati all’allegato I, segnatamente sulla base dei dati raccolti in conformità degli articoli 24 e 25;
assiste la Commissione nello sviluppo di soluzioni TIC comuni di supporto allo sportello;
discute il progetto di programma di lavoro annuale;
assiste la Commissione nel monitoraggio dell’esecuzione del programma di lavoro annuale;
discute le informazioni aggiuntive fornite a norma dell’articolo 5 al fine di incoraggiare altri Stati membri a fornire informazioni analoghe, ove pertinente per gli utenti;
assiste la Commissione nel monitoraggio della conformità ai requisiti di cui agli articoli da 8 a 16, conformemente all’articolo 17;
informa sull’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1;
discute ed esprime raccomandazioni alle autorità competenti e alla Commissione al fine di evitare o eliminare inutili duplicazioni dei servizi disponibili mediante lo sportello;
esprime pareri o suggerimenti di miglioramento in merito a procedure o misure per affrontare in modo efficace eventuali problemi connessi alla qualità dei servizi sollevati dagli utenti;
discute l’applicazione dei principi di sicurezza e tutela della vita privata sin dalla progettazione nel quadro del presente regolamento;
discute le questioni relative alla raccolta dei riscontri degli utenti e alle statistiche di cui agli articoli 24 e 25, in modo che i servizi offerti a livello dell’Unione e nazionale siano continuamente migliorati;
discute le questioni relative ai requisiti di qualità dei servizi offerti mediante lo sportello;
procede allo scambio di migliori prassi e assiste la Commissione per quanto riguarda l’organizzazione, la strutturazione e la presentazione dei servizi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, al fine di consentire il corretto funzionamento dell’interfaccia utenti comune;
favorisce lo sviluppo e l’attuazione della promozione coordinata;
coopera con gli organi di governance o le reti di servizi di informazione e di assistenza o di risoluzione dei problemi;
formula orientamenti sulla lingua o sulle lingue ufficiali aggiuntive dell’Unione che devono essere utilizzate dalle autorità competenti in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a).
Articolo 31
Programma di lavoro annuale
La Commissione adotta il programma di lavoro annuale che specifica, in particolare:
le azioni per migliorare la presentazione delle informazioni specifiche di cui ai settori indicati all’allegato I e le azioni per facilitare l’attuazione tempestiva, da parte delle autorità competenti a tutti i livelli, incluso quello municipale, dell’obbligo di fornire informazioni;
le azioni per facilitare la conformità agli articoli 6 e 13;
le azioni necessarie a garantire una conformità costante ai requisiti di cui agli articoli da 9 a 12;
le attività connesse alla promozione dello sportello in conformità dell’articolo 23.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 32
Costi
Il bilancio generale dell’Unione europea copre le spese per:
lo sviluppo e la manutenzione degli strumenti TIC a sostegno dell’attuazione del presente regolamento a livello dell’Unione;
la promozione dello sportello a livello dell’Unione;
la traduzione di informazioni, spiegazioni e istruzioni, conformemente all’articolo 12, entro un volume annuale massimo per Stato membro, fatta salva la possibilità di riassegnazione ove necessario per consentire il pieno utilizzo del bilancio disponibile.
Articolo 33
Protezione dei dati personali
Il trattamento di dati personali effettuato dalle autorità competenti nell’ambito del presente regolamento si conforma al regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nell’ambito del presente regolamento si conforma al regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 34
Cooperazione con altre reti di informazione e di assistenza
Articolo 35
Sistema di informazione del mercato interno
Articolo 36
Relazioni e riesame
Entro il 12 dicembre 2022, e successivamente ogni due anni, la Commissione riesamina l’applicazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento dello sportello e sul funzionamento del mercato interno basata sulle statistiche e sulle informazioni raccolte conformemente agli articoli 24, 25 e 26. Il riesame riguarda, in particolare, la valutazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 14, tenendo conto degli sviluppi tecnologici, giuridici e di mercato attinenti allo scambio di prove tra autorità competenti.
