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Document 52011DC0084

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione e l'applicazione di determinate disposizioni della direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro

/* COM/2011/0084 def. */

52011DC0084

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione e l'applicazione di determinate disposizioni della direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro /* COM/2011/0084 def. */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 28.2.2011

COM(2011) 84 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'attuazione e l'applicazione di determinate disposizioni della direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'attuazione e l'applicazione di determinate disposizioni della direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro

INTRODUZIONE

La direttiva 2008/94/CE[1] (di seguito "la direttiva") codifica la direttiva 80/987/CEE[2] del Consiglio modificata da ultimo dalla direttiva 2002/74/CE[3].

La direttiva ha lo scopo di tutelare i lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, in particolare garantendo loro il pagamento dei diritti non pagati. A tal fine gli Stati membri devono creare un organismo che garantisca il pagamento di questi diritti.

A norma dell'articolo 15 della direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sull'applicazione negli Stati membri degli articoli da 1 a 4, degli articoli 9 e 10, dell'articolo 11, secondo comma, dell'articolo 12, lettera c), e degli articoli 13 e 14.

In preparazione alla relazione, la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti indipendenti di svolgere uno studio e ha inviato un questionario agli Stati membri e ai partner sociali invitandoli a fornire osservazioni in merito ai risultati dello studio.

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI (ARTICOLI 1, 2 E 13)

Lavoratori tutelati

Escluse le eccezioni citate più avanti, la direttiva si applica a tutti gli individui considerati lavoratori subordinati secondo il diritto nazionale. La Commissione nota che nella Repubblica ceca i lavoratori subordinati con un accordo per lo svolgimento di un lavoro sono esclusi dalla tutela garantita dalla direttiva. Dal momento che questa esclusione potrebbe costituire una violazione della direttiva, la Commissione compirà ulteriori indagini per verificare se questi lavoratori siano considerati o meno lavoratori subordinati secondo il diritto del lavoro della Repubblica ceca.

La direttiva obbliga esplicitamente gli Stati membri ad includere nell'ambito di applicazione i lavoratori a tempo parziale, i lavoratori con contratto a tempo determinato nonché i lavoratori aventi un rapporto di lavoro interinale (articolo 2, paragrafo 2). Secondo le informazioni ottenute dalla Commissione, tutti gli Stati membri sono conformi a questo obbligo.

La direttiva impedisce inoltre agli Stati membri di condizionare il diritto dei lavoratori subordinati ad avvalersi della tutela ad una durata minima del rapporto di lavoro (articolo 2, paragrafo 3). La Commissione osserva che a Cipro il diritto prevede che un lavoratore subordinato abbia diritto ai pagamenti a patto che questo abbia lavorato per lo stesso datore di lavoro per almeno 26 settimane consecutive prima dell'insolvenza del datore di lavoro. Secondo la Commissione ciò potrebbe costituire una violazione della direttiva.

Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere alcune categorie di lavoratori subordinati:

a) a condizione che vi siano altre forme di garanzia in grado di assicurare agli interessati un livello di tutela equivalente a quello che risulta dalla presente direttiva (articolo 1, paragrafo 2). Tre Stati membri si sono avvalsi di questa possibilità. In Belgio, i lavoratori e gli apprendisti di aziende che fanno parte di vari comitati o sotto-comitati misti sono esclusi dalla tutela del fondo generale di garanzia, ma sono tutelati dai fondi settoriali istituiti dagli accordi collettivi. A Cipro sono esclusi i membri non residenti del personale navigante della marina mercantile. Nel Regno Unito sono esclusi i marittimi della marina mercantile. La Commissione ritiene che i "privilegi marittimi"[4], che sembrano essere la forma di tutela garantita più frequentemente al personale marittimo in entrambi questi Stati membri in caso di insolvenza del datore di lavoro, non sempre offrano un grado di tutela equivalente a quello dell'organismo di garanzia, poiché il valore dell'imbarcazione in alcuni casi potrebbe non coprire l'importo minimo di diritti non pagati conformemente alla direttiva.

b) i lavoratori domestici occupati presso una persona fisica e i pescatori retribuiti a percentuale, a condizione che esclusioni di questo tipo fossero già previste dal diritto nazionale al momento dell'entrata in vigore della direttiva 2002/74/CE nello Stato membro in questione (articolo 1, paragrafo 3). La Commissione osserva che i pescatori retribuiti a percentuale sono esclusi in Grecia, Italia, Malta e nel Regno Unito, mentre i lavoratori domestici sono esclusi in Spagna, Francia, a Malta, nei Paesi Bassi e in Polonia.

