Migliore protezione delle vittime nel procedimento penale
SINTESI DI:
Direttiva 2012/29/UE: norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
SINTESI
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
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Conosciuta come la direttiva sulle vittime, rafforza le misure nazionali esistenti con norme minime di portata europea riguardo ai diritti, al sostegno e alla protezione delle vittime di reati in ogni paese dell'UE.
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Le vittime devono avere il diritto a:
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capire ed essere capite durante il contatto con l'autorità (ad esempio, linguaggio chiaro e semplice),
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ricevere informazioni fin dal primo contatto con l'autorità,
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esporre denuncia formale e ricevere una notifica scritta di ricezione della stessa,
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l'interpretazione e la traduzione (almeno durante i colloqui o gli interrogatori della vittima),
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ricevere informazioni riguardo allo stato di avanzamento del caso,
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avere accesso ai servizi di sostegno per le vittime.
PUNTI CHIAVE
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I suoi scopi principali sono assicurare che le vittime di reati ricevano informazioni, sostegno e protezione appropriati e possano partecipare al procedimento penale in qualsiasi paese dell'UE il reato sia stato commesso.
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Ogni paese dell'UE deve assicurare che le vittime di reati siano riconosciute e trattate in modo rispettoso, sensibile e professionale a seconda delle loro necessità individuali e senz'alcuna discriminazione (ovverosia basata sulla nazionalità, sullo status di residenza, sulla razza, sulla religione, sull'età, sul genere ecc.).
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La direttiva stabilisce delle norme minime per tutte le vittime di tutti i reati a prescindere dalla loro nazionalità o dallo status di residenza. Non appena è commesso un reato o si avvia un procedimento penale nell'UE, alla vittima devono essere riconosciuti i diritti stabiliti dalla direttiva sulle vittime, in base alla quale i familiari di vittime decedute sono considerati vittime a loro volta.
La direttiva stabilisce i seguenti diritti.
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Tali vittime devono avere il diritto a:
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essere ascoltate in tribunale,
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riesaminare un'eventuale decisione del tribunale a non procedere,
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avere il rimborso delle spese,
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ricevere assistenza giuridica,
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recuperare i beni sottratti.
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Le autorità nazionali devono ridurre al minimo le difficoltà che si incontrano quando la vittima sia un residente di un paese dell'UE diverso da quello in cui il reato è stato commesso.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è entrata in vigore il 15 novembre 2012. I paesi dell’UE dovevano integrarla nel diritto nazionale entro il 16 novembre 2015.
CONTESTO
La direttiva sostituisce la decisione quadro del Consiglio sulla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI).
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Per maggiori informazioni, si veda la sezione Vittime sul sito Internet della Commissione europea.
ATTO
Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57-73)
Ultimo aggiornamento: 15.02.2016
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