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Document 32018D1215

Decisione (UE) 2018/1215 del Consiglio, del 16 luglio 2018, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

ST/10464/2018/INIT

GU L 224 del 5.9.2018, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1215/oj

5.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 224/4


DECISIONE (UE) 2018/1215 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2018

sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 148, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere del Comitato per l'occupazione (3),

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri e l'Unione si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo.

(2)

L'Unione deve combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, così come la parità tra donne e uomini. Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione e formazione.

(3)

Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche di bilancio, macroeconomiche e strutturali. Nell'ambito di tali strumenti, i presenti orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, insieme agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione definiti nella raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio (4), costituiscono gli orientamenti integrati per l'attuazione della strategia Europa 2020. Essi devono guidare l'attuazione delle politiche negli Stati membri e nell'Unione, rispecchiando l'interdipendenza tra gli Stati membri. Lo scopo è ottenere, grazie alla risultante serie coordinata di politiche e riforme a livello europeo e nazionale, a un'adeguata combinazione generale di politiche economiche e sociali che comporti ricadute positive.

(4)

Gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione sono coerenti con il patto di stabilità e crescita, la vigente legislazione dell'Unione e diverse iniziative dell'Unione, comprese la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (5), la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (6), la raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze (7) e la raccomandazione del Consiglio del 15 marzo 2018 relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (8).

(5)

Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza multilaterale integrata delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali e mira a conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, compresi quelli in materia di occupazione, istruzione e riduzione della povertà, come stabilito dalla decisione 2010/707/UE del Consiglio (9). Nel promuovere gli obietti politici di promozione degli investimenti, avanzamento delle riforme strutturali e ottenimento di politiche di bilancio responsabili, dal 2015 il semestre europeo è stato continuamente rafforzato e razionalizzato. In particolare ne è stato potenziato l'aspetto occupazionale e sociale ed è stato approfondito il dialogo con gli Stati membri, le parti sociali e i rappresentanti della società civile.

(6)

La ripresa dell'Unione dalla crisi economica sostiene le tendenze positive del mercato del lavoro, ma tra gli Stati membri e al loro interno permangono importanti difficoltà e disparità in termini di risultati economici e sociali. La crisi ha evidenziato la stretta interdipendenza fra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri. Assicurare che l'Unione progredisca verso uno stato di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e verso la creazione di posti di lavoro è la sfida principale di oggi. Ciò richiede un'azione politica coordinata, ambiziosa ed efficace a livello sia di Unione sia nazionale, conformemente al TFUE e alle disposizioni dell'Unione in materia di governance economica. Combinando misure relative alla domanda e all'offerta, tale azione dovrebbe rilanciare gli investimenti, rinnovare l'impegno a favore di riforme strutturali opportunamente cadenzate che migliorino la produttività, la crescita economica, la coesione sociale e la resilienza economica di fronte alle crisi, come pure promuovere la responsabilità di bilancio, tenendo conto della loro incidenza in ambito occupazionale e sociale.

(7)

Le riforme del mercato del lavoro, compresi i meccanismi nazionali di determinazione dei salari, dovrebbero seguire prassi nazionali di dialogo sociale e prevedere il margine di manovra necessario per un ampio esame delle questioni socio-economiche, compreso il miglioramento della competitività, della creazione di posti di lavoro, dei programmi di apprendimento e formazione permanenti e dei redditi reali.

(8)

Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero affrontare anche le conseguenze sociali della crisi economica e finanziaria e mirare a costruire una società inclusiva in cui i cittadini siano messi in grado di prepararsi ai cambiamenti e di gestirli e possano partecipare attivamente alla società e all'economia, come indicato nella raccomandazione 2008/867/CE della Commissione (10). Ineguaglianza e discriminazione dovrebbero essere combattute. Dovrebbero essere garantiti accesso e opportunità per tutti e dovrebbero essere ridotte povertà ed esclusione sociale (anche dei bambini), in particolare garantendo un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e dei regimi di protezione sociale ed eliminando gli ostacoli all'istruzione, alla formazione e alla partecipazione al mercato del lavoro, anche tramite investimenti nell'educazione e cura della prima infanzia. È necessario realizzare ulteriormente il potenziale delle persone con disabilità di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sociale. Sui luoghi di lavoro nell'Unione emergono nuovi modelli economici e di business e cambiano anche i rapporti di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i nuovi rapporti di lavoro mantengano e rafforzino il modello sociale europeo.