Datori di lavoro interessati

La direttiva si applica a tutti i datori di lavoro, quali definiti dal diritto nazionale, che si trovano in stato di insolvenza. La direttiva non prevede la possibilità di escludere determinate categorie di datori di lavoro.

Un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza (articolo 2, paragrafo 1) quando:

- è stata chiesta l'apertura di una procedura concorsuale fondata sull'insolvenza del datore di lavoro, prevista dal diritto nazionale, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che esplichi una funzione analoga;

- quando l'autorità competente ha deciso l'apertura del procedimento (oppure ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento).

La Commissione nota che il regolamento (CE) n. 1346/2000[5] del Consiglio si applica alle procedure concorsuali di insolvenza che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore e la designazione di un curatore (articolo 1, paragrafo 1) e quindi alle stesse procedure di insolvenza coperte dalla direttiva. In tali circostanze, con alcune eccezioni, gli Stati membri hanno confermato alla Commissione che i tipi di procedure nazionali di insolvenza che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sono quelle elencate nell'allegato A del regolamento. Vi sono tuttavia delle eccezioni: la Germania, dove soltanto la procedura di insolvenza denominata Insolvenzverfahren dà origine ad un diritto tutelato dalla direttiva; la Grecia, che esclude i casi in cui a) l'azienda sia messa sotto amministrazione provvisoria (amministrazione e gestione del creditore) e b) l'azienda avvii delle procedure concorsuali per trovare un compromesso coi suoi creditori; l'Irlanda, dove sono escluse le procedure di examinership e winding up (liquidazione) dei partenariati; l'Ungheria, dove soltanto le procedure di liquidazione ( felszámolási eljárás ) sono coperte dalla legislazione nazionale d'attuazione; la Slovenia, dove sono esclusi le procedure di insolvenza denominate skrajšani stečajni postopek e prisilna poravnava v stečaju . Poiché le definizioni delle procedure di insolvenza coperte da entrambi gli strumenti sono le stesse, la Commissione sta svolgendo ulteriori indagini per verificare che tutte le procedure di insolvenza pertinenti siano coperte.

La legislazione belga utilizza inoltre la denominazione "chiusura di un'impresa" ( fermetures d'entreprises ) al posto di insolvenza. Secondo la legge belga, per "chiusura di un'impresa" si intende "la cessazione definitiva dell'attività principale dell'impresa, quando il numero dei lavoratori è ridotto al di sotto di un quarto rispetto al numero di lavoratori che erano impiegati nell'impresa, in media, durante l'anno civile precedente a quello della cessazione dell'attività"[6]. È possibile che casi di insolvenza quali definiti dalla direttiva non siano coperti dal fondo di garanzia belga.

La Danimarca, che non è vincolata dal regolamento, ha informato la Commissione che le situazioni seguenti sono coperte dal fondo di garanzia nazionale: a) fallimento; b) il caso in cui il datore di lavoro cessi l'attività una volta stabilito che è insolvente; c) in caso di decesso del datore di lavoro, se la sua proprietà è amministrata come insolvente o se è liquidata senza amministrazione.

La direttiva (articolo 2, paragrafo 4) autorizza in ogni caso gli Stati membri ad estendere la tutela dei lavoratori subordinati ad altre situazioni di insolvenza che non rispecchiano le condizioni richieste dall'articolo 2, paragrafo 1.

La direttiva non fa alcuna distinzione fra commercianti e non commercianti, grandi o piccoli imprenditori, datori di lavoro che svolgono attività a fini di lucro o senza, e nemmeno i regimi di garanzia degli Stati membri dovrebbero fare questa distinzione. La Commissione nota tuttavia che in Ungheria soltanto alcuni tipi di persone o entità possono essere soggette a procedure di fallimento. Analogamente, a Lussemburgo le procedure di fallimento possono essere avviate solo per compagnie commerciali o persone fisiche considerate come commercianti. Ciò può avere come conseguenza l'esclusione dai diritti della direttiva dei lavoratori subordinati impiegati presso determinate persone giuridiche o fisiche.

