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Pacchetti turistici: diritti dei consumatori (dal 2018)

Pacchetti turistici: diritti dei consumatori (dal 2018)

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva si prefigge di introdurre un livello elevato e uniforme di protezione dei consumatori per quanto riguarda i contratti per pacchetti* turistici e i servizi turistici collegati*, tenendo conto del crescente utilizzo delle prenotazioni tramite Internet.

PUNTI CHIAVE

Informazioni

Le seguenti informazioni devono essere fornite dall’organizzatore o dal venditore prima della sottoscrizione del contratto, laddove applicabile al pacchetto:

  • itinerario con relative date e numero di notti incluse;
  • trasporto fornito, compresi orari di partenza e ritorno, soste e coincidenze;
  • dettagli sull’alloggio;
  • pasti forniti;
  • visite o altri servizi da includere;
  • nel caso di viaggi di gruppo, la dimensione approssimativa del gruppo;
  • lingua dei servizi turistici, laddove appropriato;
  • informazioni sull’idoneità del viaggio per persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, sull’idoneità del viaggio o della vacanza relativamente alle esigenze del viaggiatore;
  • recapiti;
  • prezzo totale comprensivo di tasse ed eventuali costi aggiuntivi;
  • disposizioni per il pagamento;
  • numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
  • requisiti in materia di passaporto e visti, nonché informazioni relative alle formalità sanitarie;
  • informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di risolvere il contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di un’adeguata penale o, se applicabili, le spese di risoluzione standard richieste dall’organizzatore;
  • informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di annullamento del contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza in caso di infortunio, malattia o decesso.

La conferma del contratto comprenderà gli elementi di cui sopra e le seguenti informazioni complementari:

  • richieste specifiche del viaggiatore accettate dall’organizzatore;
  • l’organizzatore è responsabile dell’esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà;
  • recapiti dell’organizzazione di protezione in caso d’insolvenza e del rappresentante locale dell’organizzatore, oppure di un punto di contatto o altro servizio che consenta al viaggiatore di mettersi in contatto con l’organizzatore in maniera rapida ed efficace;
  • il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore di qualsiasi mancanza di conformità dei servizi rispetto al contratto;
  • nel caso di minori non accompagnati, le informazioni che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno;
  • procedure di gestione dei reclami;
  • informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore.

In tempo utile prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, nonché le informazioni di viaggio necessarie.

Aumenti di prezzo

Gli aumenti di prezzo (limitati all’8 % nella maggioranza dei casi) sono consentiti solo se il contratto contempla espressamente tale possibilità (nel qual caso sarà possibile effettuare anche riduzioni di prezzo) e se risultano direttamente legati:

  • al costo del carburante o di altre fonti di energia;
  • a tasse o aumenti delle tariffe imposti da terzi;
  • ai tassi di cambio.

Gli eventuali aumenti di prezzo devono essere notificati almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto.

Risoluzione del contratto da parte del viaggiatore

Qualora l’organizzatore apporti modifiche significative al contratto o imponga un aumento di prezzo superiore all’8 %, il viaggiatore ha il diritto, prima dell’inizio del pacchetto, di accettare la modifica, accettare un pacchetto sostitutivo (di valore uguale o superiore) o di risolvere il contratto ottenendo un rimborso completo entro 14 giorni.

Il viaggiatore può risolvere il contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio del pacchetto pagando un’adeguata penale.

Il viaggiatore può inoltre risolvere il contratto (senza pagare alcuna penale) in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. Il viaggiatore riceverà un rimborso integrale, ma nessun indennizzo supplementare.

Esecuzione

L’organizzatore del pacchetto è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano prestati da altre attività commerciali. Sussistono norme di non conformità, risoluzione e risarcimento:

  • qualora i servizi turistici non siano eseguiti secondo quanto pattuito nel contratto, l’organizzatore porrà rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò non risulti impossibile o i costi siano sproporzionati;
  • qualora una parte sostanziale dei servizi turistici non possa essere fornita secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte soluzioni alternative di qualità equivalente o superiore senza costi aggiuntivi;
  • laddove sia impossibile garantire il rientro del viaggiatore a causa di «circostanze inevitabili e straordinarie», l’organizzatore sosterrà i costi dell’alloggio per un periodo non superiore a tre notti;
  • il viaggiatore potrà risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione qualora un difetto di conformità incida in misura significativa sull’esecuzione del pacchetto e l’organizzatore non vi abbia posto rimedio.

Gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) devono garantire la possibilità di indirizzare messaggi, richieste o reclami direttamente al venditore e che quest’ultimo li inoltri all’organizzatore, il quale è tenuto a prestare adeguata assistenza senza indebito ritardo.

Sono previste tutele aggiuntive per i viaggiatori in caso di insolvenza dell’organizzatore. È stata istituita una rete di punti di contatto centrali negli Stati membri per migliorare la cooperazione internazionale.

La presente direttiva non si applica ai servizi turistici:

  • di durata inferiore alle 24 ore, a meno che non sia incluso un pernottamento;
  • offerti in via occasionale, senza scopo di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori;
  • acquistati all’interno di un accordo generale di viaggio relativo a un’attività commerciale o professionale.

In generale, gli Stati membri non devono introdurre normative che prevedano un livello di protezione del viaggiatore non conforme a questa direttiva.

La direttiva ha abrogato la direttiva 90/314/CEE con effetto dal 1o luglio 2018.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva doveva diventare legge negli Stati membri entro il 1o gennaio 2018. È in vigore dal 1o luglio 2018.

La direttiva è stata incorporata nell’accordo sullo Spazio economico europeo il 22 settembre 2017.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

In seguito all’epidemia di COVID-19 e all’introduzione di misure volte a far fronte all’impatto della crisi, la Commissione europea ha adottato:

TERMINI CHIAVE

Pacchetto: nella maggior parte dei casi, implica:
  • una combinazione di almeno due tipi differenti di servizio turistico (ad es. un volo o un viaggio in treno e/o l’alloggio),
    • nell’ambito dello stesso viaggio, di solito acquistato da un singolo punto vendita e/o
    • venduto a un prezzo globale o pubblicizzato come pacchetto;
  • che i servizi siano stati selezionati prima che il viaggiatore abbia acconsentito al pagamento.
Servizi turistici collegati: almeno due tipi di servizi turistici diversi acquistati nell’ambito del medesimo viaggio, dove siano presenti di solito, ma non necessariamente due contratti separati con i singoli fornitori di servizi turistici. Ciò vale:
  • nel caso di servizi separati selezionati e pagati nel corso di un’unica visita al medesimo punto vendita;
  • qualora al viaggiatore venga proposto un altro servizio turistico entro 24 ore dalla prenotazione del primo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell’11.12.2015, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 03.02.2022

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