EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2032

Regolamento (UE) 2016/2032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti

GU L 317 del 23.11.2016, p. 105–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/05/2018; abrog. impl. da 32018R0643

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2032/oj

23.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/105


REGOLAMENTO (UE) 2016/2032 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche comparabili dei trasporti ferroviari nell'Unione.

(2)

La Commissione necessita di statistiche sul trasporto ferroviario di merci e passeggeri per monitorare e sviluppare la politica comune dei trasporti nonché gli elementi relativi ai trasporti delle politiche sulle regioni e sulle reti transeuropee.

(3)

Le statistiche sulla sicurezza ferroviaria sono inoltre necessarie affinché la Commissione possa preparare e monitorare le azioni dell'Unione nel settore della sicurezza dei trasporti. L'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie raccoglie i dati sugli incidenti nel quadro dell'allegato I della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per quanto riguarda gli indicatori comuni sulla sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.

(4)

È importante evitare la duplicazione dei lavori e ottimizzare l'impiego delle informazioni esistenti utilizzabili a fini statistici. A tal fine e nell'ottica di fornire ai cittadini dell'Unione e ad altre parti interessate informazioni utili e facilmente accessibili in materia di sicurezza dei trasporti ferroviari e di interoperabilità del sistema ferroviario, compresa l'infrastruttura ferroviaria, si dovrebbero stabilire accordi di cooperazione appropriati in materia di attività statistiche tra i servizi della Commissione e i soggetti competenti, anche a livello internazionale.

(5)

La maggior parte degli Stati membri che trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sui passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 91/2003 comunica in genere gli stessi dati sia nell'ambito dei dati provvisori che di quelli definitivi.

(6)

Nella produzione di statistiche europee è opportuno contemperare le esigenze degli utilizzatori con gli oneri che gravano sui rispondenti.

(7)

Eurostat ha effettuato, all'interno del suo gruppo di lavoro e della task force sulle statistiche dei trasporti ferroviari, un'analisi tecnica dei dati esistenti sulle statistiche dei trasporti ferroviari raccolti nel quadro degli atti giuridici vincolanti dell'Unione nonché della politica di diffusione allo scopo di semplificare il più possibile le varie attività necessarie per la produzione di statistiche, al contempo provvedendo affinché il prodotto finale resti in linea con le esigenze attuali e future degli utenti.

(8)

Nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza da essa acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 91/2003, la Commissione riferiva il fatto che gli sviluppi a lungo termine comporteranno probabilmente la soppressione o la semplificazione dei dati già raccolti a norma di tale regolamento e che lo scopo è di ridurre il termine di trasmissione dei dati per i dati annuali sui passeggeri del trasporto ferroviario. A intervalli regolari la Commissione dovrebbe continuare a fornire relazioni sull'applicazione di tale regolamento.

(9)

Il regolamento (CE) n. 91/2003 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda alcune delle sue disposizioni. A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («trattato») occorre allineare i poteri e le competenze conferiti alla Commissione a norma di tale regolamento alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato.

(10)

Al fine di tener conto di nuovi sviluppi negli Stati membri mantenendo nel contempo la raccolta armonizzata dei dati sui trasporti ferroviari in tutta l'Unione e nell'ottica di mantenere l' elevata qualità dei dati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la modifica del regolamento (CE) n. 91/2003 al fine di adeguare le definizioni tecniche e prevedere definizioni tecniche aggiuntive. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (4). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(11)

La Commissione dovrebbe provvedere affinché tali atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.

(12)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 91/2003, per quanto riguarda la specificazione delle informazioni da fornire ai fini delle relazioni relative alla qualità e alla comparabilità di tali risultati nonché per quanto riguarda le disposizioni relative alla diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat). È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(13)

Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato.

(14)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 91/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 91/2003 è così modificato:

1)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, i punti da 24 a 30 sono soppressi;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10, per quanto riguarda la modifica del presente articolo al fine di adattare le definizioni tecniche di cui ai punti da 8 a 10 e da 21 a 23 del paragrafo 1, nonché di prevedere definizioni tecniche aggiuntive qualora ciò sia necessario per tenere conto di nuovi sviluppi che richiedono di definire un certo livello di dettaglio tecnico al fine di provvedere all'armonizzazione delle statistiche.

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione provvede affinché gli atti delegati non impongano un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche disciplinate da tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;"

2)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere b), d) e h) sono soppresse;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri comunicano i dati di cui agli allegati A e C per le imprese:

a)

il cui volume totale di trasporto merci è di almeno 200 000 000 di tonnellate-km o almeno 500 000 tonnellate;

b)

il cui volume totale di trasporto passeggeri è di almeno 100 000 000 di passeggeri-km.