DIRITTI COPERTI DALL'ORGANISMO DI GARANZIA (ARTICOLI 3 E 4)

I diritti di cui l'organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate risultanti da un contratto di lavoro e corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri. Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Grecia, Malta, Portogallo ed Austria hanno fissato un periodo di riferimento di sei mesi prima della richiesta di insolvenza a cui i diritti devono riferirsi; la Polonia ha come periodo di riferimento nove mesi; l'Italia e la Lettonia hanno un periodo di 12 mesi; Slovacchia, Irlanda e Lituania hanno un periodo di 18 mesi; Cipro ha stabilito 78 settimane; il Belgio ha un periodo che va da 12 mesi prima della chiusura dell'impresa a 13 mesi dopo. Diversi Stati membri non hanno fissato un periodo di riferimento ma soltanto una data prima della quale e/o dopo la quale i diritti vanno riferiti. È il caso di Estonia, Francia, Germania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Romania, Slovenia, Spagna, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

La definizione del termine "retribuzione" è lasciata alle legislazioni nazionali, il che porta a differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la garanzia. Ciononostante, la legge nazionale deve rispettare il principio generale di equità e non discriminazione al momento di specificare le prestazioni rimborsabili dall'organismo di garanzia[7].

La direttiva (articolo 4, paragrafo 1) concede agli Stati membri la facoltà di limitare l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia in due modi:

1. Fissando la durata del periodo che dà luogo al pagamento dei diritti non pagati, a condizione che questo periodo copra almeno la retribuzione degli ultimi tre mesi della relazione di lavoro, oppure otto settimane se il periodo di riferimento è di almeno 18 mesi (articolo 4, paragrafo 2). Belgio, Danimarca, Francia, Ungheria, Austria e Finlandia non si sono avvalsi di questa opzione. Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia hanno scelto un periodo massimo di tre mesi; il periodo massimo è di 8 settimane in Irlanda e nel Regno Unito, 13 settimane a Cipro e 19 settimane nei Paesi Bassi; in Spagna è di 150 giorni mentre in Lussemburgo e Portogallo è di 6 mesi; in Svezia è di 8 mesi.

2. Fissando massimali per i pagamenti effettuati dall'organismo di garanzia a condizione che tali massimali non siano inferiori ad una soglia socialmente compatibile con l'obiettivo sociale della direttiva (articolo 4, paragrafo 3). Tutti gli Stati membri, tranne i Paesi Bassi, hanno fissato massimali di questo tipo anche se i metodi di calcolo variano considerevolmente. La direttiva non contiene clausole specifiche a riguardo. Tuttavia, come osservato dalla Commissione nella sua relazione del 1995 sull'attuazione della direttiva[8], se i pagamenti di garanzia sono in ultima analisi equivalenti alle prestazioni previdenziali o al salario minimo garantito, potrebbero sorgere problemi di compatibilità con l'obiettivo sociale della direttiva.

SITUAZIONI TRANSNAZIONALI (ARTICOLI 9 E 10)

Secondo la direttiva, quando un'impresa avente attività sul territorio di almeno due Stati membri si trovi in stato d'insolvenza, l'organismo di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati è quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro (articolo 9, paragrafo 1). Nella sentenza relativa alla causa C-310/07[9], la Corte di giustizia ha stabilito che affinché si possa ritenere che un'impresa stabilita in uno Stato membro operi sul territorio di un altro Stato membro, essa deve vantare una presenza economica stabile in quest'ultimo Stato membro costituita da risorse umane che permettono lo svolgimento delle attività in detto Stato, ma non è necessario che essa possieda una filiale o uno stabilimento fisso nel territorio di detto Stato.

La Commissione nota inoltre che nel periodo 2006-2008 ci sono stati 239 casi in cui un organismo di garanzia di uno Stato membro ha effettuato pagamenti a lavoratori di imprese insolventi di altri Stati membri (cfr. tabella 4 nell'allegato). I lavoratori che hanno ricevuto questi pagamenti sono 1 158 e il totale degli importi pagati corrisponde a circa 10,8 milioni di EUR.

La Commissione ha assistito gli Stati membri nella redazione di un modello standard per lo scambio di informazioni, che verrà finalizzato a breve, al fine di agevolare l'attuazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva la Commissione pubblica sul suo sito Internet, nella pagina http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=it&intPageId=198, gli estremi delle amministrazioni pubbliche e/o degli organismi di garanzia competenti e provvede ad aggiornarli regolarmente.

