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Document 32016R0792

Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 135 del 24.5.2016, p. 11–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/792/oj

24.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/11


REGOLAMENTO (UE) 2016/792 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2016

relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, (2)

considerando quanto segue:

(1)

L'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) è finalizzato a misurare l'inflazione in modo armonizzato in tutti gli Stati membri. La Commissione e la Banca centrale europea fanno ricorso all'IPCA in sede di valutazione della stabilità dei prezzi negli Stati membri a norma dell'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(2)

Gli indici armonizzati sono utilizzati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici della Commissione (PSM), come stabilito dal regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

Statistiche sui prezzi di alta qualità e comparabilità sono fondamentali per i responsabili delle politiche pubbliche nell'Unione, per i ricercatori e per tutti i cittadini europei.

(4)

Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) utilizza l'IPCA come parametro per misurare il conseguimento dell'obiettivo del SEBC della stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, TFUE, il che è particolarmente importante ai fini della definizione e dell'attuazione della politica monetaria dell'Unione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, TFUE. Ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, TFUE, la BCE deve essere consultata in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze.

(5)

L'obiettivo del presente regolamento è istituire un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di indici dei prezzi al consumo armonizzati e dell'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) a livello nazionale e dell'Unione. Tuttavia, ciò non preclude la possibilità di estendere in futuro l'applicazione del quadro, se necessario, anche al livello subnazionale.

(6)

Il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (4) ha istituito un quadro comune ai fini della costruzione di indici dei prezzi al consumo armonizzati. Tale quadro giuridico deve essere adattato alle attuali esigenze e al progresso della tecnica, migliorando pertanto ulteriormente la pertinenza e la comparabilità degli indici dei prezzi al consumo armonizzati IPCA. Sulla base del nuovo quadro istituito dal presente regolamento, dovrebbe essere avviata l'elaborazione di una serie di indicatori supplementari dell'andamento dei prezzi.

(7)

Il presente regolamento tiene conto dell'agenda della Commissione intesa a legiferare meglio e, in particolare, della comunicazione della Commissione dell'8 ottobre 2010 dal titolo «Legiferare con intelligenza nell'Unione europea». Nel settore statistico, la Commissione si è prefissa come priorità la semplificazione e il miglioramento del contesto normativo in tema di statistiche, come indicato nella comunicazione della Commissione del 10 agosto 2009 sul metodo di produzione delle statistiche UE: una visione per il prossimo decennio.

(8)

L'IPCA e l'indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d'imposta costanti (IPCA-TC) dovrebbero essere disaggregati nelle categorie della classificazione europea dei consumi individuali secondo la finalità (ECOICOP — European Classification of Individual Consumption according to Purpose). Tale classificazione dovrebbe assicurare la coerenza e la comparabilità di tutte le statistiche europee relative ai consumi privati. L'ECOICOP dovrebbe inoltre essere coerente con la COICOP delle Nazioni Unite, che costituisce lo standard internazionale di classificazione dei consumi individuali secondo la finalità, pertanto l'ECOICOP dovrebbe essere adeguata per conformarsi alle modifiche apportate alla COICOP delle Nazioni Unite.

(9)

L'IPCA è basato sui prezzi osservati, che comprendono le imposte sui prodotti. Di conseguenza, l'inflazione risente delle variazioni delle aliquote delle imposte sui prodotti. Al fine di analizzare l'inflazione e di valutare la convergenza negli Stati membri è necessario raccogliere informazioni anche sull'impatto delle variazioni fiscali sull'inflazione. A tale scopo, l'IPCA dovrebbe essere calcolato anche sulla base di prezzi ad aliquote d'imposta costanti.

(10)

L'elaborazione di indici dei prezzi delle abitazioni e in particolare delle le abitazioni occupate dai proprietari (OOH — Owner-Occupied Housing) costituisce un importante passo verso l'ulteriore miglioramento della pertinenza e della comparabilità dell'IPCA. L'IPAB è indispensabile come base per la costruzione dell'OOH. Inoltre l'IPAB costituisce già di per sé un importante indicatore. Entro il 31 dicembre del 2018 la Commissione dovrebbe predisporre una relazione per analizzare l'idoneità dell'indice dei prezzi OOH a essere integrato nell'IPCA. A seconda dei risultati di tale relazione, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, entro un termine ragionevole, una proposta di modifica del presente regolamento relativamente all'integrazione dell'indice dei prezzi OOH nell'ambito dell'IPCA.

(11)

Per la politica monetaria nella zona euro è fondamentale disporre di informazioni provvisorie preliminari sotto forma di stima rapida, sugli IPCA mensili. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero pertanto fornire tali stime rapide.

(12)

L'IPCA è stato concepito per valutare la stabilità dei prezzi e non deve essere inteso come un indice del costo della vita. In aggiunta all'IPCA, è opportuno avviare ricerche su un indice armonizzato del costo della vita.

(13)

Il periodo di riferimento degli indici armonizzati dovrebbe essere aggiornato periodicamente. Al fine di assicurare la comparabilità e la pertinenza degli indici ottenuti, dovrebbero essere stabilite disposizioni circa periodi di riferimento comuni degli indici armonizzati e dei relativi sottoindici integrati in momenti diversi.

(14)

Nell'intento di promuovere la graduale armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e l'IPAB, dovrebbero essere avviati studi pilota allo scopo di valutare la possibilità di utilizzare informazioni di base migliori o di applicare nuovi approcci metodologici. La Commissione dovrebbe intraprendere le azioni necessarie e individuare gli incentivi opportuni, compreso un sostegno finanziario, per incoraggiare tali studi pilota.

(15)

La Commissione (Eurostat) dovrebbe verificare le fonti e i metodi utilizzati dagli Stati membri per calcolare gli indici armonizzati e dovrebbe monitorare l'attuazione del quadro giuridico da parte degli Stati membri. A tale scopo, la Commissione (Eurostat) dovrebbe intrattenere un dialogo regolare con le autorità statistiche degli Stati membri.

(16)

Per valutare se gli indici armonizzati dettagliati forniti dagli Stati membri siano sufficientemente comparabili è essenziale disporre di informazioni di base. Inoltre, l'utilizzo negli Stati membri di metodi e prassi di compilazione trasparenti aiuta tutte le parti interessate a comprendere gli indici armonizzati e a migliorarne ulteriormente la qualità. Dovrebbe quindi essere stabilita una serie di disposizioni per la trasmissione di metadati armonizzati.

