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Document 52014XG0614(07)

Conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014 , sulla garanzia della qualità a sostegno dell’istruzione e della formazione

GU C 183 del 14.6.2014, p. 30–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/30


Conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014, sulla garanzia della qualità a sostegno dell’istruzione e della formazione

2014/C 183/07

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO IL QUADRO POLITICO NEL QUALE SI COLLOCANO LE PRESENTI CONCLUSIONI, RIPORTATO IN ALLEGATO,

ACCOGLIE CON FAVORE:

i progressi conseguiti nello sviluppo di una cultura di costante miglioramento della qualità nei sistemi di istruzione e formazione in tutta l'Europa - benché in misura diversa a causa dei diversi punti di partenza - come evidenziato in una serie di recenti relazioni della Commissione (1).

CONSIDERA QUANTO SEGUE:

1.

Poiché contribuiscono in modo fondamentale allo sforzo per posti di lavoro migliori, per una crescita e una competitività rafforzate, i sistemi di istruzione e formazione dell'UE affrontano sfide significative che un costante miglioramento della qualità può contribuire a risolvere. Tra queste sfide si possono citare: ampliare l’accesso, ridurre i tassi di abbandono scolastico e migliorare i tassi di proseguimento degli studi, sostenere l’apprendimento innovativo e garantire che i discenti acquisiscano le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per una società inclusiva, per una cittadinanza attiva, per un apprendimento permanente e per l’occupabilità, indipendentemente dal contesto sociale ed economico da cui provengono.

2.

I meccanismi di garanzia della qualità possono svolgere un ruolo importante nell’aiutare gli istituti di istruzione e formazione nonché i responsabili politici a far fronte a queste sfide, garantendo che la qualità dei sistemi di istruzione e formazione e quella dei singoli istituti sia commisurata allo scopo. La garanzia della qualità — come parte di una serie di misure intraprese dai governi e dalle istituzioni — aumenta la trasparenza e rafforza la fiducia relativamente alla pertinenza e alla qualità delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e delle qualifiche, che a sua volta si basa sulla fiducia nella qualità delle istituzioni e degli erogatori di istruzione e formazione.

3.

Gli strumenti europei per la garanzia della qualità, unitamente al quadro europeo delle qualifiche (EQF), al quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell'istruzione superiore e ai quadri nazionali delle qualifiche ad essi relativi, hanno tutti contribuito allo sviluppo di una cultura della qualità negli istituti di istruzione e di formazione che, a sua volta, ha altresì facilitato la mobilità dell'apprendimento e del lavoro attraverso le frontiere e i sistemi.

4.

Alla luce dell’esperienza acquisita in materia di istruzione superiore e di istruzione e formazione professionale (IFP), meccanismi di garanzia della qualità flessibili possono sostenere il miglioramento della qualità nell’apprendimento formale e non formale in tutti i settori dell’istruzione e della formazione, nonché tener conto di fenomeni crescenti quali le risorse educative aperte e l’istruzione transfrontaliera, ivi compreso il franchising (2).

CONVIENE QUANTO SEGUE:

1.

Vi è un notevole margine per aumentare l'efficacia degli approcci alla garanzia della qualità in tutti i settori dell'istruzione e della formazione, abbandonando l'impostazione «elenco di controllo» a favore dello sviluppo di una cultura del miglioramento della qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento genuina e radicata, che può elevare gli standard e migliorare i risultati dell'apprendimento.

2.

La garanzia della qualità — in un contesto di costante miglioramento della qualità — dovrebbe sostenere le riforme dei sistemi di istruzione e formazione in linea con i programmi di riforma dell'UE e nazionali.

3.

Nel campo dell'istruzione superiore, la garanzia della qualità — in particolare la garanzia interna della qualità — è divenuta sempre più efficace nell'assistere gli istituti di istruzione superiore (IIS) a raggiungere i loro obiettivi. La progettazione della certificazione esterna della qualità varia tra gli Stati membri in funzione delle necessità e delle circostanze nazionali, ove l'accreditamento dei programmi e la valutazione a livello di istituti, tra l'altro, contribuiscono ad aumentare la fiducia e migliorare gli standard. Nell'ambito della garanzia esterna della qualità, la tendenza alla valutazione a livello di istituti è in crescita, consentendo agli IIS di adeguare la loro offerta in modo più flessibile rispondendo così alle loro esigenze e a quelle dei discenti, del mercato del lavoro e della società.

4.