CLAUSOLA DI NON REGRESSO (ARTICOLO 11, SECONDO COMMA)

La Commissione non ha trovato esempi in cui l'attuazione della direttiva abbia portato ad un regresso rispetto alla situazione negli Stati membri alla data di entrata in vigore della direttiva o per quanto riguarda il livello generale di protezione dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. Al contrario, l'attuazione della direttiva ha rafforzato la protezione dei lavoratori subordinati portando all'istituzione degli organismi di garanzia negli Stati membri dove ancora mancavano.

LA POSIZIONE DEL LAVORATORE SUBORDINATO-AZIONISTA (ARTICOLO 12, LETTERA C)

A norma della direttiva, gli Stati membri possono rifiutare o limitare la protezione concessa ai lavoratori subordinati che per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti siano stati proprietari di una parte essenziale dell'impresa e abbiano avuto una notevole influenza sulle sue attività.

Diversi Stati membri si sono avvalsi di questa opzione: Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Grecia, Cipro, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Austria, Slovenia e Svezia. In altri Stati membri (Spagna, Irlanda, Finlandia), il rifiuto di fornire protezione a queste persone è implicito nella definizione di "lavoratore subordinato", che esclude chiunque sia proprietario di una parte dell'impresa e abbia una notevole influenza sulle sue attività. In Bulgaria, se un lavoratore subordinato fa parte dell'organo di direzione dell'impresa è escluso dalla protezione. Il fatto che non venga richiesto che il possesso di azioni riguardi una parte essenziale dell'impresa e che il lavoratore subordinato abbia una notevole influenza sulle sue attività non è conforme alla direttiva. Gli altri Stati membri (Belgio, Estonia, Francia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Regno Unito) non si sono avvalsi di questa opzione.

RASSEGNA DEI CASI

All'inizio del 2010 la Commissione ha inviato un questionario agli Stati membri per raccogliere dati relativi al numero di insolvenze esaminate dagli organismi nazionali di garanzia, al numero di lavoratori interessati e alle somme pagate a questi ultimi (cfr. tabelle 1, 2 e 3 nell'allegato)[10].

Nel periodo 2006-2009 gli organismi nazionali di garanzia sono intervenuti in più di 420 000 casi di insolvenza (cfr. tabella 1 nell'allegato). Nello stesso periodo, 3,4 milioni di lavoratori hanno beneficiato dei pagamenti degli organismi di garanzia a motivo dell'insolvenza dei loro datori di lavoro (cfr. tabella 2 nell'allegato). Questi lavoratori subordinati hanno inoltre ricevuto 17,7 miliardi di EUR dagli organismi di garanzia (cfr. tabella 3 nell'allegato). Il numero medio di lavoratori per ogni caso nel periodo 2006-2009 corrisponde a 8, mentre la somma media pagata dagli organismi nazionali di garanzia a ciascun lavoratore corrisponde a 5 187 EUR.

La Commissione nota l'aumento significativo dei casi fra il 2008 e il 2009 (+19%) e in particolare del numero dei lavoratori (+61%) nonché dei soldi spesi (+72%), a causa della crisi economica. Nel 2009 sono aumentate anche le dimensioni medie delle imprese insolventi (da 7,4 lavoratori per caso nel 2008 a 10,0 lavoratori per caso nel 2009, con un aumento del 35%) nonché le retribuzioni non pagate (da 5 059 EUR per lavoratore nel 2008 a 5 409 EUR per lavoratore nel 2009, corrispondente ad un aumento del 7%).

Se la Germania è lo Stato membro con il maggior numero di casi (146 673 nel periodo 2006-2009), la Francia conta il maggior numero di lavoratori (953 887 nel periodo 2006-2009) e la somma pagata più consistente (6,4 miliardi di EUR).

POSIZIONE DELLE PARTI SOCIALI EUROPEE

Secondo la UEAPME e le sette confederazioni di BUSINESSEUROPE che hanno presentato osservazioni, la direttiva ha raggiunto l'obiettivo di garantire un grado minimo di protezione ai lavoratori subordinati in caso di insolvenza dei datori di lavoro e i massimali fissati conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, sono socialmente compatibili con l'obiettivo sociale della direttiva stessa.

