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Document 02004L0037-20220405
Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens, mutagens or reprotoxic substances at work (Sixth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Council Directive 89/391/EEC) (codified version) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Direttiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 29 aprile 2004, 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 29 aprile 2004, 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Il testo consolidato potrebbe non includere le seguenti modifiche:
Atto modificativo | Tipo di modifica | Suddivisione interessata | Data di entrata in vigore |
---|---|---|---|
32024L0869 | modificato da | articolo 18a comma 4 | 08/04/2024 |
32024L0869 | modificato da | articolo 18a comma 7 | 08/04/2024 |
32024L0869 | modificato da | articolo 18a paragrafo 10 | 08/04/2024 |
32024L0869 | modificato da | articolo 18a paragrafo 11 | 08/04/2024 |
32024L0869 | modificato da | articolo 18a paragrafo 9 | 08/04/2024 |
32024L0869 | modificato da | allegato III punto A testo | 08/04/2024 |
32024L0869 | modificato da | articolo 18a comma 2 | 08/04/2024 |
32024L0869 | modificato da | allegato I titolo | 08/04/2024 |
32024L0869 | modificato da | allegato IIIa | 08/04/2024 |
32024L0869 | modificato da | articolo 18a comma 6 | 08/04/2024 |
32024L0869 | modificato da | articolo 18a comma 3 | 08/04/2024 |
32024L0869 | modificato da | articolo 18a paragrafo 8 | 08/04/2024 |
32024L0869 | modificato da | articolo 2 paragrafo 1 lettera (b) | 08/04/2024 |
32024L0869 | modificato da | articolo 18a comma 1 | 08/04/2024 |
32024L0869 | modificato da | articolo 18a comma 5 | 08/04/2024 |
02004L0037 — IT — 05.04.2022 — 006.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
►M6 DIRETTIVA 2004/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 29 aprile 2004, 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) ◄ (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DIRETTIVA 2014/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 |
L 65 |
1 |
5.3.2014 |
|
DIRETTIVA (UE) 2017/2398 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017 |
L 345 |
87 |
27.12.2017 |
|
DIRETTIVA (UE) 2019/130 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 gennaio 2019 |
L 30 |
112 |
31.1.2019 |
|
DIRETTIVA (UE) 2019/983 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 |
L 164 |
23 |
20.6.2019 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
|
DIRETTIVA (UE) 2022/431 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2022 |
L 88 |
1 |
16.3.2022 |
Rettificata da:
DIRETTIVA 2004/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
29 aprile 2004,
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)
(versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Essa fissa le prescrizioni minime particolari in questo settore, compresi i valori limite.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
agente cancerogeno:
sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
sostanza, miscela o procedimento menzionati all’allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;
agente mutageno:
sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
«sostanza tossica per la riproduzione»: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
«sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III;
«sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III;
«valore limite»: se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione nell’aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione a un periodo di riferimento determinato stabilito all’allegato III;
«valore limite biologico»: il limite della concentrazione nell’adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto;
«sorveglianza sanitaria»: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell’esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.
Articolo 3
Campo di applicazione — Individuazione e valutazione dei rischi
Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull’esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione.
I datori di lavoro debbono fornire alle autorità responsabili, dietro loro richiesta, gli elementi utilizzati per tale valutazione.
CAPO II
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
Articolo 4
Riduzione e sostituzione
Articolo 5
Disposizioni intese ad evitare o a ridurre l'esposizione
In tutti i casi di impiego di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione, i datori di lavoro applicano tutte le seguenti misure:
limitazione delle quantità di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione sul luogo di lavoro;
massima riduzione possibile del numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti;
concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o ridotta al minimo l’emissione di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione nel luogo di lavoro;
evacuazione alla fonte degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione, aspirazione locale o ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare per l’individuazione precoce delle esposizioni anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;
applicazione di procedure e metodi di lavoro adeguati;
misure di protezione collettive e/o nei casi in cui l'esposizione non possa essere evitata con altri mezzi, misure di protezione individuale;
misure d'igiene, segnatamente la pulizia periodica dei pavimenti, dei muri e delle altre superfici;
informazione dei lavoratori;
delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati segnali d’avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare» nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;
introduzione di dispositivi per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni anormalmente elevate;
mezzi necessari per l'immagazzinamento, la manipolazione e il trasporto in condizioni di sicurezza, in particolare tramite l'impiego di contenitori ermetici e etichettati in modo chiaro, netto e visibile;
mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei residui da parte dei lavoratori, compreso l'impiego di contenitori ermetici e etichettati in modo chiaro, netto e visibile.