(9)

Il 17 novembre 2017, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno firmato una proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (11), a seguito di un'ampia e approfondita consultazione pubblica. Il pilastro stabilisce venti principi e diritti per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale. Questi principi e diritti sono strutturati in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. Il pilastro costituisce un quadro di riferimento per monitorare i risultati occupazionali e sociali degli Stati membri, indirizzare le riforme a livello nazionale e fungere da bussola per orientare un rinnovato processo di convergenza in Europa. Data l'importanza di tali principi per il coordinamento delle politiche strutturali, gli orientamenti in materia di occupazione sono conformi ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali.

(10)

Il pilastro europeo dei diritti sociali è accompagnato da un quadro di valutazione che dovrebbe seguire l'attuazione e i progressi del pilastro monitorando tendenze e risultati negli Stati membri e valutare i progressi compiuti nella convergenza socioeconomica verso l'alto. Ove appropriato, i risultati confluiranno nel semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche.

(11)

Gli orientamenti integrati dovrebbero costituire la base di eventuali raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio può rivolgere agli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno il Fondo sociale europeo e gli altri fondi dell'Unione al fine di promuovere l'occupazione, l'inclusione sociale, il miglioramento delle competenze della forza lavoro, l'apprendimento e l'istruzione permanenti e migliorare la pubblica amministrazione. Sebbene siano destinati agli Stati membri e all'Unione, gli orientamenti integrati dovrebbero essere attuati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali, con lo stretto coinvolgimento dei parlamenti, delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile.

(12)

In conformità del rispettivo mandato che ha fondamento nel trattato, il Comitato per l'occupazione e il Comitato per la protezione sociale dovrebbero monitorare in che modo si attuano le pertinenti politiche alla luce degli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione. Tali comitati e altri organi preparatori del Consiglio coinvolti nel coordinamento delle politiche economiche e sociali dovrebbero operare in stretta cooperazione. Occorre mantenere il dialogo politico tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in particolare sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri in materia di occupazione.

(13)

Il Comitato per la protezione sociale è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'allegato. Tali orientamenti fanno parte degli orientamenti integrati di Europa 2020.

Articolo 2

Gli Stati membri tengono conto degli orientamenti di cui all'allegato nelle loro politiche a favore dell'occupazione e nei programmi di riforma, di cui è fornita una relazione in conformità dell'articolo 148, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Parere del 19 aprile 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 14 marzo 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Parere del 3 maggio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 27).

(5)  GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.

(6)  GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1.

(7)  GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1.

(8)  GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1.

(9)  Decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

(10)  Raccomandazione 2008/867/CE della Commissione, del 3 ottobre 2008, sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11).

(11)  GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.


ALLEGATO

Orientamento 5: rilanciare la domanda di forza lavoro

Gli Stati membri dovrebbero agevolare la creazione di posti di lavoro di qualità, anche riducendo gli ostacoli che le imprese incontrano nell'assumere personale, promuovendo l'imprenditorialità responsabile e il lavoro veramente autonomo e, in particolare, sostenendo la creazione e la crescita delle microimprese e delle piccole imprese. Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente l'economia sociale e favorire l'innovazione sociale. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le forme innovative di lavoro che creano opportunità di lavoro di qualità.

L'onere fiscale dovrebbe essere trasferito dal lavoro ad altre fonti di imposizione meno sfavorevoli all'occupazione e alla crescita, tenendo conto dell'effetto ridistribuivo del sistema fiscale, preservando al contempo le entrate necessarie a un'adeguata protezione sociale e a una spesa che stimoli la crescita.

