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Document 02006R1881-20220503

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1881/2022-05-03

02006R1881 — IT — 03.05.2022 — 031.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2007 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2007

  L 255

14

29.9.2007

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 565/2008 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2008

  L 160

20

19.6.2008

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 629/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2008

  L 173

6

3.7.2008

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 105/2010 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 2010

  L 35

7

6.2.2010

►M5

REGOLAMENTO (UE) N. 165/2010 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2010

  L 50

8

27.2.2010

►M6

REGOLAMENTO (UE) N. 420/2011 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2011

  L 111

3

30.4.2011

►M7

REGOLAMENTO (UE) N. 835/2011 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2011

  L 215

4

20.8.2011

►M8

REGOLAMENTO (UE) N. 1258/2011 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2011

  L 320

15

3.12.2011

►M9

REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2011 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2011

  L 320

18

3.12.2011

 M10

REGOLAMENTO (UE) N. 219/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2012

  L 75

5

15.3.2012

►M11

REGOLAMENTO (UE) N. 594/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2012

  L 176

43

6.7.2012

►M12

REGOLAMENTO (UE) N. 1058/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2012

  L 313

14

13.11.2012

►M13

REGOLAMENTO (UE) N. 1067/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013

  L 289

56

31.10.2013

 M14

REGOLAMENTO (UE) N. 212/2014 DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 2014

  L 67

3

7.3.2014

 M15

REGOLAMENTO (UE) N. 362/2014 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 2014

  L 107

56

10.4.2014

►M16

REGOLAMENTO (UE) N. 488/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2014

  L 138

75

13.5.2014

►M17

REGOLAMENTO (UE) N. 696/2014 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2014

  L 184

1

25.6.2014

 M18

REGOLAMENTO (UE) N. 1327/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2014

  L 358

13

13.12.2014

►M19

REGOLAMENTO (UE) 2015/704 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2015

  L 113

27

1.5.2015

►M20

REGOLAMENTO (UE) 2015/1005 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2015

  L 161

9

26.6.2015

►M21

REGOLAMENTO (UE) 2015/1006 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2015

  L 161

14

26.6.2015

►M22

REGOLAMENTO (UE) 2015/1125 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2015

  L 184

7

11.7.2015

►M23

REGOLAMENTO (UE) 2015/1137 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2015

  L 185

11

14.7.2015

►M24

REGOLAMENTO (UE) 2015/1933 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2015

  L 282

11

28.10.2015

►M25

REGOLAMENTO (UE) 2015/1940 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2015

  L 283

3

29.10.2015

►M26

REGOLAMENTO (UE) 2016/239 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2016

  L 45

3

20.2.2016

►M27

REGOLAMENTO (UE) 2017/1237 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2017

  L 177

36

8.7.2017

 M28

REGOLAMENTO (UE) 2018/290 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2018

  L 55

27

27.2.2018

►M29

REGOLAMENTO (UE) 2019/1870 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2019

  L 289

37

8.11.2019

►M30

REGOLAMENTO (UE) 2019/1901 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2019

  L 293

2

14.11.2019

►M31

REGOLAMENTO (UE) 2020/685 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2020

  L 160

3

25.5.2020

►M32

REGOLAMENTO (UE) 2020/1255 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2020

  L 293

1

8.9.2020

►M33

REGOLAMENTO (UE) 2020/1322 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 2020

  L 310

2

24.9.2020

►M34

REGOLAMENTO (UE) 2021/1317 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2021

  L 286

1

10.8.2021

►M35

REGOLAMENTO (UE) 2021/1323 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2021

  L 288

13

11.8.2021

►M36

REGOLAMENTO (UE) 2021/1399 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2021

  L 301

1

25.8.2021

►M37

REGOLAMENTO (UE) 2021/1408 DELLA COMMISSIONE del 27 agosto 2021

  L 304

1

30.8.2021

►M38

REGOLAMENTO (UE) 2022/617 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2022

  L 115

60

13.4.2022


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 234, 10.9.2011, pag.  47 (629/2008)

 C2

Rettifica, GU L 095, 31.3.2012, pag.  14 (1259/2011)

 C3

Rettifica, GU L 267, 18.10.2017, pag.  6 (696/2014)

►C4

Rettifica, GU L 298, 19.11.2019, pag.  12 (2019/1870)

►C5

Rettifica, GU L 310, 2.12.2019, pag.  60 (2019/1870)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Norme generali

1.  
I prodotti alimentari elencati nell'allegato non sono commercializzati se contengono uno dei contaminanti elencati nell'allegato in una quantità superiore al tenore massimo indicato nell'allegato medesimo.
2.  
I tenori massimi di cui all'allegato si applicano alla parte commestibile dei prodotti alimentari interessati, salvo quanto diversamente indicato nell'allegato medesimo.

Articolo 2

Prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e composti

1.  

Nell'applicare i tenori massimi di cui all'allegato ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati o composti da più di un ingrediente, si tiene conto di quanto segue:

a) 

modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione o di diluizione;

b) 

modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla trasformazione;

c) 

le proporzioni relative degli ingredienti nel prodotto;

d) 

il limite analitico di quantificazione.

2.  
I fattori specifici di concentrazione o diluizione relativi alle operazioni di essiccazione, diluizione, trasformazione e/o miscelazione di cui trattasi o ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e/o composti di cui trattasi vengono forniti e motivati dall'operatore del settore alimentare quando l'autorità competente effettua un controllo ufficiale.

Se l'operatore del settore alimentare non fornisce il fattore di concentrazione o diluizione necessario o se l'autorità competente ritiene tale fattore inidoneo alla luce della motivazione addotta, è l'autorità stessa a definire il fattore in base alle informazioni disponibili, perseguendo nel contempo la massima protezione della salute pubblica.

3.  
I paragrafi 1 e 2 si applicano in assenza di specifici tenori massimi comunitari stabiliti per questi prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati o composti.
4.  
Ove la legislazione comunitaria non preveda tenori massimi specifici per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, gli Stati membri possono stabilire livelli più restrittivi.

Articolo 3

Divieti in materia di uso, miscelazione e detossificazione

1.  
I prodotti alimentari non conformi ai tenori massimi di cui all'allegato non possono essere utilizzati come ingredienti alimentari.
2.  
I prodotti alimentari conformi ai tenori massimi di cui all'allegato non possono essere miscelati con prodotti alimentari in cui tali tenori massimi siano superati.
3.  
I prodotti alimentari da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici per abbassare il livello di contaminazione non possono essere miscelati con prodotti alimentari destinati al consumo umano diretto, né con prodotti alimentari destinati a essere impiegati come ingredienti alimentari.
4.  
I prodotti alimentari contenenti i contaminanti di cui alla parte 2 dell'allegato (Micotossine) non possono essere sottoposti a detossificazione mediante trattamenti chimici.

▼M5

Articolo 4

Disposizioni specifiche per le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, la frutta secca, il riso e il granturco

Le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, la frutta secca, il riso e il granturco non conformi ai corrispondenti tenori massimi di aflatossine di cui ai punti 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 e 2.1.11 dell’allegato possono essere commercializzati purché si tratti di prodotti alimentari che:

a) 

non sono destinati al consumo umano diretto o all’impiego come ingredienti di prodotti alimentari;

b) 

sono conformi ai corrispondenti tenori massimi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 e 2.1.12 dell’allegato;

c) 

sono sottoposti a un trattamento che comporti la cernita o altro trattamento fisico e purché dopo tale trattamento i tenori massimi di cui ai punti 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 e 2.1.11 dell’allegato non siano superati, e a condizione che il trattamento non produca altri residui nocivi;

d) 

recano un’etichettatura che ne specifichi chiaramente l’impiego, compresa l’indicazione «prodotto da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatossine prima del consumo umano o dell’impiego come ingrediente di prodotti alimentari». Tale indicazione deve comparire sull’etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. e sull’originale del documento di accompagnamento. Il codice identificativo della partita deve essere apposto in forma indelebile su ogni sacco, cassa, ecc. della partita e sull’originale del documento di accompagnamento.

Articolo 5

Disposizioni specifiche per le arachidi, gli altri semi oleosi, i relativi prodotti derivati e i cereali

Un’indicazione chiara della destinazione d’uso deve comparire sull’etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. e sull’originale del documento di accompagnamento. Quest’ultimo deve contenere un richiamo chiaro alla partita attraverso l’indicazione del relativo codice identificativo, che figura su ogni sacco, cassa, ecc. Inoltre l’attività imprenditoriale del destinatario della partita indicata sul documento di accompagnamento deve essere compatibile con la destinazione d’uso.

In assenza di un’indicazione chiara attestante che la destinazione d’uso non è il consumo umano, a tutte le arachidi, a tutti gli altri semi oleosi, a tutti i relativi prodotti derivati e a tutti i cereali commercializzati si applicano i tenori massimi di cui ai punti 2.1.5 e 2.1.11 dell’allegato.

Quanto all’eccezione per le arachidi e gli altri semi oleosi da sottoporre a pressatura e all’applicazione dei tenori massimi precisati al punto 2.1.1 dell’allegato, l’eccezione si applica esclusivamente alle partite che recano un’etichettatura che ne specifica chiaramente la destinazione, compresa l’indicazione «prodotto da sottoporre a pressatura per la produzione di olio vegetale raffinato». Tale indicazione deve comparire sull’etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. e sul documento o sui documenti di accompagnamento. La destinazione finale deve essere un impianto di pressatura.

▼B

Articolo 6

Disposizioni specifiche per la lattuga

Salvo nel caso della lattuga coltivata in ambiente protetto («lattuga in coltura protetta») etichettata come tale, si applicano i tenori massimi che l'allegato stabilisce per la lattuga coltivata all'aperto («lattuga coltivata in campo aperto»).

