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Document 02021R1058-20210630

Consolidated text: Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/2021-06-30

02021R1058 — IT — 30.06.2021 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2021

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

(GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 013, 20.1.2022, pag.  74 (2021/1058)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2021

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione



INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Oggetto

Articolo 2

Compiti del FESR e del Fondo di coesione

Articolo 3

Obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione

Articolo 4

Concentrazione tematica del sostegno del FESR

Articolo 5

Ambito d’intervento del FESR

Articolo 6

Ambito d’intervento del Fondo di coesione

Articolo 7

Esclusione dall’ambito d’intervento del FESR e del Fondo di coesione

Articolo 8

Indicatori

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI ASPETTI TERRITORIALI E SUGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE INTERREGIONALE

Articolo 9

Sviluppo territoriale integrato

Articolo 10

Sostegno alle zone svantaggiate

Articolo 11

Sviluppo urbano sostenibile

Articolo 12

Iniziativa urbana europea

Articolo 13

Investimenti in materia di innovazione interregionale

Articolo 14

Regioni ultraperiferiche

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15

Disposizioni transitorie

Articolo 16

Esercizio della delega

Articolo 17

Riesame

Articolo 18

Entrata in vigore

ALLEGATO I

INDICATORI COMUNI DI OUTPUT E DI RISULTATO PER IL FESR E IL FONDO DI COESIONE - ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

ALLEGATO II

INSIEME DEI PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE PER IL FESR E IL FONDO DI COESIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, UTILIZZATI DALLA COMMISSIONE CONFORMEMENTE ALL’OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 41, PARAGRAFO 3, LETTERA H), PUNTO III), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO



CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Oggetto

1.  
Il presente regolamento definisce gli obiettivi specifici e l’ambito d’intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per quanto riguarda l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.
2.  
Il presente regolamento definisce anche gli obiettivi specifici e l’ambito d’intervento del Fondo di coesione per quanto riguarda l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 2

Compiti del FESR e del Fondo di coesione

1.  
Il FESR e il Fondo di coesione contribuiscono a raggiungere l’obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione.
2.  
Il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nell’Unione e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite attraverso la partecipazione all’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino, anche promuovendo lo sviluppo sostenibile e affrontando le sfide ambientali.
3.  
Il Fondo di coesione contribuisce a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti (TEN-T).

Articolo 3

Obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione

1.  

In conformità degli obiettivi strategici stabiliti all’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/1060, il FESR sostiene gli obiettivi specifici seguenti:

a) 

un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC (OS 1), provvedendo a:

i) 

sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate;

ii) 

permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;

iii) 

rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi;

iv) 

sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità;

v) 

rafforzare la connettività digitale;

b) 

un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile (OS 2), provvedendo a:

i) 

promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

ii) 

promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti;

iii) 

sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell’energia (RTE-E);

iv) 

promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici;

v) 

promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile;

vi) 

promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

vii) 

rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento;

viii) 

promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio;

c) 

un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità (OS 3), provvedendo a:

i) 

sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile;

ii) 

sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, incluso il miglioramento dell’accesso alla rete TEN-T e alla mobilità transfrontaliera;

d) 

un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (OS 4), provvedendo a:

i) 

rafforzare l’efficacia e l’inclusività dei mercati del lavoro e l’accesso a un’occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell’economia sociale;

ii) 

migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza;

iii) 

promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali;

iv) 

promuovere l’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali;

v) 

garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l’assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità;

vi) 

rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale;

e) 

un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali (OS 5), provvedendo a:

i) 

promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane;

ii) 

promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane.

Il sostegno nell’ambito dell’OS 5 è fornito attraverso strategie di sviluppo territoriale e locale, in una delle forme indicate all’articolo 28, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/1060.

2.  
Nell’ambito dei due obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri possono inoltre sostenere operazioni che possono essere finanziate a titolo degli obiettivi specifici di cui alle lettere da a) a d) di detto paragrafo.
3.  
Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento degli OS 2 e 3.
4.  

Nell’ambito degli obiettivi specifici indicati al paragrafo 1, il FESR o il Fondo di coesione, a seconda dei casi, possono anche sostenere attività nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», se tali attività:

a) 

migliorano la capacità delle autorità del programma;

b) 

migliorano la capacità degli attori settoriali o territoriali responsabili dello svolgimento delle attività pertinenti all’attuazione del FESR e del Fondo di coesione, purché contribuisca agli obiettivi del programma; o

c) 

rafforzano la cooperazione con i partner all’interno o al di fuori di un dato Stato membro.

La cooperazione di cui alla lettera c) comprende la cooperazione con partner provenienti da regioni transfrontaliere, da regioni non contigue o da regioni situate nel territorio compreso in un gruppo europeo di cooperazione territoriale, una strategia macroregionale, una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione.

Articolo 4

Concentrazione tematica del sostegno del FESR

1.  
Per quanto riguarda i programmi attuati nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», le risorse totali del FESR, diverse dall’assistenza tecnica, in ciascuno Stato membro sono concentrate a livello nazionale o a livello di categoria di regione, conformemente ai paragrafi da 3 a 9.
2.  
Per quanto riguarda la concentrazione tematica del sostegno per gli Stati membri comprendenti regioni ultraperiferiche, le risorse del FESR specificamente destinate a programmi a favore di regioni ultraperiferiche e quelle destinate a tutte le altre regioni sono trattate separatamente.
3.  
Gli Stati membri possono decidere di rispettare la concentrazione tematica a livello nazionale o a livello di categoria di regione. Ciascuno Stato membro indica la propria scelta nel suo accordo di partenariato di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1060 Tale scelta si applica alle risorse totali del FESR di tale Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tutto il periodo di programmazione.
4.  

