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Document 52020XC0403(02)

Comunicazione della Commissione Orientamenti sull'assistenza di emergenza dell'UE per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'assistenza sanitaria legata alla crisi della Covid-19 2020/C 111 I/01

C/2020/2153

GU C 111I del 3.4.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 111/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sull'assistenza di emergenza dell'UE per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'assistenza sanitaria legata alla crisi della Covid-19

(2020/C 111 I/01)

1.   Obiettivo e ambito di applicazione

La pandemia di Covid-19 ha già sottoposto a forte sollecitazione i sistemi sanitari di diversi Stati membri dell'UE. Molti temono che i posti di terapia intensiva a disposizione non saranno sufficienti. Gli operatori sanitari sono oberati e la carenza di personale sta diventando drammatica in numerose strutture. Diversi paesi chiedono un'assistenza di emergenza da parte dell'UE e di altri Stati membri, mentre alcuni di loro hanno già risposto all'appello. Le recenti iniziative regionali di cooperazione ospedaliera per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 – diversi Länder tedeschi e il Lussemburgo offrono posti di terapia intensiva e cure ospedaliere a pazienti italiani e francesi – salvano vite umane e contribuiscono ad alleviare i sistemi sanitari le cui capacità sono particolarmente sollecitate, fornendo posti di terapia intensiva. Questo è un segnale incoraggiante e importante della solidarietà europea. Poiché sussistono situazioni di emergenza eccezionali, è giustificato un approccio più coordinato all'assistenza sanitaria transfrontaliera (1).

La Commissione europea invita le autorità sanitarie nazionali, regionali e locali a utilizzare appieno:

le strutture e dei meccanismi esistenti per collaborare nel prestare assistenza ai pazienti che necessitano di cure intensive, offrendo capacità di posti letto ospedalieri, e

gli operatori sanitari disponibili, che costituiscono la spina dorsale dei nostri sistemi sanitari, mettendoli in condizione di condividere competenze e abilità grazie alla collaborazione con gli operatori sanitari di altri paesi,

in modo da alleviare le strutture sanitarie fortemente provate degli Stati membri che ne hanno bisogno, se ciò non mette a rischio il funzionamento dei propri sistemi sanitari.

La Commissione europea si impegna pienamente ad assistere le autorità sanitarie:

coordinando la domanda e l'offerta di posti di terapia intensiva per i pazienti e di personale medico adeguatamente qualificato, tramite il comitato per la sicurezza sanitaria e il sistema di allarme rapido e di reazione (SARR);

coordinando e cofinanziando il trasporto transfrontaliero di emergenza di pazienti e squadre adeguatamente qualificate di personale medico, qualora gli Stati membri richiedano assistenza tramite il meccanismo unionale di protezione civile;

fornendo chiarimenti circa il rimborso delle spese sanitarie per le cure mediche prestate in un altro Stato membro, in linea con i regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

fornendo chiarimenti circa le modalità pratiche per la mobilità transfrontaliera dei pazienti: trasferimento delle cartelle cliniche, continuità delle cure e riconoscimento reciproco delle prescrizioni mediche conformemente alla direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera;

incoraggiando le autorità sanitarie locali, regionali e nazionali a ricorrere, se presenti, ad accordi bilaterali e regionali e ai punti di contatto per alleviare la pressione che grava sulle unità di terapia intensiva critiche che trattano pazienti affetti da Covid-19 nella regione limitrofa;

esortando gli Stati membri o le organizzazioni non governative specializzate a inviare oltre frontiera squadre adeguatamente qualificate di personale medico.

2.   L'assistenza transfrontaliera nel settore sanitario sarà coordinata dal comitato per la sicurezza sanitaria

Il comitato per la sicurezza sanitaria dell'UE (2), composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione, supporta lo scambio di informazioni e il coordinamento della preparazione e delle risposte alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

La Commissione, tramite il comitato per la sicurezza sanitaria dell'UE e il sistema di allarme rapido e di reazione, agevolerà il coordinamento delle richieste di assistenza sanitaria transfrontaliera. Tali richieste potrebbero riguardare posti di terapia intensiva, cure mediche e trasferimento di pazienti e squadre adeguatamente qualificate di personale medico.

