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Document 32021R1237

Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/5336

GU L 270 del 29.7.2021, p. 39–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1237/oj

29.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/39


REGOLAMENTO (UE) 2021/1237 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2021

recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (2) costituisce una significativa deroga alla regola generale secondo cui gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione qualsiasi progetto di concessione di nuovi aiuti prima della sua attuazione, purché risultino soddisfatte determinate condizioni predefinite.

(2)

In considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie della pandemia di COVID-19 per le imprese e al fine di garantire la coerenza con la risposta politica generale adottata dalla Commissione, in particolare nel periodo 2020-2021, è opportuno adeguare il regolamento (UE) n. 651/2014. È opportuno che le imprese che sono diventate imprese in difficoltà a causa della pandemia di COVID-19 continuino a beneficiare degli aiuti a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 per un periodo limitato, vale a dire dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Inoltre, è opportuno che i beneficiari di aiuti a finalità regionale agli investimenti che nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 30 giugno 2021 hanno — temporaneamente o definitivamente — licenziato personale a causa della pandemia di COVID-19 non siano considerati in violazione dell’obbligo di mantenere tali posti di lavoro nella zona interessata per un periodo di cinque anni dalla data in cui il posto è stato occupato per la prima volta, o di tre anni nel caso delle piccole e medie imprese (PMI).

(3)

Gli aiuti di Stato concessi alle imprese che partecipano ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione («PEI») in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o che partecipano ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») contemplati dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) hanno un impatto relativamente limitato sulla concorrenza, in particolare in considerazione del ruolo positivo svolto dagli aiuti per quanto riguarda la condivisione delle conoscenze, in special modo per le comunità locali e agricole, e della natura spesso collettiva degli aiuti, nonché del loro importo relativamente esiguo. Essendo integrati e coinvolgendo diversi operatori e diversi settori, tali progetti possono talvolta risultare di difficile classificazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Considerata la natura locale dei singoli progetti dei gruppi operativi PEI e dei singoli progetti CLLD, che vengono selezionati sulla base di una strategia pluriennale di sviluppo locale determinata e attuata da partenariati pubblico-privato, e alla luce del fatto che essi rispondono ad interessi comunitari, sociali, ambientali e climatici, è opportuno che il presente regolamento affronti le difficoltà incontrate dai progetti dei gruppi operativi PEI e dai progetti CLLD, al fine di renderne più agevole la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato.

(4)

Considerato che gli aiuti di importo ridotto concessi alle PMI che beneficiano, direttamente o indirettamente, dei progetti dei gruppi operativi PEI e dei progetti CLLD, hanno un effetto limitato sugli scambi e sulla concorrenza, è opportuno adottare norme semplici per i casi in cui l’importo cumulato degli aiuti per progetto non supera un determinato massimale.

(5)

Le imprese che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o al regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) spesso incontrano difficoltà a finanziare i costi aggiuntivi derivanti dalla cooperazione tra partner situati in diverse regioni e in diversi Stati membri o paesi terzi. Data l’importanza che riveste la CTE per la politica di coesione in quanto quadro per l’attuazione di azioni comuni e di scambi a livello di politiche fra soggetti nazionali, regionali e locali di diversi Stati membri o paesi terzi, è opportuno affrontare alcune difficoltà incontrate dai progetti CTE al fine di rendere più agevole la loro conformità alle norme sugli aiuti di Stato. Alla luce dell’esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno che il regolamento (UE) n. 651/2014 si applichi agli aiuti a favore di progetti CTE indipendentemente dalle dimensioni delle imprese beneficiarie.

(6)

Inoltre, poiché gli aiuti di importo ridotto concessi alle imprese che partecipano a progetti CTE, in particolare quando tali imprese ricevono tali aiuti in modo indiretto, hanno un effetto limitato sugli scambi e sulla concorrenza, è opportuno adottare norme semplici per i casi in cui l’importo cumulato degli aiuti per impresa per progetto non supera un determinato massimale.

(7)

I progetti di ricerca e sviluppo e gli studi di fattibilità che, a seguito di una valutazione e di un inserimento in graduatoria da parte di esperti indipendenti, sono stati insigniti di un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità e che sono ritenuti eccellenti e idonei a ricevere finanziamenti pubblici, ma non possono essere finanziati nell’ambito del programma quadro Orizzonte a causa della mancanza di fondi disponibili, possono essere sostenuti da risorse nazionali, comprese le risorse dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo+ per il periodo 2021-2027. È opportuno che gli aiuti di Stato concessi a progetti di ricerca e sviluppo di questo tipo realizzati da PMI siano considerati compatibili con il mercato interno ed esentati dall’obbligo di notifica, a determinate condizioni. Inoltre, è opportuno che non siano soggette a una nuova valutazione le condizioni di ammissibilità già valutate a livello dell’Unione conformemente alle norme del programma quadro Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa prima dell’assegnazione del marchio di eccellenza. Il fatto che le entità che realizzano i progetti perseguano o meno fini di lucro non è un criterio pertinente ai sensi del diritto della concorrenza.

(8)

Gli aiuti di Stato concessi a sostegno dello sviluppo di determinate reti fisse a banda larga efficienti e gli aiuti di Stato concessi a sostegno dello sviluppo di determinate reti mobili passive efficienti dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall’obbligo di notifica, a determinate condizioni, al fine di contribuire a colmare il divario digitale nelle zone che presentano fallimenti del mercato, limitando nel contempo i rischi di distorsione della concorrenza e di esclusione degli investimenti privati.

(9)

Gli aiuti di Stato sotto forma di buoni per il collegamento a internet concessi a favore dei consumatori per agevolare il telelavoro e l’accesso a servizi di istruzione e formazione online e a favore delle PMI dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall’obbligo di notifica, a determinate condizioni, al fine di contribuire a colmare il divario digitale nelle zone che presentano fallimenti del mercato, limitando nel contempo i rischi di distorsione della concorrenza e di esclusione degli investimenti privati.

(10)

Gli aiuti di Stato concessi a taluni progetti di interesse comune nel settore dell’infrastruttura transeuropea per la connettività digitale finanziati a norma del regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità ai sensi dello stesso regolamento dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall’obbligo di notifica, a determinate condizioni, al fine di contribuire a colmare il divario digitale nelle aree che presentano fallimenti del mercato, limitando nel contempo i rischi di distorsione della concorrenza e di spiazzamento degli investimenti privati.

(11)

È opportuno che anche le sovvenzioni concesse ai ricercatori nell’ambito della «verifica concettuale» (proof of concept) del Consiglio europeo della ricerca (CER) e delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) che sono considerate attività economiche siano ritenute compatibili con il mercato interno quando beneficiano di un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità.

(12)

Il finanziamento pubblico combinato di risorse nazionali e risorse gestite direttamente dall’Unione destinate a progetti di ricerca e sviluppo (come quelli attuati nell’ambito di un partenariato europeo istituzionalizzato, basato sull’articolo 185 o sull’articolo 187 del trattato, o di un’azione di cofinanziamento del programma, quale definita nel programma quadro Orizzonte Europa) può contribuire a migliorare la competitività europea in materia di ricerca e sviluppo, poiché tali progetti di ricerca e sviluppo sono ritenuti conformi a obiettivi di comune interesse europeo e adeguati ad affrontare fallimenti di mercato ben definiti. Si ritiene che questo sia il caso se i progetti sono selezionati da esperti indipendenti sulla base di valutazioni e graduatorie in linea con le norme dei programmi quadro Orizzonte 2020 o Orizzonte Europa, a seguito di inviti a manifestare interesse transnazionali, con la partecipazione di almeno tre Stati membri (o due, nel caso delle azioni di Teaming) o, in alternativa, di due Stati membri e di almeno un paese associato. I contributi finanziari degli Stati membri a tali progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati, comprese le risorse dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo+ per il periodo 2021-2027, dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed esentati dall’obbligo di notifica a determinate condizioni. Inoltre, non dovrebbe essere necessario sottoporre a una nuova valutazione le condizioni di ammissibilità già valutate a livello transnazionale da esperti indipendenti prima della selezione di un progetto di ricerca e sviluppo, conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

(13)

I programmi quadro Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa definiscono le azioni di ricerca e innovazione ammissibili al finanziamento. A tale riguardo, le azioni in materia di ricerca e innovazione definite nell’ambito del programma quadro Orizzonte corrisponderanno in linea di massima alla ricerca fondamentale e alle attività di ricerca industriale, così come definite nel regolamento (UE) n. 651/2014. Inoltre, le azioni di innovazione sostenute nell’ambito del programma quadro Orizzonte corrisponderanno in linea di massima alla definizione di attività di sviluppo sperimentale ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. Le semplificazioni previste nel presente regolamento per il settore della ricerca e dello sviluppo non dovrebbero tuttavia essere applicate per adottare misure di aiuto che prevedono il finanziamento di attività che non sono ammissibili ai sensi delle norme relative agli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo, ossia attività che vanno oltre l’ambito delle attività di sviluppo sperimentale. A tal fine, gli Stati membri possono prendere in considerazione anche le definizioni relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL). Gli aiuti di Stato per le attività di ricerca e sviluppo di livello TRL 9 sono ritenuti andare oltre l’ambito della definizione di sviluppo sperimentale e dovrebbero di conseguenza essere esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014.

(14)

Il sostegno alle misure a favore dell’efficienza energetica in determinati edifici può essere combinato, nell’ambito del Fondo InvestEU e a condizioni semplificate, con il sostegno a favore della produzione in loco di energia rinnovabile e del relativo stoccaggio, dei punti di ricarica in loco per i veicoli e della digitalizzazione di tali edifici. Tale sostegno combinato a condizioni semplificate è ammissibile per gli edifici residenziali, per gli edifici destinati all’offerta di servizi educativi e sociali, per gli edifici adibiti ad attività connesse alla pubblica amministrazione o ai servizi giudiziari, di polizia o antiincendio e per gli edifici in cui le attività economiche occupano meno del 35 % della superficie interna. Considerata la natura delle attività svolte in tali edifici, il sostegno al miglioramento del rendimento energetico di tali edifici ha un impatto più limitato sulla concorrenza. Al fine di garantire il trattamento coerente dei progetti finanziati a titolo del Fondo InvestEU e con risorse puramente nazionali, è opportuno modificare le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 relative agli aiuti agli investimenti a favore delle misure di efficienza energetica e introdurre alcune condizioni di compatibilità per agevolare la combinazione, nell’ambito dello stesso progetto, di investimenti a favore di misure di efficienza energetica con investimenti che migliorino il rendimento energetico dell’edificio (ovverosia, gli impianti integrati in loco per la produzione di energia rinnovabile o le apparecchiature in loco per la ricarica dei veicoli elettrici degli utenti dell’edificio) e investimenti per la digitalizzazione dell’edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all’intelligenza (smart readiness). A tal fine, è opportuno che i costi ammissibili corrispondano all’intero costo d’investimento della misura di efficienza energetica e delle varie apparecchiature, mentre si applicherebbe un’intensità massima di aiuto uniforme.

(15)

Al fine di garantire il trattamento coerente dei progetti finanziati con il sostegno del Fondo InvestEU e con risorse puramente nazionali, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 651/2014, introducendo condizioni di compatibilità per gli aiuti agli investimenti per determinati tipi di infrastrutture per la mobilità a basse emissioni per i veicoli stradali. Gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli stradali dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, nella misura in cui contribuiscono ad aumentare il livello di tutela ambientale e non falsano indebitamente la concorrenza. Per quanto riguarda le infrastrutture di rifornimento, in assenza di una definizione armonizzata di idrogeno a basse emissioni di carbonio, solo gli aiuti agli investimenti destinati alle infrastrutture di rifornimento per i veicoli stradali a idrogeno rinnovabile dovrebbero beneficiare dell’esenzione per categoria. La Commissione valuterà la possibilità di estendere il campo di applicazione delle disposizioni pertinenti anche all’idrogeno a basse emissioni di carbonio una volta adottata una definizione armonizzata di quest’ultimo. Inoltre, sia per le infrastrutture di ricarica che per quelle di rifornimento dovrebbero essere adottate alcune misure di salvaguardia per limitare le distorsioni della concorrenza. Le condizioni di compatibilità dovrebbero in particolare garantire che il sostegno generi ulteriori investimenti e affronti i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimali, che lo sviluppo del mercato non sia ostacolato dal sostegno e, in particolare, che vi sia un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture. Inoltre, gli aiuti agli investimenti destinati alle infrastrutture di ricarica o di rifornimento dovrebbero essere concessi sulla base di una procedura di gara competitiva, per garantire la proporzionalità e ridurre al minimo le distorsioni sul mercato delle infrastrutture. Infine, per stimolare una concorrenza effettiva, gli aiuti concessi allo stesso beneficiario nell’ambito di ciascuna misura dovrebbero essere soggetti a un massimale.

(16)

I prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU possono comprendere fondi controllati dagli Stati membri, tra cui i fondi dell’Unione a gestione concorrente, i contributi provenienti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza o altri contributi degli Stati membri, al fine di aumentare l’effetto leva e sostenere ulteriori investimenti all’interno dell’Unione. Ad esempio, gli Stati membri hanno la possibilità di destinare una parte dei fondi dell’Unione a gestione concorrente o delle risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza al comparto degli Stati membri della garanzia dell’Unione nell’ambito del Fondo InvestEU. Inoltre, gli Stati membri potrebbero sostenere i prodotti finanziari coperti dal Fondo InvestEU tramite i propri fondi o le banche di promozione nazionali. Questo tipo di finanziamento può essere considerato come una «risorsa statale» e può essere imputabile allo Stato se gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale quanto all’uso di tali risorse. Se invece gli Stati membri non hanno alcun potere discrezionale in merito o agiscono conformemente alle normali condizioni di mercato, l’uso di tali fondi può non essere imputabile allo Stato.

