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Document 12016M013

Versione consolidata del trattato sull'Unione europea
TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI
Articolo 13

GU C 202 del 7.6.2016, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2016/art_13/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/22


Articolo 13

1.   L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.

Le istituzioni dell'Unione sono:

il Parlamento europeo,

il Consiglio europeo,

il Consiglio,

la Commissione europea (in appresso "Commissione"),

la Corte di giustizia dell'Unione europea,

la Banca centrale europea,

la Corte dei conti.

2.   Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.

3.   Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.   Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.


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