Articolo 7

▼M9

Deroghe

▼M8 —————

▼M9

4.  
In deroga all’articolo 1, la Finlandia, la Svezia e la Lettonia possono autorizzare la commercializzazione sul loro mercato di salmone selvaggio (Salmo salar) proveniente dalla regione baltica e dei prodotti da esso derivati destinati al consumo sul loro territorio, i cui tenori di diossina e/o quelli della somma di diossine e PCB diossina-simili e/o PCB non diossina-simili siano superiori a quelli stabiliti al punto 5.3 dell’allegato, a condizione che esista un sistema che assicuri la piena informazione dei consumatori sulle raccomandazioni alimentari relative alle restrizioni applicabili al consumo di salmone selvaggio proveniente dalla regione baltica e dei prodotti da esso derivati da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili, così da evitare possibili rischi per la salute.

La Finlandia, la Svezia e la Lettonia continuano ad applicare le misure necessarie affinché il salmone selvaggio catturato e i prodotti da esso derivati non conformi ai requisiti stabiliti al punto 5.3 dell’allegato non siano commercializzati negli altri Stati membri.

La Finlandia, la Svezia e la Lettonia comunicano ogni anno alla Commissione le misure adottate per informare efficacemente alcuni gruppi vulnerabili della popolazione in merito alle raccomandazioni nutrizionali e per garantire che il salmone selvaggio catturato e i prodotti da esso derivati che non rispettano i tenori massimi non siano commercializzati negli altri Stati membri. Forniscono inoltre prove dell’efficacia di tali misure.

▼M9

5.  
In deroga all’articolo 1, la Finlandia e la Svezia possono autorizzare la commercializzazione di aringa selvatica di lunghezza superiore a 17 cm (Clupea harengus), salmerino selvatico (Salvelinus spp.), lampreda di fiume selvatica (Lampetra fluviatilis) e trota selvatica (Salmo trutta) e dei prodotti da essi derivati provenienti dalla regione baltica e destinati al consumo sul loro territorio i cui livelli di diossine e/o PCB diossina-simili e/o PCB non diossina-simili siano superiori a quelli stabiliti al punto 5.3 dell’allegato, a condizione che esista un sistema che assicuri la piena informazione dei consumatori sulle raccomandazioni alimentari relative alle restrizioni applicabili al consumo di aringa selvatica di lunghezza superiore a 17 cm, di salmerino selvatico, di lampreda di fiume selvatica e di trota selvatica originari della regione baltica e di prodotti da essi derivati da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili, così da evitare possibili rischi per la salute.

La Finlandia e la Svezia continuano ad applicare le misure necessarie a garantire che l’aringa selvatica di lunghezza superiore a 17 cm, il salmerino selvatico, la lampreda di fiume selvatica e la trota selvatica e i prodotti da essi derivati non conformi stabiliti al punto 5.3 dell’allegato non siano commercializzati in altri Stati membri.

La Finlandia e la Svezia comunicano ogni anno alla Commissione le misure adottate per informare efficacemente alcuni gruppi vulnerabili della popolazione in merito alle raccomandazioni nutrizionali e per garantire che il pesce e i prodotti derivati che non rispettano i tenori massimi non siano commercializzati in altri Stati membri. Forniscono inoltre prove dell’efficacia di tali misure.

▼M32

6.  

In deroga all’articolo 1, i seguenti Stati membri possono autorizzare la commercializzazione sul loro mercato di carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale, affumicati all’interno dei loro territori e destinati al consumo nel loro territorio, che abbiano tenori di IPA superiori a quelli stabiliti al punto 6.1.4 dell’allegato, a condizione che tali prodotti siano conformi ai tenori massimi applicabili prima del 1o settembre 2014, ossia 5,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e 30,0 μg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene:

— 
Irlanda, Croazia, Cipro, Spagna, Polonia, Portogallo: carni e prodotti a base di carne affumicati a in modo tradizionale;
— 
Lettonia: carni di suino affumicate in modo tradizionale, carni di pollo affumicate a caldo, salsicce affumicate a caldo e carni di selvaggina affumicate a caldo;
— 
Repubblica slovacca: carni salate affumicate in modo tradizionale, bacon affumicato in modo tradizionale, salsicce affumicate in modo tradizionale (klobása), dove con «affumicato in modo tradizionale» si intende lo sviluppo di fumo mediante la combustione del legno (ceppi, segatura di legno, trucioli di legno) in un affumicatoio;
— 
Finlandia: carni e prodotti a base di carne affumicati a caldo in modo tradizionale;
— 
Svezia: carni e prodotti a base di carne affumicati sul legno incandescente o altri materiali di origine vegetale.

Tali Stati membri e gli operatori del settore alimentare interessati continuano a monitorare la presenza di IPA nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale di cui al primo comma del presente paragrafo e garantiscono l’applicazione di buone pratiche di affumicatura, ove possibile, senza che vengano alterate le caratteristiche organolettiche tipiche di tali prodotti.

7.  

In deroga all’articolo 1, i seguenti Stati membri possono autorizzare la commercializzazione sul loro mercato di pesce e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale, affumicati all’interno dei loro territori e destinati al consumo nel loro territorio, che abbiano tenori di IPA superiori a quelli stabiliti al punto 6.1.5 dell’allegato, a condizione che tali prodotti affumicati siano conformi ai tenori massimi applicabili prima del 1o settembre 2014, ossia 5,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e 30,0 μg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene:

— 
Lettonia: pesce affumicato a caldo in modo tradizionale;
— 
Finlandia: pesci di piccola taglia e prodotti della pesca a base di pesci di piccola taglia affumicati a caldo in modo tradizionale;
— 
Svezia: pesce e prodotti della pesca affumicati sul legno incandescente o altri materiali di origine vegetale.

Tali Stati membri e gli operatori del settore alimentare interessati continuano a monitorare la presenza di IPA nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale di cui al primo comma del presente paragrafo e garantiscono l’applicazione di buone pratiche di affumicatura, ove possibile, senza che vengano alterate le caratteristiche organolettiche tipiche di tali prodotti.

▼B

Articolo 8

Campionamento e analisi

Il campionamento e le analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di cui all'allegato sono eseguiti conformemente ai regolamenti della Commissione (CE) n. 1882/2006 ( 1 ), (CE) n. 401/2006 ( 2 ) e (CE) n. 1883/2006 ( 3 ) e alle direttive della Commissione 2001/22/CE ( 4 ), 2004/16/CE ( 5 ) e 2005/10/CE ( 6 ).

▼M25

Articolo 9

Monitoraggio e relazioni

1.  
Gli Stati membri effettuano un monitoraggio dei livelli di nitrato negli ortaggi passibili di contenerne in misura rilevante, in particolare negli ortaggi a foglia verde, e ne comunicano il risultato all'EFSA a scadenze regolari.
2.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione una sintesi dei risultati relativi alle aflatossine ottenuti conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione ( 7 ), e all'EFSA i dati delle singole occorrenze.
3.  
Gli Stati membri e le organizzazioni professionali interessate comunicano ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese e i progressi nell'applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2. La Commissione mette tali risultati a disposizione degli Stati membri. I relativi dati in merito all'occorrenza delle sostanze sono comunicati all'EFSA.

▼M36

4.  
Entro il 1o gennaio 2023 gli Stati membri e le parti interessate comunicano alla Commissione i risultati delle indagini intraprese e i progressi nell’applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da sclerozi della Claviceps spp. e da alcaloidi della Claviceps spp. nella segale e nei prodotti di macinazione della segale, e da alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione dell’orzo, del frumento, della spelta e dell’avena.

Gli Stati membri e le parti interessate comunicano periodicamente alla banca dati dell’EFSA i dati sulle incidenze degli sclerozi della Claviceps spp. e degli alcaloidi della Claviceps spp. nella segale e nei prodotti di macinazione della segale, e degli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione dell’orzo, del frumento, della spelta e dell’avena.

▼M25

5.  
Eventuali dati sulle occorrenze di contaminanti diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 raccolti dagli Stati membri e dalle organizzazioni professionali delle parti interessate possono essere comunicati all'EFSA.
6.  
I dati sulle occorrenze dovranno essere forniti all'EFSA nel formato di trasmissione dei dati dell'Autorità, conformemente alle prescrizioni della Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed ( 8 ) [Orientamenti sulla descrizione standardizzata dei campioni (SSD) di alimenti e mangimi] dell'EFSA e agli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'EFSA per taluni contaminanti. I dati sulle occorrenze provenienti dalle organizzazioni professionali delle parti interessate possono essere forniti all'EFSA, se del caso, in un formato di trasmissione dei dati semplificato, definito dall'EFSA.

▼B

Articolo 10

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 466/2001 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 11

Misure transitorie

▼M11

Il presente regolamento non si applica ai prodotti commercializzati anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a f) nel rispetto delle disposizioni applicabili a quelle date:

▼B

a) 

1o luglio 2006 per quanto concerne i tenori massimi di deossinivalenolo e zearalenone di cui ai punti 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 e 2.5.7 dell'allegato;

▼M1

b) 

1o ottobre 2007 per quanto concerne i tenori massimi di deossinivalenolo e zearalenone di cui ai punti 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 e 2.5.10 dell'allegato;

▼B

c) 

1o ottobre 2007 per quanto concerne i tenori massimi delle fumonisine B1 e B2 di cui al punto 2.6 dell'allegato;

d) 

4 novembre 2006 per quanto concerne i tenori massimi della somma di diossine e PCB diossina-simili di cui alla parte 5 dell'allegato;

▼M11

e) 

1o gennaio 2012 per quanto concerne i tenori massimi dei PCB non diossina-simili di cui alla parte 5 dell'allegato;

f) 

1o gennaio 2015 per quanto concerne i tenori massimi dell'ocratossina A nelle specie di Capsicum di cui al punto 2.2.11 dell'allegato.