(17)

Nel caso in cui i fondi nazionali, compresi i fondi dell’Unione a gestione concorrente, costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, è opportuno stabilire una serie di condizioni in virtù delle quali l’aiuto possa venire considerato compatibile con il mercato interno ed esentato dall’obbligo di notifica al fine di agevolare l’attuazione del Fondo InvestEU.

(18)

La struttura del Fondo InvestEU prevede una serie di importanti misure di salvaguardia della concorrenza, tra cui il sostegno agli investimenti che conseguono obiettivi strategici dell’Unione e presentano un valore aggiunto per l’Unione e il requisito che il Fondo InvestEU costituisca un’aggiunta e affronti i fallimenti del mercato e le situazioni di investimento subottimali. Inoltre, il sistema di governance e il processo decisionale garantiranno che, prima dell’emissione di una garanzia dell’Unione, le operazioni coperte da InvestEU soddisfino i requisiti di cui sopra. Infine, il sostegno concesso a titolo del Fondo InvestEU sarà trasparente e i suoi effetti saranno oggetto di valutazione. Pertanto, è opportuno considerare gli aiuti di Stato contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU compatibili con il mercato interno ed esentarli dall’obbligo di notifica in base a una serie limitata di condizioni.

(19)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 651/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 651/2014 è così modificato:

1)

L’articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

le lettere m) e n) sono sostituite dalle seguenti:

«m)

aiuti a favore degli aeroporti regionali;

n)

aiuti a favore dei porti;»;

ii)

sono aggiunte le seguenti lettere o) e p):

«o)

aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea; e

p)

aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell’articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell’articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, e agli aiuti attuati sotto forma di prodotti finanziari conformemente alla sezione 16 del suddetto capo, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera i 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. In merito agli aiuti di cui alla sezione 16 del capo III del presente regolamento, al fine di valutare se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro relativa al prodotto finanziario superi i 150 milioni di EUR, sono presi in considerazione solo i contributi concessi da uno Stato membro al comparto degli Stati membri della garanzia dell’Unione, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) che sono destinati al prodotto finanziario specifico. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall’entrata in vigore del regime in questione. Qualora la Commissione abbia già prorogato l’applicazione del presente regolamento oltre i sei mesi iniziali in ordine a tali regimi, gli Stati membri possono decidere di prorogare detti regimi fino al termine del periodo di applicazione del presente regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato abbia presentato una relazione di valutazione in linea con il piano di valutazione approvato dalla Commissione. Tuttavia, gli aiuti a finalità regionale concessi a norma del presente regolamento possono essere prorogati, mediante deroga, fino alla scadenza del periodo di validità delle relative carte degli aiuti a finalità regionale;

(*)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).»;"

c)

al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all’innovazione a favore delle PMI, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione (“PEI”) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, degli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”), degli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, fatta eccezione per le operazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione (**);

b)

agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all’innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell’ambiente, degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione (“PEI”) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, degli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”), degli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU;

(*)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1)."

(**)  Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).»;"

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il presente regolamento non si applica:

a)

ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali e dei regimi di aiuti di cui all’articolo 19 ter della sezione 2 bis, e alla sezione 16 del capo III;

b)

agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);

c)

agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all’avviamento, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, dei regimi di aiuti di cui all’articolo 19 ter, degli aiuti a favore delle PMI a norma dell’articolo 56 septies e degli aiuti a favore degli intermediari finanziari di cui agli articoli 16, 21, 22 e 39 e alla sezione 16 del capo III, purché alle imprese in difficoltà non sia riservato un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese. Tuttavia, il presente regolamento si applica, mediante deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.»;

2)

L’articolo 2 è così modificato:

a)

i punti 63), 64) e 65) sono soppressi;

b)

sono inseriti i seguenti punti 102 bis), 102 ter) e 102 quater):

«102 bis)

“infrastruttura di ricarica”: infrastruttura fissa o mobile che consente di fornire energia elettrica ai veicoli stradali;

102 ter)

“infrastruttura di rifornimento”: infrastruttura fissa o mobile che consente di fornire idrogeno ai veicoli stradali;

102 quater)

“idrogeno rinnovabile”: idrogeno prodotto mediante elettrolisi dell’acqua (in un elettrolizzatore alimentato da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili) o mediante reforming del biogas o conversione biochimica della biomassa, se conforme ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).»;"

c)

sono inseriti i seguenti punti da 103 bis) a 103 sexies):

«103 bis)

“edificio residenziale”: edificio costituito esclusivamente da abitazioni monofamiliari o plurifamiliari;

103 ter)

“servizi sociali”: servizi chiaramente definiti che rispondono, in particolare, a esigenze sociali essenziali in materia di assistenza sanitaria, assistenza di lungo termine, servizi per l’infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale (ossia alloggi per i cittadini svantaggiati o i gruppi sociali più svantaggiati che non sono in grado di trovare un alloggio a condizioni di mercato a causa di limiti a livello di solvibilità) e assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili [secondo quando specificato al considerando 11 della decisione 2012/21/UE della Commissione (*)];

103 quater)

“digitalizzazione”: adozione di tecnologie realizzate da dispositivi e/o sistemi elettronici che rendono possibile aumentare la funzionalità del prodotto, sviluppare servizi online, modernizzare i processi o introdurre modelli di business basati sulla disintermediazione nella produzione di beni e nella prestazione di servizi, ottenendo come risultato un impatto trasformativo;

103 quinquies)

“predisposizione all’intelligenza (smart readiness)”: la capacità degli edifici (o delle unità immobiliari) di adattare il loro funzionamento alle esigenze dell’occupante, anche ottimizzando l’efficienza energetica e le prestazioni complessive, e di adattare il loro funzionamento in base ai segnali provenienti dalla rete;

103 sexies)

“piccola impresa a media capitalizzazione”: impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non supera le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell’allegato I, e il cui fatturato annuo non supera i 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non supera gli 86 milioni di EUR; diverse entità sono considerate come un’unica impresa se è soddisfatta una delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I;

(*)  Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell’11.1.2012, pag. 3).»;"

d)

il punto 133) è soppresso;

e)

il punto 137) è sostituito dal seguente:

«137)

“rete passiva”: rete priva di elementi attivi, ad esempio: infrastrutture di ingegneria civile, tubazioni, cavidotti, camere d’ispezione, pozzetti, fibra spenta, centraline, alimentazione elettrica, installazioni di antenne, antenne passive, supporti per antenne, tralicci e torri;»;

f)

il punto 138) è soppresso;

g)

sono inseriti i seguenti punti 139 bis), 139 ter) e 139 quater):

«139 bis)

“locali serviti”: locali che possono essere collegati entro breve tempo alla normale tariffa di attivazione per gli utenti finali, indipendentemente dal fatto che tali locali siano connessi alla rete. Un operatore registra i locali come serviti soltanto se, a seguito di una richiesta di un utente finale, si impegna a connettere i locali alla rete, a fronte di normali spese di attivazione, ossia spese che non prevedono costi aggiuntivi o eccezionali e che, in ogni caso, non sono superiori alle spese di attivazione medie prevalenti nello Stato membro interessato. Il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica deve essere in grado di connettere e attivare il servizio nei locali specifici entro quattro settimane dalla data della richiesta;

139 ter)

“motori socioeconomici”: entità che, in virtù della loro missione, natura o ubicazione, possono generare, direttamente o indirettamente, vantaggi socioeconomici importanti per i cittadini, le imprese e le comunità locali situate nel territorio circostante o nella loro zona di influenza, ivi comprese, tra l’altro, le autorità pubbliche e le entità pubbliche o private incaricate della gestione di servizi di interesse generale o di servizi di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato, e le imprese ad alta intensità digitale;

139 quater)

“corridoio 5G”: asse di trasporto, stradale, ferroviario o per vie navigabili interne, interamente coperto dall’infrastruttura di connettività digitale, in particolare da sistemi 5G, e che permette la fornitura ininterrotta di servizi digitali sinergici, così come definiti nel regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), quali servizi di mobilità connessa e automatizzata o servizi analoghi di mobilità intelligente per le ferrovie o di connettività digitale sulle vie navigabili interne;

(*)  Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).»;"

h)

sono inseriti la rubrica e i punti seguenti da 166) a 172):

«Definizioni degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU (i termini definiti alle altre rubriche del presente articolo hanno lo stesso significato che per gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU)

166)

“Fondo InvestEU”, “garanzia dell’Unione”, “prodotto finanziario”, “banche o istituti nazionali di promozione” e “partner esecutivo”: secondo il significato di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/523;

167)

“intermediario finanziario”: ai fini della sezione 16, gli intermediari finanziari ai sensi del punto 34), ad eccezione dei partner esecutivi;

168)

“intermediario finanziario commerciale”: intermediario finanziario che opera a scopo di lucro e interamente a proprio rischio, senza garanzia pubblica. Le banche o gli istituti nazionali di promozione non sono considerati intermediari finanziari commerciali;

169)

“nodo urbano TEN-T”: secondo il significato di cui all’articolo 3, lettera p), del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

170)

“nuovo operatore”: impresa ferroviaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (**), che soddisfa le seguenti condizioni:

a)

ha ottenuto il rilascio della licenza ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE per il segmento di mercato pertinente meno di vent’anni prima della concessione dell’aiuto;

b)

non è collegata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I, del presente regolamento a un’impresa ferroviaria che ha ottenuto la licenza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 14, della direttiva 2012/34/UE prima del 1o gennaio 2010;

171)

“trasporto urbano”: trasporto all’interno di una città o di un agglomerato e nelle sue zone di pendolarismo;

172)

“ecosistema”, “biodiversità” e “buona condizione di un ecosistema”: secondo il significato di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (***).

(*)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1)."

(**)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32)."

(***)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).»;"

3)

All’articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

aiuti alle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea: aiuti ai sensi dell’articolo 20: 2 milioni di EUR per impresa per progetto; aiuti ai sensi dell’articolo 20 bis: gli importi di cui all’articolo 20 bis, paragrafo 2, per impresa per progetto;»;

b)

al punto i) sono aggiunti i seguenti punti da vii) a x):

«vii)

per gli aiuti alle PMI a favore di progetti di ricerca e sviluppo che sono stati insigniti di un marchio di eccellenza e attuati a norma dell’articolo 25 bis, l’importo di cui all’articolo 25 bis;

viii)

per gli aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell’ambito della “verifica concettuale” (proof of concept) del CER realizzate a norma dell’articolo 25 ter, gli importi di cui all’articolo 25 ter;

ix)

per gli aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati, attuati a norma dell’articolo 25 quater, gli importi di cui all’articolo 25 quater;

x)

per gli aiuti a favore delle azioni di Teaming, gli importi di cui all’articolo 25 quinquies;»;

c)

la lettera s) è sostituita dalla seguente:

«s)

per gli aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente, esclusi gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli a emissioni zero o a basse emissioni di carbonio, gli aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati e gli aiuti per la parte dell’impianto di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico relativa alla rete di distribuzione: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento; 30 milioni di EUR per gli aiuti agli investimenti a favore dell’efficienza energetica di determinati edifici che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 38, paragrafo 3 bis; e 30 milioni di EUR in finanziamenti totali nominali in essere per gli aiuti agli investimenti a favore dell’efficienza energetica di determinati edifici che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 38, paragrafo 7»;

d)

è inserita la seguente lettera s bis):

«s bis)

per gli aiuti agli investimenti in infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli a emissioni zero o a basse emissioni di carbonio: 15 milioni di EUR per impresa per progetto e, nel caso di regimi, una dotazione media annua fino a 150 milioni di EUR;»;

e)

la lettera t) è sostituita dalla seguente:

«t)

aiuti agli investimenti a favore di progetti di efficienza energetica: gli importi di cui all’articolo 39, paragrafo 5;»;

f)

la lettera y) è sostituita dalla seguente:

«y)

aiuti per lo sviluppo di reti fisse a banda larga concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; aiuti per le infrastrutture a banda larga fissa concessi sotto forma di strumento finanziario: l’importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera i 150 milioni di EUR;»;

g)

sono inserite le seguenti lettere y bis), y ter) e y quater):

«y bis)

aiuti a favore dello sviluppo di reti mobili 4G o 5G concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; aiuti a favore delle reti mobili 4G o 5G concessi sotto forma di strumento finanziario: l’importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera i 150 milioni di EUR;

y ter)

aiuti a favore di taluni progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture transeuropee di connettività digitale finanziati a titolo del regolamento (UE) 2021/1153 o insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità a norma di detto regolamento, concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; aiuti a favore di taluni progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture transeuropee di connettività digitale concessi sotto forma di strumento finanziario: l’importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera i 150 milioni di EUR;

y quater)

aiuti sotto forma di regimi di buoni per il collegamento a internet: la dotazione totale degli aiuti di Stato nell’arco di 24 mesi per tutti i regimi di buoni per il collegamento a internet in uno Stato membro non deve superare i 50 milioni di EUR (importo totale comprendente i sistemi di buoni nazionali, regionali o locali);»;

h)

sono aggiunte le seguenti lettere gg) e hh):

«gg)

aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU: gli importi di cui alla sezione 16 del capo III;

hh)

aiuti alle PMI per i costi sostenuti per la partecipazione a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”) e a progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione (“PEI”) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura: aiuti ai sensi dell’articolo 19 bis: 2 milioni di EUR per impresa per progetto; aiuti ai sensi dell’articolo 19 ter: gli importi di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2, per progetto.»;

4)

All’articolo 5, il paragrafo 2 è così modificato:

a)

è inserita la seguente lettera e bis):

«e bis)

aiuti alle imprese per la loro partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea a norma dell’articolo 20 bis, qualora prevedano un limite volto a garantire che non sia superata la soglia applicabile di cui all’articolo 20 bis;»;

b)

è aggiunta la seguente lettera l):

«l)

aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 16 del capo III.»;

5)

all’articolo 6, paragrafo 5, sono aggiunte le seguenti lettere i), j), k) e l):

«i)

aiuti alle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 20 o 20 bis;

j)

aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità, nonché di azioni Marie Skłodowska-Curie e azioni nell’ambito della “verifica concettuale” (proof of concept) del CER, insignite del suddetto marchio di eccellenza, aiuti contenuti in progetti cofinanziati e in azioni di Teaming cofinanziate, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 25 bis, 25 ter, 25 quater o 25 quinquies;

k)

aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 16 del capo III;

l)

aiuti alle PMI che partecipano ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”) e progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione (“PEI”) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura o che ne beneficiano, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 19 bis o 19 ter.»;

6)

all’articolo 7, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o, a seconda dei casi, dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), a condizione che l’operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell’Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.

