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Document 22014D0799

2014/799/UE: Decisione n. 4/2014 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 23 ottobre 2014 , relativa al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

GU L 330 del 15.11.2014, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/799/oj

15.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/61


DECISIONE N. 4/2014 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 23 ottobre 2014

relativa al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

(2014/799/UE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) («accordo di partenariato ACP-UE»), e in particolare l'articolo 2 dell'allegato III,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera d), dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori è tenuto a controllare la strategia generale del CSI e a sorvegliare l'operato del consiglio di amministrazione del CSI.

(2)

Il consiglio di amministrazione del CSI sorveglia le attività del CSI [articolo 2, paragrafo 7, lettera b)], adotta il programma e il bilancio del CSI [articolo 2, paragrafo 7, lettera c)] e presenta periodicamente al Comitato degli ambasciatori relazioni e valutazioni [articolo 2, paragrafo 7, lettera d)].

(3)

Lo statuto e il regolamento interno del CSI, adottati con decisione n. 8/2005 del Comitato degli ambasciatori («statuto del CSI»), e il regolamento finanziario del CSI, adottato con decisione n. 5/2004 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE («regolamento finanziario del CSI»), forniscono garanzie in termini di informazione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE e di supervisione da parte di quest'ultimo.

(4)

Nel corso della 39a sessione svoltasi a Nairobi dal 19 al 20 giugno, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del CSI e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE, e a deciso di delegare a tal fine al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di far progredire il fascicolo allo scopo di adottare le decisioni necessarie.

(5)

La suddetta dichiarazione comune del Consiglio dei ministri ACP-UE ha istituito il gruppo di lavoro congiunto ACP-UE («gruppo di lavoro congiunto») per assicurare che la chiusura del CSI avvenga nelle migliori condizioni possibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Alle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE autorizza il consiglio di amministrazione del CSI ad adottare, con effetto immediato, tutte le misure appropriate prodromiche alla chiusura del CSI.

2.   La chiusura del CSI rispetta le competenze delle autorità di supervisione del CSI stabilite nell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e le modalità fissate dal Consiglio dei ministri ACP-UE nella dichiarazione comune del 20 giugno 2014.

Articolo 2

1.   Il prima possibile, e comunque non oltre il 23 dicembre 2014, il consiglio di amministrazione del CSI nomina un curatore che predisponga e attui un piano di chiusura e gestisca il CSI durante il processo di chiusura.

2.   Il piano di chiusura consente di chiudere il CSI in modo ordinato, rispettando i diritti di tutti i terzi coinvolti e garantendo che i progetti di sostegno al settore privato attualmente in corso siano terminati dallo stesso CSI o da un'entità cui poterne assegnare la gestione.

3.   Il piano di chiusura prevede di ultimare la liquidazione del CSI entro il 31 dicembre 2016. Il piano di chiusura e include il tempo necessario per effettuare i pagamenti, le relazioni finali e le revisioni finanziarie e legali in vista della liquidazione del CSI il 31 dicembre 2016.

Articolo 3

1.   Conformemente alle procedure stabilite nell'accordo di partenariato ACP-UE, nello statuto del CSI e nel regolamento finanziario del CSI, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE riceve il piano di chiusura adottato dal consiglio di amministrazione del CSI.

2.   Il consiglio di amministrazione del CSI presenta al Comitato degli ambasciatori ACP-UE relazioni trimestrali sui progressi compiuti nel processo di chiusura.

Articolo 4

Il consiglio di amministrazione del CSI consulterà il gruppo di lavoro congiunto in merito al progetto di mandato da conferire al curatore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, come pure in merito al progetto di piano di chiusura e al progetto di proposta di discarico.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2014

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

S. SANNINO


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo come modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).


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