La Confederazione europea dei sindacati (CES) ritiene che la direttiva 2008/94/CE sia uno strumento indispensabile di legislazione dell'Unione, poiché garantisce un grado minimo di protezione ai lavoratori in tutta Europa. Esprime tuttavia apprensione in merito ai massimali bassi e ai periodi relativamente brevi fissati dagli Stati membri nell'ambito delle possibilità offerte dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3. Secondo la CES un numero consistente di membri nazionali ha espresso forti perplessità riguardo al fatto che per molti lavoratori i salari non pagati superano i limiti stabiliti dal diritto nazionale. La CES ritiene in particolare che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, siano formulate in maniera molto vaga e che a causa di ciò gli Stati membri si possano permettere di attenuare a loro discrezione e in modo significativo gli obblighi stabiliti dalla direttiva. La CES ritiene quindi che sia necessario rivedere queste disposizioni. Un altro ambito problematico secondo la CES riguarda il campo di applicazione della direttiva e in particolare il significato di "diritti non pagati", poiché diversi Stati membri applicano una definizione ristretta di retribuzione (ad es. escludendo le indennità a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, i bonus, i rimborsi, ecc.). Secondo la CES ciò può portare al mancato pagamento di una quantità notevole di diritti.

CONCLUSIONI

Oltre 30 anni dopo l'adozione della direttiva originale nel 1980, la Commissione ritiene che essa continui ad essere fondamentale per garantire ai lavoratori un grado minimo di tutela dei propri diritti nel mercato interno. Gli Stati membri sono stati obbligati ad istituire organismi di garanzia che intervengono nei casi di insolvenza coprendo i diritti non pagati dei lavoratori subordinati. I 3,4 milioni di lavoratori che hanno usufruito della rete di sicurezza rappresentata dagli organismi di garanzia negli ultimi quattro anni, soprattutto in tempi di crisi, ne provano l'utilità. Grazie alla revisione del 2002 sono state chiarite le conseguenze giuridiche delle situazioni transnazionali e le disposizioni sono state adeguate tenendo conto dei cambiamenti nelle leggi sull'insolvenza degli Stati membri in favore della certezza giuridica.

Dall'analisi emerge che in generale le disposizioni soggette agli obblighi di notifica sono state attuate ed applicate correttamente. Tuttavia, vi sono ancora alcune aree che suscitano preoccupazione e nelle quali la Commissione intende intervenire con mezzi adeguati, comprese le procedure di infrazione dove necessario.

La Commissione continuerà a monitorare il funzionamento della direttiva, tenendo conto degli ulteriori sviluppi nell'ambito del diritto del lavoro e delle insolvenze adoperandosi affinché i suoi obiettivi siano raggiunti adeguatamente.

ALLEGATO TECNICO

Tabella 1: Numero di casi in cui è stato richiesto l'intervento dell'organismo di garanzia

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Totale 2006-2009 |

Belgio | 4 256 | 3 744 | 3 967 | 4 174 | 16 141 |

Bulgaria | 6 | 3 | 9 | 18 |

Repubblica ceca | 449 | 382 | 386 | 750 | 1 967 |

Danimarca | 1 221 | 1 091 | 1 847 | 3 167 | 7 326 |

Germania | 38 133 | 38 711 | 35 447 | 34 382 | 146 673 |

Estonia | 131 | 94 | 176 | 491 | 892 |

Irlanda | 167 | 194 | 287 | 671 | 1 319 |

Grecia | - | - | - | - | - |

Spagna | 12 431 | 12 654 | 13 229 | 16 466 | 54 780 |

Francia | 19 655 | 19 577 | 24 046 | 27 113 | 90 391 |

Italia |

Cipro | 7 | 5 | 1 | 2 | 15 |

Lettonia | 95 | 60 | 84 | 138 | 377 |

Lituania | 379 | 293 | 300 | 340 | 1 312 |

Lussemburgo |

Ungheria | 1 273 | 1 235 | 1 419 | 2 222 | 6 149 |

Malta | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |

Paesi Bassi | 3 796 | 2 392 | 2 580 | 4 641 | 13 409 |

Austria | 4 036 | 3 508 | 3 563 | 4 036 | 15 143 |

Polonia | 635 | 631 | 338 | 401 | 2 005 |

Portogallo | 583 | 795 | 1 216 | 2 889 | 5 483 |

Romania | 4 | 22 | 47 | 73 |

Slovenia | 92 | 88 | 76 | 108 | 364 |

Repubblica slovacca | 80 | 58 | 62 | 174 | 374 |

Finlandia | 2 167 | 2 098 | 2 243 | 2 965 | 9 473 |

Svezia | 2 200 | 1 900 | 2 400 | 3 300 | 9 800 |

Regno Unito | 9 369 | 8 036 | 7 593 | 12 135 | 37 133 |

EUR 27 | 101 155 | 97 557 | 101 285 | 120 622 | 420 619 |

Tabella 2: Numero di lavoratori subordinati i cui diritti non pagati sono stati pagati totalmente o parzialmente dagli organismi di garanzia