(*)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320)."

(**)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).»;"

7)

L’articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al presente regolamento.

I finanziamenti concessi ai beneficiari finali con il sostegno del Fondo InvestEU a norma della sezione 16 del capo III e i costi coperti da tali finanziamenti non sono presi in considerazione per determinare la conformità alle disposizioni relative al cumulo di cui alla prima frase della presente lettera. Al contrario, l’importo pertinente per determinare la conformità alle disposizioni relative al cumulo di cui alla prima frase del presente punto è calcolato come segue. In primo luogo, l’importo nominale del finanziamento sostenuto dal Fondo InvestEU è detratto dal totale dei costi ammissibili del progetto, ottenendo il totale dei costi ammissibili rimanenti; in secondo luogo, l’aiuto massimo è calcolato applicando la pertinente intensità di aiuto più elevata o il pertinente importo di aiuto più elevato soltanto al totale dei costi ammissibili rimanenti.

Nel caso degli articoli in cui la soglia di notifica è espressa come importo massimo di aiuto, per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all’articolo 4 non si tiene conto nemmeno dell’importo nominale dei finanziamenti concessi ai beneficiari finali con il sostegno del Fondo InvestEU.

In alternativa, per i prestiti senior o le garanzie sui prestiti senior sostenuti dal Fondo InvestEU a norma della sezione 16 del capo III, l’equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto contenuto in tali prestiti o garanzie concessi ai beneficiari finali può essere calcolato conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) o c), a seconda dei casi. Tale equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto può essere utilizzato, conformemente alla prima frase della presente lettera, per garantire che il cumulo con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili individuabili non comporti il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto a norma del presente regolamento o la soglia di notifica pertinente a norma del presente regolamento.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4   Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi dell’articolo 19 ter, 20 bis, 21, 22 o 23, dell’articolo 56 sexies, paragrafo 5, lettera a), punto ii) o iii), dell’articolo 56 sexies, paragrafo 8, lettera d), dell’articolo 56 sexies, paragrafo 10 e dell’articolo 56 septies possono essere cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati a norma dell’articolo 56 sexies, paragrafo 5, lettera a), punto ii) o iii), dell’articolo 56 sexies, paragrafo 8, lettera d), dell’articolo 56 sexies, paragrafo 10, e dell’articolo 56 septies possono essere cumulati con altri aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati a norma di tali articoli.»;

8)

L’articolo 9 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

a)

le informazioni sintetiche di cui all’articolo 11 nel formato standardizzato di cui all’allegato II o un link che dia accesso a tali informazioni;

b)

il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all’articolo 11 o un link che dia accesso a tale testo;

c)

le informazioni di cui all’allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR o, per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria, diversi da quelli cui si applica la sezione 2 bis, su ciascun aiuto individuale superiore a 60 000 EUR e per i beneficiari attivi nel settore della pesca e dell’acquacoltura, diversi da quelli cui si applica la sezione 2 bis, su ciascun aiuto individuale superiore a 30 000 EUR.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea di cui all’articolo 20, le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l’autorità di gestione interessata, definita all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o, a seconda dei casi, all’articolo 45 del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). In alternativa, gli Stati membri partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all’interno del loro territorio nei rispettivi siti web.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a favore di progetti di cooperazione territoriale europea di cui all’articolo 20 bis, gli aiuti ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione (“PEI”) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura e gli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”) di cui all’articolo 19 ter non si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui al primo comma.

2.   Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16 e 21 (***), le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):

 

0,03-0,5 (solo per la pesca e l’acquacoltura);

 

0,06-0,5 (solo per la produzione agricola primaria);

 

0,5-1;

 

1-2;

 

2-5;

 

5-10;

 

10-30; e

 

uguale o superiore a 30.

(*)  Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259)."

(**)  Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94)."

(***)  Per i regimi di cui agli articoli 16 e 21 del presente regolamento, possono essere esonerate dall’obbligo di pubblicare informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR le PMI che non hanno effettuato alcuna vendita commerciale su alcun mercato.»;"

b)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Se un prodotto finanziario è stato eseguito da uno Stato membro a titolo del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU o da una banca di promozione nazionale che agisce in qualità di partner esecutivo o di intermediario finanziario nell’ambito di InvestEU, lo Stato membro rimane soggetto all’obbligo di assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c). Tuttavia, tale obbligo si considera soddisfatto se il partner esecutivo fornisce alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è stato concesso l’aiuto e se l’accordo di garanzia firmato tra la Commissione e il partner esecutivo prevede l’obbligo di fornire alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c).»;

9)

all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri o, nel caso degli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea a norma dell’articolo 20, lo Stato membro in cui ha sede l’autorità di gestione, definita all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013, o, a seconda dei casi, all’articolo 45 del regolamento (UE) 2021/1059, trasmettono alla Commissione:

a)

attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all’allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore; e

b)

una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (*), in formato elettronico, sull’applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel richiamato regolamento relativamente all’intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica. Se un prodotto finanziario è stato eseguito da uno Stato membro a titolo del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU o da una banca di promozione nazionale che agisce in qualità di partner esecutivo o di intermediario finanziario nell’ambito di InvestEU, tale obbligo dello Stato membro si ritiene soddisfatto se il partner esecutivo presenta alla Commissione le relazioni annuali, conformemente ai pertinenti obblighi di comunicazione stabiliti nell’accordo di garanzia firmato tra la Commissione e il partner esecutivo.

Il primo comma non si applica agli aiuti concessi ai progetti di cooperazione territoriale europea di cui all’articolo 20 bis, né ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (“PEI”) o ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”) di cui all’articolo 19 ter.

(*)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).»;"

10)

all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall’obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea di cui all’articolo 20, lo Stato membro in cui ha sede l’autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l’aiuto ad hoc o l’ultimo aiuto a norma del regime.

Il primo comma non si applica agli aiuti concessi ai progetti di cooperazione territoriale europea di cui all’articolo 20 bis, né ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura o ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”) di cui all’articolo 19 ter.».

11)

L’articolo 14 è così modificato:

a)

al paragrafo 9, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

ciascun posto di lavoro creato attraverso l’investimento è mantenuto nella zona interessata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI, a meno che il posto di lavoro sia perso tra il 1o gennaio 2020 e il 30 giugno 2021.»;

b)

il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

«15.   Per un investimento iniziale connesso a progetti di cooperazione territoriale europea oggetto del regolamento (UE) n. 1299/2013 o del regolamento (UE) 2021/1059, l’intensità di aiuto che si applica alla zona in cui è realizzato l’investimento iniziale si applica a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l’investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l’intensità massima di aiuto è quella applicabile nella zona assistita in cui è sostenuto l’importo più elevato dei costi ammissibili. Nelle zone assistite ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la presente disposizione si applica alle grandi imprese solo se l’investimento iniziale riguarda una nuova attività economica.»;

12)

all’articolo 16, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Sono ammissibili i costi complessivi del progetto di sviluppo urbano nella misura in cui sono conformi agli articoli 37 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, a seconda dei casi, agli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2021/1060.»;

13)

sono inseriti i seguenti articoli 19 bis e 19 ter:

«Articolo 19 bis

Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) o ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI”)

1.   Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD designati come progetti di sviluppo locale Leader nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, contemplati dal regolamento (UE) n. 1303/2013 o dal regolamento (UE) 2021/1060, nonché ai progetti dei gruppi operativi PEI, contemplati all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   I seguenti costi di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, a seconda dei casi, all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, sono ammissibili ai progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI:

a)

i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell’ottica di preparare e attuare una strategia CLLD o un progetto dei gruppi operativi PEI;

b)

la realizzazione delle operazioni approvate;

c)

la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo;

d)

i costi di esercizio connessi alla gestione dell’attuazione della strategia CLLD o dei progetti dei gruppi operativi PEI;

e)

l’animazione delle comunità PEI o della strategia CLLD per agevolare gli scambi tra le parti interessate allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

3.   L’intensità di aiuto non supera i tassi massimi di cofinanziamento previsti nei regolamenti specifici del Fondo a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo e dei gruppi operativi PEI.

Articolo 19 ter

Importi limitati di aiuto per le PMI che beneficiano di progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) o progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI”)

1.   Gli aiuti alle imprese che partecipano ai progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   L’importo totale dell’aiuto concesso a norma del presente articolo per progetto non supera i 200 000 EUR per i progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo e 350 000 EUR per i progetti dei gruppi operativi PEI.»;

14)

Dopo l’articolo 19 ter è inserito il seguente titolo di sezione:

«SEZIONE 2 bis

Aiuti per la cooperazione territoriale europea »

15)

L’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea

1.   Gli aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) n. 1299/2013 o dal regolamento (UE) 2021/1059 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Nella misura in cui sono legati al progetto di cooperazione, sono considerati ammissibili i seguenti costi, secondo il significato loro attribuito nel regolamento delegato della Commissione (UE) n. 481/2014 (*) o, a seconda dei casi, negli articoli da 38 a 44 del regolamento (UE) 2021/1059:

a)

costi del personale;

b)

spese d’ufficio e amministrative;

c)

spese di viaggio e soggiorno;

d)

costi per consulenze e servizi esterni;

e)

spese per le apparecchiature;

f)

spese per infrastrutture e lavori.

3.   L’intensità di aiuto non supera il tasso massimo di cofinanziamento di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 o, a seconda dei casi, del regolamento (UE) 2021/1060 e/o del regolamento (UE) 2021/1059.

(*)  Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 45).»;"

16)

è inserito il seguente articolo 20 bis:

«Articolo 20 bis

Aiuti di importo limitato alle imprese per la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea

1.   Gli aiuti alle imprese per la partecipazione ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) n. 1299/2013 o dal regolamento (UE) 2021/1059 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   L’importo totale degli aiuti di cui al presente articolo concessi a un’impresa per progetto non supera i 20 000 EUR.»;

17)

all’articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, compresi i progetti di ricerca e sviluppo insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, i progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati e, se del caso, le azioni di Teaming cofinanziate sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.»;

18)

sono inseriti i seguenti articoli da 25 bis a 25 quinquies:

«Articolo 25 bis

Aiuti a favore di progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità

1.   Gli aiuti a favore delle PMI per progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Le attività ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo sovvenzionato o dello studio di fattibilità sono quelle definite ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, escluse le attività che vanno oltre le attività di sviluppo sperimentale.

3.   Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo o dello studio di fattibilità sovvenzionati sono quelli definiti ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

4.   L’importo massimo dell’aiuto non supera i 2,5 milioni di EUR per PMI e per progetto o studio di fattibilità.

5.   Il finanziamento pubblico totale previsto per ciascun progetto di ricerca e sviluppo o per ciascun studio di fattibilità non supera il tasso di finanziamento stabilito per tale progetto di ricerca e sviluppo o studio di fattibilità nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

Articolo 25 ter

Aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell’ambito dellaverifica concettuale(proof of concept) del CER

1.   Gli aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e delle azioni nell’ambito della “verifica concettuale” (proof of concept) del CER insignite del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Le attività ammissibili dell’azione sovvenzionata sono quelle definite ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

3.   Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili dell’azione sovvenzionata sono quelli definiti ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

4.   Il finanziamento pubblico totale previsto per ciascuna azione sovvenzionata non supera il livello massimo di sostegno previsto dal programma Orizzonte 2020 o dal programma Orizzonte Europa.

Articolo 25 quater

Aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati

1.   Gli aiuti concessi a un progetto di ricerca e sviluppo o a uno studio di fattibilità cofinanziati (compresi i progetti di ricerca e sviluppo attuati nell’ambito di un partenariato europeo istituzionalizzato, basato sull’articolo 185 o sull’articolo 187 del trattato, o un’azione di cofinanziamento del programma, quale definita nelle norme del programma Orizzonte Europa), attuati da almeno tre Stati membri o, in alternativa, da due Stati membri e da almeno un paese associato, e selezionati in base alla valutazione e alla graduatoria approntate da esperti indipendenti a seguito di inviti a manifestare interesse transnazionali, in linea con le norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Le attività ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo sovvenzionato o dello studio di fattibilità sono quelle definite ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, escluse le attività che vanno oltre le attività di sviluppo sperimentale.