▼B

L'onere della prova della data della commercializzazione dei prodotti incombe all'operatore del settore alimentare.

Articolo 12

Entrata in vigore e decorrenza di efficacia

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

Tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (16) 



▼M8

Sezione 1:  Nitrato

Prodotti alimentari (16)

Tenori massimi (mg NO3/kg)

1.1

Spinaci freschi (Spinacia oleracea(17)

 

3 500

1.2

Spinaci in conserva, surgelati o congelati

 

2 000

1.3

Lattuga fresca (Lactuca sativa L.) (coltivata in ambiente protetto e in campo aperto), esclusa la lattuga di cui al punto 1.4

Raccolta fra il 1o ottobre e il 31 marzo:

 

lattuga in coltura protetta

5 000

lattuga coltivata in campo aperto

4 000

Raccolta fra il 1o aprile e il 30 settembre:

 

lattuga in coltura protetta

4 000

lattuga coltivata in campo aperto

3 000

1.4

Lattuga di tipo «Iceberg»

lattuga in coltura protetta

2 500

lattuga coltivata in campo aperto

2 000

1.5

Rucola (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Raccolta fra il 1o ottobre e il 31 marzo:

7 000

Raccolta fra il 1o aprile e il 30 settembre:

6 000

1.6

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (18) (19)

 

200

▼B



Parte 2:  Micotossine

Prodotti alimentari (16)

Tenori massimi (μg/kg)

▼M5

2.1.

Aflatossine

B1

Somma di B1, B2, G1 e G2

M1

2.1.1.

Arachidi e altri semi oleosi (50) da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

ad eccezione:

— delle arachidi e degli altri semi oleosi da sottoporre a pressatura per la produzione di oli vegetali raffinati

8,0 (20)

15,0 (20)

2.1.2.

Mandorle, pistacchi e semi di albicocca da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

12,0 (20)

15,0 (20)

2.1.3.

Nocciole e noci del Brasile da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

8,0 (20)

15,0 (20)

 

2.1.4.

Frutta a guscio, diversa dalla frutta a guscio di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3, da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quale ingrediente di prodotti alimentari

5,0 (20)

10,0 (20)

2.1.5.

Arachidi e altri semi oleosi (50) e relativi prodotti di trasformazione, destinati al consumo umano diretto o all’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari,

ad eccezione:

— degli oli vegetali crudi destinati alla raffinazione

— degli oli vegetali raffinati

2,0 (20)

4,0 (20)

2.1.6.

Mandorle, pistacchi e semi di albicocca destinati al consumo umano diretto o all’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari (51)

8,0 (20)

10,0 (20)

2.1.7.

Nocciole e noci del Brasile destinate al consumo umano diretto o all’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari (51)

5,0 (20)

10,0 (20)

 

2.1.8.

Frutta a guscio, diversa dalla frutta a guscio di cui ai punti 2.1.6 e 2.1.7, e relativi prodotti di trasformazione, destinati al consumo umano diretto o all’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

2,0 (20)

4,0 (20)

▼M12

2.1.9.

Frutta secca, diversa dai fichi secchi, da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell'impiego quale ingrediente di prodotti alimentari

5,0

10,0

2.1.10.

Frutta secca, diversa dai fichi secchi, e relativi prodotti di trasformazione, destinati al consumo umano diretto o all'impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

2,0

4,0

▼M5

2.1.11.

Tutti i cereali e loro prodotti derivati, compresi i prodotti trasformati a base di cereali, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.1.12, 2.1.15 e 2.1.17

2,0

4,0

2.1.12.

Granturco e riso da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

5,0

10,0

2.1.13.

Latte crudo (21), latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte

0,050

2.1.14.

Le seguenti specie di spezie:

Capsicum spp. (frutti secchi dello stesso, interi o macinati, compresi peperoncini rossi, peperoncino rosso in polvere, pepe di Caienna e paprica)

Piper spp. (frutti dello stesso, compreso il pepe bianco e nero)

Myristica fragrans (noce moscata)

Zingiber officinale (zenzero)

Curcuma longa (curcuma)

Miscele di spezie contenenti una o più delle suddette spezie

5,0

10,0

2.1.15.

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (18) (22)

0,10

2.1.16.

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento (19) ►M20   (18)  ◄

0,025

2.1.17.

Alimenti dietetici a fini medici speciali ►M20   (18)  ◄  (23) destinati specificamente ai lattanti

0,10

0,025

▼M12

2.1.18.

Fichi secchi

6,0

10,0

▼B

2.2

Ocratossina A

 

2.2.1

Cereali non trasformati

5,0

▼M11

2.2.2.

Tutti i prodotti derivati dai cereali non trasformati, compresi i prodotti trasformati a base di cereali e i cereali destinati al consumo umano diretto, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.2.9, 2.2.10 e 2.2.13

3,0

▼B

2.2.3

Uve secche (uve di Corinto, uva passa, uva sultanina)

10,0

2.2.4

Caffè torrefatto in grani e caffè torrefatto macinato, escluso il caffè solubile

5,0

2.2.5

Caffè solubile (istantaneo)

10,0

2.2.6

Vini (compreso il vino spumante ed esclusi i vini liquorosi e i vini con un titolo alcolometrico non inferiore al 15 % vol) e vini di frutta (24)

2,0  (25)

2.2.7

Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (26)

2,0  (25)

2.2.8

Succo d'uva, succo d'uva concentrato ricostituito, nettare d'uva, mosto d'uva e mosto d'uva concentrato ricostituito, destinati al consumo umano diretto (27)

2,0  (25)

2.2.9

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (18) (22)

0,50

2.2.10

Alimenti dietetici a fini medici speciali ►M20   (18)  ◄  (23) destinati specificamente ai lattanti

0,50

▼M23

2.2.11.

Spezie, comprese le spezie essiccate

 

Piper spp (suoi frutti, compreso pepe bianco e nero)

Myristica fragrans (noce moscata)

Zingiber officinale (zenzero)

Curcuma longa (curcuma)

15 μg/kg

Capsicum spp (suoi frutti secchi, interi o macinati, tra cui peperoncini, peperoncini in polvere, pepe di Caienna e paprica)

20 μg/kg

Miscele di spezie contenenti una delle suddette spezie

15 μg/kg

▼M4

2.2.12.

Liquirizia (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza gonfia e altre specie)

 

2.2.12.1.

Radice di liquirizia, ingrediente per infusioni a base di erbe

20 μg/kg

2.2.12.2.

Estratto di liquirizia (52), usato nei prodotti alimentari, soprattutto nelle bevande e nella confetteria

80 μg/kg

▼M11

2.2.13.

Glutine di frumento non venduto direttamente ai consumatori

8,0

▼B

2.3

Patulina

 

2.3.1

Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta (27)

50

2.3.2

Bevande spiritose (28), sidro e altre bevande fermentate derivate dalle mele o contenenti succo di mela

50

2.3.3

Prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi la composta di mele e il passato di mele, destinati al consumo diretto, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5

25

2.3.4

Succo di mela e prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi la composta e il passato di mele, per lattanti e bambini (29), etichettati e venduti come tali (19)

10,0

2.3.5

Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dagli alimenti a base di cereali (18) (19)

10,0

▼M1

2.4

Deossinivalenolo (30)

 

2.4.1

Cereali non trasformati (31) (32) diversi da grano duro, avena e granoturco

1 250

2.4.2

Grano duro e avena non trasformati (31) (32)

1 750

2.4.3

Granoturco non trasformato (31), ad eccezione del granoturco non trasformato destinato alla molitura ad umido (47)

1 750  (33)

2.4.4

Cereali destinati al consumo umano diretto, farina di cereali, crusca e germe come prodotto finito commercializzato per il consumo umano diretto, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.4.7, 2.4.8 e 2.4.9

750

2.4.5

Pasta (secca) (34)

750

2.4.6

Pane (compresi piccoli prodotti da forno), prodotti della pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali e cereali da colazione

500

2.4.7

Alimenti a base di cereali trasformati e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (18) (22)

200

2.4.8

Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 1103 13 o 1103 20 40 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo umano diretto di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 1904 10 10

750  (33)

2.4.9

Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni ≤ 500 micron di cui al codice NC 1102 20 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo umano diretto di dimensioni ≤ 500 micron di cui al codice NC 1904 10 10

1 250  (33)

2.5

Zearalenone (30)

 

2.5.1

Cereali non trasformati (31) (32) diversi dal granoturco

100

2.5.2

Granoturco non trasformato (31) ad eccezione del granoturco non trasformato destinato alla molitura ad umido (47)

350  (33)

2.5.3

Cereali destinati al consumo umano diretto, farina di cereali, crusca e germe come prodotto finito commercializzato per il consumo umano diretto, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 e 2.5.10

75

2.5.4

Olio di granoturco raffinato

400  (33)

2.5.5

Pane (compresi piccoli prodotti da forno), prodotti della pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali e cereali da colazione, esclusi le merende a base di granoturco e i cereali da colazione a base di granoturco

50

2.5.6

Granoturco destinato al consumo umano diretto, merende a base di granoturco e cereali da colazione a base di granoturco

100  (33)

2.5.7

Alimenti a base di cereali trasformati (esclusi quelli a base di granoturco) e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (18) (22)

20

2.5.8

Alimenti a base di granoturco trasformato destinati ai lattanti e ai bambini (18) (22)