Ai fini della concentrazione tematica a livello nazionale, gli Stati membri sono classificati in funzione del rapporto del reddito nazionale lordo («RNL»), come segue:

a) 

quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 100 % della media UE («gruppo 1»);

b) 

quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 75 % e inferiore al 100 % della media UE («gruppo 2»);

c) 

quelli con un rapporto RNL inferiore al 75 % della media UE («gruppo 3»).

Ai fini del presente articolo, per rapporto del reddito nazionale lordo si intende il rapporto fra il reddito nazionale lordo pro capite di uno Stato membro, misurato in standard di potere d’acquisto e calcolato in base ai dati dell’Unione per il periodo dal 2015 al 2017, e il reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in standard di potere d’acquisto dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento.

Per quanto riguarda i programmi nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» per le regioni ultraperiferiche, queste ultime sono classificate nel gruppo 3.

Per quanto riguarda i programmi nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» per gli Stati membri insulari che ricevono sostegno dal Fondo di coesione, questi ultimi sono classificati nel gruppo 3.

5.  

Ai fini della concentrazione tematica a livello di categoria di regione, le regioni sono classificate in base alle categorie di regioni conformemente all’articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, come segue:

a) 

regioni più sviluppate;

b) 

regioni in transizione;

c) 

regioni meno sviluppate.

6.  

Gli Stati membri rispettano, a livello nazionale, i seguenti requisiti di concentrazione tematica:

a) 

gli Stati membri del gruppo 1 o le regioni più sviluppate assegnano almeno l’85 % delle loro risorse del FESR di cui al paragrafo 1 all’OS 1 e all’OS 2 e almeno il 30 % all’OS 2;

b) 

gli Stati membri del gruppo 2 o le regioni in transizione assegnano almeno il 40 % delle loro risorse del FESR di cui al paragrafo 1 all’OS 1 e almeno il 30 % all’OS 2;

c) 

gli Stati membri del gruppo 3 o le regioni meno sviluppate assegnano almeno il 25 % delle loro risorse del FESR di cui al paragrafo 1 all’OS 1 e almeno il 30 % all’OS 2.

Qualora uno Stato membro decida di rispettare i requisiti di concentrazione tematica a livello di categoria di regioni, le soglie stabilite al primo comma del presente paragrafo si applicano alle risorse del FESR di cui al paragrafo 1 complessivamente aggregate per tutte le regioni che rientrano nella categoria di regioni corrispondente.

7.  
Qualora uno Stato membro assegni all’OS 2 più del 50 % delle sue risorse totali del Fondo di coesione diverse dall’assistenza tecnica, calcolate in seguito al trasferimento di cui all’articolo 110, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, escluse le risorse nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto viii), del presente regolamento, l’assegnazione che supera il 50 % può essere presa in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

Se uno Stato membro decide di rispettare la concentrazione tematica a livello di categoria di regioni, le risorse del Fondo di coesione prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica in conformità del primo comma sono allocate proporzionalmente alle diverse categorie di regioni sulla base della rispettiva quota della popolazione totale dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri stabiliscono nel loro accordo di partenariato di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1060 se le risorse del Fondo di coesione debbano essere prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica per l’OS 2.

8.  
Le risorse nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto v), sono programmate nell’ambito di una priorità dedicata.

In deroga al paragrafo 6, il 40 % di tali risorse è preso in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica per l’OS 1 di cui al paragrafo 6.

Le risorse prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica a norma del secondo comma del presente paragrafo non superano il 40 % dei requisiti minimi di concentrazione tematica per l’OS 1 di cui al paragrafo 6.

9.  
Le risorse nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto viii), sono programmate nell’ambito di una priorità dedicata.

In deroga al paragrafo 6, il 50 % di tali risorse del FESR è preso in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica per l’OS 2 di cui al paragrafo 6.

Le risorse prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica a norma del secondo comma del presente paragrafo non superano il 50 % dei requisiti minimi di concentrazione tematica per l’OS 2 di cui al paragrafo 6.

10.  
I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060.
11.  
Qualora la dotazione del FESR relativa all’OS 1, all’OS 2 o a entrambi gli obiettivi per un determinato programma venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060 o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità dell’articolo 104 di detto regolamento, il rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo non è riesaminato.
12.  
Il presente articolo non si applica ai finanziamenti supplementari per le regioni nordiche scarsamente popolate di cui all’articolo 110, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 5

Ambito d’intervento del FESR

1.  

Il FESR sostiene:

a) 

gli investimenti in infrastrutture;

b) 

le attività per la ricerca applicata e l’innovazione, compresi la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e gli studi di fattibilità;

c) 

gli investimenti legati all’accesso ai servizi;

d) 

gli investimenti produttivi in PMI e gli investimenti volti a mantenere i posti di lavoro esistenti e a creare nuovi posti di lavoro;

e) 

attrezzature, software e attività immateriali;

f) 

le attività di creazione di reti, la cooperazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono poli di innovazione, anche tra imprese, organizzazioni di ricerca e autorità pubbliche;

g) 

l’informazione, la comunicazione e gli studi; e

h) 

l’assistenza tecnica.

2.  

Gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono beneficiare di un sostegno:

a) 

se prevedono la cooperazione con PMI in attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i);

b) 

se sostengono principalmente le misure di efficienza energetica e le energie rinnovabili a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti i) e ii);

c) 

se sono compiuti nelle piccole imprese a media capitalizzazione e nelle imprese a media capitalizzazione quali definite all’articolo 2, punti 6 e 7, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) mediante strumenti finanziari; o

d) 

se sono compiuti nelle piccole imprese a media capitalizzazione nell’ambito delle attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i).

3.  
Al fine di contribuire al conseguimento dell’obiettivo specifico legato all’OS 1, stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iv), il FESR sostiene anche attività di formazione, apprendimento permanente, riqualificazione e istruzione.
4.  
Al fine di contribuire al conseguimento dell’obiettivo specifico legato all’OS 2, stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto iv), e dell’obiettivo specifico legato all’OS 4, stabilito alla lettera d), punto v), del medesimo comma, il FESR sostiene anche l’acquisto di forniture necessarie a rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e a rafforzare la resilienza alle catastrofi.
5.  

Nell’ambito di Interreg, il FESR può sostenere anche:

a) 

la condivisione di strutture e di risorse umane; e

b) 

gli investimenti leggeri connessi e altre attività legate all’OS 4 nell’ambito del Fondo sociale europeo Plus, come previsto dal regolamento (UE) 2021/1057.

6.  
Il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI sotto forma di sovvenzioni, ove strettamente necessario come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060.
7.  
Qualora constati, su richiesta degli Stati membri interessati, che i requisiti di cui al paragrafo 6 sono soddisfatti, la Commissione adotta una decisione di esecuzione che specifica il periodo durante il quale è autorizzato il sostegno supplementare temporaneo a carico del FESR.
8.  
La Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’attuazione del paragrafo 6 e valuta se il sostegno supplementare temporaneo a carico del FESR sia sufficiente per facilitare l’impiego del fondo in risposta alle circostanze eccezionali o inconsuete. Sulla base della sua valutazione, la Commissione presenta, ove ritenuto opportuno, proposte di modifica del presente regolamento, anche per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica di cui all’articolo 4.
9.  
Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull’applicazione dei paragrafi 6, 7 e 8, in conformità dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 6

Ambito d’intervento del Fondo di coesione

1.  

Il Fondo di coesione sostiene:

a) 

gli investimenti a favore dell’ambiente, compresi gli investimenti riguardanti lo sviluppo sostenibile e l’energia che presentano vantaggi per l’ambiente, con particolare attenzione per l’energia rinnovabile;

b) 

gli investimenti nella TEN-T;

c) 

l’assistenza tecnica;

d) 

l’informazione, la comunicazione e gli studi.

Gli Stati membri garantiscono un adeguato equilibrio tra gli investimenti menzionati alle lettere a) e b), sulla base delle esigenze in termini di investimenti e infrastrutture specifiche per ogni Stato membro.

2.  
L’importo del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l’Europa è utilizzato per i progetti TEN-T.

Articolo 7

Esclusione dall’ambito d’intervento del FESR e del Fondo di coesione

1.  

Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

a) 

lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;

b) 

gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c) 

la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d) 

un’impresa in difficoltà, quali definite all’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell’ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;

e) 

gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all’articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:

i) 

nelle misure di mitigazione dell’impatto ambientale; o

ii) 

nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;

f) 

gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:

i) 

per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o

ii) 

per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;

g) 

gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:

i) 

per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;

ii) 

gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell’economia circolare;

h) 

gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:

i) 

la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:

— 
ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all’articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
— 
ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all’articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
— 
investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
ii) 

gli investimenti nell’espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell’adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;

iii) 

gli investimenti in:

— 
veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) a fini pubblici; e
— 
veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.
2.  

L’importo totale del sostegno dell’Unione agli investimenti dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), non supera i limiti seguenti della dotazione totale dei programmi a titolo del FESR e del Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» per lo Stato membro interessato:

a) 

per gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 60 % dell’RNL medio dell’UE pro capite o per gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 90 % dell’RNL medio dell’UE pro capite e la cui quota di combustibili fossili solidi nel consumo interno lordo di energia è pari o superiore al 25 %, il limite è dell’1,55 %;

b) 

per gli altri Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a) il cui RNL pro capite è inferiore al 90 % dell’RNL medio dell’UE pro capite, il limite è dell’1 %;

c) 

per gli Stati membri il cui RNL pro capite è pari o superiore al 90 % dell’RNL medio dell’UE pro capite, il limite è dello 0,2 %.

3.  
Ai fini del presente articolo, il reddito nazionale lordo pro capite di un dato Stato membro è misurato in standard di potere d’acquisto e calcolato in base ai dati dell’Unione per il periodo dal 2015 al 2017, ed espresso in percentuale del reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in standard di potere d’acquisto dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento.

Ai fini del presente articolo, per quota di combustibili fossili solidi nel consumo di energia si intende la quota di carbone, lignite, torba e scisto bituminoso misurata nel 2018.