(17)

Allo scopo di garantire la qualità dei dati statistici forniti dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe avvalersi delle prerogative e dei poteri del caso di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(18)

Al fine di garantire l'adeguamento alle modifiche apportate alla COICOP delle Nazioni Unite, di modificare l'elenco delle voci disciplinate da atti di esecuzione integrandolo per tenere conto degli sviluppi tecnici dei metodi statistici e in base alla valutazione di studi pilota, e di modificare l'elenco di sottoindici dell'ECOICOP che gli Stati membri non sono tenuti a produrre al fine di includere negli IPCA e negli IPCA-TC giochi, lotterie e scommesse, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(19)

Al fine di assicurare la piena comparabilità degli indici armonizzati, sono necessarie condizioni uniformi per l'applicazione dell'ECOICOP ai fini degli IPCA e degli IPCA-TC; per la disaggregazione delle stime rapide degli IPCA fornite dagli Stati membri la cui moneta è l'euro; per le disaggregazioni degli indici dei prezzi OOH e degli IPAB; per la qualità dei pesi degli indici armonizzati; per il miglioramento dei metodi sulla base di studi pilota volontari; per la metodologia appropriata; per norme dettagliate sul ricalcolo degli indici armonizzati; per le norme in materia di scambio di dati e metadati; per la revisione degli indici armonizzati e dei loro sottoindici; e per le prescrizioni atte ad assicurare la qualità tecnica circa il contenuto delle relazioni annuali standard sulla qualità, il termine per la trasmissione delle relazioni alla Commissione (Eurostat) e la struttura degli inventari, nonché il termine per la trasmissione degli inventari alla Commissione (Eurostat). Al fine di garantire tali condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(20)

Nell'adottare misure di esecuzione e atti delegati conformemente al presente regolamento, la Commissione dovrebbe tenere conto, ove opportuno, del rapporto costo-benefici e garantire che tali misure e atti non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri e per i rispondenti.

(21)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di norme statistiche comuni per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e degli IPAB, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009, il comitato del sistema statistico europeo è stato invitato a fornire un orientamento professionale.

(23)

Il regolamento (CE) n. 2494/95 dovrebbe essere pertanto abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di indici armonizzati dei prezzi al consumo (IPCA, IPCA-TC, indice dei prezzi OOH) e dell'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) a livello dell'Unione e nazionale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «prodotti»: i beni e i servizi quali definiti nell'allegato A, paragrafo 3.01, del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («SEC 2010»);

2)   «prezzi al consumo»: i prezzi di acquisto pagati dalle famiglie per l'acquisto di singoli prodotti mediante operazioni monetarie;

3)   «prezzi delle abitazioni»: i prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie;

4)   «prezzi di acquisto»: i prezzi effettivamente pagati dagli acquirenti per i prodotti, incluse eventuali imposte al netto dei contributi ai prodotti, dedotti gli sconti, rispetto ai prezzi o agli oneri standard, esclusi gli interessi o gli oneri addebitati nell'ambito di convenzioni creditizie ed eventuali oneri accessori sostenuti in conseguenza del mancato pagamento entro il periodo specificato all'epoca dell'acquisto;

5)   «prezzi amministrati»: i prezzi che sono direttamente fissati o influenzati in misura significativa dall'amministrazione pubblica;

6)   «indice dei prezzi al consumo armonizzato» o «IPCA»: l'indice dei prezzi al consumo comparabile prodotto da ciascuno Stato membro;

7)   «indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d'imposta costanti» o «IPCA-TC»: l'indice che misura le variazioni dei prezzi al consumo al netto dell'impatto delle variazioni delle aliquote delle imposte sui prodotti nello stesso periodo di tempo;

8)   «aliquota d'imposta»: un parametro d'imposta e può consistere in una determinata percentuale del prezzo o in un ammontare fisso d'imposta applicato a un'unità fisica;

9)   «indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari» o «indice dei prezzi OOH»: l'indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni nuove per il settore delle famiglie e di altri prodotti che le famiglie acquistano in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie;

10)   «indice dei prezzi delle abitazioni» o «IPAB»: l' indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie;

11)   «sottoindice dell'IPCA o dell'IPCA-TC»: l' indice dei prezzi per ciascuna delle categorie della classificazione europea dei consumi individuali secondo la finalità («ECOICOP»), come figurante nell'allegato I;

12)   «indici armonizzati»: l'IPCA, l'IPCA-TC, l'indice dei prezzi OOH e l'IPAB;

13)   «stima rapida dell'IPCA»: una stima preliminare dell'IPCA fornita dagli Stati membri la cui moneta è l'euro, che può essere basata su informazioni provvisorie e, se necessario, su una modellizzazione adeguata;

14)   «indice di tipo Laspeyres»: l'indice dei prezzi che misura la variazione media dei prezzi tra il periodo di riferimento dei prezzi e un periodo di comparazione, utilizzando quote di spesa di un periodo precedente al periodo di riferimento dei prezzi dove quote di spesa sono adeguate per riflettere i prezzi del periodo di riferimento dei prezzi.

Un «indice di tipo Laspeyres» è definito come segue:

Formula

dove «p» è il prezzo di un prodotto, «0» è il periodo di riferimento dei prezzi e «t» è il periodo di comparazione. I pesi «w» sono le quote di spesa di un periodo «b» precedente al periodo di riferimento dei prezzi e sono adeguate per riflettere i prezzi del periodo di riferimento dei prezzi «0»;

15)   «periodo di riferimento dell'indice»: il periodo per il quale l'indice è fissato a 100 punti di indice;

16)   «periodo di riferimento dei prezzi»: il periodo rispetto al quale si compara il prezzo del periodo di comparazione; per gli indici mensili, il periodo di riferimento dei prezzi è il mese di dicembre dell'anno precedente; e, per gli indici trimestrali, il periodo di riferimento dei prezzi è il quarto trimestre dell'anno precedente;