3.   Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili sono quelli definiti ammissibili conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

4.   Il finanziamento pubblico totale concesso non supera il tasso di finanziamento stabilito per il progetto di ricerca e sviluppo o per lo studio di fattibilità in seguito alla selezione, al posizionamento in graduatoria e alla valutazione ai sensi delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

5.   Il finanziamento previsto dal programma Orizzonte 2020 o dal programma Orizzonte Europa copre almeno il 30 % dei costi ammissibili totali di un’azione di ricerca e innovazione o di un’azione di innovazione quale definita nell’ambito del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

Articolo 25 quinquies

Aiuti a favore delle azioni di Teaming

1.   Gli aiuti concessi ad azioni di Teaming cui partecipano almeno due Stati membri, selezionate sulla base della valutazione e della graduatoria approntate da esperti indipendenti a seguito di inviti a manifestare interesse transnazionali, conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Le attività ammissibili dell’azione di Teaming cofinanziata sono quelle definite ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Sono escluse le attività che vanno al di là delle attività di sviluppo sperimentale.

3.   Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili sono quelli definiti ammissibili conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Inoltre, sono ammissibili i costi di investimento in attivi materiali e immateriali connessi al progetto.

4.   Il finanziamento pubblico totale concesso non supera il tasso di finanziamento stabilito per le azioni di Teaming in seguito alla selezione, al posizionamento in graduatoria e alla valutazione conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Inoltre, per gli investimenti in attivi materiali e immateriali connessi al progetto, l’aiuto non supera il 70 % dei costi di investimento.

5.   Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture nell’ambito di azioni di Teaming, si applicano le seguenti condizioni supplementari:

a)

se l’infrastruttura svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili;

b)

il prezzo applicato per la gestione o l’uso dell’infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato;

c)

l’accesso all’infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento dell’infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell’impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche;

d)

se l’infrastruttura riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l’intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti.»;

19)

è inserito il seguente articolo 36 bis:

«Articolo 36 bis

Aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli stradali a emissioni zero o a basse emissioni

1.   Gli aiuti alla realizzazione di infrastrutture di ricarica o di rifornimento destinate alla fornitura di energia, a fini di trasporto, ai veicoli stradali a emissioni zero o a basse emissioni sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Il presente articolo riguarda unicamente gli aiuti concessi per la realizzazione di infrastrutture di ricarica o di rifornimento che forniscono ai veicoli energia elettrica o idrogeno rinnovabile a fini di trasporto. Lo Stato membro assicura che l’obbligo di fornire idrogeno rinnovabile sia rispettato per tutta la vita economica dell’infrastruttura.

3.   I costi ammissibili corrispondono ai costi di costruzione, installazione o ammodernamento dell’infrastruttura di ricarica o di rifornimento. Tali costi possono includere i costi dell’infrastruttura di ricarica o di rifornimento propriamente detta, l’installazione o il miglioramento di componenti elettrici o di altro tipo, compresi i trasformatori necessari per collegare l’infrastruttura di ricarica o di rifornimento alla rete o a unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica o idrogeno, così come le relative attrezzature tecniche, le opere di ingegneria civile, gli adeguamenti di terreni o strade, i costi di installazione e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni. Sono esclusi i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica e i costi delle unità locali di produzione di idrogeno.

4.   Gli aiuti di cui al presente articolo devono essere concessi tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori e l’intensità di aiuto può arrivare fino al 100 % dei costi ammissibili.

5.   Gli aiuti concessi ad uno stesso beneficiario non superano il 40 % della dotazione complessiva del regime in questione.

6.   Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi esclusivamente per la costruzione, l’installazione o l’ammodernamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico che forniscono un accesso non discriminatorio agli utenti, anche in relazione alle tariffe, ai metodi di autenticazione e di pagamento e ad altri termini e condizioni d’uso.

7.   La necessità degli aiuti volti ad incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica o di rifornimento della stessa categoria (ad esempio, per le infrastrutture di ricarica: potenza normale o elevata) sarà verificata mediante una consultazione pubblica aperta ex ante o uno studio di mercato indipendente. In particolare, si verifica che non esistano probabilità che infrastrutture di quel tipo vengano realizzate a condizioni commerciali nei tre anni successivi al momento della pubblicazione della misura di aiuto pianificata.

8.   In deroga al paragrafo 7, si può presumere che esista una necessità di aiuti a favore delle infrastrutture di ricarica o di rifornimento se i veicoli elettrici a batteria (per quanto riguarda le infrastrutture di ricarica) o i veicoli a idrogeno (per quanto riguarda le infrastrutture di rifornimento) rappresentano rispettivamente meno del 2 % del numero complessivo di veicoli della stessa categoria immatricolati nello Stato membro interessato. Ai fini del presente paragrafo, le autovetture e i veicoli commerciali leggeri sono considerati come facenti parti della medesima categoria di veicoli.

9.   Eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la gestione dell’infrastruttura di ricarica o di rifornimento che beneficia di aiuti sono assegnate in maniera concorrenziale, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.»;

20)

L’articolo 38 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:

a)

se il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all’efficienza energetica;

b)

se l’investimento riguarda il miglioramento dell’efficienza energetica di i) edifici residenziali, ii) edifici destinati all’offerta di servizi educativi e sociali, iii) edifici adibiti ad attività connesse alla pubblica amministrazione o ai servizi giudiziari, di polizia o antiincendio, o iv) edifici di cui ai punti i), ii) o iii) e in cui le attività diverse da quelle di cui a tali punti occupano meno del 35 % della superficie interna, i costi ammissibili sono rappresentati dai costi totali dell’investimento necessario per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica, a condizione che i miglioramenti a livello di efficienza energetica permettano una riduzione di almeno il 20 % della domanda energetica primaria, in caso di ristrutturazione, e risparmi di energia primaria pari ad almeno il 10 % rispetto alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali che attuano la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), in caso di edifici nuovi. La domanda energetica primaria iniziale e il miglioramento previsto sono stabiliti facendo riferimento a un attestato di prestazione energetica, così come definito all’articolo 2, paragrafo 12, della direttiva 2010/31/UE;

c)

in tutti gli altri casi, il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l’aiuto. La differenza tra i costi dei due investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

(*)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).»;"

b)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Per gli edifici di cui al paragrafo 3, lettera b), l’investimento destinato a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio può essere combinato con investimenti in uno o più dei seguenti elementi:

a)

impianti di energia rinnovabile integrati in loco che producono energia elettrica e/o termica;

b)

apparecchiature per lo stoccaggio dell’energia prodotta dall’impianto di energia rinnovabile in loco;

c)

apparecchiature e relative infrastrutture incorporate nell’edificio per la ricarica di veicoli elettrici degli utenti dell’edificio;

d)

investimenti per la digitalizzazione dell’edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all’intelligenza. Gli investimenti ammissibili possono comprendere interventi che si limitano al cablaggio passivo interno o al cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva sulla proprietà privata situata al di fuori dell’edificio. Sono esclusi i cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata.

Nel caso di eventuali interventi combinati di cui alle lettere da a) a d) del primo comma, i costi ammissibili sono costituiti dall’intero costo d’investimento nelle varie attrezzature.

L’aiuto può essere concesso ai proprietari o ai locatari dell’edificio, a seconda di chi commissiona i lavori di efficienza energetica.»;

c)

è inserito il seguente paragrafo 7:

«7.   Gli aiuti a favore di misure volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici possono riguardare anche la facilitazione dei contratti di prestazione energetica alle seguenti condizioni cumulative:

a)

il sostegno assume la forma di un prestito o di una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica nell’ambito di un contratto di rendimento energetico o consiste in un prodotto finanziario volto a rifinanziare il rispettivo fornitore (ad esempio factoring, forfeiting);

b)

l’importo nominale del finanziamento totale in essere concesso a norma del presente paragrafo per beneficiario non supera i 30 milioni di EUR;

c)

il sostegno è erogato a PMI e piccole imprese a media capitalizzazione;

d)

il sostegno è erogato per i contratti di rendimento energetico ai sensi dell’articolo 2, punto 27, della direttiva 2012/27/UE;

e)

i contratti di rendimento energetico si riferiscono a un edificio di cui al paragrafo 3, lettera b).»;

21)

L’articolo 39 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Aiuti agli investimenti per progetti di efficienza energetica nell’edilizia sotto forma di strumenti finanziari»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Se l’investimento riguarda il miglioramento dell’efficienza energetica di i) edifici residenziali, ii) edifici destinati all’offerta di servizi educativi e sociali, iii) edifici adibiti ad attività connesse alla pubblica amministrazione o ai servizi giudiziari, di polizia o antiincendio, o iv) edifici di cui ai punti i), ii) o iii) e in cui le attività diverse da quelle di cui a tali punti occupano meno del 35 % della superficie coperta, i progetti di efficienza energetica di cui al presente articolo possono altresì essere combinati con i seguenti investimenti:

a)

impianti di energia rinnovabile integrati in loco che producono energia elettrica e/o termica;

b)

apparecchiature per lo stoccaggio dell’energia prodotta dall’impianto di energia rinnovabile in loco;

c)

apparecchiature e relative infrastrutture incorporate nell’edificio per la ricarica di veicoli elettrici degli utenti dell’edificio;

d)

investimenti per la digitalizzazione dell’edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all’intelligenza. Gli investimenti ammissibili possono comprendere interventi che si limitano al cablaggio passivo interno o al cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva sulla proprietà privata situata al di fuori dell’edificio. Sono esclusi i cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata.»;

c)

i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   I costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi del progetto di efficienza energetica, fatta eccezione per gli edifici di cui al paragrafo 2 bis, per i quali i costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi del progetto di efficienza energetica nonché al costo degli investimenti per le diverse attrezzature di cui al paragrafo 2 bis.

4.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di dotazione, equity, garanzia o prestito a favore di un fondo per l’efficienza energetica o di un altro intermediario finanziario, che li trasferiscono nella misura più ampia possibile ai proprietari degli immobili o ai locatari, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d’interesse inferiori.

5.   Gli aiuti concessi dal fondo per l’efficienza energetica o da un altro intermediario finanziario a favore di progetti ammissibili per l’efficienza energetica possono assumere la forma di prestiti o di garanzie. Il valore nominale del prestito o l’importo garantito non superano i 15 milioni di EUR per progetto a livello dei beneficiari finali, tranne nel caso degli investimenti combinati di cui al paragrafo 2 bis, per i quali non supera i 30 milioni di EUR. La garanzia non supera l’80 % del relativo prestito.»;

22)

L’articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Articolo 52

Aiuti a favore delle reti fisse a banda larga

1.   Gli aiuti per la realizzazione di reti fisse a banda larga sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   I costi ammissibili sono tutti i costi di costruzione, gestione e funzionamento di una rete fissa a banda larga. L’importo massimo dell’aiuto per progetto è stabilito sulla base di una procedura di selezione competitiva, conformemente al paragrafo 6, lettera a). Se un investimento è realizzato conformemente al paragrafo 6, lettera b), senza una procedura di selezione competitiva, l’importo dell’aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, e verificato ex post o mediante un meccanismo di recupero.

3.   Sono ammissibili i seguenti tipi di investimento alternativi:

a)

sviluppo di reti fisse a banda larga per collegare gli utenti privati e i motori socioeconomici nelle zone in cui non sono presenti reti in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 30 Mbps (velocità soglia) né esistono programmi credibili di sviluppo di tali reti entro tre anni dal momento della pubblicazione della misura di aiuto prevista o entro lo stesso orizzonte temporale dello sviluppo della rete sovvenzionata, che non può essere inferiore a due anni, aspetto che sarà verificato mediante mappatura e consultazione pubblica a norma del paragrafo 4. Sono escluse le zone in cui esiste o è programmata in modo credibile almeno una rete in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 30 Mbps. La rete sovvenzionata dovrà prevedere almeno il raddoppio delle velocità di scaricamento e caricamento rispetto alle reti esistenti o programmate in modo credibile e dovrà essere in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 30 Mbps (velocità obiettivo).

b)

Sviluppo di reti fisse a banda larga per collegare gli utenti privati e i motori socioeconomici nelle zone in cui non sono presenti reti in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps (velocità soglia) né esistono programmi credibili di sviluppo di tali reti entro tre anni dal momento della pubblicazione della misura di aiuto prevista o entro lo stesso orizzonte temporale dello sviluppo della rete sovvenzionata non inferiore a due anni. Tale aspetto è verificato mediante mappatura e consultazione pubblica a norma del paragrafo 4. Sono escluse le zone in cui esiste o è programmata in modo credibile una rete in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps. La rete sovvenzionata dovrà prevedere almeno il raddoppio delle velocità di scaricamento e caricamento rispetto alle reti esistenti o programmate in modo credibile e dovrà essere in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 300 Mbps e velocità di caricamento di almeno 100 Mbps (velocità obiettivo);

c)

Sviluppo di reti fisse a banda larga per collegare soltanto i motori socioeconomici nelle zone in cui è presente soltanto una rete in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps ma inferiori a 300 Mbps (velocità soglia) e non esistono programmi credibili di sviluppo di tali reti entro tre anni dal momento della pubblicazione della misura di aiuto prevista o entro lo stesso orizzonte temporale dello sviluppo della rete sovvenzionata, non inferiore a due anni. Detto aspetto sarà verificato mediante mappatura e consultazione pubblica a norma del paragrafo 4. Sono escluse le zone in cui esiste o è programmata in modo credibile almeno una rete in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 300 Mbps. Sono escluse anche le zone in cui esistono o sono programmate in modo credibile almeno due reti in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps. La rete sovvenzionata dovrà prevedere almeno il raddoppio delle velocità di scaricamento e caricamento rispetto alle reti esistenti o programmate in modo credibile e dovrà essere in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps (velocità obiettivo).