4.  
Le operazioni che beneficiano del sostegno del FESR e del Fondo di coesione a norma del paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), sono selezionate dall’autorità di gestione entro il 31 dicembre 2025. Tali operazioni non possono essere scaglionate al successivo periodo di programmazione.
5.  
Il Fondo di coesione non sostiene gli investimenti nell’edilizia abitativa, a meno che non siano legati alla promozione dell’efficienza energetica o dell’uso di energie rinnovabili.
6.  
I paesi e i territori d’oltremare non sono ammissibili al sostegno a carico del FESR o del Fondo di coesione, ma possono partecipare ai programmi Interreg in conformità delle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

Articolo 8

Indicatori

1.  
Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell’allegato I per quanto riguarda il FESR e il Fondo di coesione e, se pertinente, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), e dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.
2.  
Per gli indicatori di output i valori base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.
3.  
Conformemente all’obbligo di rendicontazione previsto all’articolo 41, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) («regolamento finanziario»), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità dell’allegato II.
4.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 per modificare l’allegato II allo scopo di apportare le modifiche necessarie alle informazioni sulla performance da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  
La Commissione valuta il modo in cui l’importanza strategica degli investimenti cofinanziati dal FESR e dal Fondo di coesione viene tenuta in considerazione nel quadro dell’attuazione del patto di stabilità e crescita e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.



CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI ASPETTI TERRITORIALI E SUGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE INTERREGIONALE

Articolo 9

Sviluppo territoriale integrato

1.  
Il FESR può sostenere lo sviluppo territoriale integrato nel quadro di programmi attuati nell’ambito dei due obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 in conformità delle disposizioni del titolo III, capo II, di detto regolamento.
2.  
L’attuazione da parte degli Stati membri dello sviluppo territoriale integrato con il sostegno del FESR avviene esclusivamente nelle forme indicate all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 10

Sostegno alle zone svantaggiate

A norma dell’articolo 174 TFUE, il FESR presta particolare attenzione ad affrontare le sfide delle regioni e delle zone svantaggiate, in particolare le zone rurali e le zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Gli Stati membri definiscono, se del caso, un approccio integrato per affrontare le sfide demografiche o le esigenze specifiche di tali regioni e zone nei loro accordi di partenariato a norma dell’articolo 11, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) 2021/1060. Tale approccio integrato può includere un impegno relativo a finanziamenti dedicati a tal fine.

Articolo 11

Sviluppo urbano sostenibile

1.  
Per affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali, il FESR sostiene lo sviluppo territoriale integrato basato su strategie di sviluppo locale di tipo territoriale o partecipativo in conformità rispettivamente dell’articolo 29 o 32 del regolamento (UE) 2021/1060, concentrate sulle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali («sviluppo urbano sostenibile») nel quadro di programmi attuati nell’ambito dei due obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

Si presta particolare attenzione ad affrontare le sfide ambientali e climatiche, in particolare la transizione verso un’economia climaticamente neutra entro il 2050, a sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali a fini di innovazione e a sostenere lo sviluppo delle aree urbane funzionali. In tale contesto, le risorse per lo sviluppo urbano sostenibile programmate nell’ambito delle priorità corrispondenti agli OS 1 e 2 contano ai fini del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui all’articolo 4.

2.  
Almeno l’8 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», diverse dall’assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo urbano sostenibile in una o più delle forme di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060.

Le autorità o gli organismi territoriali interessati selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni conformemente all’articolo 29, paragrafo 3, e all’articolo 32 paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060.

I programmi in questione stabiliscono gli importi previsti a tal fine a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento (UE) 2021/1060.

3.  
La percentuale destinata allo sviluppo urbano sostenibile a norma del paragrafo 2 del presente articolo è rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione, quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro e anche al momento del riesame intermedio in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060.
4.  
Qualora la dotazione del FESR sia ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060 o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità dell’articolo 104 di detto regolamento, il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo non è riesaminato.

Articolo 12

Iniziativa urbana europea

1.  
Il FESR sostiene anche l’Iniziativa urbana europea, realizzata dalla Commissione in regime di gestione diretta e indiretta.

Tale iniziativa comprende tutte le aree urbane, comprese le aree urbane funzionali, e sostiene l’agenda urbana per l’UE, compreso il sostegno alla partecipazione delle autorità locali ai partenariati tematici sviluppati nel quadro dell’agenda urbana per l’UE.

2.  

L’Iniziativa urbana europea, con riguardo allo sviluppo urbano sostenibile, comprende i due elementi costitutivi seguenti:

a) 

il sostegno delle azioni innovative;

b) 

il sostegno dello sviluppo di capacità e di conoscenze, delle valutazioni d’impatto territoriale, dell’elaborazione di strategie e della comunicazione.

Su richiesta di uno o più Stati membri, l’Iniziativa urbana europea può sostenere anche la cooperazione intergovernativa su questioni urbane. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla cooperazione finalizzata allo sviluppo di capacità a livello locale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli sviluppi riguardanti l’Iniziativa urbana europea.

3.  
Il modello di governance dell’Iniziativa urbana europea prevede la partecipazione degli Stati membri, delle autorità regionali e locali e delle città e garantisce un adeguato coordinamento e complementarità con il programma specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1059 riguardante lo sviluppo urbano sostenibile.

Articolo 13

Investimenti in materia di innovazione interregionale

1.  
Il FESR sostiene lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale.
2.  
Lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale sostiene la commercializzazione e l’espansione dei progetti nel settore dell’innovazione interregionale che potrebbero incentivare lo sviluppo delle catene di valore europee.
3.  

Lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale comprende le due componenti seguenti, che sostengono in egual misura:

a) 

un sostegno finanziario e consulenze per gli investimenti in progetti nel settore dell’innovazione interregionale nei settori condivisi della specializzazione intelligente;

b) 

un sostegno finanziario e consulenze nonché lo sviluppo di capacità per lo sviluppo delle catene di valore nelle regioni meno sviluppate.