20  (33)

2.5.9

Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 1103 13 o 1103 20 40 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo umano diretto di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 1904 10 10

200  (33)

2.5.10

Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni ≤ 500 micron di cui al codice NC 1102 20 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo umano diretto di dimensioni ≤ 500 micron di cui al codice NC 1904 10 10

300  (33)

2.6

Fumonisine

Somma di B1 e B2

2.6.1

Granoturco non trasformato (31), ad eccezione del granoturco non trasformato destinato alla molitura ad umido (47)

4 000  (35)

2.6.2

Granoturco destinato al consumo umano diretto, prodotti a base di granoturco destinati al consumo umano diretto, ad eccezione degli alimenti elencati ai punti 2.6.3 e 2.6.4

1 000  (35)

2.6.3

Cereali da colazione e merende a base di granoturco

800  (35)

2.6.4

Alimenti a base di granoturco trasformato e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (18) (22)

200  (35)

2.6.5

Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 1103 13 o 1103 20 40 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo umano diretto di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 1904 10 10

1 400  (35)

2.6.6

Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni ≤ 500 micron di cui al codice NC 1102 20 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo umano diretto di dimensioni ≤ 500 micron di cui al codice NC 1904 10 10

2 000  (35)

▼B

2.7

Tossine T-2 e HT-2 (30)

Somma delle tossine T-2 e HT-2

2.7.1

Cereali non trasformati (31) e prodotti a base di cereali

 

▼M30

2.8

Citrinina

 

2.8.1

Integratori alimentari a base di riso fermentato con lievito rosso Monascus purpureus

100

▼M36

2.9.

Sclerozi della Claviceps spp. e alcaloidi della Claviceps spp.

 

2.9.1.

Sclerozi della Claviceps spp.

 

2.9.1.1.

Cereali non trasformati (31) ad eccezione di

— mais, segale e riso

0,2 g/kg

2.9.1.2.

Segale non trasformata (31)

0,5 g/kg fino al 30.6.2024

0,2 g/kg dall’1.7.2024

2.9.2.

Alcaloidi della Claviceps spp. (72)

 

2.9.2.1.

Prodotti di macinazione di orzo, frumento, spelta e avena

(con un tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g)

100 μg/kg

50 μg/kg dall’1.7.2024

2.9.2.2.

Prodotti di macinazione di orzo, frumento, spelta e avena

(con un tenore di ceneri pari o superiore a 900 mg/100 g)

Orzo, frumento, spelta e avena immessi sul mercato per il consumatore finale

150 μg/kg

2.9.2.3.

Prodotti di macinazione della segale

Segale immessa sul mercato per il consumatore finale

500 μg/kg fino al 30.6.2024

250 μg/kg dall’1.7.2024

2.9.2.4.

Glutine di frumento

400 μg/kg

2.9.2.5.

Alimenti a base di cereali trasformati destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (18) (40)

20 μg/kg

▼B



Parte 3:  Metalli

Prodotti alimentari (16)

Tenori massimi

(mg/kg di peso fresco)

▼M34

3.1

Piombo

 

3.1.1

Latte crudo (21), latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte

0,020

3.1.2

Formule per lattanti, formule di proseguimento e formule per bambini (67)

 

commercializzate in polvere (18) (40)

0,020

commercializzate allo stato liquido (18) (40)

0,010

3.1.3

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (18) (40), diversi da quelli di cui al punto 3.1.5

0,020

3.1.4

Alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini

 

commercializzati in polvere (18) (40)

0,020

commercializzati allo stato liquido (18) (40)

0,010

3.1.5

Bevande destinate ai lattanti e ai bambini etichettate e vendute come tali, diverse da quelle di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.4

 

commercializzate allo stato liquido o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore, ivi compresi succhi di frutta (19)

0,020

da preparare mediante infusione o decozione (40)

0,50

3.1.6

Carni (escluse le frattaglie) di bovini, ovini, suini e pollame (21)

0,10

3.1.7

Frattaglie (21)

 

di bovini e ovini

0,20

di suini

0,15

di pollame

0,10

3.1.8

Muscolo di pesce (36) (37)

0,30

3.1.9

Cefalopodi (62)

0,30

3.1.10

Crostacei (38) (54)

0,50

3.1.11

Molluschi bivalvi (38)

1,50

3.1.12

Cereali e leguminose

0,20

3.1.13

Ortaggi a radice e a tubero (esclusi salsefrica, zenzero fresco e curcuma fresca), ortaggi a bulbo, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli rapa, legumi e ortaggi a stelo (39) (63)

0,10

3.1.14

Cavoli a foglia, salsefrica, i funghi Agaricus bisporus (prataioli), Pleurotus ostreatus (orecchioni) e Lentinula edodes (shitake) e gli ortaggi a foglia (escluse le erbe fresche) (39)

0,30

3.1.15

Funghi selvatici, curcuma fresca e zenzero fresco

0,80

3.1.16

Ortaggi a frutto

 

granturco dolce (39)

0,10

altri diversi dal granturco dolce (39)

0,05

3.1.17

Frutta, esclusi mirtilli rossi, ribes a grappoli, bacche di sambuco e frutti del corbezzolo (39)

0,10

3.1.18

Mirtilli rossi, ribes a grappoli, bacche di sambuco e frutti del corbezzolo (39)

0,20

3.1.19

Oli e grassi, compreso il grasso del latte

0,10

3.1.20

Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta

 

esclusivamente da bacche e da altri piccoli frutti (27)

0,05

da frutti diversi dalle bacche e da altri piccoli frutti (27)

0,03

3.1.21

Vini (compreso il vino spumante, esclusi i vini liquorosi), sidro, sidro di pere e vini di frutta (24)

 

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2001 al 2015

0,20

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2016 al 2021

0,15

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi

0,10

3.1.22

Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (26)

 

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2001 al 2015

0,20

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2016 al 2021

0,15

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi

0,10

3.1.23

Vini liquorosi ottenuti da uve (68)

 

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi

0,15

3.1.24

Integratori alimentari (49)

3,0

3.1.25

Miele

0,10

3.1.26

Spezie essiccate (40)

 

Spezie ottenute da frutti

0,60

Spezie ottenute da radici e da rizomi

1,50

Spezie ottenute da corteccia

2,0

Spezie ottenute da boccioli e da pistilli di fiori

1,0

Spezie ottenute da semi

0,90

3.1.27

Sale, tranne i seguenti sali non raffinati: «fior di sale» e «sale grigio», che vengono raccolti manualmente da paludi saline con fondo argilloso

1,0

I seguenti sali non raffinati: «fior di sale» e «sale grigio», che vengono raccolti manualmente da paludi saline con fondo argilloso

2,0

▼M35

3.2

Cadmio

 

3.2.1

Frutta (39) e frutta a guscio (39)

 

3.2.1.1

Agrumi, pomacee, drupacee, olive da tavola, kiwi, banane, manghi, papaie e ananas

0,020

3.2.1.2

Bacche e piccola frutta, eccetto i lamponi

0,030

3.2.1.3

Lamponi

0,040

3.2.1.4

Frutta, eccetto quella elencata ai punti 3.2.1.1, 3.2.1.2 e 3.2.1.3

0,050

3.2.1.5

Frutta a guscio (69)

 

3.2.1.5.1

Frutta a guscio, eccetto quella elencata al punto 3.2.1.5.2

0,20

3.2.1.5.2

Pinoli

0,30

3.2.2

Ortaggi a radice e tubero (39)

 

3.2.2.1

Ortaggi a radice e tubero, eccetto quelli elencati ai punti 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5 e 3.2.2.6. Nel caso delle patate il tenore massimo si applica alle patate sbucciate.

0,10

3.2.2.2

Ravanelli

0,020

3.2.2.3

Tuberi e radici tropicali, prezzemolo a grossa radice, rape

0,050

3.2.2.4

Bietole

0,060

3.2.2.5

Sedano rapa

0,15

3.2.2.6

Rafano, pastinaca, salsefrica

0,20

3.2.3

Ortaggi a bulbo (39)

 

3.2.3.1

Ortaggi a bulbo, eccetto l’aglio

0,030

3.2.3.2

Aglio

0,050

3.2.4

Ortaggi a frutto (39)

 

3.2.4.1

Ortaggi a frutto, eccetto le melanzane

0,020

3.2.4.2

Melanzane

0,030

3.2.5

Cavoli (39)

 

3.2.5.1

Cavoli, diversi dai cavoli a foglia

0,040

3.2.5.2

Cavoli a foglia

0,10

3.2.6

Ortaggi a foglia ed erbe aromatiche (39)

 

3.2.6.1

Ortaggi a foglia, eccetto quelli elencati al punto 3.2.6.2

0,10

3.2.6.2

Foglie di spinaci e simili, plantule di senape ed erbe fresche

0,20

3.2.7

Legumi (39)

0,020

3.2.8

Ortaggi a stelo (39)

 

3.2.8.1

Ortaggi a stelo, diversi da quelli elencati ai punti 3.2.8.2 e 3.2.8.3

0,030

3.2.8.2

Porri

0,040

3.2.8.3

Sedani

0,10

3.2.9

Funghi (39)

 

3.2.9.1

Funghi coltivati, diversi da quelli elencati al punto 3.2.9.2

0,050

3.2.9.2

Lentinula edodes (Shiitake) e Pleurotus ostreatus (orecchioni)

0,15

3.2.9.3

Funghi selvatici

0,50

3.2.10

Legumi secchi e proteine derivate da legumi secchi

 

3.2.10.1

Legumi secchi, eccetto le proteine derivate da legumi secchi

0,040

3.2.10.2

Proteine derivate da legumi secchi

0,10

3.2.11

Semi oleosi (69)