17)   «informazioni di base»: i dati riguardanti:

a)

con riferimento all'IPCA e all'IPCA-TC:

i)

i prezzi di acquisto dei prodotti che devono essere presi in considerazione per calcolare sottoindici conformemente alle disposizioni del presente regolamento,

ii)

le caratteristiche che determinano il prezzo del prodotto,

iii)

le informazioni sulle imposte e sulle accise applicate,

iv)

le informazioni utili a definire se un prezzo è interamente o parzialmente amministrato,

v)

i pesi che riflettono il livello e la struttura dei consumi dei prodotti in questione;

b)

con riferimento all'indice dei prezzi OOH:

i)

i prezzi di transazione delle abitazioni nuove per il settore delle famiglie e di altri prodotti che le famiglie acquistano in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie e di cui occorre tenere conto per calcolare l'indice dei prezzi OOH conformemente al presente regolamento,

ii)

le caratteristiche che determinano il prezzo di un'abitazione e i prezzi di altri prodotti che le famiglie acquistano in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie, e

iii)

i pesi che riflettono il livello e la struttura delle pertinenti categorie di spesa per le abitazioni;

c)

con riferimento all'indice IPAB:

i)

i prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie che devono essere presi in considerazione per calcolare l'IPAB conformemente al presente regolamento,

ii)

le caratteristiche che determinano il prezzo di un'abitazione, e

iii)

i pesi che riflettono il livello e la struttura delle pertinenti categorie di spesa per le abitazioni;

18)   «famiglia»: una famiglia di cui all'allegato A, paragrafo 2.119, lettere a) e b), del SEC 2010, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza;

19)   «territorio economico dello Stato membro»: il territorio economico di cui all'allegato A, paragrafo 2.05, del SEC 2010, con la differenza che le zone franche extraterritoriali situate entro i confini dello Stato membro sono incluse mentre le zone franche territoriali situate nel resto del mondo sono escluse;

20)   «spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari»: la parte di spesa per consumi finali sostenuta:

dalle famiglie,

mediante operazioni monetarie,

sul territorio economico dello Stato membro,

per prodotti che sono utilizzati per il diretto soddisfacimento di bisogni o desideri individuali, quali definiti nell'allegato A, paragrafo 3.101, del SEC 2010,

in uno o in entrambi i periodi di tempo raffrontati;

21)   «cambiamento significativo nel metodo di produzione»: una modifica che si stima incidere sul tasso di variazione annuale di un dato indice armonizzato, o di una parte di esso, in qualsiasi periodo in misura superiore a:

a)

0,1 punti percentuali per l'IPCA generale, l'IPCA TC, l'indice dei prezzi OOH o l'IPAB,

b)

0,3, 0,4, 0,5 o 0,6 punti percentuali rispettivamente per ogni divisione, gruppo, classe o sottoclasse (5 cifre) della classificazione ECOICOP per l'IPCA o l'IPCA-TC.

Articolo 3

Elaborazione degli indici armonizzati

1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) tutti gli indici armonizzati come definiti all'articolo 2, punto 12.

2.   Gli indici armonizzati sono indici di tipo Laspeyres concatenati annualmente.

3.   L'IPCA e l'IPCA-TC sono basati sulle variazioni dei prezzi e sui pesi dei prodotti inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari.

4.   Né l'indice IPCA né l'indice IPCA-TC riguardano le transazioni tra famiglie, tranne nel caso dei canoni d'affitto pagati dagli inquilini a proprietari privati, se questi ultimi svolgono la funzione di produttori di servizi destinabili alla vendita acquistati dalle famiglie (locatari).

5.   L'indice dei prezzi OOH è elaborato, se possibile e a condizione che i dati siano disponibili, per i dieci anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.

6.   I sottoindici dell'IPCA e dell'IPCA-TC sono costruiti per le categorie dell'ECOICOP. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le condizioni uniformi per l'applicazione dell'ECOICOP ai fini dell'IPCA e dell'IPCA-TC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

7.   Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione predispone una relazione che analizza l'idoneità dell'indice dei prezzi OOH a essere integrato nell'IPCA. In funzione dei risultati della relazione, la Commissione presenta, se del caso, entro un termine ragionevole, una proposta di modifica del presente regolamento per quanto concerne l'integrazione dell'indice dei prezzi OOH nell'ambito dell'IPCA. Se la relazione stabilisce che per l'integrazione dell'indice dei prezzi OOH nell'ambito dell'IPCA sono necessari ulteriori sviluppi metodologi, la Commissione prosegue i lavori metodologici e riferisce in merito a tale lavoro, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio.

8.   La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare la disaggregazione delle stime rapide degli IPCA fornite dagli Stati membri la cui moneta è l'euro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

9.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le disaggregazioni degli indici dei prezzi OOH e degli IPAB. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

10.   Ogni anno gli Stati membri procedono all'aggiornamento dei pesi dei sottoindici per gli indici armonizzati. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le condizioni uniformi per la qualità dei pesi degli indici armonizzati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 4

Comparabilità degli indici armonizzati

1.   Perché gli indici armonizzati siano considerati comparabili, le differenze tra Stati membri a tutti i livelli di dettaglio devono rispecchiare soltanto le differenze nelle variazioni dei prezzi o nelle abitudini di spesa.

2.   I sottoindici degli indici armonizzati che si discostano dai metodi o dai concetti del presente regolamento sono considerati comparabili se hanno come risultato un indice che è stimato divergere sistematicamente:

a)

di 0,1 punti percentuali o meno, in media, su un anno rispetto all'anno precedente da un indice costruito conformemente all'approccio metodologico del presente regolamento, nel caso dell'IPCA e dell'IPCA-TC;

b)

di 1 punto percentuale o meno, in media, su un anno rispetto all'anno precedente da un indice costruito conformemente all'approccio metodologico del presente regolamento, nel caso dell'indice dei prezzi OOH e dell'IPAB.

Qualora i calcoli di cui al primo comma non siano possibili, gli Stati membri illustrano in dettaglio le conseguenze dell'utilizzo di una metodologia che si discosta dai metodi o dai concetti del presente regolamento.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 riguardo alla modifica dell'allegato I al fine di garantire la comparabilità degli indici armonizzati a livello internazionale e conformemente alle modifiche della COICOP delle Nazioni Unite.

4.   Al fine di garantire condizioni uniformi nella produzione di indici armonizzati comparabili e al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, la Commissione adotta atti di esecuzione che specifichino ulteriormente il miglioramento dei metodi sulla base di studi pilota volontari di cui all'articolo 8 e la metodologia. Tali atti di esecuzione riguardano:

i)

campionamento e rappresentatività;

ii)

raccolta e trattamento dei prezzi;

iii)

sostituzioni e adeguamenti della qualità;

iv)

elaborazione degli indici;

v)

revisioni;

vi)

indici speciali;

vii)

trattamento di prodotti in specifici settori.