4.  
Fino a un massimo del 2 % delle risorse può essere destinato ad attività di apprendimento e valutazione, al fine di sfruttare e diffondere i risultati dei progetti sostenuti nell’ambito dei due elementi costitutivi.
5.  
La Commissione attua tali investimenti in regime di gestione diretta o indiretta.
6.  
Nel suo lavoro, la Commissione è coadiuvata da un gruppo di esperti.

Il gruppo di esperti è composto da rappresentanti degli Stati membri, delle autorità regionali e delle città e da rappresentanti delle imprese, degli istituti di ricerca e delle organizzazioni della società civile. La composizione del gruppo di esperti mira a garantire l’equilibrio di genere.

Il gruppo di esperti assiste la Commissione nella definizione di un programma di lavoro a lungo termine e nella preparazione degli inviti a presentare proposte.

7.  
Nell’attuazione dello strumento, la Commissione garantisce il coordinamento e la sinergia con altri programmi e strumenti di finanziamento dell’Unione e in particolare con la sezione «Interreg C», quale definita all’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2021/1059.
8.  
Lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale riguarda la totalità del territorio dell’Unione.

I paesi terzi possono partecipare a questo strumento in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 23 del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) («regolamento Orizzonte Europa»).

Articolo 14

Regioni ultraperiferiche

1.  
L’articolo 4 non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche. Questa dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo di cui all’articolo 349 TFUE.
2.  

La dotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sostiene:

a) 

le attività rientranti nell’ambito d’intervento definito all’articolo 5 del presente regolamento;

b) 

in deroga all’articolo 5 del presente regolamento, le misure che coprono i costi di esercizio al fine di compensare i costi supplementari sostenuti nelle regioni ultraperiferiche a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo di cui all’articolo 349 TFUE.

La dotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere destinata anche al sostegno delle spese incorse per la compensazione dell’esecuzione di obblighi e contratti del servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3.  

La dotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sostiene:

a) 

le operazioni riguardanti i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE;

b) 

gli aiuti per il trasporto di persone autorizzati a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera a), TFUE;

c) 

le esenzioni fiscali e l’esenzione dagli oneri sociali;

d) 

gli obblighi di servizio pubblico non assolti da imprese e per i quali lo Stato agisce nell’esercizio della potestà d’imperio.

▼C1

4.  
In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), il FESR può sostenere investimenti produttivi in imprese nelle regioni ultraperiferiche, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese.

▼B



CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15

Disposizioni transitorie

I regolamenti (UE) n. 1300/2013 e (UE) n. 1301/2013 o qualsiasi atto adottato a norma di tali regolamenti continuano ad applicarsi ai programmi e alle operazioni che beneficiano del sostegno del FESR o del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1o luglio 2021.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2027 a norma dell’articolo 177 TFUE.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

INDICATORI COMUNI DI OUTPUT E DI RISULTATO PER IL FESR E IL FONDO DI COESIONE — ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1 ( 6 )



Tabella 1

Indicatori comuni di output e di risultato per il FESR (Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita e Interreg) e il Fondo di coesione ()

Obiettivo strategico

Obiettivo specifico

Output

Risultati

(1)

(2)

(3)

(4)

1.  Un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC (OS 1)

i)  Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate

RCO (2)01 - Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)* (3)

RCO 02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni*

RCR (4) 01 - Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno*

RCR 102 – Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno*

 

RCO 03 - Imprese sostenute mediante strumenti finanziari*

RCO 04 - Imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario*

RCO 05 - Nuove imprese beneficiarie di un sostegno*

RCO 06 - Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno

RCO 07 - Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi

RCR 02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari) (3)*

RCR 03 – Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi*

RCR 04 - PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di marketing*

 

RCO 08 - Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di innovazione

RCO 10 - Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca

RCO 96 – Investimenti interregionali per l’innovazione in progetti dell’Unione*

RCR 05 - PMI che innovano all’interno dell’impresa*

RCR 06 - Domande di brevetto presentate*

RCR 07 - Domande di marchio e di disegno o modello*

RCR 08 - Pubblicazioni risultanti da progetti beneficiari di un sostegno

ii)  Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

RCO 13 - Valore di servizi, prodotti e processi digitali sviluppati per le imprese*

RCO 14 - Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali*

RCR 11 - Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati*

RCR 12 - Utenti di servizi, prodotti e processi digitali nuovi e aggiornati sviluppati da imprese*

RCR 13 - Imprese che raggiungono un’alta intensità digitale*

iii)  Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

RCO 15 - Nuova capacità di incubazione*

RCO 103 - Imprese a forte crescita beneficiarie di un sostegno*

RCR 17 – Nuove imprese ancora presenti sul mercato*

RCR 18 - PMI che ricorrono a servizi di incubazione dopo la creazione degli stessi*

RCR 19 - Imprese con un maggiore fatturato*

RCR 25 – PMI con un maggiore valore aggiunto per dipendente*

iv)  Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità

RCO 16 – Partecipazione dei portatori di interessi istituzionali al processo di scoperta imprenditoriale

RCO 101 – PMI che investono nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità*

RCR 97 – Apprendistati che beneficiano di un sostegno nelle PMI

RCR 98 – Personale di PMI che completa una formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro) (3) *

v)  Rafforzare la connettività digitale

RCO 41 - Abitazioni aggiuntive con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità

RCO 42 - Imprese aggiuntive con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità

RCR 53 - Abitazioni con abbonamenti a una rete a banda larga ad altissima capacità

RCR 54 - Imprese con abbonamenti a una rete a banda larga ad altissima capacità

2.  Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile (OS 2)

i)  Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

RCO 18 – Abitazioni con una prestazione energetica migliorata

RCO 19 - Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata

RCO 20 - Condutture di reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento recentemente costruite o migliorate

