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Document 32003E0365
Council Common Position 2003/365/CFSP of 19 May 2003 amending Common Position 2001/357/CFSP concerning restrictive measures against Liberia
Posizione comune 2003/365/PESC del Consiglio, del 19 maggio 2003, che modifica la posizione comune 2001/357/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia
Posizione comune 2003/365/PESC del Consiglio, del 19 maggio 2003, che modifica la posizione comune 2001/357/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia
GU L 124 del 20.5.2003, p. 49–50
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2003
Posizione comune 2003/365/PESC del Consiglio, del 19 maggio 2003, che modifica la posizione comune 2001/357/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia
Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20/05/2003 pag. 0049 - 0050
Posizione comune 2003/365/PESC del Consiglio del 19 maggio 2003 che modifica la posizione comune 2001/357/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15, considerando quanto segue: (1) Il 7 maggio 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/357/PESC(1) concernente misure restrittive nei confronti della Liberia per attuare la risoluzione UNSC 1343 (2001) che stabilisce le misure da applicare nei confronti della Liberia, adottata il 7 marzo 2001 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in seguito denominata "UNSCR 1343 (2001)". (2) Il 7 maggio 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 1478 (2003) che modifica e proroga sino al 7 maggio 2004 le misure imposte nei confronti della Liberia mediante le UNSCR 1343 (2001) e 1408 (2002). (3) La UNSCR 1478 (2003) sollecita il governo della Liberia a stabilire un regime di certificato di origine dei diamanti grezzi della Liberia che sia efficace, trasparente e verificabile dal punto di vista internazionale e prevede che, quando tale regime è pronto a divenire pienamente operativo e ad essere correttamente attuato, i diamanti grezzi controllati dal governo della Liberia mediante il regime del certificato di origine siano esentati dal divieto di importazione imposto dalla UNSCR 1343 (2001). (4) È necessaria un'azione della Comunità per attuare alcune misure, HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE: Articolo 1 La posizione comune 2001/357/PESC è così modificata: 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Articolo 3 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di: a) tutti gli alti funzionari del governo della Liberia e del personale delle forze armate e relativi coniugi, nonché di singoli che forniscono sostegno finanziario e militare ai gruppi armati ribelli nei paesi confinanti con la Liberia, in particolare il FUR in Sierra Leone, indicati dal Comitato istituito dal paragrafo 14 della UNSCR 1343 (2001), alle condizioni ivi stabilite; b) tutti i singoli, compresi quelli appartenenti al LURD o ad altri gruppi armati ribelli, che secondo il suddetto Comitato sono in violazione dell'embargo sulle armi di cui all'articolo 1, alle condizioni di cui alla UNSCR 1478 (2003)." 2) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 3 bis 1. È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutti i tronchi grezzi e i prodotti del legno in provenienza dalla Liberia. 2. Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 7 luglio 2003, salvo diversa decisione del Consiglio in conformità di eventuali future risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite." Articolo 2 La posizione comune 2001/357/PESC è prorogata fino al 7 maggio 2004 salvo diversa decisione del Consiglio in conformità di eventuali future risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Articolo 3 La presente posizione comune ha efficacia dalla data di adozione. Essa si applica a decorrere dal 7 maggio 2003. Articolo 4 La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Papandreou (1) GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2002/457/PESC (GU L 155 del 14.6.2002, pag. 62).