 

3.2.11.1

Semi oleosi, eccetto quelli elencati ai punti 3.2.11.2, 3.2.11.3, 3.2.11.4, 3.2.11.5 e 3.2.11.6

0,10

3.2.11.2

Semi di colza

0,15

3.2.11.3

Arachidi e semi di soia

0,20

3.2.11.4

Semi di senape

0,30

3.2.11.5

Semi di lino e semi di girasole

0,50

3.2.11.6

Semi di papavero

1,20

3.2.12

Cereali (70)

 

3.2.12.1

Cereali diversi da quelli elencati ai punti 3.2.12.2, 3.2.12.3, 3.2.12.4 e 3.2.12.5

0,10

3.2.12.2

Segale e orzo

0,050

3.2.12.3

Riso, quinoa, crusca di frumento e glutine di frumento

0,15

3.2.12.4

Triticum durum (grano duro)

0,18

3.2.12.5

Germi di frumento

0,20

3.2.13

Prodotti specifici a base di cacao e cioccolato elencati di seguito (59)

 

3.2.13.1

— cioccolato al latte contenente < 30 % di sostanza secca totale di cacao

0,10

3.2.13.2

— cioccolato contenente < 50 % di sostanza secca totale di cacao; cioccolato al latte contenente ≥ 30 % di sostanza secca totale di cacao

0,30

3.2.13.3

— cioccolato contenente ≥ 50 % di sostanza secca totale di cacao

0,80

3.2.13.4

— cacao in polvere venduto al consumatore finale o presente come ingrediente nel cacao zuccherato in polvere venduto al consumatore finale (bevande al cacao)

0,60

3.2.14

Prodotti di origine animale – animali terrestri (21)

 

3.2.14.1

Carni (escluse le frattaglie) di bovini, ovini, suini e pollame

0,050

3.2.14.2

Carne equina, escluse le frattaglie

0,20

3.2.14.3

Fegato di bovini, ovini, suini, pollame ed equini

0,50

3.2.14.4

Reni di bovini, ovini, suini, pollame ed equini

1,0

3.2.15

Prodotti di origine animale - pesci, prodotti ittici e altri prodotti alimentari d’acqua marina e d’acqua dolce

 

3.2.15.1

Muscolo di pesce (36) (37), escluse le specie elencate ai punti 3.2.15.2, 3.2.15.3 e 3.2.15.4

0,050

3.2.15.2

Muscolo di pesce dei seguenti pesci (36) (37):

sgombro (Scomber species), tonno e tonnetto (Thunnus species, Katsuwonus pelamis, Euthynnus species), Sicyopterus lagocephalus

0,10

3.2.15.3

Muscolo di pesce dei seguenti pesci (36) (37):

tombarello (Auxis species)

0,15

3.2.15.4

Muscolo di pesce dei seguenti pesci (36) (37):

acciuga (Engraulis species), pesce spada (Xiphias gladius), sardina (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.15.5

Crostacei (38): muscolo delle appendici e dell’addome (54). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura), muscolo delle appendici.

0,50

3.2.15.6

Molluschi bivalvi (38)

1,0

3.2.15.7

Cefalopodi (senza visceri) (38)

1,0

3.2.16

Formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (18) (40) e formule per bambini nella prima infanzia (40) (67)

 

3.2.16.1

— commercializzate in polvere e a base di proteine di latte vaccino o di idrolizzati proteici di latte vaccino

0,010

3.2.16.2

— commercializzate allo stato liquido e a base di proteine di latte vaccino o di idrolizzati proteici di latte vaccino

0,005

3.2.16.3

— commercializzate in polvere e a base di isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino

0,020

3.2.16.4

— commercializzate allo stato liquido e a base di isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino

0,010

3.2.17

Formule per bambini nella prima infanzia (40) (67)

 

3.2.17.1

— commercializzate in polvere e a base di isolati proteici vegetali diversi dagli isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino

0,020

3.2.17.2

— commercializzate allo stato liquido e a base di isolati proteici vegetali diversi dagli isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino

0,010

3.2.18

Alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (18) (40)

0,040

3.2.19

Bevande destinate ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia etichettate e vendute come tali, diverse da quelle di cui ai punti 3.2.16 e 3.2.17

 

3.2.19.1

Commercializzate allo stato liquido o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore, ivi compresi succhi di frutta (19)

0,020

3.2.20

Integratori alimentari (49)

 

3.2.20.1

Integratori alimentari, eccetto gli integratori alimentari elencati al punto 3.2.20.2

1,0

3.2.20.2

Integratori alimentari composti esclusivamente o principalmente da alghe marine essiccate, da prodotti derivati da alghe marine o da molluschi bivalvi essiccati

3,0

3.2.21

Sale

0,50

▼M38

3.3

Mercurio

 

3.3.1

Prodotti della pesca  (38) e muscolo di pesce  (36)  (37), escluse le specie elencate ai punti 3.3.2 e 3.3.3. Il tenore massimo nei crostacei si applica al muscolo delle appendici e dell’addome  (54). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) si applica al muscolo delle appendici.

0,50

3.3.2

Muscolo di pesce dei seguenti pesci  (36)  (37):

pagello mafrone (Pagellus acarne)

pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

occhialone (Pagellus bogaraveo)

palamita (Sarda sarda)

pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

tirsite (Lepidocybium flavobrunneum)

ippoglosso (Hippoglossus species)

abadeco del Sudafrica (Genypterus capensis)

marlin (Makaira species)

rombo del genere Lepidorhombus (Lepidorhombus species)

ruvetto (Ruvettus pretiosus)

pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus)

abadeco (Genypterus blacodes)

luccio (Esox species)

palamita bianca (Orcynopsis unicolor)

cappellano (Tricopterus species)

triglia di fango (Mullus barbatus barbatus)

granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris)

pesce vela del Pacifico (Istiophorus species)

pesce sciabola (Lepidopus caudatus)

sgombro serpente (Gempylus serpens)

storione (Acipenser species)

triglia di scoglio (Mullus surmuletus)

tonno e tonnetto (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

squali (tutte le specie)

pesce spada (Xiphias gladius)

1,0

3.3.3

Cefalopodi

Gasteropodi marini

Muscolo di pesce dei seguenti pesci  (36)  (37):

acciuga (Engraulis species)

merluzzo dell’Alaska (Theragra chalcogrammus)

merluzzo bianco (Gadus morhua)

aringa (Clupea harengus)

pangasio basa (Pangasius bocourti)

carpa (specie appartenenti alla famiglia Cyprinidae)

limanda (Limanda limanda)

sgombro (Scomber species)

passera pianuzza (Platichthys flesus)

passera di mare (Pleuronectes platessa)

spratto (Sprattus sprattus)

siluro gigante (Pangasianodon gigas)

merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

salmone e trota (Salmo species e Oncorhynchus species, ad eccezione di Salmo trutta)

sardina (Dussumieria species, Sardina species, Sardinella species e Sardinops species)

sogliola (Solea Solea)

pangasio ipoftalmo (Pangasianodon hypothalamus)

merlano (Merlangius merlangus)

0,30

3.3.4

Integratori alimentari (49)

0,10

3.3.5

Sale

0,10

▼B

3.4

Stagno (inorganico)

 

3.4.1

Cibi in scatola diversi dalle bibite

200

3.4.2

Bibite in lattina, ivi compresi succhi di frutta e succhi di ortaggi

100

3.4.3

Alimenti in scatola per lattanti e alimenti a base di cereali per lattanti e bambini, esclusi i prodotti disidratati e in polvere (18) (40)

50

3.4.4

Alimenti in scatola per lattanti e alimenti di proseguimento (compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento), esclusi i prodotti disidratati e in polvere ►M20   (18)  ◄  (40)

50

3.4.5

Alimenti dietetici in scatola a fini medici speciali ►M20   (18)  ◄  (40) destinati specificatamente ai lattanti, esclusi i prodotti disidratati e in polvere

50

▼M21

3.5

Arsenico (inorganico) (60) (61)

 

3.5.1

Riso lavorato non parboiled (riso brillato o bianco)

0,20

3.5.2

Riso parboiled e riso semigreggio

0,25

3.5.3

Cialde di riso, cialdine di riso, cracker di riso e dolci di riso

0,30

3.5.4

Riso destinato alla produzione di alimenti per i lattanti e i bambini (18)

0,10

▼M33



Parte 4:  3-monocloropropandiolo (3-MCPD), 3-MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi

Prodotti alimentari ( (16))

Tenori massimi (μg/kg)

4.1

3-monocloropropandiolo (3-MCPD)

 

4.1.1

Proteina vegetale idrolizzata (41)

20

4.1.2

Salsa di soia (41)

20

4.2

Glicidil esteri degli acidi grassi espressi come glicidolo

 

4.2.1

Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini immessi sul mercato per il consumatore finale o per l’uso come ingredienti negli alimenti, ad eccezione degli alimenti indicati in 4.2.2 e degli oli di oliva vergini ()

1 000  ()

4.2.2

Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini destinati alla produzione di alimenti per bambini e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (18)

500 () ()

4.2.3

Formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (18) (40) e formule per la prima infanzia (40) () (in polvere)

50 ()

4.2.4

Formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (18) (40) e formule per la prima infanzia (40) () (liquidi)

6,0 ()

4.3

Somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD ()

 

4.3.1

Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini immessi sul mercato per il consumatore finale o per l’uso come ingredienti negli alimenti, che rientrano nelle seguenti categorie, ad eccezione degli alimenti indicati in 4.3.2 e degli oli di oliva vergini ()

— oli e grassi di cocco, mais, colza, girasole, soia, palmisti e oli di oliva (composti da oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini) () e miscele di oli e grassi con oli e grassi appartenenti solo a tale categoria;

1 250

— altri oli vegetali [compresi gli oli di sansa di oliva ()], oli di pesce e oli di altri organismi marini e miscele di oli e grassi con oli e grassi appartenenti solo a tale categoria;

2 500

— miscele di oli e grassi appartenenti alle due categorie summenzionate.