Articolo 6
Informazioni da fornire all'autorità competente
Se dai risultati della valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si evince un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, i datori di lavoro mettono a disposizione dell'autorità competente, a richiesta, appropriate informazioni riguardanti:
le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o miscele contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
il numero di lavoratori esposti;
le misure di prevenzione adottate;
il tipo di equipaggiamento protettivo da utilizzare;
la natura e il grado dell'esposizione;
i casi di sostituzione.
Gli Stati membri tengono conto delle informazioni di cui alle lettere da a) a g) del primo comma del presente articolo nelle loro relazioni presentate alla Commissione ai sensi dell’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.
Articolo 7
Esposizione non prevedibile
Fino al ripristino delle condizioni normali e finché non sono state eliminate le cause dell'esposizione anormale:
solo i lavoratori indispensabili per effettuare interventi di riparazione e altri lavori necessari sono autorizzati a lavorare nell'area colpita;
indumenti protettivi e sistemi individuali di protezione della respirazione devono essere messi a disposizione dei lavoratori in questione e devono essere indossati dagli stessi; l'esposizione non può essere permanente bensì deve essere limitata, per ogni lavoratore, allo stretto necessario;
i lavoratori non protetti non sono autorizzati a lavorare nell'area colpita.
Articolo 8
Esposizione prevedibile
In applicazione del primo comma, i lavoratori in questione devono essere dotati di indumenti protettivi e di sistemi individuali di protezione della respirazione, che devono essere indossati fino a quando sussiste l'esposizione anormale; quest'ultima non può essere permanente bensì deve essere limitata, per ogni lavoratore, allo stretto necessario.
Articolo 9
Accesso alle zone di rischio
I datori di lavoro adottano le misure appropriate affinché le aree in cui si svolgono le attività riguardo alle quali i risultati della valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, rivelano un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbono accedere per motivi connessi con il loro lavoro o con la loro funzione.
Articolo 10
Misure igieniche e di protezione individuale
Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a garantire che:
i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
i lavoratori siano dotati di adeguati indumenti protettivi o di altri adeguati indumenti speciali;
siano disponibili posti separati per riporre gli indumenti di lavoro o gli indumenti protettivi e per gli abiti civili;
siano messi a disposizione dei lavoratori servizi igienici appropriati e adeguati;
gli equipaggiamenti protettivi siano correttamente riposti in un luogo ben determinato e siano controllati e puliti se possibile prima, e, comunque, dopo ogni utilizzazione;
gli equipaggiamenti difettosi siano riparati o sostituiti prima di essere nuovamente utilizzati.
Articolo 11
Informazione e formazione dei lavoratori
I datori di lavoro adottano le misure atte a garantire che i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento ricevano una formazione sufficiente e adeguata, in base a tutte le informazioni disponibili, segnatamente in forma d'informazioni e di istruzioni per quanto riguarda:
i rischi potenziali per la salute, compresi i rischi supplementari dovuti al consumo di tabacco;
le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
le prescrizioni in materia di igiene;
la necessità di indossare e impiegare equipaggiamenti e indumenti protettivi;
le misure che i lavoratori, in particolare quelli addetti al soccorso, devono adottare in caso di incidente e per prevenirlo.
Detta formazione deve:
Se è stato fissato un valore limite biologico nell’allegato III bis, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per poter lavorare con l’agente cancerogeno, mutageno o con la sostanza tossica per la riproduzione in questione, in conformità delle procedure previste in tale allegato. I lavoratori sono informati di tale obbligo prima che venga loro assegnato un compito che comporta il rischio di esposizione all’agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione indicato.
Articolo 12
Informazione dei lavoratori
Vengono adottate misure atte a garantire che:
i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento possano verificare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva o possano essere associati a tale applicazione, in particolare per quanto riguarda:
le ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori connesse con la scelta, il fatto d'indossare e l'impiego degli indumenti e degli equipaggiamenti protettivi, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro di determinare l'efficacia degli indumenti e degli equipaggiamenti protettivi;
le misure stabilite dai datori di lavoro, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro di determinare tali misure;
i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento siano informati al più presto di esposizioni anormali, comprese quelle di cui all'articolo 8, delle cause di queste e delle misure adottate o da adottare per porre rimedio alla situazione;
i datori di lavoro tengano elenchi aggiornati dei lavoratori addetti alle attività che, in base ai risultati della valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori indicando, se l'informazione è disponibile, il livello di esposizione al quale essi sono stati sottoposti;
il medico e/o l'autorità competente, nonché ogni altra persona responsabile della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, abbiano accesso agli elenchi di cui alla lettera c);
ciascun lavoratore abbia accesso alle informazioni contenute in detti elenchi che lo riguardano personalmente;
i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento abbiano accesso alle informazioni anonime e collettive.