Articolo 37
Procedura di comitato
Articolo 38
Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012
Il regolamento (UE) n. 1024/2012 è così modificato:
l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’uso di un sistema di informazione del mercato interno (Internal Market Information — “IMI”) per la cooperazione amministrativa tra i partecipanti all’IMI, compreso il trattamento di dati personali.»;
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
L’IMI è utilizzato per lo scambio di informazioni, compresi i dati personali, tra i partecipanti all’IMI e per il trattamento di tali informazioni per una delle seguenti finalità:
la cooperazione amministrativa richiesta conformemente agli atti di cui all’allegato;
la cooperazione amministrativa oggetto di un progetto pilota eseguito conformemente all’articolo 4.»;
all’articolo 5, il secondo comma è così modificato:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“IMI”: strumento elettronico fornito dalla Commissione per favorire la cooperazione amministrativa tra i partecipanti all’IMI;»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“cooperazione amministrativa”: attività in collaborazione tra i partecipanti all’IMI attraverso lo scambio e il trattamento di informazioni allo scopo di migliorare l’applicazione del diritto dell’Unione;»;
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
“partecipanti all’IMI”: le autorità competenti, i coordinatori IMI, la Commissione e gli organi e gli organismi dell’Unione;»;
all’articolo 8, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
assicurare il coordinamento con organi e organismi dell’Unione e concedere loro l’accesso all’IMI.»;
all’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
l’articolo 21 è così modificato:
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
il paragrafo 4 è soppresso;
l’articolo 29, paragrafo 1, è soppresso;
all’allegato sono aggiunti i punti seguenti:
«11. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( *2 ): articolo 56, articoli da 60 a 66 e articolo 70, paragrafo 1.
12. Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, a procedure e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 ( *3 ): articolo 6, paragrafo 4, e articoli 15 e 19.».
Articolo 39
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 2, l’articolo 4, gli articoli da 7 a 12, gli articoli 16 e 17, l’articolo 18, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 19, l’articolo 20, l’articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 25, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 26 e l’articolo 27 si applicano a decorrere dal 12 dicembre 2020.
L’articolo 6, l’articolo 13, l’articolo 14, paragrafi da 1 a 8, l’articolo 14, paragrafo 10, e l’articolo 15 si applicano a decorrere dal 12 dicembre 2023.
Fatta salva la data di applicazione degli articoli 2, 9, 10 e 11, le autorità municipali rendono accessibili le informazioni, le spiegazioni e le istruzioni di cui ai detti articoli al più tardi entro il 12 dicembre 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elenco dei settori di informazione che sono pertinenti per i cittadini e le imprese che esercitano i loro diritti nel mercato interno di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a)
Settori di informazione pertinenti per i cittadini:
Settore |
INFORMAZIONI RELATIVE A DIRITTI, OBBLIGHI E NORME DERIVANTI DAL DIRITTO DELL’UNIONE E DAL DIRITTO NAZIONALE |
A. Viaggiare all’interno dell’Unione |
1. Documenti richiesti ai cittadini dell’Unione, ai loro familiari che sono cittadini di paesi terzi, ai minori non accompagnati e ai cittadini di paesi terzi quando viaggiano fra Stati membri dell’Unione (carta di identità, visto, passaporto) 2. Diritti e obblighi di chi viaggia in aereo, treno, bus o nave nell’Unione e dall’Unione e di chi acquista pacchetti turistici o servizi turistici collegati 3. Assistenza in caso di mobilità ridotta per i viaggi nell’Unione e dall’Unione 4. Trasporto di animali, piante, alcol, tabacco, sigarette e altre merci quando si viaggia nell’Unione 5. Chiamate vocali e invio e ricevimento di messaggi elettronici e di dati elettronici all’interno dell’Unione |
B. Lavoro e pensionamento all’interno dell’Unione |
1. Ricerca di occupazione in un altro Stato membro 2. Assunzione in un altro Stato membro 3. Riconoscimento delle qualifiche ai fini dell’occupazione in un altro Stato membro 4. Regime fiscale in un altro Stato membro 5. Norme in materia di responsabilità e assicurazione obbligatoria per quanto concerne la residenza o un’attività lavorativa in un altro Stato membro 6. Condizioni di impiego, anche per quanto concerne i lavoratori distaccati, quali stabilite da leggi o da fonti normative secondarie (tra cui informazioni in merito a orario di lavoro, ferie retribuite, diritti alle ferie, diritti e obblighi relativi alle ore di lavoro straordinario, controlli sanitari, risoluzione dei contratti, licenziamenti ed esuberi) 7. Parità di trattamento (norme che vietano la discriminazione sul posto di lavoro, norme sulla parità di retribuzione tra uomini e donne e sulla parità di retribuzione tra lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato) 8. Obblighi in materia di salute e sicurezza in relazione ai diversi tipi di attività 9. Diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale nell’Unione, inclusi quelli relativi alle pensioni |