4.   La mappatura e la consultazione pubblica di cui al paragrafo 3 soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a)

La mappatura individua le zone geografiche interessate dall’intervento pubblico e tiene conto di tutte le reti pubbliche e private attuali in grado di fornire in modo affidabile le velocità soglia di cui al paragrafo 3, in funzione del tipo di investimento. La mappatura è effettuata: i) per le reti puramente fisse, a livello di indirizzo in base ai locali serviti e ii) per le reti fisse di accesso senza fili, a livello di indirizzo in base ai locali serviti o in base a griglie non superiori a 100 × 100 metri. Per i punti i) e ii) la mappatura verrà sempre verificata attraverso una consultazione pubblica;

b)

La consultazione pubblica è effettuata dall’autorità pubblica competente mediante la pubblicazione delle caratteristiche principali della misura pianificata e dell’elenco delle zone geografiche individuate nell’esercizio di mappatura conformemente alla lettera a) su un apposito sito web (compreso a livello nazionale). Nel quadro della consultazione pubblica, le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sulla misura e informazioni circostanziate conformemente alla lettera a) in merito alle reti in grado di fornire in modo affidabile le velocità di soglia di cui al paragrafo 3 nella zona interessata che siano esistenti o programmate in modo credibile entro tre anni dal momento della pubblicazione della misura di aiuto prevista. Se l’autorità che concede l’aiuto necessita di un orizzonte temporale più breve o più lungo di tre anni per lo sviluppo dell’infrastruttura sovvenzionata, lo stesso orizzonte temporale, che non può essere inferiore a due anni, deve essere utilizzato anche per valutare se esistano programmi credibili di sviluppo delle reti di cui alla frase precedente. L’inchiesta pubblica dura almeno trenta giorni.

5.   Il progetto sovvenzionato apporta un miglioramento significativo (salto di qualità) rispetto alle reti esistenti o di cui è programmato in modo credibile lo sviluppo entro tre anni dalla data di pubblicazione della misura di aiuto pianificata o entro il medesimo orizzonte temporale previsto per lo sviluppo della rete sovvenzionata, che non può essere inferiore a due anni, conformemente al paragrafo 4. Tale miglioramento si verifica se, a seguito dell’intervento sovvenzionato, sono effettuati nuovi investimenti significativi nella rete a banda larga e se la rete sovvenzionata apporta al mercato nuove significative capacità in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza del servizio di banda larga rispetto alle reti esistenti o programmate in modo credibile. Il progetto deve comprendere nuovi investimenti significativi a favore della infrastruttura passiva, che vanno oltre gli investimenti marginali connessi solo al potenziamento degli elementi attivi della rete.

6.   Gli aiuti sono concessi secondo le seguenti modalità:

a)

gli aiuti sono assegnati ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, fatte salve le norme applicabili in materia di appalti pubblici, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ai fini della procedura di selezione competitiva, l’autorità che concede l’aiuto stabilisce in anticipo criteri qualitativi di aggiudicazione oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che devono essere ponderati in funzione dell’importo di aiuto richiesto. A condizioni di qualità simili, l’aiuto è concesso all’offerente che chiede l’importo di aiuto più basso.

b)

Se l’aiuto è concesso, senza una procedura di selezione competitiva, a un’autorità pubblica che svilupperà e gestirà, direttamente o tramite un organismo interno (in-house entity), una rete fissa a banda larga, l’autorità pubblica o l’organismo interno, a seconda dei casi, fornisce, utilizzando la rete sovvenzionata, soltanto servizi all’ingrosso. L’autorità pubblica garantisce la separazione contabile tra i fondi utilizzati per il funzionamento della rete e gli altri fondi a sua disposizione. Eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la costruzione e la gestione della rete sono assegnate sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, fatte salve le norme applicabili in materia di appalti pubblici, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

7.   La gestione della rete sovvenzionata sarà tale da offrire un accesso attivo e passivo all’ingrosso che sia il più ampio possibile, conformemente all’articolo 2, punto 139, a condizioni eque e non discriminatorie, e che preveda la disaggregazione fisica. Un progetto può offrire una disaggregazione virtuale anziché una disaggregazione fisica se il prodotto di accesso virtuale è dichiarato equivalente alla disaggregazione fisica da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione. I diritti di accesso attivo all’ingrosso sono concessi per almeno sette anni e il diritto di accesso a cavidotti o tralicci non è limitato nel tempo. Le stesse condizioni di accesso si applicano all’intera rete sovvenzionata, comprese le parti della rete in cui sono state utilizzate infrastrutture esistenti. Gli obblighi relativi alla fornitura dell’accesso devono trovare applicazione indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento della rete sovvenzionata. Nel caso di aiuti alla costruzione di cavidotti, questi devono essere sufficientemente capienti da alloggiare almeno tre reti e diverse topologie di rete.

8.   Il prezzo di accesso all’ingrosso sarà basato su uno dei seguenti parametri di riferimento: i) i prezzi medi all’ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili, ma più competitive, dello Stato membro o dell’Unione; o ii) in assenza di tali prezzi pubblicati, i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall’autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati; o iii) in assenza di tali prezzi pubblicati o regolamentati, la fissazione dei prezzi sarà conforme agli obblighi in materia di orientamento dei costi e di metodologia previsti dal quadro normativo del settore. Fatte salve le competenze dell’autorità nazionale di regolamentazione previste dal quadro normativo, l’autorità nazionale di regolamentazione è consultata in merito ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all’applicazione del presente articolo.

9.   Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero se l’importo dell’aiuto concesso al progetto è superiore a 10 milioni di EUR.»;

23)

sono inseriti i seguenti articoli 52 bis, 52 ter e 52 quater:

«Articolo 52 bis

Aiuti per le reti mobili 4G e 5G

1.   Gli aiuti per la realizzazione di reti mobili 4G e 5G sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   I costi ammissibili sono tutti i costi di costruzione, gestione e funzionamento di una rete mobile passiva. L’importo massimo dell’aiuto per progetto è stabilito sulla base di una procedura di selezione competitiva, conformemente al paragrafo 7, lettera a). Se un investimento è realizzato conformemente al paragrafo 7, lettera b), senza una procedura di selezione competitiva, l’importo dell’aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, e verificato ex post o mediante un meccanismo di recupero.

3.   Gli investimenti nelle reti 5G sono effettuati in zone in cui non sono state installate reti mobili o in cui sono disponibili solo reti mobili in grado di supportare servizi mobili fino al 3G e in cui non esistono reti mobili 4G e 5G o non ne è programmata in modo credibile la realizzazione entro tre anni dalla data di pubblicazione della misura di aiuto pianificata o entro il medesimo orizzonte temporale previsto per la realizzazione della rete sovvenzionata, non inferiore ai due anni. Detto aspetto è verificato mediante mappatura e consultazione pubblica, conformemente al paragrafo 4. Gli investimenti nelle reti 4G sono effettuati in zone in cui non sono state installate reti mobili o in cui sono disponibili solo reti mobili in grado di supportare servizi mobili fino al 2G e in cui non esistono reti mobili 3G, 4G e 5G o non ne è programmata in modo credibile la realizzazione entro tre anni dalla data di pubblicazione della misura di aiuto pianificata o entro il medesimo orizzonte temporale previsto per la realizzazione della rete sovvenzionata, non inferiore ai due anni. Detto aspetto è verificato mediante mappatura e consultazione pubblica, conformemente al paragrafo 4.

4.   La mappatura e la consultazione pubblica di cui al paragrafo 3 soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a)

la mappatura individua con chiarezza le zone geografiche interessate dall’intervento pubblico e tiene conto di tutte le reti mobili attuali, in funzione del tipo di investimento. La mappatura è effettuata sulla base di griglie di reti di un massimo di 100 × 100 metri. La mappatura è sempre verificata attraverso una consultazione pubblica;.

b)

La consultazione pubblica è effettuata dall’autorità pubblica competente mediante la pubblicazione delle caratteristiche principali della misura pianificata e dell’elenco delle zone geografiche individuate nell’esercizio di mappatura conformemente alla lettera a) su un apposito sito web (compreso a livello nazionale). Nel quadro della consultazione pubblica, le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sulla misura e informazioni circostanziate conformemente alla lettera a) in merito alle reti mobili esistenti nella zona interessata o programmate in modo credibile entro tre anni dal momento della pubblicazione della misura di aiuto prevista. Se l’autorità che concede l’aiuto necessita di un orizzonte temporale più breve o più lungo di tre anni per lo sviluppo dell’infrastruttura sovvenzionata, lo stesso orizzonte temporale, che non può essere inferiore a due anni, deve essere utilizzato anche per valutare se esistano programmi credibili di sviluppo delle reti di cui alla frase precedente. L’inchiesta pubblica dura almeno trenta giorni.

5.   L’infrastruttura sovvenzionata non è presa in considerazione ai fini degli obblighi di copertura che incombono agli operatori di reti mobili in base alle condizioni associate ai diritti di utilizzo dello spettro 4G e 5G.

6.   Il progetto che beneficia degli aiuti apporta un miglioramento significativo (salto di qualità) rispetto alle reti mobili esistenti o di cui è programmato in modo credibile lo sviluppo entro tre anni dalla data di pubblicazione della misura di aiuto pianificata o entro il medesimo orizzonte temporale previsto per lo sviluppo della rete sovvenzionata, che non può essere inferiore a due anni, conformemente al paragrafo 4. Tale miglioramento si verifica se, a seguito dell’intervento sovvenzionato, vengono effettuati nuovi investimenti significativi nella rete mobile e se la rete sovvenzionata apporta al mercato nuove significative capacità in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza del servizio mobile rispetto alle reti esistenti o programmate in modo credibile. Il progetto deve comprendere nuovi investimenti significativi a favore della infrastruttura passiva, che vanno oltre gli investimenti marginali connessi solo al potenziamento degli elementi attivi della rete.

7.   Gli aiuti sono concessi secondo le seguenti modalità:

a)

gli aiuti sono assegnati ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, fatte salve le norme applicabili in materia di appalti pubblici, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ai fini della procedura di selezione competitiva, l’autorità che concede l’aiuto stabilisce in anticipo criteri qualitativi di aggiudicazione oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che devono essere ponderati in funzione dell’importo di aiuto richiesto. A condizioni di qualità simili, l’aiuto è concesso all’offerente che chiede l’importo di aiuto più basso.

b)

Se l’aiuto è concesso, senza una procedura di selezione competitiva, a un’autorità pubblica che svilupperà e gestirà, direttamente o tramite un organismo interno (in-house entity), una rete mobile passiva, l’autorità pubblica o l’organismo interno, a seconda dei casi, fornisce, utilizzando la rete sovvenzionata, soltanto servizi all’ingrosso. L’autorità pubblica garantisce la separazione contabile tra i fondi utilizzati per il funzionamento della rete e gli altri fondi a sua disposizione. Eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la costruzione e la gestione della rete sono assegnate sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, fatte salve le norme applicabili in materia di appalti pubblici, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

8.   La gestione della rete sovvenzionata sarà tale da offrire un accesso attivo e passivo all’ingrosso che sia il più ampio possibile, conformemente all’articolo 2, punto 139), a condizioni eque e non discriminatorie. I diritti di accesso attivo all’ingrosso sono concessi per almeno sette anni e il diritto di accesso all’ingrosso all’infrastruttura fisica, compresi cavidotti o tralicci, non è limitato nel tempo. Le stesse condizioni di accesso si applicano all’intera rete sovvenzionata, comprese le parti di tale rete in cui sono state utilizzate infrastrutture esistenti. Gli obblighi relativi alla fornitura dell’accesso devono trovare applicazione indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento della rete sovvenzionata. Nel caso di aiuti alla costruzione di cavidotti, questi ultimi devono essere sufficientemente capienti da alloggiare almeno i cavi di tutti gli operatori di reti mobili esistenti.

9.   Il prezzo di accesso all’ingrosso sarà basato su uno dei seguenti parametri di riferimento: i) i prezzi medi all’ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili, ma più competitive, dello Stato membro o dell’Unione; o ii) in assenza di tali prezzi pubblicati, i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall’autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati; o iii) in assenza di tali prezzi pubblicati o regolamentati, la fissazione dei prezzi sarà conforme agli obblighi in materia di orientamento dei costi e di metodologia previsti dal quadro normativo del settore. Fatte salve le competenze dell’autorità nazionale di regolamentazione previste dal quadro normativo, l’autorità nazionale di regolamentazione è consultata in merito ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all’applicazione del presente articolo.

10.   Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero se l’importo dell’aiuto concesso al progetto è superiore a 10 milioni di EUR.

11.   L’uso della rete 4G o 5G finanziata con fondi pubblici per la fornitura di servizi di accesso fisso senza fili è consentito soltanto conformemente alle seguenti disposizioni:

a)

Nelle zone in cui non sono presenti reti in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 30 Mbps né esistono programmi credibili di sviluppo di tali reti entro tre anni dal momento della pubblicazione della misura di aiuto prevista o entro lo stesso orizzonte temporale dello sviluppo della rete sovvenzionata, che non può essere inferiore a due anni, se risultano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) l’esercizio di mappatura e di consultazione pubblica tiene conto anche delle reti fisse a banda larga fisse esistenti o programmate in modo credibile, conformemente all’articolo 52, paragrafo 4; ii) la soluzione fissa di accesso senza fili 4G o 5G oggetto dell’aiuto è in grado di fornire in modo affidabile velocità di download di almeno 30 Mbps e di assicurare almeno un raddoppio della velocità di scaricamento e caricamento rispetto alle reti fisse esistenti o programmate in modo credibile in tali zone;

b)

Nelle zone in cui non sono presenti reti in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps né esistono programmi credibili di sviluppo di tali reti entro tre anni dal momento della pubblicazione della misura di aiuto prevista o entro lo stesso orizzonte temporale dello sviluppo della rete sovvenzionata, che non può essere inferiore a due anni, se risultano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) l’esercizio di mappatura e di consultazione pubblica tiene conto anche delle reti fisse a banda larga fisse esistenti o programmate in modo credibile, conformemente all’articolo 52, paragrafo 4; ii) la soluzione fissa di accesso senza fili 4G o 5G oggetto dell’aiuto è in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 300 Mbps e velocità di caricamento di almeno 100 Mbps e di assicurare almeno un raddoppio della velocità di scaricamento e caricamento rispetto alle reti fisse esistenti o programmate in modo credibile in tali zone.