Nello stesso settore, la cooperazione transfrontaliera in materia di garanzia della qualità svolge un ruolo essenziale nell'instaurazione di un clima di fiducia e nell'innalzamento degli standard qualitativi, nel sostenere la mobilità dell'apprendimento, nel migliorare l'ambiente per i programmi comuni e nel contribuire al corretto funzionamento dell'istruzione superiore transfrontaliera e in franchising. L'apertura di opportunità a favore di agenzie di garanzia della qualità al fine di offrire la garanzia transfrontaliera della qualità attraverso il registro europeo di certificazione della qualità dell’istruzione superiore (EQAR), nel rispetto dei requisiti nazionali, dovrebbe contribuire a stimolare una dimensione europea in materia di garanzia della qualità e ad agevolare la valutazione transfrontaliera e procedure più semplici per i programmi comuni.

5.

Nel campo dell'istruzione e formazione professionale (IFP), gli strumenti di orientamento e i materiali di formazione elaborati dell'ambito della rete EQAVET (3) hanno sostenuto il progresso verso una cultura della qualità negli Stati membri, la maggior parte dei quali ha già attuato o sta attualmente sviluppando un approccio nazionale in materia di garanzia della qualità in linea con l'EQAVET. Occorre intensificare gli sforzi in particolare per garantire che le disposizioni in materia di garanzia della qualità prendano maggiormente in considerazione i risultati dell’apprendimento e che esse contemplino l’apprendimento non formale e l’apprendimento basato sul lavoro in un contesto sia formale che non formale, in funzione del contesto nazionale.

6.

L’esperienza acquisita con l'EQAVET potrebbe servire da base per lo sviluppo di un approccio globale alla garanzia della qualità nel campo dell’educazione degli adulti.

7.

Una maggiore trasparenza tra la garanzia della qualità nei vari settori e nelle modalità per la convalida dell'apprendimento non-formale e informale, ivi comprese tutte le forme di apprendimento online, contribuirebbe inoltre a creare fiducia e a sostenere la permeabilità tra i settori e i paesi.

INVITA GLI STATI MEMBRI, CONFORMEMENTE ALLE PRASSI NAZIONALI E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A COLLABORARE CON I PERTINENTI SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI:

1.

Sviluppare e promuovere una cultura del miglioramento della qualità in tutti i settori dell’istruzione e della formazione, al fine di migliorare la qualità delle conoscenze, delle capacità e delle competenze sviluppate dai discenti, nonché la qualità del processo di apprendimento, e facendo un uso appropriato degli strumenti europei in materia di garanzia della qualità.

2.

Rafforzare la capacità delle disposizioni in materia di garanzia della qualità per gestire gli sviluppi attuali e futuri nell'istruzione e nella formazione, quali tutte le forme di apprendimento online, e assicurare che l'ambito di azione degli organismi di garanzia della qualità sia sufficientemente flessibile a tale riguardo.

3.

Assicurare una maggiore trasparenza per quanto concerne l’esito delle valutazioni della qualità.

4.

Sfruttare le opportunità di finanziamento nel quadro del programma Erasmus+ per sviluppare progetti transnazionali innovativi che migliorino la capacità di garanzia della qualità al fine di sostenere una riforma sostenibile dell'istruzione e della formazione in tutta l'UE e, se del caso, sfruttare i fondi strutturali e d'investimento europei per incoraggiare lo sviluppo di sistemi di istruzione e formazione di qualità garantita.

5.

Incoraggiare, attraverso la garanzia della qualità, la promozione dell'insegnamento di qualità nell'istruzione e nella formazione.

6.

Sostenere, nell'ambito del processo di Bologna, la revisione in corso delle norme e degli orientamenti in materia di garanzia della qualità nello spazio europeo dell’istruzione superiore, al fine di migliorarne la chiarezza, l’applicabilità, l’utilità e il campo di applicazione, ponendo l’accento sull'innalzamento degli standard qualitativi.

7.

Se del caso, incoraggiare la cooperazione transfrontaliera tra gli organismi di garanzia della qualità in tutti i settori e per tutte le forme di istruzione e di formazione.

8.

Assicurare la qualità dell'istruzione impartita dagli IIS che hanno sedi e corsi in franchising all'estero, con il sostegno delle agenzie nazionali di garanzia della qualità, attraverso una cooperazione rafforzata tra le agenzie di garanzia della qualità nei paesi di origine e di accoglienza, o consentendo alle agenzie registrate dell'EQAR di valutare gli istituti che propongono un'offerta transfrontaliera e in franchising al fine di rispondere alle preoccupazioni legate alla qualità e promuovere la cooperazione transfrontaliera e l'apprendimento reciproco.

9.

