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Document 32018R0678

Regolamento (UE) 2018/678 della Commissione, del 3 maggio 2018, che modifica e rettifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2018/2606

GU L 114 del 4.5.2018, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/678/oj

4.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/13


REGOLAMENTO (UE) 2018/678 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2018

che modifica e rettifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base destinati a essere utilizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3), ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia sostanze aromatizzanti già valutate, alle quali non sono assegnate note, sia sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate in tale elenco dai rimandi alle note da 1 a 4.

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha completato la valutazione delle sostanze incluse nell'elenco dell'Unione con i seguenti numeri FL: 09.931, 13.058, 15.004, 15.057, 15.079, 15.109, 15.113, 16.090 e 16.111. Nel 2012 tali sostanze figuravano nell'elenco come sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Ora sono state valutate dall'Autorità nelle seguenti valutazioni di gruppi di sostanze aromatizzanti: valutazione FGE.72 rev.1 (4) (sostanza con n. FL 09.931), valutazione FGE.21 rev.4 (5) (sostanze con n. FL 15.057 e 15.079), valutazione FGE.76 rev.1 (6) (sostanze con n. FL 15.004, 15.109 e 15.113), valutazioni FGE.94 (7) e FGE.94 rev.2 (8) (sostanza con n. FL 16.090), valutazioni FGE.94 rev.1 (9) e FGE94 rev.2 (10) (sostanza con n. FL 16.111) e valutazione FGE.67 rev.2 (11) (sostanza con n. FL 13.058). L'Autorità ha concluso che tali sostanze aromatizzanti, ai livelli di assunzione alimentare stimati, non destano preoccupazioni in materia di sicurezza.

(5)

Pertanto tali sostanze aromatizzanti dovrebbero figurare nell'elenco come sostanze valutate e i rimandi alle note da 1 a 4 dovrebbero essere soppressi dalle voci in questione.

(6)

Nell'elenco dell'Unione sono inoltre stati rilevati due errori concernenti il nome della sostanza con il n. FL 12.054 e i numeri di identificazione della sostanza con il n. FL 17.038. È opportuno rettificare tali errori.

(7)

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe essere modificato e rettificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  EFSA Journal 2013;11(10):3392

(5)  EFSA Journal (2013); 11(11):3451.

(6)  EFSA Journal (2013); 11(11):3455.

(7)  EFSA Journal 2010; 8(5):1338

(8)  EFSA Journal (2014); 12(4):3622.

(9)  EFSA Journal (2012); 10(6):2747.

(10)  EFSA Journal (2014); 12(4):3622.

(11)  EFSA Journal 2015; 13(5):4115


ALLEGATO

La sezione 2 dell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificata:

1)

la voce relativa al n. FL 09.931 è sostituita dalla seguente:

«09.931

acetato di 2,6-dimetil-2,5,7-ottatrien-1-olo

999999-91-4

1226

 

 

 

 

EFSA»;

2)

la voce relativa al n. FL 12.054 è sostituita dalla seguente:

«12.054

2-etiltiofenolo

4500-58-7

529

11666

 

 

 

JECFA»;

3)

la voce relativa al n. FL 13.058 è sostituita dalla seguente:

«13.058

3-(5-metil-2-furil)butanale

31704-80-0

1500

10355

 

 

 

EFSA»;

4)

la voce relativa al n. FL 15.004 è sostituita dalla seguente:

«15.004

5-metil-2-tiofencarbaldeide

13679-70-4

1050

2203

 

 

 

EFSA»;

5)

la voce relativa al n. FL 15.057 è sostituita dalla seguente:

«15.057

4,6-dimetil-2-(1-metiletil)diidro-1,3,5-ditiazina

104691-40-9

 

 

Almeno il 44 % di isopropil-4,6-dimetile e il 27 % di 4-isopropil-2,6-dimetile. Componenti secondari: almeno il 24 % di 2,4,6-trimetildiidro-1,3,5-ditiazina; 6-metil-2,4-diisopropil-1,3,5-ditiazina; 4-metil-2,6-diisopropil-1,3,5-ditiazina; 2,4,6-triisopropil-diidro-1,3,5-ditiazina.

 

 

EFSA»;

6)

la voce relativa al n. FL 15.079 è sostituita dalla seguente:

«15.079

2-isobutildiidro-4,6-dimetil-1,3,5-ditiazina

101517-87-7

 

 

Almeno il 64 % di 2-isobutil-4,6-dimetile e il 18 % di 4-isobutil-2,6-dimetile. Componenti secondari: almeno il 13 % di 2,4,6-trimetil-1,3,5-ditiazina; 2,4-diisobutil-6-metil-1,3,5-ditiazina; 2,6-dimetil-4-butildiidro-1,3,5-ditiazina; succedaneo di 1,3,5-tiadiazina.

 

 

EFSA»;

7)

la voce relativa al n. FL 15.109 è sostituita dalla seguente:

«15.109

2,4,6-trimetildiidro-1,3,5(4H)-ditiazina

638-17-5

1049

11649

 

 

 

EFSA»;

8)

la voce relativa al n. FL 15.113 è sostituita dalla seguente:

«15.113

5,6-diidro-2,4,6-tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina

74595-94-1

1048

 

 

 

 

EFSA»;

9)

la voce relativa al n. FL 16.090 è sostituita dalla seguente:

«16.090

3-(3,4-dimetossifenil)-N-[2-(3,4-dimetossifenil)-etil]-acrilamide

69444-90-2

1777

 

 

 

 

EFSA»;

10)

la voce relativa al n. FL 16.111 è sostituita dalla seguente:

«16.111

glicina, N-[[(1R,2S,5R)-5-metil-2-(1-metiletil)cicloesil]carbonil]-, etil estere

68489-14-5

1776

 

 

 

 

EFSA»;

11)

la voce relativa al n. FL 17.038 è sostituita dalla seguente:

«17.038

gamma-glutamil-valil-glicina

38837-70-6

2123

 

5-osso-L-prolil-L-valil-glicina (acido policarbossilico-valil-glicina) e L-alfa- glutamil-L-valil-glicina inferiori a 0,7 %, L-gamma-glutamil-L-valil-L-valil-glicina inferiore a 2,0 %, toluene non rilevabile (limite di rilevabilità 10 mg/kg)

Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante:

 

categoria 1: non oltre 50 mg/kg,

 

categorie 2 e 5: non oltre 60 mg/kg,

 

categoria 6.3, cereali per prima colazione: non oltre 160 mg/kg,

 

categoria 7,2: non oltre 60 mg/kg,

 

categoria 8: non oltre 45 mg/kg,

 

categoria 12: non oltre 160 mg/kg,

 

categoria 14,1: non oltre 15 mg/kg,

 

categoria 15: non oltre 160 mg/kg,

 

EFSA».


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