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Document 32002R2158

Regolamento (CE) n. 2158/2002 della Commissione, del 3 dicembre 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

GU L 328 del 5.12.2002, p. 10–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2158/oj

32002R2158

Regolamento (CE) n. 2158/2002 della Commissione, del 3 dicembre 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 05/12/2002 pag. 0010 - 0013


Regolamento (CE) n. 2158/2002 della Commissione

del 3 dicembre 2002

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(2),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002(4), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2002.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(4) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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