È opportuno che gli Stati membri, pur rispettando l'autonomia delle parti sociali, favoriscano meccanismi di determinazione dei salari trasparenti e prevedibili, che permettono l'adeguamento dei salari all'andamento della produttività e garantiscono retribuzioni eque per un tenore di vita dignitoso. Tali meccanismi dovrebbero tenere in considerazione le differenze tra i livelli di competenze e le divergenze in termini di risultati economici tra regioni, settori e imprese. Nel rispetto delle prassi nazionali, gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero garantire livelli salariali minimi adeguati, tenendo conto degli effetti su competitività, creazione di posti di lavoro e livelli di povertà lavorativa.

Orientamento 6: potenziare l'offerta di forza lavoro e migliorare l'accesso all'occupazione, abilità e competenze

Nell'ambito di cambiamenti tecnologici, ambientali e demografici, gli Stati membri dovrebbero promuovere la produttività e l'occupabilità, in collaborazione con le parti sociali, mediante un'adeguata offerta di conoscenze, abilità e competenze pertinenti per tutto l'arco della vita lavorativa delle persone, rispondendo alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero effettuare i necessari investimenti nella formazione e istruzione iniziale e continua (apprendimento permanente). Essi dovrebbero collaborare con le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione, le imprese e le altre parti interessate per affrontare le debolezze strutturali dei sistemi di istruzione e formazione, fornire un'istruzione, una formazione e un apprendimento permanente di qualità e inclusivi. Dovrebbero cercare di garantire il trasferimento dei diritti in materia di formazione durante le transizioni professionali. Ciò dovrebbe consentire a tutti di prepararsi e adattarsi meglio alle esigenze del mercato del lavoro e di gestire con successo le transizioni, rafforzando così la resilienza complessiva dell'economia di fronte alle crisi.

Gli Stati membri dovrebbero promuovere pari opportunità per tutti nell'istruzione, compresa l'educazione della prima infanzia. Dovrebbero innalzare globalmente i livelli dell'istruzione, soprattutto per i meno qualificati e i discenti provenienti da contesti svantaggiati. Dovrebbero garantire la qualità dei risultati dell'apprendimento, rafforzare le competenze di base, ridurre il numero di giovani che abbandonano la scuola precocemente e aumentare la partecipazione degli adulti all'istruzione e formazione continue. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare l'apprendimento basato sul lavoro nei loro sistemi di istruzione e formazione professionale, anche mediante apprendistati efficaci e di qualità, potenziare la pertinenza dell'istruzione superiore rispetto al mercato del lavoro, migliorare le capacità di monitoraggio e previsione delle competenze, rendere le competenze più visibili e comparabili e aumentare le possibilità di avere riconosciute e convalidate le qualifiche e le competenze acquisite al di fuori dell'istruzione e della formazione formali. Essi dovrebbero migliorare e incrementare l'offerta di formazione e istruzione professionali continue flessibili e la partecipazione a esse. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere gli adulti scarsamente qualificati nel mantenere o sviluppare l'occupabilità a lungo termine stimolando l'accesso e la partecipazione a opportunità di apprendimento di qualità, mediante la creazione di percorsi di miglioramento del livello delle competenze, compresa una valutazione delle competenze, un'offerta di istruzione e formazione che corrispondano alle opportunità del mercato del lavoro e la convalida e il riconoscimento delle competenze acquisite.

Si dovrebbe porre rimedio alla disoccupazione e inattività, anche mediante un'assistenza efficace, tempestiva, coordinata e su misura basata sul sostegno alla ricerca di un impiego, alla formazione e alla riqualificazione. Strategie globali che includano la valutazione individuale approfondita entro 18 mesi dall'inizio della disoccupazione dovrebbero essere perseguite al fine di ridurre e prevenire in misura significativa la disoccupazione strutturale e di lungo periodo. La disoccupazione giovanile e il fenomeno dei giovani che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione dovrebbero continuare ad essere affrontati mediante la prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e il miglioramento strutturale della transizione dalla scuola al lavoro, anche grazie alla piena attuazione della garanzia per i giovani (1).