Articolo 52 ter

Aiuti per progetti di interesse comune nel settore dell’infrastruttura transeuropea di connettività digitale

1.   Gli aiuti a favore di progetti di interesse comune nel settore dell’infrastruttura transeuropea di connettività digitale finanziati a norma del regolamento (UE) 2021/1153 o insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità a norma di detto regolamentosono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   I progetti soddisfano le condizioni generali cumulative di compatibilità di cui al paragrafo 3. Essi rientrano inoltre in una delle categorie di progetti ammissibili di cui al paragrafo 4 e soddisfano tutte le condizioni specifiche di compatibilità per la pertinente categoria di cui al medesimo paragrafo. Solo i progetti che si riferiscono esclusivamente agli elementi e alle entità specificati, per ciascuna categoria pertinente, al paragrafo 4 rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione di cui al paragrafo 1.

3.   Le condizioni generali cumulative di compatibilità sono le seguenti:

a)

il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni che non contengano alcun sostegno finanziario pubblico. Quando il contributo del 25 % del beneficiario è fornito attraverso finanziamenti esterni mediante una piattaforma di investimento che combina diverse fonti di finanziamento, la condizione che il finanziamento esterno non debba contenere alcun sostegno finanziario pubblico di cui alla frase precedente è sostituita dal requisito che nella piattaforma sia presente almeno il 30 % di investimenti privati.

b)

Sono ammissibili all’aiuto soltanto i costi di investimento ammissibili per la realizzazione dell’infrastruttura a norma del regolamento (UE) 2021/1153.

c)

Il progetto deve essere selezionato conformemente al regolamento (UE) 2021/1153 secondo una delle seguenti modalità:

i)

da un intermediario finanziario indipendente, nominato dalla Commissione sulla base di orientamenti per gli investimenti concordati congiuntamente;

ii)

dalla Commissione mediante una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori;

iii)

da esperti indipendenti nominati dalla Commissione;

d)

Il progetto deve consentire di ottenere capacità di connettività che vanno oltre i requisiti relativi a eventuali obblighi giuridici esistenti, come quelli associati al diritto di utilizzare lo spettro;

e)

Il progetto deve garantire a terzi il libero accesso all’ingrosso, compresa la disaggregazione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, conformemente all’articolo 52, paragrafi 7 e 8, o, a seconda dei casi, all’articolo 52 bis, paragrafi 8 e 9.

4.   Le categorie dei progetti ammissibili e le specifiche condizioni cumulative di compatibilità ad essi applicabili sono le seguenti:

a)

Gli investimenti nella realizzazione di una sezione transfrontaliera di un corridoio 5G lungo un corridoio di trasporto individuato negli orientamenti per la rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 (corridoi TEN-T) che soddisfano le seguenti specifiche condizioni cumulative:

i)

il progetto consiste in una sezione transfrontaliera di un corridoio 5G che attraversa la frontiera tra due o più Stati membri o attraversa la frontiera di almeno uno Stato membro e di almeno un paese dello Spazio economico europeo;

ii)

il totale delle sezioni transfrontaliere dei corridoi 5G situati in uno Stato membro non rappresenta più del 15 % della lunghezza totale dei corridoi 5G lungo la rete centrale transeuropea dei trasporti di tale Stato membro che non sono soggetti ad alcun obbligo giuridico esistente, ad esempio agli obblighi associati al diritto di utilizzo dello spettro. In via eccezionale, se uno Stato membro sostiene la realizzazione di corridoi 5G transfrontalieri lungo la sua rete globale transeuropea dei trasporti, il totale delle sezioni transfrontaliere dei corridoi 5G situati in quello Stato membro non rappresenta più del 15 % della lunghezza totale dei corridoi 5G lungo la rete globale transeuropea dei trasporti di tale Stato membro che non sono soggetti ad alcun obbligo giuridico esistente, ad esempio agli obblighi associati al diritto di utilizzo dello spettro;

iii)

il progetto apporta nuovi investimenti significativi a favore della rete mobile 5G adatta a servizi di mobilità connessi e automatizzati, che vanno oltre gli investimenti marginali connessi solo al potenziamento degli elementi attivi della rete;

iv)

il progetto sostiene lo sviluppo di nuove infrastrutture passive solo se le infrastrutture passive esistenti non possono essere riutilizzate;

b)

Gli investimenti nella realizzazione di una sezione transfrontaliera di una rete paneuropea di dorsali terabit che sostiene gli obiettivi dell’impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni, mediante l’interconnessione di determinate strutture di calcolo, strutture di supercalcolo e infrastrutture di dati che soddisfano le seguenti condizioni specifiche cumulative:

i)

il progetto prevede lo sviluppo o l’acquisizione di attivi per la connettività, tra cui diritti irrevocabili d’uso (indefeasible rights of use), fibra spenta o apparecchiature, per la costruzione di una sezione transfrontaliera di una rete paneuropea di dorsali che sostiene l’interconnessione, con connettività da punto a punto non vincolata di almeno 1 Tbps, di almeno due strutture di calcolo, strutture di supercalcolo o infrastrutture di dati che: 1) sono soggetti ospitanti dell’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo istituita a norma del regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio (*), o sono infrastrutture di ricerca e altre infrastrutture di calcolo e di dati a sostegno di iniziative faro e missioni in materia di ricerca di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) e al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, che contribuiscono agli obiettivi dell’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo; e 2) sono ubicate in almeno due Stati membri o almeno in uno Stato membro e almeno un membro dello Spazio europeo della ricerca;

ii)

il progetto apporta nuovi investimenti significativi a favore della rete di dorsali, che vanno al di là degli investimenti marginali, come gli investimenti connessi a semplici aggiornamenti o licenze di software;

iii)

l’acquisizione degli attivi per la connettività viene effettuata tramite appalto pubblico;

iv)

il progetto sostiene lo sviluppo di nuove infrastrutture passive solo se le infrastrutture passive esistenti non possono essere riutilizzate;

c)

Gli investimenti nella realizzazione di una sezione transfrontaliera della rete di dorsali che interconnette infrastrutture cloud di determinati motori socioeconomici che sono conformi alle seguenti condizioni specifiche cumulative:

i)

il progetto prevede l’interconnessione tra le infrastrutture cloud di motori socioeconomici costituiti da amministrazioni pubbliche o entità pubbliche o private incaricate della gestione di servizi di interesse generale o di servizi di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato;

ii)

il progetto consiste in una sezione transfrontaliera della realizzazione di nuove reti di dorsali transfrontaliere o nel potenziamento significativo delle reti esistenti di tale tipo 1) che attraversano la frontiera tra due o più Stati membri o 2) attraversano la frontiera tra almeno uno Stato membro e almeno un paese dello Spazio economico europeo;

iii)

il progetto riguarda almeno due motori socioeconomici ammissibili di cui al punto i), ciascuno dei quali attivo in uno Stato membro diverso oppure in uno Stato membro e in un paese dello Spazio economico europeo;

iv)

il progetto apporta nuovi investimenti significativi a favore della rete di dorsali, che vanno al di là degli investimenti marginali, come gli investimenti connessi a semplici aggiornamenti o licenze di software. Il progetto è in grado di fornire in modo affidabile velocità simmetriche di scaricamento e caricamento di almeno multipli di 10 Gbps;

v)

il progetto sostiene lo sviluppo di nuove infrastrutture passive solo se le infrastrutture passive esistenti non possono essere riutilizzate;

d)

Investimenti nella realizzazione di una rete cablata sottomarina che soddisfa le seguenti condizioni specifiche cumulative:

i)

il progetto consiste in una sezione transfrontaliera di una rete cablata sottomarina che 1) attraversa la frontiera tra due o più Stati membri o 2) attraversa la frontiera di almeno uno Stato membro e almeno un paese dello Spazio economico europeo. In alternativa, l’entità che riceve gli aiuti garantisce soltanto la fornitura di servizi all’ingrosso e l’infrastruttura sostenuta migliora la connettività delle regioni ultraperiferiche, dei territori d’oltremare o delle regioni insulari europee, anche all’interno di un unico Stato membro;

ii)

il progetto non deve riguardare rotte già servite da almeno due infrastrutture di reti di dorsali esistenti o programmate in modo credibile;

iii)

il progetto apporta un nuovo investimento significativo a favore della rete cablata sottomarina, mediante l’installazione di nuovi cavi sottomarini o il collegamento a un cavo sottomarino esistente, rispondendo a problemi di ridondanza e andando oltre gli investimenti marginali. Il progetto è in grado di fornire in modo affidabile velocità simmetriche di scaricamento e caricamento di almeno 1 Gbps;

iv)

il progetto sostiene lo sviluppo di nuove infrastrutture passive solo se le infrastrutture passive esistenti non possono essere riutilizzate.

Articolo 52 quater

Buoni per il collegamento a internet

1.   Gli aiuti sotto forma di regimi di buoni per il collegamento a internet concessi a favore dei consumatori per agevolare il telelavoro e l’accesso a servizi di istruzione e formazione online o delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   La durata di un regime di buoni non supera i 24 mesi.

3.   Sono ammissibili le seguenti categorie di regimi di buoni:

a)

regimi di buoni messi a disposizione dei consumatori per abbonarsi a un nuovo servizio di accesso a internet a banda larga o per potenziare l’abbonamento esistente a un servizio che fornisce velocità di scaricamento di almeno 30 Mbps, a condizione che tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica in grado di fornire in modo affidabile velocità di almeno 30 Mbps risultino ammissibili nell’ambito del regime di buoni, mentre i buoni non possono essere concessi per cambiare fornitore passando a un fornitore che offre le stesse velocità o per il potenziamento di un abbonamento esistente che prevede una velocità di scaricamento di almeno 30 Mbps;

b)

regimi di buoni messi a disposizione di PMI per abbonarsi a un nuovo servizio di accesso a internet a banda larga o per potenziare l’abbonamento esistente a un servizio che fornisce velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps, a condizione che tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica in grado di fornire in modo affidabile velocità di almeno 100 Mbps risultino ammissibili nell’ambito del regime di buoni, mentre i buoni non possono essere concessi per cambiare fornitore passando a un fornitore che offre le stesse velocità o per il potenziamento di un abbonamento esistente che prevede una velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps.

4.   I buoni possono coprire fino al 50 % del totale dei costi di installazione e dell’abbonamento mensile a un servizio di accesso a internet a banda larga che offra le velocità di cui al paragrafo 3, sia come servizio unico sia nel quadro di un pacchetto di servizi, che comprenda almeno l’apparecchiatura terminale necessaria (modem/router) per l’accesso a internet alla velocità specificata al paragrafo 3. Il buono è pagato dalle autorità pubbliche direttamente agli utenti finali o direttamente al fornitore di servizi scelto dagli utenti finali, nel qual caso l’importo del buono è detratto dalla fattura a carico dell’utente finale.

5.   I buoni possono essere concessi ai consumatori o alle PMI solo nelle zone in cui esiste almeno una rete in grado di fornire in modo affidabile le velocità di cui al paragrafo 3, aspetto che sarà verificato mediante mappatura e consultazione pubblica. L’esercizio di mappatura e la consultazione pubblica individuano le zone geografiche coperte da almeno una rete in grado di fornire in modo affidabile la velocità specificata al paragrafo 3 per la durata del regime di buoni e i fornitori ammissibili presenti nella zona e consentono di raccogliere le informazioni necessarie per calcolare la loro quota di mercato. La mappatura è effettuata i) per le reti puramente fisse, a livello di indirizzo in base ai locali serviti e ii) per le reti fisse di accesso senza fili, a livello di indirizzo in base ai locali serviti o in base a griglie non superiori a 100 × 100 metri. La mappatura è sempre verificata attraverso una consultazione pubblica. La consultazione pubblica è effettuata dall’autorità pubblica competente mediante la pubblicazione delle caratteristiche principali della misura pianificata e dell’elenco delle zone geografiche individuate nell’esercizio di mappatura su un apposito sito web, compreso a livello nazionale. Nel quadro della consultazione pubblica, le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sulla misura proposta e informazioni circostanziate in merito alle reti esistenti in grado di offrire la velocità di cui al paragrafo 3. L’inchiesta pubblica dura almeno trenta giorni.

6.   Il regime di buoni rispetta il principio della neutralità tecnologica, nel senso che i buoni possono essere utilizzati per abbonamenti ai servizi offerti da qualsiasi operatore in grado di fornire in modo affidabile le velocità di cui al paragrafo 3 su una rete a banda larga esistente, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate. Al fine di agevolare la scelta dei consumatori o delle PMI, l’elenco dei fornitori ammissibili per ciascuna zona geografica interessata è pubblicato online e ogni fornitore interessato può chiedere di esservi incluso, sulla base di criteri aperti, trasparenti e non discriminatori.