L'autorità competente dello Stato membro che necessita di assistenza trasmette una notifica agli Stati membri e alla Commissione europea tramite il SARR. Saranno le autorità nazionali a determinare i criteri in base ai quali attivare la richiesta di assistenza da parte dell'UE.

Gli Stati membri in grado di offrire assistenza possono rispondere alla richiesta tramite il SARR. Una volta accettata un'offerta di assistenza, gli Stati membri che collaborano coordinano il sostegno direttamente tra di loro e con gli ospedali per definirne i dettagli.

La Commissione aggiornerà periodicamente una tabella riassuntiva delle richieste e dell'assistenza disponibile e il comitato per la sicurezza sanitaria sarà tenuto informato.

3.   Trasporto di emergenza di pazienti: coordinamento e cofinanziamento

Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) fornisce un servizio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in grado di coordinare e cofinanziare il trasporto medico necessario.

Quando gli Stati membri chiedono tale assistenza, l'ERCC attiverà il meccanismo unionale di protezione civile secondo le sue procedure standard (3).

4.   Rimborso delle spese mediche del paziente nello Stato membro curante

La copertura dei costi per l'assistenza sanitaria sarà disciplinata dai regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (4).

I pazienti che devono essere trasportati in un ospedale di uno Stato membro limitrofo o di un altro Stato membro che offre assistenza dovrebbero di norma essere in possesso di un'autorizzazione preventiva da parte dell'ente previdenziale competente. Questo però non è pratico in considerazione della pandemia di Covid-19 e della situazione di emergenza.

La Commissione invita gli Stati membri ad adottare un approccio pragmatico per i pazienti che necessitano di cure urgenti e, in considerazione dell'emergenza pubblica, a valutare la possibilità di un'autorizzazione preventiva generale per garantire la copertura di tutte le spese sostenute dal prestatore di assistenza sanitaria ospitante.

Si raccomanda che lo Stato membro competente si limiti ad assicurarsi che il paziente abbia con sé un documento che attesti il possesso di una copertura al momento dell'ammissione in ospedale o ritenga sufficiente qualsiasi altro accordo pratico che gli Stati membri interessati possano concordare. I presenti orientamenti si applicano all'assistenza sanitaria di emergenza unicamente nel contesto della pandemia di Covid-19.

Per i pazienti ancora in grado di accedere a cure mediche programmate non urgenti, si applicano in linea di principio le procedure abituali da seguire per le cure mediche prestate in un altro Stato membro (5).

5.   Modalità pratiche per l'assistenza sanitaria a pazienti transfrontalieri

Gli Stati membri dovrebbero condividere i profili sanitari sintetici dei pazienti e le prescrizioni elettroniche utilizzando MyHealth@EU, laddove siano utilizzati tali servizi (6). Inoltre, i pazienti dovrebbero ricevere una copia della loro cartella clinica per facilitare sia le cure mediche in un altro Stato membro sia quelle successive al rientro nel loro paese.

Le autorità sanitarie potrebbero dover adottare ulteriori misure per garantire la continuità dell'assistenza, tenuto conto delle possibili differenze nei protocolli di trattamento tra i vari paesi.

Si applica il principio generale del riconoscimento reciproco delle prescrizioni conformemente alla direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera (7).

I punti di contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera possono fornire informazioni generali ai pazienti transfrontalieri (8).

6.   Libera circolazione dei pazienti attraverso le frontiere interne

Per i cittadini dell'UE continuano ad applicarsi le norme stabilite dalla direttiva sulla libera circolazione (9). In presenza di controlli temporanei alle frontiere interne, non dovrebbe essere negato l'ingresso ai pazienti che necessitano di cure urgenti presso una struttura sanitaria di un altro Stato membro. I pazienti che si recano in un altro Stato membro per sottoporsi a trattamenti e cure non urgenti dovrebbero verificare se i controlli alle frontiere consentono loro di viaggiare.