Gli Stati membri dovrebbero mirare a rimuovere gli ostacoli e i disincentivi, mettendo in atto incentivi, in relazione alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per le persone più lontane dallo stesso. Gli Stati membri dovrebbero sostenere un ambiente di lavoro adeguato alle persone con disabilità, anche mediante un sostegno finanziario mirato e servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società.

Gli Stati membri dovrebbero garantire la parità di genere e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche offrendo pari opportunità e un avanzamento di carriera ed eliminando gli ostacoli alla partecipazione. È necessario affrontare il divario retributivo di genere, tra l'altro mediante la parità di retribuzione per un lavoro identico o di pari valore. Dovrebbe essere promossa la conciliazione tra lavoro, famiglia e vita privata sia per le donne che per gli uomini, in particolare mediante l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine e di educazione e cura della prima infanzia di qualità e a prezzi accessibili. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i genitori e le altre persone con responsabilità di assistenza abbiano accesso a un congedo familiare adeguato e a modalità di lavoro flessibili per conciliare lavoro, famiglia e vita privata, oltre a promuovere un uso equilibrato di tali diritti tra uomini e donne.

Orientamento 7: migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro e l'efficacia del dialogo sociale

Al fine di trarre vantaggio da una forza lavoro più dinamica e produttiva e da nuovi modelli di lavoro e di business, gli Stati membri dovrebbero collaborare con le parti sociali in materia di flessibilità e di principi di sicurezza, equilibrando diritti e obblighi. Dovrebbero ridurre e impedire la segmentazione all'interno dei mercati del lavoro, contrastare il lavoro non dichiarato e favorire la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato. Le norme in materia di protezione dell'occupazione, il diritto del lavoro e le istituzioni dovrebbero tutti concorrere a creare un ambiente appropriato all'assunzione e la flessibilità necessaria per consentire ai datori di lavoro di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto economico, pur preservando un'adeguata sicurezza e ambienti di lavoro sani, sicuri e adeguati per i lavoratori. È opportuno prevenire, anche combattendo l'abuso dei contratti atipici, i rapporti di lavoro che portano a condizioni di lavoro precarie. In caso di licenziamento ingiustificato dovrebbero essere garantiti l'accesso a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata.

Le politiche dovrebbero essere volte a migliorare e sostenere la partecipazione al mercato del lavoro, la corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro e le transizioni verso il mondo del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero favorire efficacemente l'inserimento attivo di chi può partecipare al mercato del lavoro. Dovrebbero rafforzare l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, ampliandone gli obiettivi, la portata, il campo d'azione e migliorandone la connessione al sostegno al reddito per i disoccupati mentre sono alla ricerca di un'occupazione, sulla base dei loro diritti e responsabilità. Gli Stati membri dovrebbero ambire a servizi pubblici per l'impiego più efficaci ed efficienti, garantendo un'assistenza tempestiva e su misura per assistere le persone in cerca di lavoro, sostenendo la domanda del mercato del lavoro e attuando una gestione basata sui risultati.

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati adeguate prestazioni di disoccupazione per un periodo di tempo ragionevole, in linea con i loro contributi e le norme nazionali in materia di ammissibilità. Tali prestazioni non dovrebbero disincentivare un rapido ritorno all'occupazione e dovrebbero essere affiancate a politiche attive del mercato del lavoro.

La mobilità dei discenti e dei lavoratori dovrebbe essere promossa con l'obiettivo di migliorare le competenze in termini di occupabilità e di sfruttare pienamente il potenziale del mercato del lavoro europeo. Dovrebbero essere eliminati gli ostacoli alla mobilità nel settore dell'istruzione e della formazione, delle pensioni professionali e individuali e nel riconoscimento delle qualifiche. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure affinché le procedure amministrative non siano un ostacolo inutile per i lavoratori di altri Stati membri che accedono a un'attività lavorativa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire abusi delle norme vigenti e affrontare la potenziale «fuga di cervelli» da alcune regioni.