Articolo 13
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti si svolgono a norma dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie contemplate dalla presente direttiva.
Articolo 13 bis
Accordi delle parti sociali
Gli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi nell'ambito della presente direttiva sono elencati nel sito web dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). L'elenco è aggiornato periodicamente.
CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 14
Sorveglianza sanitaria
I provvedimenti di cui al paragrafo 1 devono essere tali da consentire ad ogni lavoratore, se del caso, di essere sottoposto ad un'idonea sorveglianza sanitaria:
Detti provvedimenti devono essere tali da rendere direttamente possibile l'applicazione di misure mediche individuali e di misure di medicina del lavoro.
In tal caso si dovrà effettuare una nuova valutazione del rischio di esposizione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.
In conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali:
Gli Stati membri tengono conto delle informazioni di cui al presente paragrafo nelle loro relazioni presentate alla Commissione ai sensi dell’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.
Articolo 15
Tenuta della documentazione
Articolo 16
Valori limite
Articolo 16 bis
Identificazione delle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e con valore soglia
Conformemente alla procedura di cui all’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio indicano, sulla base dei dati scientifici e tecnici disponibili, nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III della presente direttiva, se una sostanza tossica per la riproduzione sia una sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia o una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia.
Articolo 17
Modifiche dell’allegato II
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 bis al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato II per tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione.
Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 17 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
Articolo 17 bis
Esercizio della delega
Articolo 17 ter
Procedura d’urgenza
Articolo 18
Utilizzazione dei dati
I risultati dell'utilizzazione delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 8, da parte delle autorità responsabili nazionali, sono tenuti a disposizione della Commissione
Articolo 18 bis
Valutazione
Nel quadro della prossima valutazione dell’attuazione della presente direttiva nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE, la Commissione valuta inoltre la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La Commissione avvia tale processo nel 2022 e propone quindi, se del caso, le modifiche necessarie relativamente a tale sostanza in una successiva revisione della presente direttiva.
Entro l’11 luglio 2022, la Commissione valuta l’eventualità di modificare la presente direttiva per includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici.
Entro il 31 dicembre 2022, se del caso e previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), la Commissione, tenendo conto delle raccomandazioni esistenti formulate da diverse agenzie, parti interessate e dall’Organizzazione mondiale della sanità sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione prioritari per i quali sono necessari valori limite, presenta un piano d’azione per stabilire valori limite di esposizione professionale nuovi o rivisti per almeno 25 sostanze, gruppi di sostanze o sostanze generate da processi. Se del caso, la Commissione, tenendo conto del piano d’azione e degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa consultazione del CCSS, presenta senza indugio proposte legislative a norma dell’articolo 16.
Se del caso, entro il 5 aprile 2025, la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora una definizione e stila un elenco indicativo dei farmaci pericolosi o delle sostanze che li contengono conformemente ai criteri per la classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 o come agente mutageno o sostanza tossica per la riproduzione.
Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione, previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora orientamenti dell’Unione per la preparazione, la somministrazione e lo smaltimento dei farmaci pericolosi sul luogo di lavoro. Tali orientamenti e norme sono pubblicati sul sito web dell’EU-OSHA e diffusi in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti interessate.
Se del caso, dopo aver ricevuto un parere del CCSS, la Commissione, tenendo conto della metodologia esistente per fissare i valori limite per gli agenti cancerogeni in alcuni Stati membri e del parere del CCSS, stabilisce i livelli di rischio minimo e massimo. Entro 12 mesi dal ricevimento del parere del CCSS, la Commissione, previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora orientamenti dell’Unione sulla metodologia per fissare valori limite basati sul rischio. Tali orientamenti sono pubblicati sul sito web dell’EU-OSHA e diffusi in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti interessate.
Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione delle parti interessate, propone, se del caso, un valore limite per il cobalto e i composti inorganici di cobalto.
Articolo 19
Comunicazione
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 20
Abrogazione
La direttiva 90/394/CEE come modificata dalle direttive di cui all'allegato IV, parte A, della presente direttiva, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto nazionale, che figurano all'allegato IV, parte B, della presente direttiva.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e sono letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato V.
Articolo 21
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 22
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
Elenco di sostanze, ►M1 miscele ◄ e procedimenti
[Articolo 2, lettera a), punto iii)]
1. Produzione di aurammina.
2. Lavori comportanti esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori comportanti esposizione alle polveri, fumi o nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Procedimenti agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Lavori comportanti esposizione a polvere di legno duro ( 4 ).