--- ()

4.3.2

Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini destinati alla produzione di alimenti per bambini e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (18)

750 ()

4.3.3

Formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (18) (40) e formule per la prima infanzia (40) () (in polvere)

125 ()

4.3.4

Formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (18) (40) e formule per la prima infanzia (40) () (liquidi)

15 ()

▼M9



Sezione 5:  Diossine e PCB (42)

Prodotti alimentari

Tenori massimi

Somma di diossine (OMS-PCDD/F-TEQ) (43)

Somma di diossine e PCB diossina-simili (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) (43)

Somma di PCB 28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 e PCB180 (ICES – 6) (43)

5.1

Carne e prodotti a base di carne (escluse le frattaglie commestibili) dei seguenti animali (21):

 

 

 

—  bovini e ovini

2,5 pg/g di grasso (44)

4,0 pg/g di grasso (44)

40 ng/g di grasso (44)

—  pollame

1,75 pg/g di grasso (44)

3,0 pg/g di grasso (44)

40 ng/g di grasso (44)

—  suini

1,0 pg/g di grasso (44)

1,25 pg/g di grasso (44)

40 ng/g di grasso (44)

▼M13

5.2

Fegato degli animali terrestri di cui al punto 5.1. a eccezione degli ovini e prodotti derivati;

0,30 pg/g di peso fresco

0,50 pg/g di peso fresco

3,0 ng/g di peso fresco

 

Fegato di ovini e prodotti derivati;

1,25 pg/g di peso fresco

2,00 pg/g di peso fresco

3,0 ng/g peso fresco

▼M19

5.3

Muscolo di pesce, prodotti della pesca e prodotti derivati (37)  (45), ad eccezione:

— dell'anguilla selvatica

— dello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico

— del pesce d'acqua dolce selvatico, ad eccezione delle specie di pesce diadrome catturate in acqua dolce

— del fegato di pesce e dei prodotti derivati dalla sua trasformazione

— degli oli di organismi marini

Il tenore massimo nei crostacei si applica al muscolo delle appendici e dell'addome (54). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) si applica al muscolo delle appendici.

3,5 pg/g di peso umido

6,5 pg/g di peso umido

75 ng/g di peso umido

▼M9

5.4

Muscolo di pesce d’acqua dolce selvatico, ad eccezione delle specie di pesce diadrome catturate in acqua dolce,e prodotti derivati (37)

3,5 pg/g di peso umido

6,5 pg/g di peso umido

125 ng/g di peso umido

▼M19

5.4 bis

Muscolo di spinarolo (Squalus acanthias) selvatico e prodotti derivati (45)

3,5 pg/g di peso umido

6,5 pg/g di peso umido

200 ng/g di peso umido

▼M9

5.5

Muscolo di anguilla selvatica (Anguilla anguilla) e prodotti derivati

3,5 pg/g di peso umido

10,0 pg/g di peso umido

300 ng/g di peso umido

5.6

Fegato di pesce e prodotti derivati dalla sua trasformazione, esclusi gli oli di organismi marini di cui al punto 5.7

20,0 pg/g di peso umido (48)

200 ng/g di peso umido (48)

5.7

Oli di organismi marini (olio estratto dal corpo del pesce, dal suo fegato e oli di altri organismi marini destinati al consumo umano)

1,75 pg/g di grasso

6,0 pg/g di grasso

200 ng/g di grasso

5.8

Latte crudo (21) e prodotti lattiero caseari (21), compreso il grasso del burro

2,5 pg/g di grasso (44)

5,5 pg/g di grasso (44)

40 ng/g di grasso (44)

5.9

Uova di galline e ovoprodotti (21)

2,5 pg/g di grasso (44)

5,0 pg/g di grasso (44)

40 ng/g di grasso (44)

5.10

Grasso dei seguenti animali:

 

 

 

—  bovini e ovini

2,5 pg/g di grasso

4,0 pg/g di grasso

40 ng/g di grasso

—  pollame

1,75 pg/g di grasso

3,0 pg/g di grasso

40 ng/g di grasso

—  suini

1,0 pg/g di grasso

1,25 pg/g di grasso

40 ng/g di grasso

5.11

Miscele di grassi animali

1,5 pg/g di grasso

2,50 pg/g di grasso

40 ng/g di grasso

5.12

Oli e grassi vegetali

0,75 pg/g di grasso

1,25 pg/g di grasso

40 ng/g di grasso

5.13

Prodotti alimentari destinati ai lattanti e alla prima infanzia (19)

0,1 pg/g di peso umido

0,2 pg/g di peso umido

1,0 ng/g di peso umido

▼M22



Parte 6:  Idrocarburi policiclici aromatici

Prodotti alimentari

Tenori massimi (μg/kg)

6.1

Benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene

Benzo(a)pirene

Somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene (55)

6.1.1

Oli e grassi (escluso il burro di cacao e l'olio di cocco) destinati al consumo umano diretto o all'impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

2,0

10,0

▼M24

6.1.2

Semi di cacao e prodotti derivati, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 6.1.11

5,0 μg/kg di grasso a decorrere dall'1.4.2013

35,0 μg/kg di grasso a decorrere dall'1.4.2013 fino al 31.3.2015

30,0 μg/kg di grasso a decorrere dall'1.4.2015

▼M22

6.1.3

Olio di cocco destinato al consumo diretto nell'alimentazione umana o a essere usato come ingrediente di un prodotto alimentare

2,0

20,0

6.1.4

Carne affumicata e prodotti a base di carne affumicata

5,0 fino al 31.8.2014

2,0 a decorrere dall'1.9.2014

30,0 a decorrere dall'1.9.2012 fino al 31.8.2014

12,0 a decorrere dall'1.9.2014

6.1.5

Muscolo di pesce affumicato e prodotti della pesca affumicati (37) (46), esclusi i prodotti ittici di cui ai punti 6.1.6 e 6.1.7. Il tenore massimo nei crostacei affumicati si applica al muscolo delle appendici e dell'addome (54). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi affumicati (Brachyura e Anomura) si applica al muscolo delle appendici.

5,0 fino al 31.8.2014

2,0 a decorrere dall'1.9.2014

30,0 a decorrere dall'1.9.2012 fino al 31.8.2014

12,0 a decorrere dall'1.9.2014

6.1.6

Spratti affumicati e spratti affumicati in scatola (37) (57) (Sprattus sprattus); aringa del Baltico affumicata di lunghezza ≤ 14 cm e aringa del Baltico affumicata in scatola, di lunghezza ≤ 14 cm (37) (57) (Clupea harengus membras); Katsuobushi (tonnetto striato essiccato, Katsuwonus pelamis); molluschi bivalvi (freschi, refrigerati o congelati) (38); carne e prodotti a base di carne trattati termicamente (56) e venduti al consumatore finale

5,0

30,0

6.1.7

Molluschi bivalvi (46) (affumicati)

6,0

35,0

6.1.8

Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (18) (40)

1,0

1,0

6.1.9

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento ►M20   (18)  ◄  (40)

1,0

1,0

6.1.10

Alimenti dietetici a fini medici speciali ►M20   (18)  ◄  (40) destinati specificamente ai lattanti

1,0

1,0

▼M24

6.1.11

Fibra di cacao e prodotti derivati dalla fibra di cacao, destinati a essere utilizzati come ingredienti di un prodotto alimentare

3,0

15,0

6.1.12

Chips di banana

2,0

20,0

6.1.13

Integratori alimentari contenenti prodotti botanici e loro preparati (49) (*6) (*7)

Integratori alimentari contenenti propoli, pappa reale, spirulina o loro preparati (49)

10,0

50,0

6.1.14

Erbe aromatiche essiccate

10,0

50,0

6.1.15

Spezie essiccate ad eccezione di cardamomo e Capsicum spp. affumicato.

10,0

50,0

▼M32

6.1.16

Alimenti di origine vegetale in polvere per la preparazione di bevande, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 6.1.2 e 6.1.11 (*8)

10,0

50,0

▼M11



Sezione 7:  Melamina e suoi analoghi strutturali

Prodotti alimentari

Tenori massimi

mg/kg

7.1.

Melamina

 

7.1.1.

Prodotti alimentari con l'eccezione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (58)

2,5

7.1.2.