Continuare ad attuare il quadro EQAVET al fine di sviluppare una cultura della garanzia della qualità all'interno degli Stati membri e tra di essi, anche a livello di erogatori di IFP, in particolare impegnandosi per stabilire a livello nazionale, entro la fine del 2015, conformemente al comunicato di Bruges, un quadro comune di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP che comprenda l'apprendimento in ambito IFP scolastico e la formazione in ambito IFP sul posto di lavoro, in funzione del contesto nazionale.

10.

Assicurare che i sistemi, le misure e gli strumenti di garanzia della qualità siano valutati periodicamente al fine di migliorarne il continuo sviluppo e l’efficacia.

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, TENENDO CONTO DELLE CARATTERISTICHE E DEI REQUISITI SPECIFICI DEI DIVERSI SETTORI E DELLE SITUAZIONI NAZIONALI, A:

1.

Continuare a promuovere la trasparenza e la complementarità degli approcci settoriali in materia di garanzia della qualità basandosi sui principi europei per la garanzia della qualità nella prospettiva dell'apprendimento permanente, al fine di garantire la qualità dei risultati per i discenti e di migliorare la permeabilità tra i settori dell’istruzione e della formazione. Ulteriori sviluppi potrebbero comprendere:

a)

il rafforzamento dell'utilizzo di un approccio all'apprendimento basato sui risultati nella definizione, concessione e valutazione delle conoscenze, delle capacità, delle competenze e delle qualifiche, basandosi sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente e sugli strumenti europei basati sui crediti, quali l'ECTS (4) e l'ECVET (5);

b)

la promozione di disposizioni trasparenti per la garanzia della qualità che attingano ai quadri di garanzia della qualità esistenti e il sostegno a strumenti e metodologie di valutazione affidabili, validi e credibili per la convalida dell'apprendimento non-formale e informale;

c)

il rafforzamento dei legami e della cooperazione tra i soggetti interessati nel mondo dell'istruzione e della formazione e in quello del lavoro, anche al fine di sviluppare un monitoraggio e una capacità di previsione delle abilità adeguati;

d)

il coinvolgimento, ove opportuno e attraverso la garanzia della qualità, dei pertinenti soggetti interessati, ivi inclusi il personale, i discenti e i datori di lavoro, nel processo decisionale strategico, nella definizione delle qualifiche e nello sviluppo, nell'esecuzione e nel monitoraggio dei programmi, al fine di garantire un miglioramento costante della qualità all'interno degli istituti di istruzione e di formazione.

2.

Utilizzare il potenziale della garanzia della qualità per rafforzare l’attuazione dei quadri nazionali delle qualifiche connessi all'EQF.

3.

Avvalersi dei lavori in corso nel contesto del processo di Bologna nell'ambito dell'istruzione superiore al fine di sfruttare il potenziale della garanzia della qualità per rafforzare la fiducia reciproca e la trasparenza come base per progredire verso un più agevole riconoscimento di tutte le qualifiche pertinenti.

4.

Adoperarsi, tenendo conto dell’esperienza acquisita in materia di istruzione superiore, per aumentare la trasparenza transnazionale delle disposizioni in materia di garanzia della qualità in altri settori e ad altri livelli dell’istruzione e della formazione.

5.

Esplorare le disposizioni in materia di garanzia della qualità per affrontare meglio la qualità dell’apprendimento non formale e dell’apprendimento basato sul lavoro in funzione del contesto nazionale, basandosi tra l’altro sul quadro EQAVET a seconda dei casi.

6.

Vagliare ulteriormente le questioni pertinenti in materia di garanzia della qualità relative a tutte le forme di apprendimento online, quali la valutazione e la certificazione di nuove forme di apprendimento e di insegnamento.

7.

Operare, in particolar modo alla luce della recente relazione di valutazione della Commissione sull'EQF e delle sue relazioni sui progressi in materia di garanzia della qualità nell'ambito dell'IFP e dell'istruzione superiore (6), per un più stretto coordinamento e per il miglioramento dell'EQAVET e degli strumenti europei per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore, segnatamente mediante l'integrazione di un approccio basato sui risultati dell'apprendimento e con il sostegno di strumenti di trasparenza quali l'EQF, l'Europass e i sistemi di crediti europei.

8.

Nell'ambito del metodo di coordinamento aperto, esplorare le possibilità per gli Stati membri di rafforzare le proprie disposizioni in materia di garanzia della qualità e iniziative nel campo dell’istruzione prescolare, dell’istruzione scolastica e dell'apprendimento degli adulti alla luce dell’esperienza maturata in altri settori.

9.

Continuare a promuovere la cooperazione in materia di garanzia della qualità a livello internazionale in tutti i settori, mediante la cooperazione con le organizzazioni internazionali, il dialogo politico con i principali partner internazionali e i partenariati con gli istituti di tutto il mondo.