La Commissione garantisce che tali atti di esecuzione non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri o per i rispondenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

5.   Per la produzione degli indici armonizzati, al fine di tener conto degli sviluppi tecnici nei metodi statistici e sulla base della valutazione degli studi pilota di cui all'articolo 8, paragrafo 4, alla Commissione è conferito il potere di modificare il paragrafo 4, primo comma, del presente articolo, mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 10, aggiungendo voci all'elenco ivi figurante purché tali voci aggiunte non si sovrappongano a quelle esistenti e non modifichino la portata o la natura degli indici armonizzati di cui al presente regolamento.

Articolo 5

Requisiti in materia di dati

1.   Le informazioni di base raccolte dagli Stati membri per gli indici armonizzati e i relativi sottoindici sono rappresentative a livello di Stato membro.

2.   Le informazioni sono ottenute dalle unità statistiche quali definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (8) o da altre fonti, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di comparabilità degli indici armonizzati di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

3.   Le unità statistiche che forniscono informazioni sui prodotti inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari collaborano alla rilevazione o alla fornitura di informazioni di base come richiesto. Le unità statistiche trasmettono informazioni di base accurate e complete agli organismi nazionali preposti all'elaborazione degli indici armonizzati.

4.   Su richiesta degli organismi nazionali preposti alla costruzione degli indici armonizzati, le unità statistiche forniscono, se disponibili, le registrazioni delle transazioni in formato elettronico, come i dati scanner, e al livello di dettaglio necessario a produrre indici armonizzati e a valutare la conformità ai requisiti di comparabilità e la qualità degli indici armonizzati.

5.   Il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici armonizzati è il 2015. Tale periodo di riferimento dell'indice è usato per le serie storiche complete di tutti gli indici armonizzati e relativi sottoindici.

6.   Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici sono ricalcolati sulla base di un nuovo periodo di riferimento comune dell'indice in caso di modifica metodologica significativa degli indici armonizzati adottata conformemente al presente regolamento oppure ogni dieci anni dall'ultimo ricalcolo, a partire dal 2015. Il ricalcolo sulla base del nuovo periodo di riferimento dell'indice ha effetto:

a)

per gli indici mensili, con l'indice di gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento dell'indice;

b)

per gli indici trimestrali, con l'indice relativo al primo trimestre dell'anno successivo al periodo di riferimento dell'indice.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate sul ricalcolo degli indici armonizzati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

7.   Gli Stati membri non sono tenuti a produrre e trasmettere:

a)

i sottoindici dell'IPCA o dell'IPCA-TC che rappresentano meno di una millesima parte della spesa totale;

b)

i sottoindici gli indici dei prezzi OOH o dell'IPAB che rappresentano meno di una centesima parte rispettivamente della spesa totale relativa all'abitazione sostenuta dalle famiglie in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie e del totale degli acquisti di abitazioni.

8.   Gli Stati membri non sono tenuti a produrre i seguenti sottoindici dell'ECOICOP in quanto non inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari oppure in quanto il grado di armonizzazione metodologica non è ancora sufficiente:

02.3

sostanze stupefacenti;

09.4.3

giochi, lotterie e scommesse;

12.2

prostituzione;

12.5.1

assicurazioni sulla vita;

12.6.1

SIFIM.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 per modificare l'elenco figurante nel presente paragrafo al fine di includere giochi, lotterie e scommesse nell'IPCA e nell'IPCA-TC.

Articolo 6

Frequenza

1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) gli IPCA e gli IPCA-TC e i relativi sottoindici, compresi i sottoindici prodotti a intervalli di tempo più lunghi, con cadenza mensile.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) gli indici dei prezzi OOH e gli IPAB con cadenza trimestrale. Su base volontaria, tali indici possono essere forniti con cadenza mensile.

3.   Gli Stati membri non sono tenuti a produrre sottoindici con cadenza mensile o trimestrale se le rilevazioni di dati effettuate con una frequenza minore soddisfano i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle categorie ECOICOP, degli indici dei prezzi OOH e degli IPAB per le quali intendono procedere a rilevazioni di dati a intervalli di tempo di frequenza inferiore rispettivamente a quella mensile, nel caso di categorie ECOICOP, e a quella trimestrale nel caso degli indici dei prezzi OOH e delle categorie IPAB.

4.   Ogni anno gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i pesi aggiornati dei sottoindici per gli indici armonizzati.

Articolo 7

Termini, norme di scambio e revisioni

1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) indici armonizzati e tutti i sottoindici entro:

a)

15 giorni di calendario per gli indici da febbraio a dicembre, ed entro 20 giorni di calendario per gli indici di gennaio, dalla fine del mese per cui sono calcolati gli indici; e

b)

85 giorni di calendario dalla fine del trimestre per cui sono calcolati gli indici.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i pesi aggiornati entro:

a)

il 13 febbraio di ogni anno per gli indici mensili;

b)

il 15 giugno di ogni anno per gli indici trimestrali.

3.   Gli Stati membri la cui moneta è l'euro forniscono alla Commissione (Eurostat) la stima rapida degli IPCA entro il penultimo giorno di calendario del mese al quale si riferisce la stima rapida.

4.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento conformemente alle norme di scambio di dati e metadati.

5.   Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici che sono già stati pubblicati possono essere riveduti.

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano nel dettaglio le norme di scambio di dati e metadati di cui al paragrafo 4 e le condizioni uniformi per la revisione degli indici armonizzati e dei rispettivi sottoindici cui al paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 8

Studi pilota

1.   Ogniqualvolta sia necessario migliorare le informazioni di base per l'elaborazione degli indici armonizzati o si ravvisi la necessità di migliorare i metodi per la comparabilità degli indici armonizzati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota che gli Stati membri svolgono su base volontaria.

2.   Il bilancio generale dell'Unione contribuisce, se del caso, al finanziamento di tali studi pilota.

3.   Gli studi pilota valutano la possibilità di ottenere migliori informazioni di base o di adottare nuovi approcci metodologici.

4.   I risultati degli studi pilota sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in stretta collaborazione con gli Stati membri e i principali utilizzatori degli indici armonizzati, tenendo conto dei vantaggi di disporre di migliori informazioni di base o di nuovi approcci metodologici a fronte dei costi aggiuntivi di produzione di indici armonizzati.

5.   Entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e il Consiglio una relazione nella quale valuta, ove opportuno, i principali risultati degli studi pilota.