C. Veicoli nell’Unione |
1. Trasferimento temporaneo o permanente di un veicolo a motore in un altro Stato membro 2. Ottenimento e rinnovo di una patente di guida 3. Sottoscrizione dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore 4. Acquisto e vendita di un veicolo a motore in un altro Stato membro 5. Codice delle strada nazionale e requisiti per i conducenti, comprese norme generali per l’utilizzo dell’infrastruttura stradale nazionale: diritti calcolati in base alla durata (vignetta), diritti calcolati in base alla distanza (pedaggio), bollini delle emissioni |
D. Residenza in un altro Stato membro |
1. Trasferimento temporaneo o permanente in un altro Stato membro 2. Acquisto e vendita di beni immobiliari, inclusi eventuali obblighi e condizioni legati all’imposizione, alla proprietà o all’utilizzo di tali beni, compreso l’utilizzo come seconda residenza 3. Partecipazione alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo 4. Prescrizioni in materia di carte di soggiorno per i cittadini dell’Unione e i loro familiari, inclusi quelli cittadini di paesi terzi 5. Condizioni applicabili alla naturalizzazione dei cittadini di un altro Stato membro 6. Norme applicabili in caso di decesso, comprese norme in materia di rimpatrio della salma in un altro Stato membro |
E. Studi o tirocini in un altro Stato membro |
1. Sistema di istruzione in un altro Stato membro, comprese l’educazione e la cura della prima infanzia, l’istruzione primaria e secondaria, l’istruzione superiore e l’istruzione degli adulti 2. Volontariato in un altro Stato membro 3. Tirocini in un altro Stato membro 4. Attività di ricerca in un altro Stato membro nell’ambito di un programma d’istruzione |
F. Sanità |
1. Assistenza sanitaria in un altro Stato membro 2. Acquisto, in linea o di persona, di prodotti farmaceutici su prescrizione medica in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la prescrizione 3. Norme in materia di assicurazione sanitaria applicabili a soggiorni di breve o lunga durata in un altro Stato membro, comprese le modalità per richiedere la tessera europea di assicurazione malattia 4. Informazioni generali i sui diritti di accesso o gli obblighi di partecipazione alle misure pubbliche disponibili in materia di prevenzione sanitaria 5. Servizi forniti mediante i numeri di emergenza nazionali, compresi il 112 e il 116 6. Diritti e condizioni relativi al trasferimento in un centro di assistenza residenziale |
G. Diritti relativi ai cittadini e alla famiglia |
1. Nascita, custodia dei figli minorenni, responsabilità genitoriale, norme in materia di maternità surrogata e adozione, compresa l’adozione da parte del secondo genitore, obbligo di pagamento degli alimenti per i figli in una situazione familiare transfrontaliera 2. Coppie di nazionalità diverse, incluse coppie dello stesso sesso (matrimonio, unione civile o registrata, separazione, divorzio, regime patrimoniale, diritti dei conviventi) 3. Norme in materia di riconoscimento del genere 4. Diritti e obblighi di successione in un altro Stato membro, comprese le norme fiscali 5. Diritti e obblighi applicabili nei casi di sottrazione transfrontaliera di minori da parte di un genitore |
H. Diritti dei consumatori |
1. Acquisto in linea o di persona di beni, contenuti digitali o servizi (inclusi i prodotti finanziari) da un altro Stato membro 2. Titolarità di un conto bancario in un altro Stato membro 3. Collegamento ai servizi di pubblica utilità, quali gas, energia elettrica, acqua, smaltimento dei rifiuti domestici, telecomunicazioni e Internet 4. Pagamenti, compresi i bonifici, ritardi nei pagamenti transfrontalieri 5. Diritti del consumatore e garanzia in caso di acquisto di beni e servizi, comprese le procedure per la risoluzione delle controversie e la compensazione dei consumatori 6. Sicurezza dei prodotti di consumo 7. Locazione di un veicolo a motore |
I. Protezione dei dati personali |
1. Esercizio dei diritti delle persone interessate in relazione alla protezione dei dati personali |
Settori di informazione pertinenti per le imprese:
Settore |
INFORMAZIONI RELATIVE A DIRITTI, OBBLIGHI E NORME |
J. Avvio, gestione e chiusura di un’impresa |
1. Registrazione, modifica della forma giuridica o chiusura di un’impresa (procedure di registrazione e forme giuridiche delle attività commerciali) 2. Trasferimento di un’impresa in un altro Stato membro 3. Diritti di proprietà intellettuale (domanda di brevetto, registrazione di marchi, disegni o progetti, ottenimento dei diritti di riproduzione) 4. Equità e trasparenza nelle pratiche commerciali, inclusi i diritti dei consumatori e le garanzie relative alla vendita di beni e servizi 5. Offerta di servizi in linea per i pagamenti transfrontalieri per la vendita di beni e servizi in linea 6. Diritti e obblighi derivanti dal diritto contrattuale, compresi gli interessi di mora 7. Procedure d’insolvenza e liquidazione della società 8. Assicurazione crediti 9. Fusioni di società o vendita di imprese 10. Responsabilità civile degli amministratori di una società 11. Norme e obblighi relativi al trattamento dei dati personali |
