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Document 32014D0796

2014/796/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 7 novembre 2014 , che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

GU L 330 del 15.11.2014, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/796/oj

15.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/46


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2014

che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2014/796/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1) (direttiva IVA), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 1o luglio 2014 la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 287, punto 10, della direttiva IVA al fine di esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 50 000 EUR («misura»). La misura libererebbe tali soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva IVA. Tale misura era già stata concessa alla Lettonia con la decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio (2), che è giunta a scadenza il 31 dicembre 2013.

(2)

Con lettera del 7 agosto 2014 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera dell'11 agosto 2014 la Commissione ha comunicato alla Lettonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(3)

Gli Stati membri possono già applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva IVA. La misura in esame costituisce una deroga al titolo XII della direttiva IVA soltanto in quanto la soglia del volume d'affari annuo dei soggetti passivi per il regime speciale supera quella attualmente consentita alla Lettonia a norma dell'articolo 287, punto 10, della direttiva IVA, che ammonta a 17 200 EUR.

(4)

La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale costituisce una misura di semplificazione che può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA a cui sono soggette le imprese più piccole. In ogni caso, il regime speciale rimane facoltativo per i soggetti passivi e lascia libere le imprese di optare per il regime IVA ordinario.

(5)

Secondo i dati forniti dalla Lettonia, la deroga avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.

(6)

La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 10, della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Lettonia è autorizzata a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 50 000 EUR.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della notifica.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura in deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 256 del 30.9.2010, pag. 29).


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