Articolo 9

Garanzia della qualità

1.   Gli Stati membri garantiscono la qualità degli indici armonizzati forniti. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità standard di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat):

a)

relazioni annuali standard sulla qualità in merito ai criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009;

b)

inventari aggiornati con cadenza annuale in cui sono specificati in dettaglio le fonti di dati, le definizioni e i metodi utilizzati;

c)

ulteriori informazioni correlate, al livello di dettaglio necessario per valutare la conformità ai requisiti di comparabilità e la qualità degli indici armonizzati, se richiesto dalla Commissione (Eurostat).

3.   Se uno Stato membro intende apportare una modifica significativa ai metodi di produzione degli indici armonizzati o di una parte di essi, ne informa la Commissione (Eurostat) almeno tre mesi prima che tale modifica entri in vigore. Lo Stato membro comunica alla Commissione (Eurostat) una quantificazione dell'impatto della modifica.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni volte ad assicurare la qualità tecnica per quanto riguarda il contenuto delle relazioni annuali standard sulla qualità, il termine per la presentazione delle relazioni alla Commissione (Eurostat) e la struttura degli inventari nonché il termine per la presentazione degli inventari alla Commissione (Eurostat). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 10

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Nell'esercizio dei poteri delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 8, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri o per i rispondenti.

Inoltre la Commissione motiva debitamente le azioni previste nell'ambito di tali atti delegati, tenendo in considerazione, se del caso, il rapporto costi-benefici, inclusi l'onere per i rispondenti e i costi di produzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009.

Prima di adottare tali atti delegati, la Commissione segue la sua prassi abituale e svolge consultazioni con esperti, compresi esperti degli Stati membri.

3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 giugno 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

4.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 5, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

Abrogazione

1.   Fermo restando il paragrafo 2, gli Stati membri continuano a fornire gli indici armonizzati conformemente al regolamento (CE) n. 2494/95 fino alla trasmissione dei dati relativi al 2016.

2.   Il regolamento (CE) n. 2494/95 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza figurante all'allegato II.

3.   Nell'adottare per la prima volta gli atti di esecuzione di cui all'articolo 3, paragrafi 6, 9, e 10, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 6 e all'articolo 7, paragrafo 6, la Commissione, nella misura compatibile con il presente regolamento, integra le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione (9), del regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione (10), del regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio (11), del regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione (12), del regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione (13), del regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio (14), del regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione (15), del regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione (16), del regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione (17), del regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione (18), del regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione (19), del regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio (20), del regolamento (CE) n. 330/2009 della Commissione (21), del regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione (22), del regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione (23) adottati sulla base del regolamento(CE) n. 2494/95, riducendo nel contempo, nella misura opportuna, il numero complessivo di atti di esecuzione. I regolamenti adottati sulla base del regolamento (CE) n. 2494/95 rimangono applicabili per un periodo transitorio. Tale periodo transitorio termina alla data di applicazione degli atti di esecuzione adottati per la prima volta sulla base dell'articolo 3, paragrafi 6, 9 e 10, dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 5, paragrafo 6, e dell'articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento, che è identica per tutti i detti atti di esecuzione.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica per la prima volta ai dati relativi al gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 maggio 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  GU C 175 del 29.5.2015, pag. 2.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 aprile 2016.

(3)  Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

(4)  Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3).

(10)  Regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8).

(11)  Regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12).

(12)  Regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, contenente regole dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30).

(13)  Regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione del 23 luglio 1999, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9).

(14)  Regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell'8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14).

(16)  Regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16).

(17)  Regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell'operazione negli indici dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46).

(18)  Regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49).

(19)  Regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).

(20)  Regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio, del 25 aprile 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 3).

(21)  Regolamento (CE) n. 330/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti stagionali nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 6).

(22)  Regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione, del 1o dicembre 2010, recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (GU L 316 del 2.12.2010, pag. 4).

(23)  Regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione, del 1 o febbraio 2013, recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (GU L 33 del 2.2.2013, pag. 14).


ALLEGATO I

CLASSIFICAZIONE EUROPEA DEI CONSUMI INDIVIDUALI SECONDO LA FUNZIONE (ECOICOP)

01

PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE

01.1

Prodotti alimentari

01.1.1

Pane e cereali

01.1.1.1

Riso

01.1.1.2

Farina e altri cereali

01.1.1.3

Pane

01.1.1.4

Altri prodotti di panetteria

01.1.1.5

Pizza e quiche

01.1.1.6

Pasta e couscous

01.1.1.7

Cereali per colazione

01.1.1.8

Altri prodotti a base di cereali

01.1.2

Carni

01.1.2.1

Carne bovina

01.1.2.2

Carne suina

01.1.2.3

Carne ovina e caprina

01.1.2.4

Pollame

01.1.2.5

Altre carni

01.1.2.6

Frattaglie commestibili

01.1.2.7

Carne essiccata, salata o affumicata

01.1.2.8

Altre preparazioni a base di carne

01.1.3

Pesci e prodotti ittici

01.1.3.1

Pesce fresco o refrigerato

01.1.3.2

Pesce surgelato

01.1.3.3

Frutti di mare freschi o refrigerati

01.1.3.4

Frutti di mare surgelati

01.1.3.5

Pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati

01.1.3.6

Altre preparazioni a base di pesci e frutti di mare conservati o lavorati

01.1.4

Latte, formaggi e uova

01.1.4.1

Latte fresco intero

01.1.4.2

Latte fresco a basso contenuto di grassi

01.1.4.3

Latte conservato

01.1.4.4

Yogurt

01.1.4.5

Formaggi e latticini

01.1.4.6

Altri prodotti a base di latte

01.1.4.7

Uova

01.1.5

Oli e grassi

01.1.5.1

Burro

01.1.5.2

Margarina e altri grassi vegetali

01.1.5.3

Olio di oliva

01.1.5.4

Altri oli alimentari

01.1.5.5

Altri grassi animali alimentari

01.1.6

Frutta

01.1.6.1

Frutta fresca o refrigerata

01.1.6.2

Frutta surgelata

01.1.6.3

Frutta secca e frutta con guscio

01.1.6.4

Conserve di frutta e prodotti a base di frutta

01.1.7

Verdure

01.1.7.1

Verdure fresche o refrigerate (escl. patate e altri tuberi)

01.1.7.2

Verdure surgelate (escl. patate e altri tuberi)

01.1.7.3

Verdure secche, altre verdure conservate o trasformate

01.1.7.4

Patate

01.1.7.5

Patatine fritte

01.1.7.6

Altri tuberi e prodotti a base di tuberi

01.1.8

Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi

01.1.8.1

Zucchero

01.1.8.2

Confetture, marmellate e miele

01.1.8.3

Cioccolato

01.1.8.4

Confetteria

01.1.8.5

Gelati e ghiaccioli commestibili

01.1.8.6

Surrogati artificiali dello zucchero

01.1.9

Prodotti alimentari n.c.a.