7.   Per essere ammissibile, nei casi in cui il fornitore del servizio di accesso a internet a banda larga sia integrato verticalmente e detenga una quota di mercato al dettaglio superiore al 25 %, esso deve offrire, sul corrispondente mercato di accesso all’ingrosso, a qualsiasi fornitore di servizi di comunicazione elettronica almeno un prodotto di accesso all’ingrosso in grado di garantire che il soggetto che richiede l’accesso sia in grado di fornire in modo affidabile un servizio al dettaglio alla velocità specificata al paragrafo 3, a condizioni aperte, trasparenti e non discriminatorie. Il prezzo di accesso all’ingrosso sarà basato su uno dei seguenti parametri di riferimento: i) i prezzi medi all’ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili, ma più competitive, dello Stato membro o dell’Unione; o ii) in assenza di tali prezzi pubblicati, i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall’autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati; o iii) in assenza di tali prezzi pubblicati o regolamentati, la fissazione dei prezzi sarà conforme agli obblighi in materia di orientamento dei costi e di metodologia previsti dal quadro normativo del settore. Fatte salve le competenze dell’autorità nazionale di regolamentazione previste dal quadro normativo, l’autorità nazionale di regolamentazione è consultata in merito ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all’applicazione del presente articolo.

(*)  Regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che istituisce l’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo ST/10594/2018/INIT (GU L 252 dell’8.10.2018, pag. 1)."

(**)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).»;"

24)

dopo l’articolo 56 quater è inserita la seguente sezione 16:

«SEZIONE 16

Aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU

Articolo 56 quinquies

Ambito di applicazione e condizioni comuni

1.   La presente sezione si applica agli aiuti contenuti in prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU che concedono sostegno ai partner esecutivi, agli intermediari finanziari o ai beneficiari finali.

2.   Gli aiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al capo I, al presente articolo e all’articolo 56 sexies o all’articolo 56 septies.

3.   Gli aiuti soddisfano tutte le condizioni applicabili di cui al regolamento (UE) 2021/523 e agli orientamenti sugli investimenti InvestEU di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2021/1078 della Commissione (*).

4.   Le soglie massime di cui agli articoli 56 sexies e 56 septies si applicano al finanziamento totale in essere, nella misura in cui tale finanziamento concesso nell’ambito di un prodotto finanziario sostenuto dal Fondo InvestEU contenga aiuti. Le soglie massime si applicano:

a)

per progetto, in caso di aiuti di cui all’articolo 56 sexies, paragrafi 2 e 4, all’articolo 56 sexies, paragrafo 5, lettera a), punto i), all’articolo 56 sexies, paragrafi 6 e 7, all’articolo 56 sexies, paragrafo 8, lettere a) e b), e all’articolo 56 sexies, paragrafo 9;

b)

per beneficiario finale, in caso di aiuti di cui all’articolo 56 sexies, paragrafo 5, lettera a), punti ii) e iii), all’articolo 56 sexies, paragrafo 8, lettera d), all’articolo 56 sexies, paragrafo 10, e all’articolo 56 septies.

5.   Gli aiuti non sono concessi sotto forma di rifinanziamenti o di garanzie sui portafogli esistenti di intermediari finanziari.

Articolo 56 sexies

Condizioni relative agli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU

1.   Gli aiuti a favore del beneficiario finale relativi a un prodotto finanziario sostenuto dal Fondo InvestEU:

a)

soddisfano le condizioni stabilite in uno dei paragrafi da 2 a 9; e

b)

se il finanziamento è concesso sotto forma di prestiti al beneficiario finale, al finanziamento si applica un tasso di interesse pari almeno al tasso di base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione del prestito.

2.   Gli aiuti a favore di progetti di interesse comune nel settore dell’infrastruttura transeuropea di connettività digitale finanziati a norma del regolamento (UE) 2021/1153 o insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro di detto regolamento sono concessi solo ai progetti che soddisfano tutte le condizioni generali e specifiche di compatibilità di cui all’articolo 52 ter. L’importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 150 milioni di EUR.

3.   Gli aiuti agli investimenti in reti fisse a banda larga per la connessione di solamente alcuni motori socioeconomici ammissibili soddisfano le seguenti condizioni:

a)

gli aiuti sono concessi solo a progetti che soddisfano tutte le condizioni di compatibilità di cui all’articolo 52, salvo diversa indicazione alle lettere c) e d) del presente paragrafo;

b)

l’importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per un progetto nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 150 milioni di EUR;

c)

il progetto prevede la connessione solamente tra i motori socioeconomici costituiti da amministrazioni pubbliche o entità pubbliche o private incaricate della gestione di servizi di interesse generale o di servizi di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato. Sono esclusi i progetti che comprendono elementi o entità diversi da quelli specificati al presente punto;

d)

in deroga all’articolo 52, paragrafo 4, il fallimento del mercato individuato deve essere verificato mediante una mappatura adeguata disponibile o, se questa non è disponibile, mediante una consultazione pubblica, secondo le modalità seguenti:

i)

la mappatura può essere considerata adeguata se è stata effettuata non più di 18 mesi prima e se comprende tutte le reti in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps ma inferiori a 300 Mbps (velocità soglia) che servono i locali di un motore socioeconomico ammissibile di cui alla lettera c). Tale mappatura deve essere effettuata dall’autorità pubblica competente, deve tenere conto di tutte le reti in grado di fornire in modo affidabile le velocità soglia installate o programmate in modo credibile nei tre anni successivi o entro lo stesso orizzonte temporale dell’intervento sovvenzionato programmato, che non può essere inferiore a due anni, e deve essere effettuata i) per le reti puramente fisse a livello di indirizzo sulla base dei locali serviti; e ii) per le reti fisse di accesso senza fili, a livello di indirizzo sulla base dei locali serviti o sulla base di reti non superiori a 100 × 100 metri;

ii)

La consultazione pubblica deve essere svolta dall’autorità pubblica competente mediante pubblicazione su un apposito sito web in cui si invitano le parti interessate a presentare osservazioni sul progetto di misura e a presentare informazioni circostanziate sulle reti in grado di fornire in modo affidabile velocità di download di almeno 100 Mbps ma inferiori a 300 Mbps (velocità soglia) esistenti o programmate in modo credibile nei prossimi tre anni o entro lo stesso orizzonte temporale dell’intervento sovvenzionato previsto, che non può essere inferiore a due anni, che servono i locali di un motore socioeconomico ammissibile di cui alla lettera c), sulla base di informazioni: i) per le reti puramente fisse, a livello di indirizzo in base ai locali serviti e ii) per le reti fisse di accesso senza fili, a livello di indirizzo in base ai locali serviti o in base a griglie non superiori a 100 × 100 metri. L’inchiesta pubblica dura almeno trenta giorni.

4.   Gli aiuti a favore della produzione di energia e delle infrastrutture energetiche soddisfano le seguenti condizioni:

a)

gli aiuti sono concessi solo per investimenti in infrastrutture energetiche nel settore del gas e dell’energia elettrica che non sono esenti dall’obbligo di concedere accesso a terzi, dalla regolamentazione tariffaria e dalla disaggregazione, sulla base della legislazione sul mercato interno dell’energia per le seguenti categorie di progetti:

i)

per quanto riguarda le infrastrutture del gas, i progetti inclusi nel vigente elenco dell’Unione relativo ai progetti di interesse comune di cui all’allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);

ii)

per quanto riguarda l’infrastruttura per l’energia elettrica:

1)

le reti intelligenti, compresi gli investimenti in infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica più sviluppate, più moderne e più intelligenti;

2)

altri progetti:

che soddisfano uno dei criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 347/2013; o

che sono inclusi nel vigente elenco dell’Unione relativo ai progetti di interesse comune di cui all’allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013;

3)

altri progetti, ad esclusione dello stoccaggio di energia elettrica, nelle zone assistite;

iii)

progetti di stoccaggio dell’energia elettrica, basati su tecnologie nuove e innovative, indipendentemente dal livello di tensione della connessione alla rete;

b)

gli aiuti agli investimenti a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili soddisfano i seguenti requisiti:

i)

gli aiuti sono concessi solo per nuovi impianti selezionati su base competitiva, trasparente, obiettiva e non discriminatoria;

ii)

gli aiuti possono essere concessi per nuovi impianti anche combinati con impianti di stoccaggio o elettrolizzatori, a condizione che l’impianto di stoccaggio dell’energia elettrica o dell’idrogeno e gli elettrolizzatori per l’idrogeno utilizzino esclusivamente energia generata da impianti di energia rinnovabile;

iii)

non sono concessi aiuti alle centrali idroelettriche che non soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2000/60/CE;

iv)

nel caso di impianti che producono biocarburanti, gli aiuti sono concessi solo agli impianti che producono biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari.

c)

L’importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per un progetto di cui alla lettera a) nel quadro del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 150 milioni di EUR. L’importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per un progetto di cui alla lettera b) nel quadro del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 75 milioni di EUR.

5.   Gli aiuti per le infrastrutture e le attività sociali, educative, culturali e a favore del patrimonio naturale soddisfano le seguenti condizioni:

a)

l’importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera:

i)

100 milioni di EUR per progetto, nel caso di investimenti in infrastrutture utilizzate per la prestazione di servizi sociali e per l’istruzione; 150 milioni di EUR per progetto per scopi culturali e di conservazione del patrimonio e per le attività di cui all’articolo 53, paragrafo 2, comprese le attività a favore del patrimonio naturale;

ii)

30 milioni di EUR per attività inerenti ai servizi sociali;

iii)

75 milioni di EUR per attività inerenti alla cultura e alla conservazione del patrimonio; e

iv)

5 milioni di EUR per l’istruzione e la formazione.

b)

Non sono concessi aiuti per la formazione volta a conformarsi ai requisiti nazionali obbligatori in materia di formazione.

6.   Gli aiuti a favore dei trasporti e delle infrastrutture di trasporto soddisfano le seguenti condizioni:

a)

gli aiuti a favore delle infrastrutture, esclusi i porti, sono concessi unicamente per i seguenti progetti:

i)

progetti di interesse comune di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1315/2013, ad eccezione dei progetti riguardanti le infrastrutture portuali e aeroportuali;

ii)

connessioni con i nodi urbani della rete transeuropea di trasporto;

iii)

il materiale rotabile destinato unicamente alla prestazione di servizi di trasporto ferroviario non coperti da un contratto di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (***), purché il beneficiario sia un nuovo operatore;

iv)

il trasporto urbano;

v)

infrastrutture di ricarica o di rifornimento che forniscono ai veicoli energia elettrica o idrogeno rinnovabile.

b)

Gli aiuti per le infrastrutture portuali soddisfano i seguenti requisiti:

i)

gli aiuti possono essere concessi solo per investimenti in infrastrutture di accesso e infrastrutture portuali messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria a condizioni di mercato;

ii)

eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la costruzione, l’ammodernamento, la gestione o la locazione di un’infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnate in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni;

iii)

non sono concessi aiuti per gli investimenti in sovrastrutture portuali.

c)

L’importo nominale del finanziamento totale concesso, a norma delle lettere a) e b), a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 150 milioni di EUR.

7.   Gli aiuti per altre infrastrutture soddisfano le seguenti condizioni:

a)

gli aiuti sono concessi unicamente per i seguenti progetti:

i)

investimenti nell’approvvigionamento idrico e nelle infrastrutture per le acque reflue per la cittadinanza;

ii)

investimenti per il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti ai fini del riutilizzo, in linea con l’articolo 47, paragrafi da 1 a 6, nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese;

iii)

investimenti nelle infrastrutture di ricerca;

iv)

investimenti per la costruzione o il potenziamento di strutture per i poli tematici per l’innovazione;

b)

l’importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 100 milioni di EUR.

8.   Gli aiuti per la protezione dell’ambiente, compresa la protezione del clima, soddisfano le seguenti condizioni:

a)

gli aiuti sono concessi unicamente per i seguenti progetti:

i)

investimenti che consentono alle imprese di porre rimedio o prevenire un danno all’ambiente fisico (compresi i cambiamenti climatici) o alle risorse naturali mediante attività proprie del beneficiario, nella misura in cui l’investimento va oltre le norme dell’Unione in materia di protezione dell’ambiente o innalza il livello di protezione dell’ambiente in assenza di norme dell’Unione o costituisce un adeguamento anticipato a future norme dell’Unione in materia di protezione dell’ambiente;

ii)

misure volte a migliorare l’efficienza energetica di un’impresa, nella misura in cui non sono effettuati miglioramenti dell’efficienza energetica per garantire che l’impresa rispetti le norme dell’Unione già adottate, anche se non sono ancora in vigore;

iii)

bonifica di siti contaminati, nella misura in cui non è stata individuata una persona fisica o giuridica responsabile del danno ambientale ai sensi della legge applicabile conformemente al principio “chi inquina paga” di cui all’articolo 45, paragrafo 3;

iv)

studi ambientali;

v)

rafforzamento e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se tale attività contribuisce a proteggere, conservare o ripristinare la biodiversità e a conseguire la buona condizione degli ecosistemi o a proteggere gli ecosistemi già in buone condizioni.

b)

Fatta salva la lettera a), se la misura di aiuto riguarda il miglioramento dell’efficienza energetica di 1) edifici residenziali, 2) edifici destinati all’offerta di servizi educativi e sociali o di servizi giudiziari, di polizia o antiincendio, 3) edifici adibiti alle attività connesse alla pubblica amministrazione o 4) edifici di cui ai punti 1), 2) o 3) e in cui attività diverse da quelle di cui ai punti 1), 2) o 3) occupano meno del 35 % della superficie interna, l’aiuto può essere concesso anche per interventi che, simultaneamente, migliorano l’efficienza energetica di tali edifici e integrano tutti o alcuni dei seguenti investimenti:

i)

impianti integrati che producono energia rinnovabile all’interno dell’edificio interessato dalla misura di aiuto per l’efficienza energetica. Gli impianti di energia rinnovabile integrati in loco riguardano la produzione di energia elettrica e/o termica e possono essere combinati con apparecchiature per lo stoccaggio dell’energia rinnovabile prodotta in loco;

ii)

impianti di stoccaggio in loco;

iii)

apparecchiature e relative infrastrutture incorporate nell’edificio per la ricarica di veicoli elettrici degli utenti dell’edificio;

iv)

investimenti per la digitalizzazione dell’edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all’intelligenza. Gli investimenti per la digitalizzazione dell’edificio possono includere interventi limitati al cablaggio passivo interno o al cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva sulla proprietà privata situata al di fuori dell’edificio. Sono esclusi i cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata.

