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Documento 32002R0528

Regolamento (CE) n. 528/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

GU L 80 del 23.3.2002, p. 12—13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/528/oj

32002R0528

Regolamento (CE) n. 528/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

Gazzetta ufficiale n. L 080 del 23/03/2002 pag. 0012 - 0013


Regolamento (CE) n. 528/2002 della Commissione

del 22 marzo 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione, del 26 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità, da una parte, e la Slovenia, dall'altra(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Le domande di titolo di importazione presentate per il secondo trimestre 2002 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

(3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato I.

2. Per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2002 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 85 del 27.3.1997, pag. 56.

(2) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

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