La trasmissione dei dati di cui agli allegati A e C è facoltativa per le imprese al di sotto delle soglie di cui alle lettere a) e b).»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri trasmettono i dati totali di cui all'allegato L per le imprese al di sotto delle soglie di cui al paragrafo 2 se tali dati non sono indicati negli allegati A e C, come specificato all'allegato L»;

3)

all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

dati amministrativi, compresi i dati raccolti dalle autorità di regolamentazione, in particolare la lettera di vettura ferroviaria per le merci se disponibile;»;

4)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Diffusione

Le statistiche basate sui dati di cui agli allegati A, C, E, F, G e L sono diffuse dalla Commissione (Eurostat).

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di diffusione dei risultati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;

5)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la qualità dei dati trasmessi.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le modalità particolareggiate, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità delle relazioni sugli standard di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;

6)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Relazioni sull'applicazione

Entro il 31 dicembre 2020, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione, previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui futuri sviluppi.

Nella relazione la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni fornite dagli Stati membri in relazione alla qualità dei dati trasmessi e ai metodi di raccolta dei dati impiegati nonché delle informazioni sui potenziali miglioramenti e sulle esigenze degli utilizzatori.

In particolare la relazione è intesa a:

a)

valutare, in rapporto ai costi delle statistiche prodotte, i vantaggi che da esse derivano per l'Unione, gli Stati membri nonché i fornitori e gli utilizzatori di informazioni statistiche;

b)

valutare la qualità dei dati trasmessi, i metodi di raccolta dei dati impiegati e la qualità delle statistiche prodotte.»;

7)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” (**) del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(**)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

8)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (***).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(***)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)»;"

9)

l'articolo 12 è soppresso;

10)

gli allegati B, D, H e I sono soppressi;

11)

l'allegato C è sostituito dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento;

12)

è aggiunto l'allegato L di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 ottobre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. LESAY


(1)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 18 luglio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1).

(3)  Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

(4)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO I

«ALLEGATO C

STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI — DATI PARTICOLAREGGIATI

Elenco delle variabili e unità di misura

Passeggeri trasportati in:

numero di passeggeri

passeggeri-km

Movimenti di treni passeggeri in:

treno-km

Periodo di riferimento

Un anno

Frequenza

Ogni anno

Elenco delle tabelle, con ripartizione per ciascuna tabella

Tabella C3: passeggeri trasportati, per tipo di trasporto

Tabella C4: passeggeri internazionali trasportati, per paese d'imbarco e paese di sbarco

Tabella C5: movimenti di treni passeggeri

Scadenza per la trasmissione dei dati

8 mesi dalla fine del periodo di riferimento

Primo periodo di riferimento

2016

Note

1.

Tipo di trasporto ripartito come segue:

nazionale

internazionale

2.

Per le tabelle C3 e C4, gli Stati membri riportano i dati, comprese le informazioni basate sui biglietti venduti al di fuori del paese dichiarante. Queste informazioni possono essere ottenute direttamente dalle autorità nazionali degli altri paesi, o attraverso gli accordi internazionali di compensazione per i biglietti.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO L

Tabella L.1

LIVELLO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER IL TRASPORTO MERCI

Elenco delle variabili e unità di misura

Merci trasportate in:

tonnellate totali

tonnellate-km totali

Movimenti di treni merci in:

treni-km totali

Periodo di riferimento

Un anno

Frequenza

Ogni anno

Scadenza per la trasmissione dei dati

5 mesi dalla fine del periodo di riferimento

Primo periodo di riferimento

2017

Note

Solo per le imprese con un volume totale di trasporto merci inferiore a 200 milioni di tonnellate-km e inferiore a 500 000 tonnellate, non dichiarate nell'allegato A (dati particolareggiati)


Tabella L.2

LIVELLO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER IL TRASPORTO PASSEGGERI

Elenco delle variabili e unità di misura

Passeggeri trasportati in:

passeggeri totali

passeggeri-km totali

Movimenti di treni passeggeri in:

treni-km totali

Periodo di riferimento

Un anno

Frequenza

Ogni anno

Scadenza per la trasmissione dei dati

8 mesi dalla fine del periodo di riferimento

Primo periodo di riferimento

2017

Note

Solo per le imprese con un volume totale di trasporto passeggeri inferiore a 100 milioni di passeggeri-km, non dichiarate nell'allegato C (dati particolareggiati)»


Top