Nel sistema dei trasporti dovrebbe essere data priorità ai servizi di trasporto di emergenza (attraverso le "corsie verdi" (10), conformemente agli orientamenti Covid-19 relativi alla gestione delle frontiere).

Occorre adottare misure di sicurezza adeguate per le persone che si ritiene costituiscano un rischio per la salute pubblica in relazione alla Covid-19.

7.   Cooperazione in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera nelle regioni di confine

L'UE sostiene la cooperazione e l'integrazione dei sistemi sanitari nelle regioni di confine tramite i programmi Interreg (lungo il confine franco-belga sono state create sette zone di accesso organizzato all'assistenza sanitaria transfrontaliera; i centri di controllo delle emergenze della Bassa Austria, della Boemia meridionale e della Moravia meridionale sono collegati in tempo reale per consentire l'invio transfrontaliero di ambulanze nell'ambito dell'iniziativa Healthacross; nella zona dell'Alto Reno, al confine tra Francia, Germania e Svizzera, il coordinamento delle attività sviluppate in rete volte all'aggiornamento delle competenze dei professionisti del settore sanitario è effettuato dal progetto TRISAN).

Diversi progetti attivi nelle regioni Interreg stanno attualmente contribuendo a un approccio più coordinato alla pandemia. L'Euregio Mosa-Reno (Paesi Bassi/Belgio/Germania), compresa nella zona di Maastricht, Aquisgrana, Liegi e Hasselt, ha costituito un centro trilaterale di gestione della crisi (la task force"Corona"). L'ospedale transfrontaliero franco-spagnolo di Cerdanya (Spagna) coopera con gli ospedali francesi condividendo personale e posti letto di terapia intensiva e lavora con la polizia di frontiera per garantire l'accesso dei pazienti e degli operatori sanitari.

Gli Stati membri e le autorità regionali e locali dovrebbero sfruttare al massimo la flessibilità offerta dai programmi Interreg per far fronte alle sfide della pandemia. Molte regioni di confine già dispongono e si avvalgono da tempo di strutture per la cooperazione, anche in ambito sanitario; in questo momento dovrebbero sfruttarle appieno per aiutarsi reciprocamente in uno spirito di solidarietà europea.

8.   Gli operatori sanitari lavorano insieme a livello transfrontaliero

Libera circolazione degli operatori sanitari

È indispensabile che i lavoratori che esercitano professioni critiche siano in grado di raggiungere prontamente la loro destinazione. Gli Stati membri dovrebbero facilitare l'agevole attraversamento delle frontiere degli operatori sanitari e consentire loro libero accesso al fine di lavorare presso una struttura sanitaria di un altro Stato membro (11).

Squadre mediche di emergenza

Gli Stati membri o le ONG specializzate possono dispiegare squadre adeguatamente qualificate di personale medico a livello transfrontaliero in risposta alle richieste di assistenza.

Otto squadre mediche di emergenza europee sono già accreditate dall'OMS (o sono in procinto di esserlo) per fornire assistenza a livello internazionale nella gestione delle emergenze e potranno essere dispiegate, su richiesta, attraverso il meccanismo unionale di protezione civile. La capacità esistente è attualmente limitata in quanto, nella maggior parte dei casi, il personale è già pienamente occupato nel proprio paese di origine. Le squadre mediche europee potrebbero tuttavia essere potenziate attivando un ulteriore sostegno finanziario dell'UE.

Riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore sanitario

La direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (12) prevede un livello minimo di armonizzazione per numerose professioni sanitarie, ad esempio i medici chirurghi con formazione di base, per diverse specialità mediche quali le malattie dell'apparato respiratorio, l'immunologia o le malattie infettive, e per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale. Nei casi di prestazione temporanea e occasionale di servizi, per tali professionisti può essere richiesta soltanto una semplice dichiarazione, senza che si debba attendere la decisione delle autorità dello Stato membro ospitante. Per altre professioni sanitarie, qualora le autorità competenti ritengano necessario comparare il contenuto della formazione, può essere avviata una procedura di riconoscimento.

La direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali definisce i requisiti massimi che possono essere richiesti ai professionisti del settore sanitario che desiderano spostarsi all'interno dell'UE; non obbligando gli Stati membri a imporre limitazioni per quanto riguarda le procedure di riconoscimento, la direttiva non impedisce loro di adottare un approccio più liberale nel trattamento dei professionisti del settore sanitario in arrivo da un altro paese ai fini di prestazione di servizi o di stabilimento: lo Stato membro ospitante può ad esempio dispensare dall'obbligo di una dichiarazione o di un controllo preventivi delle qualifiche, applicare termini più brevi per l'evasione delle domande, richiedere un numero di documenti inferiore rispetto alla prassi, senza traduzioni certificate, o non esigere una misura compensativa qualora ritenga che non vi sia un rischio grave per la sicurezza dei pazienti.

Possono essere forniti ulteriori orientamenti della Commissione su aspetti pertinenti alla mobilità transfrontaliera degli operatori sanitari.

Condivisione di conoscenze e competenze cliniche all'interno dell'UE: COVID19 CMSS (sistema di sostegno alla gestione clinica della Covid-19)

Si incoraggiano le autorità competenti degli Stati membri e gli operatori sanitari ad avvalersi del COVID19 CMSS (sistema di sostegno alla gestione clinica della Covid-19) al fine di garantire un rapido scambio di conoscenze ed esperienze tra medici dell'UE e del SEE sulle modalità di gestione dei pazienti affetti da Covid-19 in forma grave. Tutti i medici che lavorano in un ospedale in cui vengono trattati casi complessi di Covid-19 possono accedere al sistema di conferenze via web e avvalersi di un apposito servizio di helpdesk inviando un'email all'indirizzo SANTE-COVID-CLINICIANS-NETWORK@ec.europa.eu.

9.   Assistenza finanziaria per la cooperazione in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera

L'UE offre assistenza finanziaria agli Stati membri colpiti da un'emergenza di sanità pubblica tramite il Fondo di solidarietà (13).

Le spese sanitarie sono spese ammissibili anche nell'ambito dei Fondi strutturali destinati ai paesi e alle regioni; ulteriore flessibilità sul trasferimento di fondi è stata inoltre fornita nell'ambito della risposta economica coordinata alla pandemia di Covid-19.

In tempi brevi dovrebbero essere messi a disposizione ulteriori mezzi finanziari a valere sul bilancio dell'UE attraverso lo strumento per il sostegno di emergenza (ESI), fatta salva l'approvazione da parte delle autorità di bilancio. Si prevede che tali mezzi finanziari a titolo dell'ESI potranno essere utilizzati nella cooperazione transfrontaliera per alleviare la pressione sui sistemi sanitari delle regioni più colpite dell'UE. Serviranno in particolare per il trasporto di pazienti che necessitano di ospedalizzazione in strutture transfrontaliere in grado di offrire capacità, lo scambio di personale medico, l'accoglienza di pazienti stranieri o altre modalità di supporto reciproco e l'allestimento di strutture sanitarie temporanee.


(1)  L'assistenza sanitaria transfrontaliera, così come intesa nella direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, è definita come l'assistenza sanitaria prestata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione e non concerne esclusivamente l'assistenza sanitaria prestata in uno Stato membro limitrofo.

(2)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1.).

(3)  https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en.

(4)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.).

(5)  https://europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-healthcare/index_it.htm.

(6)  CZ, EE, FI, HR, LU, MT, PT. Per ulteriori informazioni consultare la pagina https://ec.europa.eu/health/ehealth/electronic_crossborder_healthservices_it.

(7)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.).

(8)  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/cbhc_ncp_en.pdf.

(9)  Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Regolamento (UE) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.).

(10)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0316(03).

(11)  Comunicazione sugli orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori - C (2020) 2051 final.

(12)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.).

(13)  Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 9.).


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