Alimenti in polvere per lattanti e alimenti di proseguimento

1

▼M17



Parte 8:  Tossine vegetali naturali

▼C4

Prodotti alimentari (66)

Tenore massimo (g/kg)

8.1

Acido erucico, compreso l’acido erucico combinato con lipidi

 

8.1.1

Oli e grassi vegetali immessi sul mercato per il consumatore finale o per uso come ingredienti alimentari, ad eccezione dell’olio di camelina, dell’olio di senape e dell’olio di borragine

20,0

8.1.2

Olio di camelina, olio di senape (66) e olio di borragine

50,0

8.1.3

Senape (condimento)

35,0

▼M37



Prodotti alimentari (16)

Tenore massimo (μg/kg)

8.2

Alcaloidi tropanici (71)

 

 

 

Atropina

Scopolamina

8.2.1

Alimenti trasformati a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini contenenti miglio, sorgo, grano saraceno, granturco o loro prodotti derivati (18) (40)

1,0

1,0

 

 

Somma di atropina e scopolamina

8.2.2

Miglio e sorgo non trasformati (31)

5,0 a decorrere dal 1o settembre 2022

8.2.3

Granturco non trasformato (31) ad eccezione di:

— granturco non trasformato destinato alla molitura ad umido (47) e

— granturco non trasformato per pop corn

15 a decorrere dal 1o settembre 2022

8.2.4

Grano saraceno non trasformato (31)

10 a decorrere dal 1o settembre 2022

8.2.5

Granturco per pop corn

Miglio, sorgo e granturco commercializzati per il consumatore finale

Prodotti della molitura del miglio, del sorgo e del granturco

5,0 a decorrere dal 1o settembre 2022

8.2.6

Grano saraceno commercializzato per il consumatore finale

Prodotti della molitura del grano saraceno

10 a decorrere dal 1o settembre 2022

8.2.7

Infusioni a base di erbe (prodotto essiccato) ad eccezione delle infusioni a base di erbe di cui al punto 8.2.8

25 a decorrere dal 1o settembre 2022

8.2.8

Infusioni a base di erbe (prodotto essiccato) di semi di anice

50 a decorrere dal 1o settembre 2022

8.2.9

Infusioni a base di erbe (prodotto liquido)

0,20 a decorrere dal 1o settembre 2022

▼C5

8.3

Acido cianidrico, compreso l’acido cianidrico combinato con glicosidi cianogenici

 

8.3.1

Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale (64) (65)

20,0

▼M31



Parte 9:  Perclorato

Prodotti alimentari (16)

Tenore massimo

(mg/kg)

9.

Perclorato

 

9.1.

Frutta e ortaggi

ad eccezione di:

0,05

 

— Cucurbitaceae e cavoli ricci

0,10

 

— ortaggi a foglia ed erbe

0,50

9.2

Tè (Camellia sinensis), essiccato

Infusioni a base di erbe e frutta, essiccate

0,75

9.3

Formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e formule per la prima infanzia (18) (19) (67)

0,01

 

Alimenti per l’infanzia (18) (19)

0,02

 

Alimenti trasformati a base di cereali (18) (19) (49)

0,01



( 1 ) Cfr. pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

( 2 ) GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12.

( 3 ) Cfr. pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

( 4 ) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 14. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/4/CE (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 50).

( 5 ) GU L 42 del 13.2.2004, pag. 16.

( 6 ) GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 15.

( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 4).

( 8 ) http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm

►M17  ( *1 ) Il tenore massimo si riferisce al tenore di acido erucico, calcolato sul tenore totale di acidi grassi nella componente lipidica degli alimenti ◄

►M25  ( *2 ) Il campionamento deve essere effettuato conformemente al punto B dell'allegato I del regolamento (CE) 401/2006 della Commissione (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

Le analisi sono eseguite a mezzo esame microscopico.

( *3 ) Somma di 12 alcaloidi della Claviceps spp.: ergocristina/ergocristinina; ergotamina/ergotaminina; ergocriptina/ergocriptinina; ergometrina/ergometrinina; ergosina/ergosinina; ergocornina/ergocorninina.

( *4 ) È necessario definire entro il 1o luglio 2017 tenori massimi appropriati e realizzabili per tali categorie di prodotti alimentari interessati, garantendo un livello elevato di protezione della salute umana.; ◄

►M26  ( *5 ) Gli alcaloidi tropanici di cui sopra sono l'atropina e la scopolamina. L'atropina è la miscela racemica di (-)-iosciamina e (+)-iosciamina, in cui solo l'enantiomero della (-)-iosciamina presenta attività anticolinergica. Per ragioni analitiche non è sempre possibile distinguere tra gli enantiomeri di iosciamina: i tenori massimi sono pertanto stabiliti per l'atropina e la scopolamina. ◄

►M24  ( *6 ) Per preparazioni botaniche si intendono le preparazioni ottenute da piante (ad esempio, piante intere, a pezzi o tagliate, parti di piante) mediante processi vari (come spremitura, torchiatura, estrazione, frazionamento, distillazione, concentrazione, essiccazione e fermentazione). In tale definizione rientrano anche piante triturate o polverizzate, parti di piante, alghe, funghi, licheni, tinture, estratti, oli essenziali (diversi dagli oli vegetali di cui al punto 6.1.1), succhi ottenuti per spremitura ed essudati lavorati.

( *7 ) Il tenore massimo non si applica agli integratori alimentari contenenti oli vegetali. Gli oli vegetali usati come ingredienti negli integratori alimentari devono rispettare i tenori massimi stabiliti al punto 6.1.1. ◄

►M33  ( 9 ) Quali definiti nell’allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

( 10 ) Per «formule per la prima infanzia» si intendono bevande a base di latte e prodotti simili a base di proteine destinati ai bambini nella prima infanzia. Tali prodotti non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 609/2013 [Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle formule per bambini nella prima infanzia (COM/2016/169 final)] (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1584113839504&from=IT)

( 11 ) Per gli oli di pesce e oli di altri organismi marini e formule per la prima infanzia, i tenori massimi di applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.

( 12 ) I tenori massimi si applicano dal 1o gennaio 2021.

( 13 ) Gli oli e i grassi usati come ingredienti per la miscela devono rispettare il tenore massimo stabilito per l’olio e il grasso. Pertanto il tenore della somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi espressi come 3-MCPD nella miscela non deve superare il tenore calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1881/2006. Nel caso in cui la composizione quantitativa non sia nota all’autorità competente e all’operatore del settore alimentare, che non produce la miscela, il tenore della somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD nella miscela, non deve in alcun caso superare i 2500 μg/kg.

( 14 ) Se il prodotto è una miscela di diversi oli o grassi di origine botanica identica o diversa, il tenore massimo si applica alla miscela. Gli oli e i grassi usati come ingredienti per la miscela devono rispettare il tenore massimo stabilito per l’olio e il grasso nel punto 4.3.1.

( 15 ) Tenore massimo da riesaminare entro due anni dalla data di applicazione al fine di abbassarlo. ◄

►M36  ( 16 ) Per gli ortaggi, la frutta e i cereali si rimanda ai prodotti alimentari elencati nelle categorie di appartenenza di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1). Ciò significa tra l’altro che il grano saraceno (Fagopyrum spp.) è compreso tra i «cereali» e i prodotti a base di grano saraceno sono compresi tra i «prodotti a base di cereali». La frutta a guscio non è coperta dal tenore massimo fissato per la frutta. ◄

( 17 ) I tenori massimi non si applicano agli spinaci freschi destinati alla trasformazione e che vengono direttamente trasportati in blocco dal campo allo stabilimento di trasformazione.

►M20  ( 18 ) Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui al regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35). ◄

( 19 ) I tenori massimi si riferiscono ai prodotti pronti per l'uso (commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante).

( 20 ►M5  I tenori massimi si riferiscono alla parte commestibile delle arachidi e della frutta a guscio. Se le arachidi e i frutti a guscio vengono analizzati interi, nel calcolo del tenore delle aflatossine si suppone che tutta la contaminazione sia nella parte commestibile, tranne nel caso delle noci del Brasile. ◄

( 21 ) Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22).

( 22 ) I tenori massimi si riferiscono alla materia secca, che è definita conformemente al regolamento (CE) n. 401/2006.

( 23 ) I tenori massimi si riferiscono, nel caso del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ai prodotti pronti per il consumo (commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore), mentre nel caso dei prodotti diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari si riferiscono alla materia secca. La materia secca è definita conformemente al regolamento (CE) n. 401/2006.

►M20  ( 24 ) Vini e vini spumanti quali definiti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). ◄

( 25 ) Il tenore massimo si applica ai prodotti a partire dal raccolto del 2005.

►M20  ( 26 ) Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14). ◄

Il tenore massimo di OTA applicabile a tali bevande è determinato in funzione della proporzione di vino e/o del mosto d'uva presente nel prodotto finito.

( 27 ) Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui alla direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58).

( 28 ) Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da ultimo dal protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

►M20  ( 29 ) Lattanti e bambini nella prima infanzia quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35). ◄

( 30 ) Ai fini dell'applicazione dei tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone, delle tossineT-2 e HT-2 di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.7, il riso non è incluso nella voce «cereali» e i prodotti a base di riso non sono inclusi nei «prodotti a base di cereali».

►M36  ( 31 ) Il tenore massimo si applica ai cereali non trasformati commercializzati prima della prima trasformazione. Nei sistemi di produzione e trasformazione integrati il tenore massimo si applica nella fase della catena di produzione precedente la prima trasformazione. Per sistemi di produzione e trasformazione integrati si intendono sistemi in cui tutti i lotti entranti sono puliti, selezionati e trasformati nello stesso stabilimento. ◄

L’essiccazione e la pulizia, compresa la selezione (selezione per colore, se opportuno) e la spazzolatura, non sono considerate «prima trasformazione» poiché l’intero chicco rimane intatto.

La spazzolatura consiste nel pulire i cereali spazzolandoli o strofinandoli vigorosamente e nel rimuovere le polveri (ad esempio mediante aspirazione).

Qualora la spazzolatura debba essere effettuata in presenza di sclerozi della Claviceps spp. è necessario che i cereali siano prima sottoposti a una fase di pulizia.

( 32 ) Il tenore massimo è applicabile ai cereali raccolti e presi in consegna a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006, conformemente al regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).

►M1  ( 33 ) Il tenore massimo si applica dal 1o ottobre 2007. ◄

( 34 ) Con il termine pasta (secca) si intende la pasta con un contenuto di acqua di circa il 12 %.

( 35 ) Il tenore massimo si applica dal 1o ottobre 2007.