6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.
7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore.
8. Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
ALLEGATO II
Raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
(Articolo 14, paragrafo 7)
1. Il medico e/o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione devono essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell’esposizione di ciascun lavoratore.
2. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori va effettuata in conformità dei principi e delle prassi della medicina del lavoro; essa deve comprendere almeno le seguenti misure:
Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria possono essere decise eventuali ulteriori prove e analisi da effettuare, alla luce delle più recenti conoscenze disponibili in materia di medicina del lavoro.
ALLEGATO III
VALORI LIMITE E ALTRE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE (ARTICOLO 16)
A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
NOME AGENTE |
N. CE (1) |
N. CAS (2) |
Valori limite |
Osservazioni |
Misure transitorie |
|||||
8 ore (3) |
Breve durata (4) |
|||||||||
mg/m3 (5) |
ppm (6) |
f/ml (7) |
mg/m3 (5) |
ppm (6) |
f/ml (7) |
|||||
Polveri di legno duro |
— |
— |
2 (8) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Valore limite: 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023 |
Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) (come cromo) |
— |
— |
0,005 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025 Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025 |
Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) |
— |
— |
— |
— |
0,3 |
— |
— |
— |
— |
|
Polvere di silice cristallina respirabile |
— |
— |
0,1 (9) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Benzene |
200-753-7 |
71-43-2 |
0,66 |
0,2 |
– |
– |
– |
– |
Pelle (10) |
Valore limite 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024. Valore limite 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026. |
Cloruro di vinile monomero |
200-831-0 |
75-01-4 |
2,6 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ossido di etilene |
200-849-9 |
75-21-8 |
1,8 |
1 |
— |
— |
— |
— |
Pelle (10) |
|
1,2-Epossipropano |
200-879-2 |
75-56-9 |
2,4 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Tricloroetilene |
201-167-4 |
79-01-6 |
54,7 |
10 |
— |
164,1 |
30 |
— |
Pelle (10) |
|
Acrilammide |
201-173-7 |
79-06-1 |
0,1 |
— |
— |
— |
— |
— |
Pelle (10) |
|
2-Nitropropano |
201-209-1 |
79-46-9 |
18 |
5 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
o-Toluidina |
202-429-0 |
95-53-4 |
0,5 |
0,1 |
— |
— |
— |
— |
Pelle (10) |
|
4,4'- metilendianilina |
202-974-4 |
101-77-9 |
0,08 |
— |
— |
— |
— |
— |
Pelle (10) |
|
Epicloridrina |
203-439-8 |
106-89-8 |
1,9 |
— |
— |
— |
— |
— |
Pelle (10) |
|
Etilene dibromuro |
203-444-5 |
106-93-4 |
0,8 |
0,1 |
— |
— |
— |
— |
Pelle (10) |
|
1,3-Butadiene |
203-450-8 |
106-99-0 |
2,2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Etilene dicloruro |
203-458-1 |
107-06-2 |
8,2 |
2 |
— |
— |
— |
— |
Pelle (10) |
|
Idrazina |
206-114-9 |
302-01-2 |
0,013 |
0,01 |
— |
— |
— |
— |
Pelle (10) |
|
Bromoetilene |
209-800-6 |
593-60-2 |
4,4 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Emissioni di gas di scarico dei motori diesel |
|
|
0,05 (*1) |
|
|
|
|
|
|
Il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023. Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026. |
Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della presente direttiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelle (10) |
|
Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelle (10) |
|
Cadmio e suoi composti inorganici |
— |
— |
0,001 (11) |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Valore limite 0,004 mg/m3 (12) fino all'11 luglio 2027. |
Berillio e composti inorganici del berillio |
— |
— |
0,0002 (11) |
— |
— |
— |
— |
— |
sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie (13) |
Valore limite 0,0006 mg/m3 fino all'11 luglio 2026. |
Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell'arsenico |
— |
— |
0,01 (11) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Per il settore della fusione del rame il valore limite si applica dall'11 luglio 2023. |
Formaldeide |
200-001-8 |
50-00-0 |
0,37 |
0,3 |
— |
0,74 |
0,6 |
— |
sensibilizzazione cutanea (14) |
Valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm (3) per i settori sanitario, funerario e dell'imbalsamazione fino all'11 luglio 2024. |
4,4′-metilene-bis(2 cloroanilina) |
202-918-9 |
101-14-4 |
0,01 |
— |
— |
— |
— |
— |
Cute (10) |
|
Acrilonitrile |
203-466-5 |
107-13-1 |
1 |
0,45 |
– |
4 |
1,8 |
– |