RCO 104 – Numero di unità di cogenerazione ad alto rendimento

RCO123 — Abitazioni che beneficiano di caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in sostituzione di impianti a combustibili fossili solidi

RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro) (3)

RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra*

RCR 105 - Emissioni stimate di gas a effetto serra causate da caldaie e sistemi di riscaldamento convertiti da un’alimentazione a combustibili fossili solidi a un’alimentazione a gas

ii)  Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

RCO 22 - Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica) (3) *

RCO 97 – Comunità di energia rinnovabile beneficiarie di un sostegno*

RCR 31 - Totale dell’energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica) (3) *

RCR 32 – Capacità operativa supplementare installata per l’energia rinnovabile*

iii)  Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell’energia (RTE-E)

RCO 23 - Sistemi di gestione digitale per sistemi energetici intelligenti

RCO 105 – Soluzioni per lo stoccaggio di energia elettrica

RCO 124: Reti di trasporto e distribuzione del gas recentemente costruite o migliorate

RCR 33 - Utenti allacciati a sistemi energetici intelligenti

RCR 34 - Progetti avviati sui sistemi energetici intelligenti

iv)  Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe, e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici

RCO 24 - Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofi naturali*

RCO 122 — Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione alle catastrofi causate da rischi naturali non connessi al clima e da attività umane

RCO 25 - Opere di protezione recentemente costruite o consolidate per fasce costiere, rive fluviali e lacustri contro le inondazioni,

RCO 106 – Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane

RCO 26 - Infrastrutture verdi costruite o ristrutturate per l’adattamento ai cambiamenti climatici*

RCO 27 – Strategie nazionali e subnazionali per l’adattamento ai cambiamenti climatici*

RCO 28 - Area oggetto di misure di protezione contro gli incendi boschivi

RCO 121 - Area oggetto di misure di protezione contro le catastrofi naturali connesse al clima (diverse dalle inondazioni e dagli incendi boschivi)

RCR 35 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le inondazioni

RCR 36 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro gli incendi boschivi

RCR 37 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le catastrofi naturali connesse al clima (diverse dalle inondazioni o dagli incendi boschivi)

RCR 96 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro rischi naturali non connessi al clima e rischi causati da attività umane*

v)  Promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile

RCO 30 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico

RCO 31 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue

RCO 32 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue

RCR 41 - Popolazione allacciata a reti pubbliche di approvvigionamento idrico migliorate

RCR 42 - Popolazione allacciata a impianti pubblici almeno secondari di trattamento delle acque reflue

RCR 43 - Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l’approvvigionamento idrico

vi)  Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse

RCO 34 - Capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti

RCO 107 – Investimenti in impianti per la raccolta differenziata

RCO 119 - Rifiuti preparati per il riutilizzo

RCR 103 – Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

RCR 47 - Rifiuti riciclati

RCR 48 - Rifiuti usati come materie prime

vii)  Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento

RCO 36 - Infrastrutture verdi beneficiarie di un sostegno per fini diversi dall’adattamento ai cambiamenti climatici

RCO 37 - Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento

RCO 38 - Superficie di terreni ripristinati che beneficiano di un sostegno

RCO 39 - Area dotata di sistemi di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico

RCR 50 - Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell’aria*

RCR 95 - Popolazione che ha accesso a infrastrutture verdi nuove o migliorate*

RCR 52 - Terreni ripristinati usati, per l’edilizia popolare, per attività economiche, come spazi verdi , o per altri scopi

viii)  Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio

RCO 55 - Lunghezza delle nuove linee tranviarie e metropolitane

RCO 56 - Lunghezza delle linee tranviarie e metropolitane ricostruite o modernizzate

RCO 57 – Capacità del materiale rotabile rispettoso dell’ambiente per il trasporto pubblico collettivo*

RCO 58 - Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno*

RCO 59 - Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)*

RCO 60 - Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati

RCR 62 - Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati

RCR 63 - Numero annuale di utenti delle linee tranviarie e metropolitane nuove o modernizzate

RCR 64 - Numero annuale di utenti delle infrastrutture dedicate ai ciclisti

3.  Un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità (OS 3)

i)  Sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente e resiliente ai cambiamenti climatici

RCO 43 - Lunghezza delle strade nuove o ristrutturate - TEN-T (5)

RCO 45 - Lunghezza delle strade ricostruite o modernizzate - TEN-T

RCO 108 – Lunghezza delle strade con sistemi di gestione del traffico nuovi o modernizzati - TEN-T

RCO 47 - Lunghezza delle linee ferroviarie nuove o ristrutturate - TEN-T

RCO 49 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate - TEN-T

RCO 51 - Lunghezza delle vie navigabili interne nuove, ristrutturate o modernizzate - TEN-T

CO 109 - Lunghezza delle linee ferroviarie in funzione dotate del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – TEN-T

RCR 55 - Numero annuale di utenti di strade recentemente costruite, ricostruite, ristrutturate o modernizzate

RCR 56 - Risparmio di tempo dovuto al miglioramento dell’infrastruttura stradale

RCR 101 - Risparmio di tempo dovuto al miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria

RCR 58 - Numero annuale di utenti di linee ferroviarie recentemente costruite, ricostruite, ristrutturate o modernizzate

RCR 59 - Trasporto ferroviario di merci

RCR 60 - Trasporto merci sulle vie navigabili interne

ii)  Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l’accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera

RCO 44 - Lunghezza delle strade nuove o ristrutturate - non TEN-T

RCO 46 - Lunghezza delle strade ricostruite o modernizzate - non TEN-T

RCO 110 – Lunghezza delle strade con sistemi di gestione del traffico nuovi o modernizzati - non TEN-T

RCO 48 - Lunghezza delle linee ferroviarie nuove o ristrutturate - non TEN-T

RCO 50 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate - non TEN-T

RCO 111 - Lunghezza delle linee ferroviarie in funzione dotate del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – non TEN-T

RCO 52 - Lunghezza delle vie navigabili interne nuove, ristrutturate o modernizzate - non TEN-T

RCO 53 – Stazioni e fermate ferroviarie nuove o modernizzate*

RCO 54 – Connessioni intermodali nuove o modernizzate*

4.  Un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (OS 4)

i)  Rafforzare l’efficacia e l’inclusività dei mercati del lavoro e l’accesso a un’occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell’economia sociale

RCO 61 – Superficie delle strutture nuove o modernizzate dei servizi per l’impiego

RCR 65 – Numero annuale di utenti dei servizi per l’impiego nuovi o modernizzati

ii)  Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza

RCO 66 - Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell’infanzia nuove o modernizzate

RCO 67 - Capacità delle classi nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate

RCR 70 - Numero annuale di utenti delle strutture per la cura dell’infanzia nuove o modernizzate

RCR 71 - Numero annuale di utenti delle strutture scolastiche nuove o modernizzate

iii)  Promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali

RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati*

RCO113 - Popolazione interessata da progetti integrati a favore dell’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati*

RCR 67 - Numero annuale di utenti degli alloggi sociali nuovi o modernizzati

iv)  Promuovere l’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali

RCO 63 - Capacità delle strutture di accoglienza temporanee nuove o modernizzate

RCR 66 - Numero annuale di utenti delle strutture di accoglienza temporanea nuove o modernizzate

v)  Garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l’assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio

RCO 69 - Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate

RCO 70 - Capacità delle strutture di assistenza sociale nuove o modernizzate (diverse dagli alloggi sociali)

RCR 72 - Numero annuale di utenti di servizi di sanità elettronica nuovi o modernizzati

RCR 73 - Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate

RCR 74 - Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sociale nuove o modernizzate

vi)  Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale

RCO 77 - Numero dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno*

RCR 77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno*

5.  Un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e di iniziative locali (OS 5)

i)  Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane

RCO 74 - Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato*

RCO 75 - Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno*

RCO 76 - Progetti integrati di sviluppo territoriale

RCO 80 - Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo beneficiarie di un sostegno*

RCO 112 - Portatori di interessi che partecipano alla preparazione e attuazione delle strategie di sviluppo territoriale integrato

RCO 114 - Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane*

 

ii)  Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane

(1)   

Per motivi di presentazione, gli indicatori comuni di output e di risultato sono raggruppati per obiettivo specifico nel quadro di un obiettivo strategico, ma non sono limitati a tale obiettivo. In particolare, l’OS 5 può utilizzare gli indicatori comuni pertinenti elencati per gli OS 1-4. Per avere un quadro completo della performance prevista ed effettiva dei programmi, gli indicatori comuni contrassegnati con un asterisco (*) possono inoltre essere utilizzati, se opportuno, per gli obiettivi specifici nell’ambito di uno qualsiasi degli OS 1-4.

(2)   

RCO: indicatore comune di output REGIO.

(3)   

Disaggregazione non richiesta per la programmazione ma solo a fini di rendicontazione.

(4)   

RCR: indicatore comune di risultato REGIO.

(5)   

Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).



Tabella 2

Indicatori comuni di output e di risultato supplementari per il FESR relativi a Interreg

Indicatori specifici per Interreg

RCO 81 - Partecipazione ad azioni congiunte a livello transfrontaliero

RCO 115 - Eventi pubblici organizzati congiuntamente a livello transfrontaliero

RCO 82 - Partecipazione ad azioni congiunte per la promozione dell’uguaglianza di genere, delle pari opportunità e dell’inclusione sociale

RCO 83 - Strategie e piani d’azione sviluppati congiuntamente

RCO 84 - Azioni pilota sviluppate congiuntamente e attuate nell’ambito di progetti

RCO 116 - Soluzioni elaborate congiuntamente

RCO 85 - Partecipazione a programmi di formazione comuni

RCO 117 - Soluzioni a ostacoli amministrativi o giuridici identificati a livello transfrontaliero

RCO 86 - Accordi amministrativi o giuridici congiunti sottoscritti

RCO 87 - Organizzazioni che cooperano a livello transfrontaliero

RCO 118 - Organizzazioni che cooperano per la governance multi-livello delle strategie macroregionali

RCO 90 - Progetti per le reti di innovazione a livello transfrontaliero

RCO 120 - Progetti a sostegno della cooperazione a livello transfrontaliero per accrescere i legami tra zone urbane e rurali

RCR 79 - Strategie e piani d’azione congiunti adottati da organizzazioni

RCR 104 - Soluzioni adottate o potenziate da organizzazioni

RCR 81 - Completamento di programmi di formazione congiunti

RCR 82 - Ostacoli amministrativi o giuridici attenuati o risolti a livello transfrontaliero

RCR 83 - Persone interessate da accordi amministrativi o giuridici comuni sottoscritti

RCR 84 - Organizzazioni che cooperano a livello transfrontaliero dopo la conclusione di un progetto

RCR 85 - Partecipazione ad azioni congiunte a livello transfrontaliero dopo la conclusione di un progetto