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Totale 2006-2009 |

Belgio | 19 104 | 16 628 | 17 414 | 18 922 | 72 068 |

Bulgaria | 45 | 20 | 433 | 498 |

Repubblica ceca | 7 549 | 6 888 | 5 055 | 19 451 | 38 943 |

Danimarca | 9 886 | 10 244 | 19 328 | 34 694 | 74 152 |

Germania | 189 695 | 167 593 | 173 004 | 304 719 | 835 011 |

Estonia | 1 256 | 1 158 | 2 292 | 6 661 | 11 367 |

Irlanda | 4 687 | 6 609 | 9 704 | 20 172 | 41 172 |

Grecia | 758 | 284 | 432 | 148 | 1 622 |

Spagna | 57 738 | 56 382 | 63 994 | 99 071 | 277 185 |

Francia | 220 812 | 208 233 | 235 062 | 289 780 | 953 887 |

Italia | 0 |

Cipro | 48 | 16 | 2 | 63 | 129 |

Lettonia | 2 598 | 928 | 1 029 | 2 015 | 6 570 |

Lituania | 11 140 | 5 794 | 6 894 | 8 110 | 31 938 |

Lussemburgo | 0 |

Ungheria | 21 319 | 15 888 | 12 665 | 28 664 | 78 536 |

Malta | 0 | 32 | 0 | 17 | 49 |

Paesi Bassi | 30 729 | 21 554 | 27 890 | 59 243 | 139 416 |

Austria | 34 521 | 30 986 | 28 219 | 36 191 | 129 917 |

Polonia | 20 321 | 17 151 | 20 319 | 35 674 | 93 465 |

Portogallo | 9 530 | 12 220 | 14 120 | 18 263 | 54 133 |

Romania | 618 | 2 578 | 2 353 | 5 549 |

Slovenia | 1 276 | 430 | 448 | 6 259 | 8 413 |

Repubblica slovacca | 2 604 | 2 821 | 4 308 | 8 114 | 17 847 |

Finlandia | 6 022 | 5 021 | 7 714 | 9 253 | 28 010 |

Svezia | 17 100 | 14 000 | 19 100 | 29 100 | 79 300 |

Regno Unito | 92 516 | 86 006 | 76 416 | 164 083 | 419 021 |

EUR 27 | 761 209 | 687 529 | 748 007 | 1 201 453 | 3 398 198 |

Tabella 3: Importi pagati dagli organismi di garanzia (in EUR)

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Totale 2006-2009 |

Belgio | 132 410 251 | 110 682 560 | 122 806 878 | 151 927 588 | 517 827 277 |

Bulgaria | - | 14 265 | 5 115 | 232 022 | 251 402 |

Repubblica ceca | 6 477 066 | 7 060 182 | 6 026 217 | 31 928 617 | 51 492 081 |

Danimarca | 28 287 595 | 36 372 910 | 89 592 275 | 157 395 719 | 311 648 498 |

Germania | 983 495 381 | 849 977 920 | 822 226 706 | 1 755 302 560 | 4 411 002 567 |

Estonia | 954 629 | 1 476 662 | 4 329 696 | 13 492 496 | 20 253 484 |

Irlanda | 4 308 000 | 5 727 000 | 10 068 000 | 19 958 000 | 40 061 000 |

Grecia | 2 130 303 | 496 418 | 986 256 | 311 315 | 3 924 292 |

Spagna | 269 549 468 | 327 130 512 | 359 752 446 | 643 538 235 | 1 599 970 661 |

Francia | 1 458 000 000 | 1 400 000 000 | 1 463 000 000 | 2 117 000 000 | 6 438 000 000 |