Pelle (10) Sensibilizzazione cutanea (14) |
I valori limite si applicano a decorrere dal 5 aprile 2026. |
Composti del nichel |
– |
– |
0,01 (15) 0,05 (16) |
– |
– |
– |
– |
– |
Sensibilizzazione cutanea e dell’apparato respiratorio (13) |
Il valore limite (15) si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025 Il valore limite (16) si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025 Fino ad allora si applica un valore limite di 0,1 mg/m3 (16). |
Piombo inorganico e suoi composti |
|
|
0,15 |
|
|
|
|
|
|
|
N,N-dimetilacetammide |
204-826-4 |
127-19-5 |
36 |
10 |
|
72 |
20 |
|
Pelle (10) |
|
Nitrobenzene |
202-716-0 |
98-95-3 |
1 |
0,2 |
|
|
|
|
Pelle (10) |
|
N,N Dimetilformamide |
200-679-5 |
68-12-2 |
15 |
5 |
|
30 |
10 |
|
Pelle (10) |
|
2-metossietanolo |
203-713-7 |
109-86-4 |
|
1 |
|
|
|
|
Pelle (10) |
|
2-Metiossietil acetato |
203-772-9 |
110-49-6 |
|
1 |
|
|
|
|
Pelle (10) |
|
2-Etossi etanolo |
203-804-1 |
110-80-5 |
8 |
2 |
|
|
|
|
Pelle (10) |
|
2-Acetato di 2-etossietile |
203-839-2 |
111-15-9 |
11 |
2 |
|
|
|
|
Pelle (10) |
|
1-Metil-2-pirrolidone |
212-828-1 |
872-50-4 |
40 |
10 |
|
80 |
20 |
|
Pelle (10) |
|
Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio) |
|
|
0,02 |
|
|
|
|
|
|
|
Bisfenolo A; 4,4′-isopropilidendifenolo |
201-245-8 |
80-05-7 |
2 (11) |
|
|
|
|
|
|
|
Monossido di carbonio |
211-128-3 |
630-08-0 |
23 |
20 |
|
117 |
100 |
|
|
|
(1)
N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2)
N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3)
Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4)
Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.
(5)
mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(6)
ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(7)
f/ml = fibre per millilitro.
(8)
Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(10)
Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
(12)
Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine.
(13)
La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.
(15)
Frazione respirabile, misurata come nickel.
(16)
Frazione inalabile, misurata come nickel.
(*1)
Misurate sotto forma di carbonio elementare. |
B. ALTRE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE
p.m
ALLEGATO III bis
VALORI LIMITE BIOLOGICI E MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
(articolo 16, paragrafo 4)
1. Piombo e suoi composti ionici
Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l’ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico obbligatorio è il seguente:
70 μg Pb/100 ml di sangue
La sorveglianza sanitaria interviene quando l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 μg Pb/100 ml di sangue.
ALLEGATO IV
Parte A
Direttiva abrogata e modificazioni successive
(di cui all'articolo 20)
Direttiva 90/394/CEE del Consiglio |
(GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1) |
Direttiva 97/42/CE del Consiglio |
(GU L 179 dell'8.7.1997, pag. 4) |
Direttiva 1999/38/CE del Consiglio |
(GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66) |
Parte B
Termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all'articolo 20)
Direttiva |
Termine di attuazione |
90/394/CEE |
31 dicembre 1992 |
97/42/CE |
27 giugno 2000 |
1999/38/CE |
29 aprile 2003 |
ALLEGATO V
TABELLA DI CORRISPONDENZA
Direttiva 90/394/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, lettera a) |
Articolo 2, lettera a) |
Articolo 2, lettera a bis) |
Articolo 2, lettera b) |
Articolo 2, lettera b) |
Articolo 2, lettera c) |
Articoli da 3 a 9 |
Articoli da 3 a 9 |
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), primo elemento di frase |
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), secondo elemento di frase |
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), primo e secondo elemento di frase |
Articolo 10, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), terzo elemento di frase |
Articolo 10, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articoli da 11 a 18 |
Articolo da 11 a 18 |
Articolo 19, paragrafo 1, primo comma |
— |
Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 19, paragrafo 1, terzo comma |
— |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 19 |
— |
Articolo 20 |
— |
Articolo 21 |
Articolo 20 |
Articolo 22 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
Allegato III |
Allegato III |
— |
Allegato IV |
— |
Allegato V |
( 1 ) Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28)
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1)
( 3 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
( 4 ) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana «Wood Dust and Fromaldehyde» pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.