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Document 32000R2856

Regolamento (CE) n. 2856/2000 della Commissione, del 27 dicembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2508/97 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i Paesi baltici

GU L 332 del 28.12.2000, p. 49–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2856/oj

32000R2856

Regolamento (CE) n. 2856/2000 della Commissione, del 27 dicembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2508/97 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i Paesi baltici

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 28/12/2000 pag. 0049 - 0054


Regolamento (CE) n. 2856/2000 della Commissione

del 27 dicembre 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 2508/97 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i Paesi baltici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2677/2000(2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria(3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria(4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2341/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia(5), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca(6), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2434/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica slovacca(7), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Romania(8), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio, del 7 novembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia(9), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2766/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania(10), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Polonia(11), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione(12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2000(13), stabilisce in particolare le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e taluni paesi dell'Europa centrale ed orientale. Occorre modificare tale regolamento per attuare le concessioni previste, con effetti a decorrere dal 1o luglio 2000, dai regolamenti (CE) n. 1349/2000, (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2341/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2475/2000 e, a decorrere dal 1o gennaio 2001, dai regolamenti (CE) n. 2766/2000 e (CE) n. 2851/2000 per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari.

(2) Per dare la possibilità agli operatori economici di prendere conoscenza delle nuove disposizioni è opportuno prorogare di dieci giorni il periodo di presentazione delle domande di titoli.

(3) È necessario pubblicare le quantità disponibili per il primo semestre del 2001 e procedere ad alcune modifiche di ordine tecnico.

(4) È opportuno ricordare che il rimborso dei dazi all'importazione sui prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2508/97, nella versione anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, importati sulla scorta dei titoli utilizzati a partire dal 1o luglio 2000 è effettuato in conformità degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000(15).

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2508/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione dei prodotti lattiero-caseari previsti dagli accordi europei con la Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Slovenia.".

2) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per 'anno d'importazione' il periodo di 12 mesi a decorrere dal 1o luglio. Tuttavia, per il regime previsto all'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo europeo tra la Comunità e la Slovenia, per 'anno d'importazione' si intende l'anno civile.".

3) All'articolo 2, paragrafo 2, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:"Tuttavia, le quantità disponibili per il primo semestre del 2001 sono quelle indicate nell'allegato IV.".

4) All'articolo 4, paragrafo 1, è inserito il seguente comma:"Tuttavia, le domande di titoli per il primo semestre del 2001 possono essere presentate nei primi venti giorni del mese di gennaio del 2001.".

5) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

I prodotti oggetto dei regimi d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi conclusi tra la Comunità e il paese considerato, oppure di una dichiarazione emessa dall'esportatore conformemente alle disposizioni di detto protocollo. Tuttavia, per i Paesi baltici il certificato EUR.1 è rilasciato dal paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 3 allegato agli accordi conclusi tra la Comunità e il paese considerato.".

6) L'allegato I del regolamento (CE) n. 2508/97 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

7) L'allegato I.A del regolamento (CE) n. 2508/97 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il punto 6 dell'articolo 1 si applica a partire dal 1o luglio 2000. Tuttavia, le parti "A", "I" e "K" dell'allegato I sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1.

(2) GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 7.

(3) GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

(4) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

(5) GU L 271 del 24.10.2000, pag. 7.

(6) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

(7) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

(8) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.

(9) GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.

(10) GU L 321 del 19.12.2000, pag. 8.

(11) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

(12) GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31.

(13) GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 53.

(14) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(15) GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

ALLEGATO I

"ALLEGATO I

A. Prodotti originari della Polonia

>SPAZIO PER TABELLA>

B. Prodotti originari della Repubblica ceca

>SPAZIO PER TABELLA>

C. Prodotti originari della Repubblica slovacca

>SPAZIO PER TABELLA>

D. Prodotti originari dell'Ungheria

>SPAZIO PER TABELLA>

E. Prodotti originari della Romania

>SPAZIO PER TABELLA>

F. Prodotti originari della Bulgaria

>SPAZIO PER TABELLA>

G. Prodotti originari dell'Estonia

>SPAZIO PER TABELLA>

H. Prodotti originari della Lettonia

>SPAZIO PER TABELLA>

I. Prodotti originari della Lituania

>SPAZIO PER TABELLA>

K. Prodotti originari della Slovenia

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO II

"ALLEGATO IV

Quantità totale disponibile in tonnellate per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2001

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>"

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