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Document 32004R1385

Regolamento (CE) n. 1385/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dal Kazakstan nella Comunità europea

GU L 261 del 6.8.2004, p. 1–1 (CS, ET, LV, LT, HU, PL, SK, SL)
GU L 261 del 6.8.2004, p. 1–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1385/oj

6.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1385/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dal Kazakstan nella Comunità europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o luglio 1999 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakstan, dall'altra (1).

(2)

La Comunità europea e la Repubblica del Kazakstan hanno concordato di instaurare un sistema di duplice controllo per taluni prodotti di acciaio per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001. Il relativo accordo in forma di scambio di lettere è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 1999/865/CE (2). Il regolamento (CE) n. 2743/1999 (3) ha poi fissato la corrispondente normativa comunitaria di applicazione.

(3)

È stato effettuato un approfondito esame della situazione delle importazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica del Kazakstan nella Comunità e, in base alle informazioni disponibili, le parti hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere (4) che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per il periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza.

(4)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, in conformità del suddetto accordo in forma di scambio di lettere l'importazione nella Comunità di taluni prodotti di acciaio originari della Repubblica del Kazakstan, elencati nell'appendice I, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità secondo il modello di cui all'appendice II.

2.   Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'appendice I, originari della Repubblica del Kazakstan, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità kazake competenti. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello di cui all'appendice III. Esso è valido per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento.

3.   La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati sul mezzo di trasporto per l'esportazione.

4.   La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si base sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appreso denominata «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata secondo le norme vigenti nella Comunità.

5.   Le autorità competenti della Comunità informano la Repubblica del Kazakstan di qualsiasi modifica della NC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento prima che entri in vigore nella Comunità.

6.   Le merci spedite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale domanda sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2.   Il documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'appendice IV è valido in tutta la Comunità.

3.   La domanda dell'importatore relativa al documento di vigilanza deve contenere le seguenti indicazioni:

a)

nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;

b)

se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax);

c)

nome e indirizzo completo dell'esportatore;

d)

descrizione precisa delle merci, compresi:

la denominazione commerciale,

il(i) codice(i) della nomenclatura combinata (NC),

il paese d'origine,

il paese di spedizione;

e)

il peso netto, espresso in chilogrammi, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;

f)

il valore cif delle merci in euro alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;

g)

se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard (6);

h)

il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;

i)

se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;

j)

la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:

«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità».

L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma e/o, qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

4.   I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:

il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi,

i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

5.   L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.

Articolo 3

1.   La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento d'importazione oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5 % quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2.   Le domande di documenti d'importazione e i documenti stessi sono riservati e possono quindi essere consultati solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese:

a)

dati precisi sulle quantità e sui valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti d'importazione nel corso del mese precedente;

b)

i particolari delle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a).

I dati forniti dagli Stati membri sono suddivisi per prodotto, per codice NC e per paese.

2.   Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di importazione.

Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione utilizzando l'apposita rete integrata a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

Articolo 6

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Disposizioni finali

Le modifiche delle appendici eventualmente necessarie in seguito alle modifiche dell'allegato o delle appendici dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakstan e le modifiche delle norme comunitarie in materia di statistiche, regimi doganali, regole comuni per l'importazione o vigilanza delle importazioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  GU L 196 del 28.7.1999, pag. 3.

(2)  GU L 342 del 31.12.1999, pag. 37.

(3)  GU L 342 del 31.12.1999, pag. 1.

(4)  Cfr. pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  Secondo i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione concernente i criteri di identificazione dei prodotti siderurgici di seconda scelta originari dei paesi terzi applicati dai servizi doganali degli Stati membri (GU C 180 dell'11.7.1991, pag. 4).


ALLEGATO I

Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo senza limiti quantitativi

Kazakstan

ex 7211 23 30 (codice TARIC 7211233099)

ex 7211 23 80 (codice TARIC 7211238099)

ex 7211 29 00 (codice TARIC 7211290091)

ex 7211 29 00 (codice TARIC 7211290099)

ex 7211 90 00 (codice TARIC 7211900090)

ex 7211 23 20 (codice TARIC 7211232090)

ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191000)

ex 7225 19 90 (codice TARIC 7225199000)

ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226191000)

ex 7226 19 80 (codice TARIC 7226198010)

ex 7226 19 80 (codice TARIC 7226198090)

ex 7226 11 00 (codice TARIC 7226110090)


ALLEGATO II

EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT

Image

Image

EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT

Image

Image

COMUNITÀ EUROPEA/DOCUMENTO DI VIGILANZA

1.

Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, numero di IVA)

2.

Numero di rilascio

3.

Luogo e data previsti per l'importazione

4.

Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5.

Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirrizo completo)

6.

Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7.

Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8.

Ultimo giomo di validità

9.

Designazione delle merci

10.

Codice delle merci (NC) e categoria

11.

Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari

12.

Valore cif frontiera CE in EUR

13.

Indicazioni supplementari

14.

Visto dell'autorità competente

Data: ...............................

...................

Firma:

Timbro

15.

IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponible e nella parte 2 la quantità indicata

16.

Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)

17.

In cifre

18.

In lettere per la quantità imputata

19.

Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione

20.

Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione

Unire qui l'eventuale aggiunta


ALLEGATO III

Image

Image

DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE

(prodotti di acciaio CECA e CE)

1.

Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

2.

Numero

3.

Anno

4.

Categoria di prodotti

5.

Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

6.

Paese d'origine

7.

Paese di destinazione

8.

Luogo e data di spedizione Mezzo di trasporto

9.

Indicazioni complementari

10.

Descrizione delle merci Produttore

11.

Codice NC

12.

Quantitativo (1)

13.

Valore fob (2)

14.

DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

15.

Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a .............................. il ........................................

(firma)

(timbro)


(1)  Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal pesto netto.

(2)  Nella valuta del contratto di vendita.


ALLEGATO IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral «Économie, PME, classes moyennes et énergie»

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, service «Licences»

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 230 83 22

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Fax: (420-2) 24 21 21 33

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax: (45) 35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (+49-61) 969 42 26

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372-6313660

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

EL-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

FRANCE

Bureau «Textile importations»

Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DIGITIP)

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax: +39-06-59 93 22 35/59 93 26 36

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα 'Εκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357-22) 37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-52623974

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur (352) 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: +36-1-3367302

MALTA

Divižjoni ghall-Kummerč

Servizzi Kummerčjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: +356-25 69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (+43-1) 711 00/83 86

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: +48-22-693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edificio da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351-21) 881 42 61

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Faks +386-1-478 36 11

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava

Fax: (421-2) 43 42 39 19

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham TS23 2N

United Kingdom

Fax (44-164) 236 42 69


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