Italia |

Cipro | 96 147 | 7 803 | 1 910 | 14 554 | 120 414 |

Lettonia | 1 937 982 | 821 591 | 1 850 184 | 2 724 831 | 7 334 587 |

Lituania | 6 835 032 | 3 880 908 | 5 271 084 | 6 545 412 | 22 532 437 |

Lussemburgo |

Ungheria | 21 360 781 | 16 841 854 | 18 043 815 | 32 734 634 | 88 981 085 |

Malta | 0 | 35 816 | 0 | 22 062 | 57 878 |

Paesi Bassi | 205 314 711 | 141 211 281 | 174 557 007 | 398 691 488 | 919 774 487 |

Austria | 184 854 654 | 208 047 412 | 208 055 837 | 277 579 642 | 878 537 545 |

Polonia | 18 203 753 | 21 036 816 | 27 170 354 | 43 977 262 | 110 388 185 |

Portogallo | 40 198 540 | 52 988 075 | 70 475 958 | 80 900 936 | 244 563 509 |

Romania | - | 431 282 | 1 067 814 | 1 168 956 | 2 668 052 |

Slovenia | 2 163 308 | 744 805 | 849 295 | 13 321 203 | 17 078 611 |

Repubblica slovacca | 2 570 000 | 2 304 056 | 5 111 233 | 9 872 000 | 19 857 289 |

Finlandia | 18 930 558 | 16 447 990 | 24 135 752 | 35 396 292 | 94 910 592 |

Svezia | 101 854 253 | 90 453 076 | 101 734 753 | 224 435 216 | 518 477 298 |

Regno Unito | 415 375 589 | 245 454 000 | 267 021 651 | 479 967 226 | 1 407 818 465 |

EUR 27 | 3 905 308 001 | 3 539 645 194 | 3 784 140 235 | 6 498 438 266 | 17 727 531 696 |

Tabella 4: Interventi degli organismi di garanzia nel periodo 2006-2008 a favore dei lavoratori subordinati per i datori di lavoro dei quali è stata richiesta l'apertura di procedure di insolvenza in un altro Stato membro

Numero di insolvenze transfrontaliere per organismo di garanzia | Numero di lavoratori subordinati interessati | Importi pagati (in EUR) |

Belgio | 48 | 156 | 2 093 600 |

Bulgaria | 0 | 0 | 0 |

Repubblica ceca |

Danimarca | 2 | 2 | 19 119 |

Germania | 26 | 188 | 400 850 |

Estonia |

Irlanda | 22 | 43 | 139 949 |

Grecia | 0 | 0 | 0 |

Spagna | 0 | 0 | 0 |

Francia | 39 | 163 | 2 513 154 |

Italia | 6 | 6 | 156 458 |

Cipro |

Lettonia | 0 | 0 | 0 |

Lituania | 0 | 0 | 0 |

Lussemburgo | 1 | 29 | 129 368 |

Ungheria | 0 | 0 | 0 |

Malta | 0 | 0 | 0 |

Paesi Bassi | Dati non disponibili poiché l'organismo di garanzia olandese non ha registrato separatamente i casi transnazionali. |

Austria | 59 | 214 | 1 346 751 |

Polonia | 0 | 0 | 0 |

Portogallo | 1 | 17 | 111 172 |

Romania | 0 | 0 | 0 |

Slovenia | 1 | 3 | 3 855 |

Repubblica slovacca | 0 | 0 | 0 |

Finlandia | 15 | 69 | 434 253 |

Svezia | 13 | 259 | 3 415 180 |

Regno Unito | 6 | 9 | 65 214 |

EUR 27 | 239 | 1 158 | 10 828 924 |

[1] Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro. GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36.

[2] Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23.

[3] Direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. GU L 270 dell'8.10.2002, pag. 10.

[4] Tali privilegi marittimi sulle navi comportano la precedenza di determinati diritti (comprese le rivendicazioni salariali) su ipoteche iscritte, hypothèques e oneri. ( International Convention on Maritime Liens and Mortgages , Convenzione internazionale sui privilegi e le ipoteche marittimi, 1993).

[5] Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza. GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

[6] Articolo 3, comma 1, primo trattino, della legge del 26 giugno 2002.

[7] Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 dicembre 2004. Causa C-520/03. José Vicente Olaso Valero contro Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Raccolta 2004, pag. I-12065, punto 34.

[8] COM(95) 164 del 15 giugno 1995.

[9] Sentenza della Corte, 16 ottobre 2008. Svenska staten contro Anders Holmqvist.

[10] Italia e Lussemburgo non hanno risposto al questionario.

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