( 36 ) Per il pesce indicato in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui alla categoria a), escluso il fegato di pesce classificato con codice NC 0302 70 00 , dell'elenco dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.), modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). Nel caso dei prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e/o composti, si applicano l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 2, paragrafo 2.

( 37 ) Qualora i pesci siano destinati ad essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all'intero pesce.

►M22  ( 38 ) Prodotti alimentari rientranti, a seconda dei casi, nelle categorie c) e i) dell'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1) (specie elencate nella voce pertinente). Nel caso dei prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applicano l'articolo 2, paragrafi 1 e 2. Nel caso del Pecten maximus, il tenore massimo si applica unicamente al muscolo adduttore e alla gonade. ◄

( 39 ) Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio della frutta e degli ortaggi e la separazione della parte commestibile.

( 40 ) Il tenore massimo si riferisce ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita.

( 41 ) Il tenore massimo è indicato per il prodotto liquido contenente il 40 % di materia secca, corrispondente a un tenore massimo di 50 μg/kg nella materia secca. Il tenore deve essere proporzionalmente adeguato a seconda del contenuto di materia secca del prodotto.

( 42 ) Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando i fattori di tossicità equivalente dell’OMS (OMS-TEF)] e somma di diossine e PCB diossina-simili [somma di PCDD, PCDF e policlorobifenili (PCB) espressi in equivalenti di tossicità dell’OMS, utilizzando gli OMS-TEF]. OMS-TEF per la valutazione di rischi per l’uomo in base alle conclusioni del seminario di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) — programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (IPCS) tenutosi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223-241 (2006)]

Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando i fattori di tossicità equivalente dell’OMS (OMS-TEF)] e somma di diossine e PCB diossina-simili [somma di PCDD, PCDF e policlorobifenili (PCB) espressi in equivalenti di tossicità dell’OMS, utilizzando gli OMS-TEF]. OMS-TEF per la valutazione di rischi per l’uomo in base alle conclusioni del seminario di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) — programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (IPCS) tenutosi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223-241 (2006)]CongenereTEF

Dibenzo-p-diossine («PCDD»)

2,3,7,8-TCDD1 1,2,3,7,8-PeCDD1 1,2,3,4,7,8-HxCDD0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDD0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDD0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD0,01 OCDD0,0003

Dibenzofurani («PCDF»)

2,3,7,8-TCDF0,1 1,2,3,7,8-PeCDF0,03 2,3,4,7,8-PeCDF0,3 1,2,3,4,7,8-HxCDF0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDF0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF0,1 2,3,4,6,7,8-HxCDF0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF0,01 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF0,01 OCDF0,0003

«PCB diossina-simili»: Non-orto PCB + Mono-orto PCB

Non-orto PCB

PCB 770,0001 PCB 810,0003 PCB 1260,1 PCB 1690,03

Mono-orto PCB

PCB 1050,00003 PCB 1140,00003 PCB 1180,00003 PCB 1230,00003 PCB 1560,00003 PCB 1570,00003 PCB 1670,00003 PCB 1890,00003

Abbreviazioni utilizzate: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = esa; «Hp» = epta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzo-p-diossina; «CDF» = clorodibenzofurano; «CB» = clorobinefile.

 ◄

( 43 ) Concentrazioni upper bound: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

( 44 ) Il tenore massimo espresso in rapporto al grasso non si applica ai prodotti alimentari contenenti < 2 % di grassi. Per i prodotti alimentari che contengono meno del 2 % di grassi, il tenore massimo applicabile è il tenore in funzione del prodotto corrispondente al tenore in funzione del prodotto per un prodotto alimentare contenente 2 % di grassi, calcolato a partire dal tenore massimo fissato in rapporto al grasso, secondo la seguente formula:

Il tenore massimo espresso in rapporto al grasso non si applica ai prodotti alimentari contenenti < 2 % di grassi. Per i prodotti alimentari che contengono meno del 2 % di grassi, il tenore massimo applicabile è il tenore in funzione del prodotto corrispondente al tenore in funzione del prodotto per un prodotto alimentare contenente 2 % di grassi, calcolato a partire dal tenore massimo fissato in rapporto al grasso, secondo la seguente formula:

Tenore massimo espresso in funzione del prodotto per i prodotti alimentari contenenti meno del 2 % di grassi = tenore massimo espresso in rapporto al grasso per questi prodotti alimentari × 0,02.

 ◄

►M2  ( 45 ) Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alle definizioni di cui alle categorie a), b), c), e) ed f) dell'elenco che figura all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000, escluso il fegato di pesce di cui al punto 5.11. ◄

►M22  ( 46 ) Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria si rimanda alle definizioni di cui alle categorie b), c) ed i) dell'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013. ◄

►M1  ( 47 ) L'esenzione si applica unicamente al granoturco per il quale è chiaro, attraverso ad esempio l'etichettatura e la destinazione, che è destinato unicamente alla molitura ad umido (produzione di amido). ◄

►M2  ( 48 ) Per il fegato di pesce il tenore massimo si applica all'intero contenuto commestibile della scatola. ◄

►M3  ( 49 ) Il tenore massimo si applica agli integratori alimentari nella forma in cui vengono messi in vendita. ◄

►M5  ( 50 ) Semi oleosi di cui ai codici NC 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 , 1207 e prodotti derivati di cui al codice NC 1208 ; i semi di melone rientrano nel codice ex 1207 99 .

( 51 ) Nel caso in cui i relativi prodotti derivati/di trasformazione siano derivati/trasformati esclusivamente o quasi esclusivamente a partire dalla frutta a guscio in questione, i tenori massimi definiti per la corrispondente frutta a guscio si applicano anche ai prodotti derivati/di trasformazione. Negli altri casi si applica ai prodotti derivati/di trasformazione l’articolo 2, paragrafi 1 e 2. ◄

►M4  ( 52 ) Il tenore massimo si applica all’estratto puro e non diluito, quando 1 kg di estratto è ottenuto da 3 o da 4 kg di radice di liquirizia. ◄

►M6  ( 53 ) Il tenore massimo per gli ortaggi a foglia non si applica alle erbe fresche [classificate con il codice 0256000 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005]. ◄

►M20  ( 54 ) Muscolo delle appendici e dell'addome. Questa definizione esclude il cefalotorace dei crostacei. Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura): muscolo delle appendici. ◄

►M7  ( 55 ) Le concentrazioni lower bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori delle quattro sostanze inferiori al limite di quantificazione siano pari a zero.

( 56 ) La carne e i prodotti di carne sottoposti ad un trattamento termico che potrebbe risultare nella formazione di IPA, vale a dire cottura alla griglia.

( 57 ) Per i prodotti in scatola le analisi sono effettuate su tutto il contenuto del barattolo. Per quanto riguarda il tenore massimo dell'intero prodotto composito si applicano l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 2, paragrafo 2. ◄

►M11  ( 58 ) Il tenore massimo non si applica nei prodotti alimentari per i quali può essere dimostrato che il livello di melamina superiore a 2,5 mg/kg è una conseguenza dell'uso autorizzato di ciromazina come insetticida. Il livello di melamina non deve superare il livello di ciromazina. ◄

►M16  ( 59 ) Per prodotti specifici a base di cacao e cioccolato si applicano le definizioni di cui all'allegato I, parte A, punti 2, 3 e 4 della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19). ◄

►M21  ( 60 ) Somma di As(III) e As(V).

( 61 ) Riso, riso semigreggio, riso brillato e riso parboiled come definito nella norma del Codex 198-1995. ◄

►M20  ( 62 ) Il tenore massimo si riferisce all'animale venduto senza visceri.

( 63 ) Nel caso delle patate il tenore massimo si applica alle patate sbucciate. ◄

►M27  ( 64 ) «Prodotti non trasformati» come definito nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

( 65 ) «Immissione sul mercato» e «consumatore finale» come definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1). ◄

►M29  ( 66 ►C4  Se autorizzato dall’autorità competente, il tenore massimo non si applica all’olio di senape prodotto e consumato a livello locale. ◄  ◄

( 67 ) Le formule per la prima infanzia sono bevande a base di latte e prodotti simili a base di proteine destinati ai bambini nella prima infanzia. Tali prodotti non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 609/2013 [Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle formule per bambini nella prima infanzia (COM/2016/0169 final) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1574093988200&uri=CELEX:52016DC0169)].

( *8 ) La preparazione di bevande si riferisce all’uso di polveri finemente macinate da aggiungere alle bevande.

( 68 ) Quali definiti nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

( 69 ) I tenori massimi non si applicano alla frutta a guscio o ai semi oleosi destinati alla pressatura e alla raffinazione di olio, a condizione che la frutta a guscio o i semi oleosi pressati restanti non siano commercializzati come alimenti. Nel caso in cui la frutta a guscio o i semi oleosi pressati restanti siano commercializzati come alimenti, si applicano i tenori massimi, tenendo conto dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

( 70 ) I tenori massimi non si applicano ai cereali utilizzati per il malto destinato alla produzione di birra o distillati, a condizione che il malto restante non sia commercializzato come alimento. Nel caso in cui il malto restante sia commercializzato come alimento, si applicano i tenori massimi, tenendo conto dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

( 71 ) Gli alcaloidi tropanici di cui sopra sono l’atropina e la scopolamina.

( 72 ) Il tenore massimo per gli alcaloidi della Claviceps spp. si riferisce alla somma lower bound dei seguenti 12 alcaloidi della Claviceps spp.: ergocornina/ergocorninina; ergocristina/ergocristinina; ergocriptina/ergocriptinina (forma α- e β-); ergometrina/ergometrinina; ergosina/ergosinina; ergotamina/ergotaminina. Nella somma lower bound, il contributo di ciascun epimero non quantificato è fissato a zero.

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