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Document 32014L0054

Garantire il rispetto dei diritti di lavoratori e lavoratrici dell’Unione europea quando lavorano all’estero

Garantire il rispetto dei diritti di lavoratori e lavoratrici dell’Unione europea quando lavorano all’estero

 

SINTESI DI:

Direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Tra i molti diritti goduti dalle persone nell’Unione europea (Unione) figura la possibilità di vivere e lavorare in un altro Stato membro dell’Unione. La presente normativa garantisce l’esistenza di mezzi di ricorso nazionale nel caso in cui lavoratori, lavoratrici o i loro familiari ritengano che i propri diritti siano stati violati.

PUNTI CHIAVE

I principi di libera circolazione e di anti-discriminazione dell’Unione garantiscono alle persone che lavorano all’estero gli stessi diritti in materia di occupazione di quelli dei cittadini residenti. Tali diritti sono stabiliti nel regolamento (UE) n. 492/2011 (si veda la sintesi).

Diritti dei lavoratori e delle lavoratrici

  • Accesso all’occupazione e condizioni di lavoro chiare in materia di retribuzione, licenziamento, salute e sicurezza;
  • accesso ai vantaggi sociali e fiscali;
  • accesso alla formazione, all’alloggio, all’istruzione e all’apprendistato;
  • iscrizione ai sindacati;
  • assistenza fornita dagli uffici di collocamento.

Tutela dei diritti

La direttiva richiede che le autorità nazionali garantiscano l’accesso a procedimenti giudiziari per tutti i lavoratori e le lavoratrici dell’Unione che ritengano di essere in qualche modo soggetti a discriminazione. Inoltre, le organizzazioni, le associazioni, i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro coinvolti nell’attuazione della direttiva possono rappresentare o sostenere lavoratori e lavoratrici dell’Unione e le loro famiglie in qualsiasi procedimento giuridico che decidono di intraprendere.

Promozione della parità di trattamento

Ogni Stato membro deve designare almeno un’organizzazione o un punto di contatto centrale per garantire che lavoratori, lavoratrici e i loro familiari non subiscano discriminazione o restrizioni ingiustificate del proprio diritto di lavorare dove desiderano a causa della nazionalità.

Tali organizzazioni devono:

  • fornire assistenza giuridica indipendente e assistenza di altro tipo, in forma gratuita a coloro che non se la possono permettere, in linea con la prassi nazionale;
  • fungere da punto di contatto per organizzazioni nazionali analoghe in altri Stati Membri e cooperare con servizi di informazione e assistenza dell’Unione quali La tua Europa e Solvit;
  • eseguire o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e discriminazioni ingiustificate;
  • formulare raccomandazioni per affrontare la discriminazione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 20 maggio 2014 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 21 maggio 2016.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).

DOCUMENTI CORRELATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull’attuazione della direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori [COM(2018) 789 final del 4.12.2018].

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 492/2011 sono state inserite nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 28.10.2021

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