01.1.9.1

Salse, condimenti

01.1.9.2

Sale, spezie ed erbe aromatiche

01.1.9.3

Alimenti per bambini

01.1.9.4

Piatti pronti

01.1.9.9

Altri prodotti alimentari n.c.a.

01.2

Bevande analcoliche

01.2.1

Caffè, tè e cacao

01.2.1.1

Caffè

01.2.1.2

01.2.1.3

Cacao e cioccolato in polvere

01.2.2

Acque minerali, bibite analcoliche, succhi di frutta e di verdura

01.2.2.1

Acque minerali o di sorgente

01.2.2.2

Bibite analcoliche

01.2.2.3

Succhi di frutta e di verdura

02

BEVANDE ALCOLICHE, TABACCHI E SOSTANZE STUPEFACENTI

02.1

Bevande alcoliche

02.1.1

Alcolici

02.1.1.1

Alcolici e liquori

02.1.1.2

Bibite alcoliche

02.1.2

Vini

02.1.2.1

Vini da uve

02.1.2.2

Vini ottenuti da altra frutta

02.1.2.3

Vini alcolizzati

02.1.2.4

Bevande a base di vino

02.1.3

Birre

02.1.3.1

Birre lager

02.1.3.2

Altre birre alcoliche

02.1.3.3

Birre a basso tenore di alcol e birre analcoliche

02.1.3.4

Bevande a base di birra

02.2

Tabacchi

02.2.0

Tabacchi

02.2.0.1

Sigarette

02.2.0.2

Sigari

02.2.0.3

Altri prodotti del tabacco

02.3

Sostanze stupefacenti

02.3.0

Sostanze stupefacenti

02.3.0.0

Sostanze stupefacenti

03

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

03.1

Abbigliamento

03.1.1

Materiali per abbigliamento

03.1.1.0

Materiali per abbigliamento

03.1.2

Indumenti

03.1.2.1

Indumenti per uomo

03.1.2.2

Indumenti per donna

03.1.2.3

Indumenti per neonato (0-2 anni) e bambino (3-13 anni)

03.1.3

Altri articoli di abbigliamento e accessori per l'abbigliamento

03.1.3.1

Altri articoli di abbigliamento

03.1.3.2

Accessori per l'abbigliamento

03.1.4

Pulizia, riparazione e noleggio di capi d'abbigliamento

03.1.4.1

Pulizia di capi d'abbigliamento

03.1.4.2

Riparazione e noleggio di capi d'abbigliamento

03.2

Calzature

03.2.1

Scarpe e altre calzature

03.2.1.1

Calzature per uomo

03.2.1.2

Calzature per donna

03.2.1.3

Calzature per neonato e per bambino

03.2.2

Riparazione e noleggio di calzature

03.2.2.0

Riparazione e noleggio di calzature

04

ABITAZIONE, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS E ALTRI COMBUSTIBILI

04.1

Fitti effettivi per l'abitazione

04.1.1

Canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini

04.1.1.0

Canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini

04.1.2

Altri fitti effettivi

04.1.2.1

Canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini per seconde case

04.1.2.2

Canoni di affitto di garage e altri canoni di affitto pagati dagli inquilini

04.2

Fitti figurativi per l'abitazione

04.2.1

Fitti figurativi dei proprietari-occupanti

04.2.1.0

Fitti figurativi dei proprietari-occupanti

04.2.2

Altri fitti figurativi

04.2.2.0

Altri fitti figurativi

04.3

Manutenzione e riparazione della casa

04.3.1

Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa

04.3.1.0

Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa

04.3.2

Servizi per la riparazione e la manutenzione della casa

04.3.2.1

Servizi di idraulico

04.3.2.2

Servizi di elettricista

04.3.2.3

Servizi di manutenzione di impianti di riscaldamento

04.3.2.4

Servizi di imbianchino

04.3.2.5

Servizi di falegname

04.3.2.9

Altri servizi per la riparazione e la manutenzione della casa

04.4

Fornitura di acqua e servizi vari connessi all'abitazione

04.4.1

Fornitura di acqua

04.4.1.0

Fornitura di acqua

04.4.2

Raccolta dei rifiuti

04.4.2.0

Raccolta dei rifiuti

04.4.3

Raccolta delle acque di scarico

04.4.3.0

Raccolta delle acque di scarico

04.4.4

Altri servizi per l'abitazione n.c.a.

04.4.4.1

Spese condominiali

04.4.4.2

Servizi di sicurezza

04.4.4.9

Altri servizi per l'abitazione

04.5

Energia elettrica, gas e altri combustibili

04.5.1

Energia elettrica

04.5.1.0

Energia elettrica

04.5.2

Gas

04.5.2.1

Gas di città e gas naturale

04.5.2.2

Idrocarburi liquefatti (butano, propano ecc.)

04.5.3

Combustibili liquidi

04.5.3.0

Combustibili liquidi

04.5.4

Combustibili solidi

04.5.4.1

Carbone

04.5.4.9

Altri combustibili solidi

04.5.5

Energia termica

04.5.5.0

Energia termica

05

MOBILI, APPARECCHI DOMESTICI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA

05.1

Mobili e arredi, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti

05.1.1

Mobili e arredi

05.1.1.1

Mobili per la casa

05.1.1.2

Mobili da giardino

05.1.1.3

Articoli per l'illuminazione

05.1.1.9

Altri mobili e arredi

05.1.2

Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti

05.1.2.1

Tappeti

05.1.2.2

Altri rivestimenti per pavimenti

05.1.2.3

Servizi di posa di moquette e di rivestimenti per pavimenti

05.1.3

Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti

05.1.3.0

Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti

05.2

Articoli tessili per la casa

05.2.0

Articoli tessili per la casa

05.2.0.1

Tessuti per arredamento e tendaggi

05.2.0.2

Biancheria da letto

05.2.0.3

Biancheria da tavola e da bagno

05.2.0.4

Riparazione di articoli tessili per la casa

05.2.0.9

Altri articoli tessili per la casa

05.3

Apparecchi per la casa

05.3.1

Grandi apparecchi domestici elettrici e non elettrici

05.3.1.1

Frigoriferi, congelatori e frigocongelatori

05.3.1.2

Lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie

05.3.1.3

Apparecchi per la cottura dei cibi

05.3.1.4

Apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria

05.3.1.5

Apparecchi per la pulizia della casa

05.3.1.9

Altri grandi apparecchi domestici

05.3.2

Piccoli elettrodomestici

05.3.2.1

Apparecchi per la lavorazione degli alimenti

05.3.2.2

Macchine da caffè, da tè e apparecchi simili

05.3.2.3

Ferri da stiro

05.3.2.4

Tostapane e grill

05.3.2.9

Altri piccoli elettrodomestici

05.3.3

Riparazione di apparecchi per la casa

05.3.3.0

Riparazione di apparecchi per la casa

05.4

Cristalleria, vasellame e utensili per la casa

05.4.0

Cristalleria, vasellame e utensili per la casa

05.4.0.1

Oggetti di vetro, di cristallo, di ceramica e di porcellana

05.4.0.2

Coltelleria, posateria e argenteria

05.4.0.3

Utensili e articoli da cucina non elettrici

05.4.0.4

Riparazione di cristalleria, vasellame e utensili per la casa

05.5

Utensili e attrezzature per la casa e il giardino

05.5.1

Grandi utensili e attrezzature

05.5.1.1

Grandi utensili e attrezzature a motore

05.5.1.2

Riparazione e noleggio di grandi utensili e attrezzature

05.5.2

Piccoli utensili e accessori vari

05.5.2.1

Piccoli utensili a mano

05.5.2.2

Accessori vari di piccoli utensili

05.5.2.3

Riparazione di piccoli utensili a mano e accessori vari

05.6

Beni e servizi per la manutenzione ordinaria della casa

05.6.1

Beni non durevoli per la casa

05.6.1.1

Prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa

05.6.1.2

Altri articoli non durevoli, di piccole dimensioni, per la casa

05.6.2

Servizi domestici e per la casa

05.6.2.1

Servizi domestici di personale retribuito

05.6.2.2

Servizi di lavanderia

05.6.2.3

Noleggio di mobili e arredi

05.6.2.9

Altri servizi domestici e per la casa

06

SANITÀ

06.1

Medicinali, attrezzature ed apparecchiature medicali

06.1.1

Prodotti farmaceutici

06.1.1.0

Prodotti farmaceutici

06.1.2

Altri prodotti medicali

06.1.2.1

Test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione

06.1.2.9

Altri prodotti medicali n.c.a.

06.1.3

Attrezzature e apparecchi terapeutici

06.1.3.1

Occhiali e lenti a contatto correttivi

06.1.3.2

Protesi uditive

06.1.3.3

Riparazione di attrezzature e apparecchi terapeutici

06.1.3.9

Altre attrezzature e apparecchi terapeutici

06.2

Servizi ambulatoriali

06.2.1

Servizi medici

06.2.1.1

Servizi di medicina generale

06.2.1.2

Servizi medici specialistici

06.2.2

Servizi dentistici

06.2.2.0

Servizi dentistici

06.2.3

Servizi paramedici

06.2.3.1

Servizi di laboratori di analisi mediche e di centri per esami radiografici

06.2.3.2

Bagni termali, chinesiterapia, servizi di ambulanza e noleggio di attrezzature terapeutiche

06.2.3.9

Altri servizi paramedici

06.3

Servizi ospedalieri

06.3.0

Servizi ospedalieri

06.3.0.0

Servizi ospedalieri

07

TRASPORTI

07.1

Acquisto di veicoli

07.1.1

Automobili

07.1.1.1

Automobili nuove

07.1.1.2

Automobili usate

07.1.2

Motocicli

07.1.2.0

Motocicli

07.1.3

Biciclette

07.1.3.0

Biciclette

07.1.4

Veicoli a trazione animale

07.1.4.0

Veicoli a trazione animale

07.2

Esercizio di mezzi di trasporto privati

07.2.1

Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati

07.2.1.1

Pneumatici

07.2.1.2

Pezzi di ricambio per mezzi di trasporto privati

07.2.1.3

Accessori per mezzi di trasporto privati

07.2.2

Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati

07.2.2.1

Carburante diesel

07.2.2.2

Benzina

07.2.2.3

Altri carburanti per mezzi di trasporto privati

07.2.2.4

Lubrificanti

07.2.3

Manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto privati

07.2.3.0

Manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto privati

07.2.4

Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati

07.2.4.1

Affitto di garage e posti auto e noleggio di mezzi di trasporto privati

07.2.4.2

Pedaggi e parchimetri

07.2.4.3

Corsi di guida, esami, patenti e controlli tecnici

07.3

Servizi di trasporto

07.3.1

Trasporto di passeggeri su rotaia

07.3.1.1

Trasporto ferroviario di passeggeri

07.3.1.2

Trasporto di passeggeri in metropolitana e su tram

07.3.2

Trasporto di passeggeri su strada

07.3.2.1

Trasporto di passeggeri su autobus e pullman

07.3.2.2

Trasporto di passeggeri su taxi e autovetture noleggiate con autista

07.3.3

Trasporto aereo di passeggeri

07.3.3.1

Voli nazionali

07.3.3.2

Voli internazionali

07.3.4

Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di passeggeri

07.3.4.1

Trasporto marittimo di passeggeri

07.3.4.2

Trasporto per vie d'acqua interne di passeggeri

07.3.5

Trasporto multimodale di passeggeri

07.3.5.0

Trasporto multimodale di passeggeri

07.3.6

Acquisto di altri servizi di trasporto

07.3.6.1

Trasporto mediante funicolare, funivia e seggiovia

07.3.6.2

Servizi di trasloco e immagazzinaggio

07.3.6.9

Acquisto di altri servizi di trasporto n.c.a.

