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Document 62012CJ0119

Massime della sentenza

Causa C-119/12

Josef Probst

contro

mr.nexnet GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Comunicazioni elettroniche — Direttiva 2002/58/CE — Articolo 6, paragrafi 2 e 5 — Trattamento di dati personali — Dati sul traffico necessari ai fini dell’emissione e del recupero di fatture — Recupero di crediti da parte di una società terza — Persone agenti sotto l’autorità dei fornitori di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazioni elettroniche»

Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58 – Trasmissione, al cessionario dei crediti del fornitore di servizi, dei dati relativi al traffico – Ammissibilità – Presupposti – Trattamento dei dati sotto l’autorità del fornitore di servizi e ai fini del recupero dei crediti ceduti

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/58, art. 6, §§ 2 e 5)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58 – Trasmissione, al cessionario dei crediti del fornitore di servizi, dei dati relativi al traffico – Soggetto che agisce sotto l’autorità del fornitore dei servizi – Nozione – Interpretazione restrittiva

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/58, artt. 5, § 1, e 6, §§ 2 e 5)

  1.  L’articolo 6, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2002/58, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), dev’essere interpretato nel senso che autorizza un fornitore di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico a trasmettere dati sul traffico al cessionario dei propri crediti attinenti alla fornitura di servizi di telecomunicazioni ai fini del loro recupero e consente al cessionario medesimo di trattare detti dati, subordinatamente alla condizione che, in primo luogo, quest’ultimo agisca sotto l’autorità del fornitore di servizi per quanto attiene al trattamento dei dati stessi e, in secondo luogo, il cessionario si limiti a trattare i dati sul traffico che risultino necessari ai fini del recupero dei crediti ceduti.

    (v. punti 19, 29 e dispositivo)

  2.  Si deve ritenere che un cessionario dei crediti di un fornitore di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazioni elettroniche agisca sotto l’autorità del fornitore di servizi, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2002/58, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), qualora, per quanto attiene al trattamento dei dati sul traffico, egli agisca unicamente su istruzioni e sotto il controllo del fornitore. In particolare, il contratto tra di essi concluso deve contenere disposizioni tali da garantire il trattamento lecito, da parte del cessionario, dei dati sul traffico e tali da consentire al fornitore di servizi di potersi assicurare, in qualsivoglia momento, del rispetto di dette disposizioni da parte del menzionato cessionario.

    Infatti, l’articolo 6, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2002/58, contenendo una deroga alla riservatezza delle comunicazioni prevista all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, dev’essere interpretato restrittivamente. Inoltre, l’obiettivo del citato articolo 6, paragrafo 5, è di garantire che un’esternalizzazione del recupero dei crediti, rimanendo confinata ai soggetti che agiscono sotto l’autorità del fornitore, non incida sul livello di tutela dei dati di carattere personale di cui beneficia l’utente.

    (v. punti 23, 26, 30 e dispositivo)

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Causa C-119/12

Josef Probst

contro

mr.nexnet GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Comunicazioni elettroniche — Direttiva 2002/58/CE — Articolo 6, paragrafi 2 e 5 — Trattamento di dati personali — Dati sul traffico necessari ai fini dell’emissione e del recupero di fatture — Recupero di crediti da parte di una società terza — Persone agenti sotto l’autorità dei fornitori di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazioni elettroniche»

Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012

  1. Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche — Direttiva 2002/58 — Trasmissione, al cessionario dei crediti del fornitore di servizi, dei dati relativi al traffico — Ammissibilità — Presupposti — Trattamento dei dati sotto l’autorità del fornitore di servizi e ai fini del recupero dei crediti ceduti

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/58, art. 6, §§ 2 e 5)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche — Direttiva 2002/58 — Trasmissione, al cessionario dei crediti del fornitore di servizi, dei dati relativi al traffico — Soggetto che agisce sotto l’autorità del fornitore dei servizi — Nozione — Interpretazione restrittiva

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/58, artt. 5, § 1, e 6, §§ 2 e 5)

  1.  L’articolo 6, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2002/58, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), dev’essere interpretato nel senso che autorizza un fornitore di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico a trasmettere dati sul traffico al cessionario dei propri crediti attinenti alla fornitura di servizi di telecomunicazioni ai fini del loro recupero e consente al cessionario medesimo di trattare detti dati, subordinatamente alla condizione che, in primo luogo, quest’ultimo agisca sotto l’autorità del fornitore di servizi per quanto attiene al trattamento dei dati stessi e, in secondo luogo, il cessionario si limiti a trattare i dati sul traffico che risultino necessari ai fini del recupero dei crediti ceduti.

    (v. punti 19, 29 e dispositivo)

  2.  Si deve ritenere che un cessionario dei crediti di un fornitore di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazioni elettroniche agisca sotto l’autorità del fornitore di servizi, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2002/58, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), qualora, per quanto attiene al trattamento dei dati sul traffico, egli agisca unicamente su istruzioni e sotto il controllo del fornitore. In particolare, il contratto tra di essi concluso deve contenere disposizioni tali da garantire il trattamento lecito, da parte del cessionario, dei dati sul traffico e tali da consentire al fornitore di servizi di potersi assicurare, in qualsivoglia momento, del rispetto di dette disposizioni da parte del menzionato cessionario.

    Infatti, l’articolo 6, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2002/58, contenendo una deroga alla riservatezza delle comunicazioni prevista all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, dev’essere interpretato restrittivamente. Inoltre, l’obiettivo del citato articolo 6, paragrafo 5, è di garantire che un’esternalizzazione del recupero dei crediti, rimanendo confinata ai soggetti che agiscono sotto l’autorità del fornitore, non incida sul livello di tutela dei dati di carattere personale di cui beneficia l’utente.

    (v. punti 23, 26, 30 e dispositivo)

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