INVITA LA COMMISSIONE A:

1.

Continuare a migliorare i legami e le sinergie tra gli strumenti di trasparenza dell'UE che sostengono la garanzia della qualità, il riconoscimento e la mobilità, promuovendo una complementarità e una convergenza ulteriori tra tali strumenti, anche facendo un bilancio delle consultazioni circa uno spazio europeo delle abilità e delle qualifiche.

2.

Continuare a rafforzare l'apprendimento reciproco attraverso la cooperazione europea sulla garanzia della qualità in tutti i settori, anche con l'aiuto dei finanziamenti provenienti dal programma Erasmus+.

3.

Esaminare modalità per aiutare gli Stati membri a elaborare le loro disposizioni in materia di garanzia della qualità, al fine di tener conto dei vari modi di apprendimento e di insegnamento o in modo che tali disposizioni possano essere applicate a diversi settori e livelli di istruzione e di formazione.


(1)  Cfr. Allegato («Altro contesto»).

(2)  L'istruzione transfrontaliera comprende l'erogazione di servizi di istruzione superiore all'estero tramite sedi distaccate (branch campuses) o nel contesto di accordi di franchising o di convalida stipulati tra un'istituzione emittente e una ricevente.

(3)  Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità per l'IFP.

(4)  Il sistema europeo per l'accumulazione e il trasferimento dei crediti nell'istruzione superiore.

(5)  Sistema europeo di crediti per l'IFP.

(6)  Cfr. allegato.


ALLEGATO

Contesto politico

1.

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico (1).

2.

Le norme e gli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore adottati nel 2005 e l'impegno a sottoporli a revisione sottoscritto dai ministri partecipanti alla conferenza ministeriale sul processo di Bologna tenutasi a Bucarest il 26 e 27 aprile 2012.

3.

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell’istruzione superiore (2).

4.

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per apprendimento permanente, in particolare i principi comuni di garanzia della qualità per l'istruzione superiore e l'istruzione professionale di cui all'allegato III (3).

5.

Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 che stabiliscono un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione per il periodo fino al 2020 («ET 2020») (4).

6.

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (5).

7.

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 novembre 2010, sulle priorità per una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020 (6).

8.

Conclusioni del Consiglio, del 28 novembre 2011, sulla modernizzazione dell'istruzione superiore (7).

9.

Risoluzione del Consiglio, del 28 novembre 2011, su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti (8).

10.

Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (9).

11.

Conclusioni del Consiglio, del 15 febbraio 2013, su Investire nell'istruzione e nella formazione — una risposta a Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici e Analisi annuale della crescita del 2013  (10).

12.

Conclusioni del Consiglio, del 25 novembre 2013, sulla modernizzazione dell'istruzione superiore (11).

13.

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (12).

14.

Conclusioni del Consiglio, del 24 febbraio 2014, su un'istruzione e una formazione efficienti e innovative per investire nelle competenze — sostegno al semestre europeo 2014 (13).

Altro contesto

1.

La relazione europea del maggio 2000 sulla qualità dell’istruzione scolastica: sedici indicatori di qualità.

2.

Lo studio condotto da Eurydice: Valutazione delle scuole che forniscono istruzione obbligatoria in Europa, 2004.

3.

La relazione del gruppo di alto livello per la modernizzazione dell'istruzione superiore del giugno 2013, concernente il miglioramento della qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento negli istituti di istruzione superiore europei.

4.

Lo studio del 2013 relativo alla garanzia della qualità nell'apprendimento degli adulti e la relazione del gruppo di lavoro tematico sulla qualità nell'apprendimento degli adulti del 24 ottobre 2013.

5.

La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 19 dicembre 2013, sulla valutazione del quadro europeo delle qualifiche (EQF) — Attuazione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente.

6.

La relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 28 gennaio 2014, sui progressi in tema di certificazione della qualità nell’istruzione superiore.

7.

La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 28 gennaio 2014, sull’attuazione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale.


(1)  GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 51.

(2)  GU L 64 del 4.3.2006, pag. 60.

(3)  GU C 111 del 6.5.2008, pag. 7.

(4)  GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.

(5)  GU C 155 dell'8.7.2009, pag. 1.

(6)  GU C 324 dell'1.12.2010, pag. 5.

(7)  GU C 372 del 20.12.2011, pag. 36.

(8)  GU C 372 del 20.12.2011, pag. 1.

(9)  GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

(10)  GU C 64 del 5.3.2013, pag. 5.

(11)  GU C 28 del 31.1.2014, pag. 2.

(12)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.

(13)  GU C 62 del 4.3.2014, pag. 4.


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