Sulla base delle prassi nazionali in vigore e al fine di conseguire un dialogo sociale più efficace e migliori risultati socioeconomici, gli Stati membri dovrebbero garantire il coinvolgimento tempestivo e significativo delle parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione delle riforme e delle politiche occupazionali, sociali e, ove pertinente, economiche, anche attraverso un sostegno per potenziare la capacità delle parti sociali. Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate a negoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel pieno rispetto della loro autonomia e del diritto all'azione collettiva.

Ove pertinente e sulla base delle prassi nazionali in vigore, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'esperienza delle organizzazioni della società civile competenti in tema di occupazione e questioni sociali.

Orientamento 8: promuovere le pari opportunità per tutti, favorire l'inclusione sociale e combattere la povertà

Gli Stati membri dovrebbero promuovere mercati del lavoro inclusivi, aperti a tutti, mettendo in atto misure efficaci intese a combattere ogni forma di discriminazione e a promuovere le pari opportunità per i gruppi sottorappresentati sul mercato del lavoro. Essi dovrebbero garantire la parità di trattamento in materia di occupazione, protezione sociale, istruzione e accesso a beni e servizi, a prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Gli Stati membri dovrebbero modernizzare i regimi di protezione sociale per fornire un'efficace, efficiente, sostenibile e adeguata protezione sociale in tutte le fasi della vita di un individuo, favorendo l'inclusione sociale e la mobilità sociale verso l'alto, incentivando la partecipazione al mercato del lavoro e lottando contro le disuguaglianze, anche mediante l'impostazione dei sistemi fiscali e previdenziali. Integrando gli approcci universali con quelli selettivi si migliorerà l'efficacia dei regimi di protezione sociale. La modernizzazione dei regimi di protezione sociale dovrebbe portare a un accesso, una sostenibilità, un'adeguatezza e una qualità migliori.

Gli Stati membri dovrebbero elaborare e attuare strategie preventive e integrate combinando i tre elementi del coinvolgimento attivo: sostegno a un reddito adeguato, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità, in funzione delle esigenze individuali. I regimi di protezione sociale dovrebbero garantire un adeguato reddito minimo per chiunque non disponga di risorse sufficienti e promuovere l'inclusione sociale incoraggiando le persone a partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società.

La disponibilità di servizi a costi ragionevoli, accessibili e di qualità, come l'educazione e l'assistenza alla prima infanzia, l'assistenza al di fuori dell'orario scolastico, l'istruzione, la formazione, l'alloggio, i servizi sanitari e di assistenza a lungo termine, sono fondamentali per garantire pari opportunità, anche per le donne, i bambini e i giovani. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, tra l'altro riducendo la povertà lavorativa e infantile. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti abbiano accesso ai servizi essenziali. Alle persone in stato di bisogno o in una situazione vulnerabile, gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso a un'assistenza sociale adeguata in materia di alloggio. La deprivazione abitativa dovrebbe essere affrontata in modo specifico. Dovrebbero essere prese in considerazione le necessità specifiche delle persone con disabilità.

Gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso tempestivo a servizi di assistenza sanitaria preventiva e curativa e a lungo termine di buona qualità e a prezzi accessibili, salvaguardando nel contempo la sostenibilità sul lungo periodo.

In un contesto di maggiore longevità e di cambiamento demografico, gli Stati membri dovrebbero garantire l'adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, offrendo pari opportunità per donne e uomini di maturare diritti a pensione, anche mediante regimi integrativi per assicurare un reddito adeguato. Le riforme pensionistiche dovrebbero essere sostenute da misure che prolungano la vita lavorativa, ad esempio aumentando l'età effettiva di pensionamento, ed essere inquadrate nell'ambito di strategie per l'invecchiamento attivo. Gli Stati membri dovrebbero stabilire un dialogo costruttivo con le pertinenti parti interessate e consentire un'opportuna introduzione progressiva delle riforme.


(1)  GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.


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