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Document 32018R1649

Regolamento (UE) 2018/1649 della Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la soppressione di alcune sostanze aromatizzanti dall'elenco dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2018/7218

GU L 275 del 6.11.2018, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1649/oj

6.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/7


REGOLAMENTO (UE) 2018/1649 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2018

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la soppressione di alcune sostanze aromatizzanti dall'elenco dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 25, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base il cui uso è autorizzato negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

Tale elenco può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

L'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base contiene varie sostanze per le quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha richiesto la presentazione di dati scientifici supplementari al fine di completarne la valutazione entro i termini specifici stabiliti nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(5)

Nel caso delle tre sostanze p-menta-1,4(8)-dien-3-one (n. FL 07.127), 2-amminoacetofenone (n. FL 11.008) e 4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one (n. FL 13.175), i responsabili della loro immissione sul mercato hanno ritirato la domanda.

(6)

È pertanto opportuno sopprimere dall'elenco dell'Unione le sostanze p-menta-1,4(8)-dien-3-one (n. FL 07.127), 2-amminoacetofenone (n. FL 11.008) e 4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one (n. FL 13.175).

(7)

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(8)

Per motivi tecnici è opportuno fissare periodi di transizione per gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle tre sostanze aromatizzanti e che sono stati immessi sul mercato o spediti nell'Unione da paesi terzi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell'allegato del presente regolamento e che sono stati immessi sul mercato legalmente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

2.   Gli alimenti importati nell'Unione ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell'allegato del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza, se l'importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l'Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   I periodi di transizione di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle miscele di aromi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 sono soppresse le seguenti voci:

«07.127

p-menta-1,4(8)-dien-3-one

491-09-8

757

11189

 

 

2

EFSA

11.008

2-amminoacetofenone

551-93-9

 

2041

 

 

4

EFSA

13.175

4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one

 

 

 

 

 

1

EFSA»


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