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Document 32002R1991

Regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

GU L 308 del 9.11.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32019R1700

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1991/oj

32002R1991

Regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 09/11/2002 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

dell'8 ottobre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio(4) stabilisce le disposizioni di base per un'indagine per campione sulle forze di lavoro, destinata a fornire informazioni statistiche comparabili sul livello, le strutture e l'andamento dell'occupazione e della disoccupazione negli Stati membri.

(2) Una sollecita attuazione da parte di tutti gli Stati membri dell'indagine continua per campione sulle forze di lavoro richiesta dal regolamento (CE) n. 577/98 è stata considerata azione prioritaria nel "Piano d'azione sui fabbisogni statistici per l'Unione economica e monetaria" approvato dal Consiglio il 19 gennaio 2001.

(3) È ora trascorso un tempo sufficiente dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 577/98 per consentire a tutti gli Stati membri di dare corso ai provvedimenti e agli impegni necessari per la piena attuazione del regolamento, anche se non tutti gli Stati membri hanno attuato tali provvedimenti ed impegni. Pertanto, è opportuno che la deroga che consente agli Stati membri di limitarsi ad un'indagine annuale sia limitata nel tempo.

(4) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5).

(5) Il regolamento (CE) n. 577/98 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(6) Il comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(6) è stato consultato in conformità all'articolo 3 di tale decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: "L'indagine è un'indagine continua che fornisce risultati trimestrali e annuali; tuttavia, durante un periodo transitorio che non si estende oltre l'anno 2002, gli Stati membri che non sono in grado di effettuare un'indagine continua effettuano invece un'indagine annuale, che è svolta in primavera.

A titolo di deroga, il periodo transitorio è esteso:

a) fino al 2003 per l'Italia;

b) fino al 2004 per la Germania, a condizione che essa fornisca stime sostitutive trimestrali per gli aggregati principali dell'indagine per campione sulle forze di lavoro, nonché stime medie annuali per alcuni aggregati specifici dell'indagine per campione sulle forze di lavoro.";

2) L'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito ai sensi dell'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom, del Consiglio(7).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(8), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Pedersen

(1) GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 23.

(2) GU C 48 del 21.2.2002, pag. 67.

(3) Parere del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2001 (GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 30), posizione comune del Consiglio del 15 aprile 2002 (GU C 145 E del 18.6.2002, pag. 122) e decisione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(7) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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