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Document 32002L0045

Direttiva 2002/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta)

GU L 177 del 6.7.2002, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/45/oj

32002L0045

Direttiva 2002/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta)

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 06/07/2002 pag. 0021 - 0022
edizione speciale in lingua ceca capitolo 13 tomo 29 pag. 488 - 489
edizione speciale in lingua estone capitolo 13 tomo 29 pag. 488 - 489
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 29 pag. 488 - 489
edizione speciale in lingua lituana capitolo 13 tomo 29 pag. 488 - 489
edizione speciale in lingua lettone capitolo 13 tomo 29 pag. 488 - 489
edizione speciale in lingua maltese capitolo 13 tomo 29 pag. 488 - 489
edizione speciale in lingua polacca capitolo 13 tomo 29 pag. 488 - 489
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 13 tomo 29 pag. 488 - 489
edizione speciale in lingua slovena capitolo 13 tomo 29 pag. 488 - 489


Direttiva 2002/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 25 giugno 2002

recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3], visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 22 aprile 2002,

considerando quanto segue:

(1) Le restrizioni già previste o vigenti in alcuni Stati membri relativamente all'uso di paraffine clorurate a catena corta (SCCP) a seguito della decisione 95/1 della Commissione di Parigi per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica (PARCOM) ostacolano direttamente il completamento e il funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario ravvicinare le disposizioni legislative degli Stati membri in questo settore e modificare di conseguenza l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi [4] tenendo conto delle valutazione dei rischi da parte della Comunità e delle pertinenti prove scientifiche addotte a sostegno della decisione PARCOM 95/1.

(2) Le SCCP sono considerate pericolose per l'ambiente, poiché sono molto tossiche per gli organismi acquatici e possono provocare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico.

(3) La Commissione ha adottato una raccomandazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti [5], nella quale raccomanda l'adozione di misure specifiche per limitare l'uso delle SCCP, in particolare nei fluidi per la lavorazione dei metalli e nei prodotti di finitura del cuoio, al fine di proteggere l'ambiente acquatico.

(4) I rimanenti usi di tutte le paraffine clorurate devono essere riesaminati alla luce delle pertinenti conoscenze scientifiche, in particolare per quanto riguarda le emissioni contenenti paraffine clorurate. La Commissione dovrebbe presentare proposte adeguate per ridurre tali usi.

(5) Il 27 novembre 1998 il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente ha espresso il proprio parere sui rischi associati alle SCCP di cui alla raccomandazione.

(6) La presente direttiva lascia impregiudicata la normativa comunitaria relativa alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [6], e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) [7],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il punto seguente:

"42.Alcani, C10-C13, , Cloro (Paraffine clorurate a catena corta) | 1.Non possono essere immessi in commercio per l'utilizzazione come sostanze o come componenti di altre sostanze o preparati in concentrazioni superiori all'1 %:per la lavorazione dei metalli;per l'ingrasso del cuoio.2.Entro il 1o gennaio 2003 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con la commissione dell'OSPAR, riesaminerà tutti i rimanenti usi di SCCP alla luce di eventuali nuovi dati scientifici riguardanti i rischi per la salute e per l'ambiente di tali sostanze.Il Parlamento europeo dovrà essere informato dei risultati di tale riesame." |

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 6 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni entro il 6 gennaio 2004.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Matas I Palou

[1] GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 138 eGU C 213 E del 31.7.2001, pag. 296.

[2] GU C 116 del 20.4.2001, pag. 27.

[3] Parere del Parlamento europeo del 1o febbraio 2001 (GU C 267 del 21.9.2001, pag. 18), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 2001 (GU C 301 del 26.10.2001, pag. 39) e decisione del Parlamento europeo del 29 novembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 30 maggio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 maggio 2002.

[4] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 99/77/CE della Commissione (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18).

[5] GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

[6] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

[7] GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

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