ALLEGATO II

INSIEME DEI PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE PER IL FESR E IL FONDO DI COESIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, UTILIZZATI DALLA COMMISSIONE CONFORMEMENTE AGLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 41, PARAGRAFO 3, LETTERA H), PUNTO III), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO



Obiettivo strategico

Obiettivo specifico

Output

Risultati

(1)

(2)

(3)

(4)

1.  Un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC (OS 1)

i)  Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate

CCO (1) 01 - Imprese beneficiarie di un sostegno per l’innovazione

CCO 02 - Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno

CCR (2) 01 – Piccole e medie imprese (3) (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti, processi, marketing o organizzazione

ii)  Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

CCO 03 - Imprese e istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di prodotti, servizi e processi digitali

CCR 02 – Numero annuale di utenti di prodotti, servizi e processi digitali nuovi o aggiornati

iii)  Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

CCO 04 - PMI beneficiarie di un sostegno per rafforzare la crescita e la competitività

CCR 03 - Posti di lavoro creati in imprese beneficiarie di un sostegno

iv)  Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità

CCO 05 – PMI che investono nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità

CCR 04 – Personale delle PMI che completa una formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità

v)  Rafforzare la connettività digitale

CCO 13 - Abitazioni e imprese aggiuntive con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità

CCR 12 - Abitazioni e imprese aggiuntive con abbonamenti a reti a banda larga ad altissima capacità

2.  Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile (OS 2)

i)  Promuovere misure di efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

CCO 06 - Investimenti in misure per migliorare la prestazione energetica

CCR 05 – Risparmi sul consumo annuo di energia primaria

ii)  Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

CCO 07 – Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile

CCR 06 - Energie rinnovabili supplementari prodotte

iii)  Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell’energia (RTE-E)

CCO 08 - Sistemi di gestione digitali per sistemi energetici intelligenti

CCR 07 - Utenti aggiuntivi allacciati a sistemi energetici intelligenti

iv)  Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici

CCO 09 - Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofe

CCR 08 - Popolazione aggiuntiva che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altre catastrofi naturali connesse al clima

v)  Promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile

CCO 10 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue

CCR 09 - Popolazione aggiuntiva collegata almeno a impianti secondari di trattamento delle acque reflue

vi)  Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse

CCO 11 - Nuove o maggiori capacità di riciclaggio dei rifiuti

CCR 10 - Rifiuti aggiuntivi riciclati

vii)  Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento

CCO 12 - Superficie delle infrastrutture verdi

CCR 11 - Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell’aria

viii)  Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio

CCO 16 - Estensione e modernizzazione delle linee tranviarie e metropolitane

CCR 15 - Utenti serviti annualmente da linee tranviarie e metropolitane nuove e modernizzate

3.  Un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità (OS 3)

i)  Sviluppare una rete TEN-T resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente, sicura, sostenibile e intermodale

CCO 14 - Rete TEN-T stradale: strade nuove, ristrutturate, ricostruite o modernizzate

CCO 15 - Rete TEN-T ferroviaria: linee ferroviarie nuove, ristrutturate, ricostruite o modernizzate

CCR 13 - Risparmio di tempo dovuto al miglioramento dell’infrastruttura stradale

CCR 14 - Numero di passeggeri serviti annualmente da trasporti ferroviari migliorati

ii)  Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l’accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera

CCO 22 - Rete non TEN-T stradale: strade nuove, ristrutturate, ricostruite o modernizzate

CCO 23 - Rete non TEN-T ferroviaria: linee ferroviarie nuove, ristrutturate, ricostruite o modernizzate

4.  Un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (OS 4)

i)  Rafforzare l’efficacia e l’inclusività dei mercati del lavoro e l’accesso a un’occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell’economia sociale

CCO 17 – Superficie delle strutture nuove o modernizzate dei servizi per l’impiego

CCR 16 – Numero annuale di utenti delle strutture nuove o modernizzate dei servizi per l’impiego

ii)  Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza

CCO 18 - Capacità delle strutture scolastiche e per la cura dell’infanzia nuove o modernizzate

CCR 17 - Numero annuale di utenti che utilizzano le strutture scolastiche e per la cura dell’infanzia nuove o modernizzate

iii)  Promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali

CCO 19 – Capacità delle strutture di alloggio sociale nuove o modernizzate

CCO 25 - Popolazione interessata dai progetti integrati a favore dell’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati

CCR 18 - Numero annuale di utenti delle strutture di alloggio sociale nuove o modernizzate

iv)  Promuovere l’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali

CCO 26 - Capacità delle strutture di accoglienza temporanea nuove o modernizzate

CCR 20 - Numero annuale di utenti delle strutture di accoglienza temporanee nuove o modernizzate

v)  Garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l’assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio

CCO 20 - Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate

CCR 19 - Numero annuale di utenti dei servizi sanitari nuovi o modernizzati

vi)  Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale

CCO 24 – Siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno

CCR 21 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno

5.  Un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e di iniziative locali (OS 5)

i)  Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane

CCO 21 - Popolazione interessata da strategie di sviluppo territoriale integrato

 

ii)  Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane

(1)   

CCO: principale indicatore comune di output REGIO.

(2)   

CCR: principale indicatore comune di risultato REGIO.

(3)   

Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).



( 1 ) Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5)

( 3 ) Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale).

( 4 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

( 5 ) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione – e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

( 6 ) Da utilizzare, per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e per Interreg, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC), nonché per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» in conformità dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC) e, per Interreg, in conformità dell’articolo 22, paragrafo 4, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2021/1059 (Interreg).

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