K. Dipendenti |
1. Condizioni di impiego stabilite da leggi o da fonti normative secondarie (tra cui orario di lavoro, ferie retribuite, diritti alle ferie, diritti e obblighi relativi alle ore di lavoro straordinario, controlli sanitari, risoluzione dei contratti, licenziamenti ed esuberi) 2. Diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale nell’Unione (iscrizione in qualità di datore di lavoro, iscrizione dei dipendenti, notifica della scadenza di un contratto d’impiego, versamento dei contributi sociali, diritti e obblighi relativi alle pensioni) 3. Assunzione di lavoratori in altri Stati membri (distacco dei lavoratori, norme sulla libera prestazione dei servizi, requisiti in materia di residenza per i lavoratori) 4. Parità di trattamento (norme che vietano la discriminazione sul posto di lavoro, norme sulla parità di retribuzione tra uomini e donne e sulla parità di retribuzione tra lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato) 5. Norme in materia di rappresentanza del personale |
L. Imposte |
1. IVA: informazioni su norme generali, aliquote ed esenzioni, partita IVA e pagamento dell’IVA, rimborsi 2. Accise: informazioni su norme generali, aliquote ed esenzioni, registrazione ai fini delle accise e pagamento delle accise, rimborsi 3. Dazi doganali e altri diritti e imposte riscossi sulle importazioni 4. Procedure doganali di importazione ed esportazione a norma del codice doganale dell’Unione 5. Altre imposte: pagamento, aliquote, dichiarazioni dei redditi |
M. Merci |
1. Ottenimento del marchio CE 2. Norme e obblighi relativi ai prodotti 3. Individuazione delle norme e delle specifiche tecniche applicabili e certificazione dei prodotti 4. Riconoscimento reciproco dei prodotti non soggetti a specifiche dell’Unione 5. Prescrizioni relative alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze chimiche pericolose 6. Vendita a distanza/fuori dai locali commerciali: informazioni da fornire anticipatamente ai clienti, conferma scritta del contratto, recesso da un contratto, consegna delle merci, altri obblighi specifici 7. Prodotti difettosi: diritti dei consumatori e garanzie, responsabilità post vendita, mezzi di reclamo per la parte lesa 8. Certificazione, etichette (EMAS, etichettatura energetica, etichette sulla progettazione ecocompatibile, marchio Ecolabel UE) 9. Riciclaggio e gestione dei rifiuti |
N. Servizi |
1. Acquisizione di licenze, autorizzazioni o permessi per l’avvio e la gestione di un’impresa 2. Notifica delle attività transfrontaliere alle autorità 3. Riconoscimento delle qualifiche professionali, comprese l’istruzione e la formazione professionali |
O. Finanziamento di un’attività commerciale |
1. Accesso a finanziamenti a livello dell’Unione, inclusi i programmi di finanziamento dell’Unione e sovvenzioni alle imprese 2. Accesso ai finanziamenti a livello nazionale 3. Iniziative rivolte agli imprenditori (scambi organizzati per i nuovi imprenditori, programmi di mentoring ecc.) |
P. Appalti pubblici |
1. Partecipazione a gare d’appalto: norme e procedure 2. Presentazione di un’offerta in risposta a un bando di gara pubblico 3. Segnalazione di irregolarità in relazione alla procedura di gara |
Q. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro |
1. Obblighi in materia di salute e sicurezza in relazione ai diversi tipi di attività, compresa la prevenzione dei rischi, l’informazione e la formazione |
ALLEGATO II
Procedure di cui all’articolo 6, paragrafo 1
Eventi della vita |
Procedure |
Risultati previsti fatta salva una valutazione della domanda da parte dell’autorità competente conformemente al diritto nazionale, se del caso |
Nascita |
Richiesta di una prova della registrazione di nascita |
Prova della registrazione di nascita o certificato di nascita |
Residenza |
Richiesta di una prova di residenza |
Conferma della registrazione all’indirizzo attuale |
Studio |
Domanda di finanziamento degli studi per l’istruzione terziaria, come borse di studio e prestiti per studenti offerti da un organismo o ente pubblico |
Decisione in merito alla domanda di finanziamento o avviso di ricevimento |
Presentazione di una domanda iniziale di ammissione presso un istituto pubblico di istruzione terziaria |
Conferma di ricevimento della domanda |
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Richiesta di riconoscimento accademico di diplomi, certificati o altri attestati relativi a studi o corsi |
Decisione in merito alla richiesta di riconoscimento |
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Lavoro |
Richiesta di determinazione della legislazione applicabile a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 () |
Decisione sulla legislazione applicabile |
Notifica di cambiamenti, rilevanti ai fini delle prestazioni di sicurezza sociale, della situazione personale o professionale della persona che percepisce tali prestazioni |
Conferma di ricevimento della notifica di tali cambiamenti |
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Domanda di tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) |
Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) |
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Presentazione di una dichiarazione dei redditi |
Conferma di ricevimento della dichiarazione |
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Trasferimento |
Registrazione del cambio di indirizzo |
Conferma della cancellazione dall’indirizzo precedente e della registrazione del nuovo indirizzo |
Immatricolazione di un veicolo a motore proveniente da uno Stato membro o in esso già immatricolato, secondo le procedure standard () |
Prova dell’immatricolazione di un veicolo a motore |
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Ottenimento di bollini per l’utilizzo dell’infrastruttura stradale nazionale: diritti calcolati in base alla durata (vignetta), diritti calcolati in base alla distanza (pedaggio), rilasciati da un organismo o ente pubblico |
Ricevimento del contrassegno di pedaggio o della vignetta o altra prova di pagamento |
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Ottenimento di bollini delle emissioni rilasciati da un organismo o ente pubblico |
Ricevimento del bollino delle emissioni o altra prova di pagamento |
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Pensionamento |
Domanda di pensione e di prestazioni di prepensionamento presso regimi obbligatori |
Conferma di ricevimento della domanda o decisione relativa alla domanda di pensione o di prepensionamento |
Richiesta di informazioni sui dati relativi alla pensione presso regimi obbligatori |
Dichiarazione dei dati personali relativi alla pensione |
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Avvio, gestione e chiusura di un'impresa |
Notifica di un'attività commerciale, licenza per l'esercizio di un'attività commerciale, modifiche di un'attività commerciale e cessazione di un'attività commerciale senza procedure di insolvenza o liquidazione, esclusa la registrazione iniziale di un'attività commerciale nel registro delle imprese ed escluse le procedure relative alla costituzione di imprese o società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, TFUE, o a qualsiasi fascicolo presentato successivamente da queste ultime |
Conferma di ricevimento della notifica o della modifica, o della richiesta di licenza di attività commerciale |
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Iscrizione di un datore di lavoro (persona fisica) presso i regimi pensionistici e assicurativi obbligatori |
Conferma della registrazione o numero di sicurezza sociale |
Iscrizione di dipendenti presso i regimi pensionistici e assicurativi obbligatori |
Conferma della registrazione o numero di sicurezza sociale |
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Presentazione di una dichiarazione dei redditi d'impresa |
Conferma di ricevimento della dichiarazione |
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Notifica ai regimi di sicurezza sociale della fine del contratto con un dipendente, escluse le procedure per la risoluzione collettiva dei contratti dei dipendenti |
Conferma di ricevimento della notifica |
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Pagamento dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti |
Ricevimento o altra forma di conferma del pagamento dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti |
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Notifica del fornitore di servizi di intermediazione dei dati |
Conferma di ricevimento della notifica |
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Registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione |
Conferma della registrazione |
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(1)
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
(2)
Sono inclusi i seguenti veicoli: a) i veicoli a motore e i rimorchi di cui all’articolo 3 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1) e b) i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o no, destinati a circolare su strada di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52). |
ALLEGATO III
Elenco dei servizi di assistenza e risoluzione dei problemi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c)
Sportelli unici ( 1 )
Punti di contatto per i prodotti ( 2 )
Punti di contatto di prodotti da costruzione ( 3 )
Centri di assistenza nazionali per le qualifiche professionali ( 4 )
Punti di contatto nazionali per l’assistenza sanitaria transfrontaliera ( 5 )
Rete europea di servizi per l’impiego (EURES) ( 6 )
Risoluzione delle controversie online (ODR) ( 7 )
( *1 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)»;
( *2 ) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
( *3 ) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 »
( ) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
( ) Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).
( ) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
( ) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
( ) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).
( ) Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l’impiego (EURES), all’accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).
( ) Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).