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Document 32006R1976
Commission Regulation (EC) No 1976/2006 of 20 December 2006 amending Regulations (EC) No 2204/2002, (EC) No 70/2001 and (EC) No 68/2001 as regards the extension of the periods of application (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006 , che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006 , che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 368 del 23.12.2006, p. 85–86
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 801–804
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008
23.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 368/85 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1976/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2006
che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,
sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione (2), il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (3) e il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (4) scadranno il 31 dicembre 2006. Nel suo Piano di azione (5) nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione ha proposto il raggruppamento dei suddetti regolamenti in un unico regolamento di esenzione per categoria ed eventualmente l'aggiunta di altri settori di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 994/98. |
(2) |
Il contenuto del futuro regolamento di esenzione per categoria dipende in particolare dai risultati delle consultazioni pubbliche avviate dal Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: un itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005 e il documento di consultazione sugli aiuti di Stato all'innovazione (6). Sono inoltre necessarie discussioni con i rappresentanti degli Stati membri per definire le categorie di aiuti che potrebbero essere considerate compatibili con il trattato. Al fine di permettere il proseguimento delle consultazioni in corso e l’analisi dei relativi risultati, è opportuno prorogare il periodo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 sino al 30 giugno 2008. |
(3) |
I regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 devono quindi essere modificati di conseguenza. |
(4) |
Inoltre, è opportuno non richiedere che gli Stati membri trasmettano nuove schede di informazioni sintetiche relative a misure prorogate ai sensi del presente regolamento senza essere modificate nella sostanza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 2204/2002 è sostituito dal seguente testo:
«Esso si applica fino al 30 giugno 2008.»
Articolo 2
L’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 70/2001 è sostituito dal seguente testo:
«Esso si applica fino al 30 giugno 2008.»
Articolo 3
L’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 68/2001 è sostituito dal seguente testo:
«Esso si applica fino al 30 giugno 2008.»
Articolo 4
L'obbligo di trasmettere schede di informazioni sintetiche sulle misure cui è data esecuzione, stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 68/2001, dall'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 e dall'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2204/2002 non si applica alle misure di aiuto di Stato che prorogano misure in vigore ai sensi del presente regolamento, purché a tali misure non siano apportate modifiche sostanziali e siano state debitamente trasmesse le schede di informazioni sintetiche concernenti l'esecuzione delle misure stesse.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.
(2) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 8).
(3) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006.
(4) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 1040/2006.
(5) COM(2005) 107 def.
(6) COM(2005) 436 def.