Il beneficiario finale dell’aiuto può essere sia il proprietario che il locatario dell’edificio, a seconda di chi riceve il finanziamento del progetto;

c)

l’importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per un progetto di cui alla lettera a) nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 50 milioni di EUR;

d)

l’importo nominale del finanziamento totale concesso per un progetto di cui alla lettera b) nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 50 milioni di EUR per beneficiario finale ed edificio;

e)

gli aiuti a favore di misure volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici di cui alla lettera b) possono anche riguardare la facilitazione dei contratti di prestazione energetica alle seguenti condizioni:

i)

il sostegno assume la forma di un prestito o di una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica nell’ambito di un contratto di rendimento energetico o consiste in un prodotto finanziario volto a rifinanziare il rispettivo fornitore (ad esempio factoring, forfeiting);

ii)

l’importo nominale del finanziamento totale concesso nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 30 milioni di EUR;

iii)

il sostegno è erogato a PMI e piccole imprese a media capitalizzazione;

iv)

il sostegno è erogato per i contratti di rendimento energetico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 27, della direttiva 2012/27/UE;

v)

i contratti di rendimento energetico si riferiscono a un edificio di cui al paragrafo 8, lettera b).

9.   Gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo, innovazione e digitalizzazione soddisfano le seguenti condizioni:

a)

gli aiuti possono essere concessi per:

i)

la ricerca fondamentale;

ii)

la ricerca industriale;

iii)

lo sviluppo sperimentale;

iv)

l’innovazione dei processi o dell’organizzazione delle PMI;

v)

i servizi di consulenza in materia di innovazione e i servizi di supporto all’innovazione per le PMI;

vi)

la digitalizzazione delle PMI;

b)

per i progetti di cui alla lettera a), punti i), ii) e iii), l’importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 75 milioni di EUR. Per i progetti di cui alla lettera a), punti iv), v) e vi), l’importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 30 milioni di EUR.

10.   Le PMI o, se del caso, le piccole imprese a media capitalizzazione possono ricevere, oltre alle categorie di aiuto di cui ai paragrafi da 2 a 9, anche aiuti sotto forma di finanziamenti sostenuti dal Fondo InvestEU, a condizione che risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l’importo nominale del finanziamento totale concesso a un beneficiario finale nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non superi i 15 milioni di EUR e sia concesso:

i)

alle PMI non quotate che non sono ancora in attività in alcun mercato o sono in attività da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

ii)

alle PMI non quotate che entrano in un nuovo mercato del prodotto o geografico, in cui l’investimento iniziale per entrare su tale mercato deve essere superiore al 50 % del fatturato medio annuo nei cinque anni precedenti;

iii)

alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione che sono imprese innovative, così come definite all’articolo 2, punto 80);

b)

l’importo nominale del finanziamento totale concesso a un beneficiario finale nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non superi i 15 milioni di EUR e sia concesso alle PMI o alle piccole imprese a media capitalizzazione le cui principali attività sono ubicate in zone assistite, purché il finanziamento non sia utilizzato per la delocalizzazione di attività, come stabilito all’articolo 2, punto 61 bis);

c)

l’importo nominale del finanziamento totale concesso a un beneficiario finale nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non superi i 2 milioni di EUR e sia concesso alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione.

Articolo 56 septies

Condizioni relative agli aiuti contenuti nei prodotti finanziari commerciali intermediati sostenuti dal Fondo InvestEU

1.   I finanziamenti a favore di beneficiari finali sono concessi da intermediari finanziari commerciali che sono selezionati in modo aperto, trasparente e non discriminatorio e sulla base di criteri oggettivi.

2.   L’intermediario finanziario commerciale che concede i finanziamenti al beneficiario finale mantiene un’esposizione minima al rischio pari al 20 % di ciascuna operazione di finanziamento.

3.   L’importo nominale del finanziamento totale concesso a ciascun beneficiario finale tramite l’intermediario finanziario commerciale non supera i 7,5 milioni di EUR.

(*)  Regolamento delegato (UE) 2021/1078 della Commissione, del 14 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 18)."

(**)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39)."

(***)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).»."

25)

All’articolo 58, il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis.   Gli aiuti individuali concessi tra il 1o luglio 2014 e il 2 agosto 2021 in base alle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento della concessione dell’aiuto sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti individuali concessi prima del 1o luglio 2014 in base alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell’articolo 9, applicabili prima o dopo il 10 luglio 2017, o prima o dopo il 3 agosto 2021, sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.»;

26)

All’allegato II, la parte II è sostituita dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2021

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(4)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(5)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(6)  Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

(7)  Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).

(8)  Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021 che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).


ALLEGATO

«PARTE II

da presentare mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione in conformità dell’articolo 11

Indicare la disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria a norma della quale viene data attuazione alla misura di aiuto.

Obiettivo principale — Obiettivi generali (elenco)

Obiettivi

(elenco)

Intensità massima di aiuto

in %

o importo massimo annuo dell’aiuto in valuta nazionale (importo intero)

Maggiorazione PMI

in %

Aiuti a finalità regionale — Aiuti agli investimenti  (1) (articolo 14)

Regime

...%

...%

Aiuti ad hoc

...%

...%

Aiuti a finalità regionale — Aiuti al funzionamento (articolo 15)

Nelle zone scarsamente popolate [articolo 15, paragrafo 2)]

...%

...%

Nelle zone a bassissima densità demografica [articolo 15, paragrafo 3)]

...%

...%

Nelle regioni ultraperiferiche [articolo 15, paragrafo 4)]

...%

...%

Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano (articolo 16)

… valuta nazionale

...%

Aiuti alle PMI (articoli da 17 a 19 bis)

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (articolo 17)

...%

...%

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (articolo 18)

...%

...%

Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere (articolo 19)

...%

...%

Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”) o ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (“PEI”) (articolo 19 bis)

...%

...%

Importi limitati di aiuto per le PMI che beneficiano di progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”) o progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (“PEI”) (articolo 19 ter (2)

… valuta nazionale

...%

Aiuti per la cooperazione territoriale europea (articoli 20 e 20 bis)

Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea (articolo 20)

...%

...%

Aiuti di importo limitato alle imprese per la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea (articolo 20 bis (3)

… valuta nazionale

...%

Aiuti alle PMI — Accesso delle PMI ai finanziamenti (articoli 21 e 22)

Aiuti al finanziamento del rischio (articolo 21)

… valuta nazionale

...%

Aiuti alle imprese in fase di avviamento (articolo 22)

… valuta nazionale

...%

Aiuti alle PMI — Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI (articolo 23)

...%;

se la misura consiste in aiuti alle imprese in fase di avviamento:

… valuta nazionale

...%

Aiuti alle PMI — Aiuti ai costi di esplorazione (articolo 24)

...%

...%

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (articoli da 25 a 30)

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo-(articolo 25)

Ricerca fondamentale [articolo 25, paragrafo 2, lettera a)]

...%

...%

Ricerca industriale [articolo 25, paragrafo 2, lettera b)]

...%

...%

Sviluppo sperimentale [articolo 25, paragrafo 2, lettera c)]

...%

...%

Studi di fattibilità [articolo 25, paragrafo 2, lettera d)]

...%

...%

Aiuti a favore di progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità (articolo 25 bis)

… valuta nazionale

...%

Aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell’ambito della “verifica concettuale” (proof of concept) del CER (articolo 25 ter)

… valuta nazionale

...%

Aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati (articolo 25 ter)

...%

...%

Aiuti per le azioni di Teaming (articolo 25 quinquies)

...%

...%

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca (articolo 26)

...%

...%

Aiuti ai poli d’innovazione (articolo 27)

...%

...%

Aiuti all’innovazione a favore delle PMI (articolo 28)

...%

...%

Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione (articolo 29)

...%

...%

Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell’acquacoltura (articolo 30)

...%

...%

Aiuti alla formazione (articolo 31)

...%

...%

Aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità (articoli da 32 a 35)

Aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (articolo 32)

...%

...%

Aiuti all’occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali (articolo 33)

...%

...%

Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all’occupazione di lavoratori con disabilità (articolo 34)

...%

...%

Aiuti intesi a compensare i costi dell’assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati (articolo 35)

...%

...%

Aiuti per la tutela dell’ambiente (articoli da 36 a 49)

Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell’Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme (articolo 36)

...%

...%

Aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricarica o rifornimento accessibili al pubblico per veicoli stradali a emissioni zero o a basse emissioni (articolo 36 bis)

...%

...%

Aiuti agli investimenti per l’adeguamento anticipato a future norme dell’Unione (articolo 37)

...%

...%

Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica (articolo 38)

...%

...%

Aiuti agli investimenti a favore di progetti di efficienza energetica degli immobili sotto forma di strumenti finanziari (articolo 39)

… valuta nazionale

...%

Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento (articolo 40)

...%

...%

Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 41)

...%

...%

Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (articolo 42)

...%

...%

Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta (articolo 43)

...%

...%

Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio (articolo 44 del presente regolamento)

...%

...%

Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati (articolo 45)

...%

...%

Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico (articolo 46)

...%

...%

Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti (articolo 47)

...%

...%

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche (articolo 48)

...%

...%

Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale (articolo 49)

...%

...%

Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (articolo 50)

Intensità massima di aiuto

...%

...%

Tipo di calamità naturale

terremoto

valanga

frana

alluvione

tromba d’aria

uragano

eruzione vulcanica

incendio boschivo

Data in cui si è verificata la calamità

Dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote (articolo 51)

...%

...%

Aiuti per le reti fisse a banda larga (articolo 52)

… valuta nazionale

...%

Aiuti per le reti mobili 4G e 5G (articolo 52 bis)

… valuta nazionale

...%

Aiuti per progetti di interesse comune nel settore dell’infrastruttura transeuropea di connettività digitale (articolo 52 ter)

… valuta nazionale

...%

Buoni di collegamento a Internet (articolo 52 quater)

...%

...%

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (articolo 53)

...%

...%

Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive (articolo 54)

 

 

...%

...%

Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali (articolo 55)

...%

...%

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali (articolo 56)

...%

...%

Aiuti a favore degli aeroporti regionali (articolo 56 bis)

...%

...%

Aiuti a favore dei porti marittimi (articolo 56 ter)

...%

...%

Aiuti a favore dei porti interni (articolo 56 quater)

...%

...%

Aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU (articoli da 56 quinquies a 56 septies)

Articolo 56 sexies

Aiuti a favore di progetti di interesse comune nel settore dell’infrastruttura transeuropea di connettività digitale finanziato a norma del regolamento (UE) 2021/1153 o insignito di un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità a norma di detto regolamento [articolo 56 sexies, paragrafo 2)]

… valuta nazionale

...%

Aiuti agli investimenti in reti fisse a banda larga per la connessione di solamente alcuni motori socioeconomici ammissibili [articolo 56 sexies, paragrafo 3)]

… valuta nazionale

...%

Aiuti per la produzione di energia e per le infrastrutture energetiche [articolo 56 sexies, paragrafo 4)]

… valuta nazionale

...%

Aiuti per infrastrutture e attività sociali, educative, culturali e a favore del patrimonio naturale [articolo 56 sexies, paragrafo 5)]

… valuta nazionale

...%

Aiuti per i trasporti e per le infrastrutture di trasporto [articolo 56 sexies, paragrafo 6)]

… valuta nazionale

...%

Aiuti per altre infrastrutture [articolo 56 sexies, paragrafo 7]

… valuta nazionale

...%

Aiuti per la protezione dell’ambiente, compresa la protezione del clima [articolo 56 sexies, paragrafo 8)]

… valuta nazionale

...%

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo, innovazione digitalizzazione [articolo 56 sexies, paragrafo 9)]

… valuta nazionale

...%

Aiuti sotto forma di finanziamenti sostenuti dal Fondo InvestEU a favore delle PMI o delle piccole imprese a media capitalizzazione [articolo 56 sexies, paragrafo 10)]

… valuta nazionale

...%

Aiuti contenuti nei prodotti finanziari commerciali intermediati sostenuti dal Fondo InvestEU (articolo 56 septies)

… valuta nazionale

...%


(1)  In caso di aiuti ad hoc a finalità regionale che integrano aiuti concessi a norma di uno o più regimi di aiuti, indicare sia l’intensità dell’aiuto a norma del regime che l’intensità dell’aiuto ad hoc.

(2)  A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, le relazioni relative agli aiuti concessi a norma dell’articolo 19 ter non sono obbligatorie. La presentazione di tali relazioni è pertanto facoltativa.

(3)  A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, le relazioni sugli aiuti concessi a norma dell’articolo 20 bis non sono obbligatorie. La presentazione di tali relazioni è pertanto facoltativa.».


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