08

COMUNICAZIONI

08.1

Servizi postali

08.1.0

Servizi postali

08.1.0.1

Trattamento della corrispondenza

08.1.0.9

Altri servizi postali

08.2

Apparecchi telefonici e telefax

08.2.0

Apparecchi telefonici e telefax

08.2.0.1

Apparecchi per la telefonia fissa

08.2.0.2

Apparecchi per la telefonia mobile

08.2.0.3

Altri apparecchi telefonici e telefax

08.2.0.4

Riparazione di apparecchi telefonici e telefax

08.3

Servizi di telefonia e telefax

08.3.0

Servizi di telefonia e telefax

08.3.0.1

Servizi di telefonia fissa

08.3.0.2

Servizi di telefonia mobile

08.3.0.3

Servizi di connessione a Internet

08.3.0.4

Pacchetti di servizi di telecomunicazione

08.3.0.5

Altri servizi di trasmissione delle informazioni

09

RICREAZIONE E CULTURA

09.1

Apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici

09.1.1

Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini

09.1.1.1

Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni

09.1.1.2

Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini

09.1.1.3

Apparecchi portatili per suoni e immagini

09.1.1.9

Altri apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini

09.1.2

Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici

09.1.2.1

Macchine fotografiche e videocamere

09.1.2.2

Accessori per apparecchi fotografici e cinematografici

09.1.2.3

Strumenti ottici

09.1.3

Apparecchi per il trattamento dell'informazione

09.1.3.1

Personal computer

09.1.3.2

Accessori per apparecchi per il trattamento dell'informazione

09.1.3.3

Software

09.1.3.4

Calcolatori e altri apparecchi per il trattamento dell'informazione

09.1.4

Supporti di registrazione

09.1.4.1

Supporti di registrazione preregistrati

09.1.4.2

Supporti di registrazione non registrati

09.1.4.9

Altri supporti di registrazione

09.1.5

Riparazione di apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici

09.1.5.0

Riparazione di apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici

09.2

Altri beni durevoli per ricreazione e cultura

09.2.1

Beni durevoli per attività ricreative all'aperto

09.2.1.1

Autocaravan, caravan e rimorchi

09.2.1.2

Aeromobili, velivoli ultraleggeri, alianti, deltaplani e palloni aerostatici

09.2.1.3

Imbarcazioni, motori fuoribordo ed equipaggiamento per imbarcazioni

09.2.1.4

Cavalli e pony e relativi accessori

09.2.1.5

Principali articoli per giochi e sport

09.2.2

Strumenti musicali e beni durevoli per attività ricreative al coperto

09.2.2.1

Strumenti musicali

09.2.2.2

Beni durevoli per attività ricreative al coperto

09.2.3

Manutenzione e riparazione di altri beni durevoli per ricreazione e cultura

09.2.3.0

Manutenzione e riparazione di altri beni durevoli per ricreazione e cultura

09.3

Altri articoli e attrezzature per attività ricreative, giardinaggio e animali da compagnia

09.3.1

Giochi, giocattoli e hobby

09.3.1.1

Giochi e hobby

09.3.1.2

Giocattoli e articoli per feste

09.3.2

Articoli sportivi, per campeggio e per attività ricreative all'aperto

09.3.2.1

Articoli sportivi

09.3.2.2

Articoli per campeggio e per attività ricreative all'aperto

09.3.2.3

Riparazione di articoli sportivi, per campeggio e per attività ricreative all'aperto

09.3.3

Giardini, fiori e piante

09.3.3.1

Articoli per giardinaggio

09.3.3.2

Piante e fiori

09.3.4

Animali da compagnia e relativi prodotti

09.3.4.1

Acquisto di animali da compagnia

09.3.4.2

Prodotti per animali da compagnia

09.3.5

Servizi veterinari e altri servizi per animali da compagnia

09.3.5.0

Servizi veterinari e altri servizi per animali da compagnia

09.4

Servizi ricreativi e culturali

09.4.1

Servizi ricreativi e sportivi

09.4.1.1

Servizi ricreativi e sportivi — Fruizione come spettatore

09.4.1.2

Servizi ricreativi e sportivi — Partecipazione

09.4.2

Servizi culturali

09.4.2.1

Cinema, teatri e concerti

09.4.2.2

Musei, biblioteche, giardini zoologici

09.4.2.3

Canone radio e tv, abbonamenti

09.4.2.4

Noleggio di attrezzature e accessori per attività culturali

09.4.2.5

Servizi fotografici

09.4.2.9

Altri servizi culturali

09.4.3

Giochi, lotterie e scommesse

09.4.3.0

Giochi, lotterie e scommesse

09.5

Giornali, libri e articoli di cancelleria

09.5.1

Libri

09.5.1.1

Libri di narrativa

09.5.1.2

Libri scolastici

09.5.1.3

Altri libri diversi da quelli di narrativa

09.5.1.4

Servizi di rilegatura e download di libri elettronici

09.5.2

Giornali e periodici

09.5.2.1

Giornali

09.5.2.2

Riviste e periodici

09.5.3

Stampati vari

09.5.3.0

Stampati vari

09.5.4

Articoli di cancelleria e materiale da disegno

09.5.4.1

Prodotti di carta

09.5.4.9

Altri articoli di cancelleria e materiale da disegno

09.6

Pacchetti vacanza

09.6.0

Pacchetti vacanza

09.6.0.1

Pacchetti vacanza nazionali

09.6.0.2

Pacchetti vacanza internazionali

10

ISTRUZIONE

10.1

Scuola dell'infanzia e istruzione primaria

10.1.0

Scuola dell'infanzia e istruzione primaria

10.1.0.1

Scuola dell'infanzia (livello 0 dell'ISCED-97)

10.1.0.2

Istruzione primaria (livello 1 dell'ISCED-97)

10.2

Istruzione secondaria

10.2.0

Istruzione secondaria

10.2.0.0

Istruzione secondaria

10.3

Istruzione postsecondaria non terziaria

10.3.0

Istruzione postsecondaria non terziaria

10.3.0.0

Istruzione postsecondaria non terziaria (livello 4 dell'ISCED-97)

10.4

Istruzione terziaria

10.4.0

Istruzione terziaria

10.4.0.0

Istruzione terziaria

10.5

Istruzione non definibile per livello

10.5.0

Istruzione non definibile per livello

10.5.0.0

Istruzione non definibile per livello

11

RISTORANTI E ALBERGHI

11.1

Servizi di ristorazione

11.1.1

Ristoranti, bar e simili

11.1.1.1

Ristoranti, bar e sale da ballo

11.1.1.2

Fast food e servizi da asporto

11.1.2

Mense

11.1.2.0

Mense

11.2

Servizi di alloggio

11.2.0

Servizi di alloggio

11.2.0.1

Alberghi, motel, pensioni e simili

11.2.0.2

Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili

11.2.0.3

Servizi di alloggio in altre strutture

12

BENI E SERVIZI VARI

12.1

Cura della persona

12.1.1

Saloni di parrucchiere e istituti di bellezza

12.1.1.1

Servizi di parrucchiere per uomo e bambino

12.1.1.2

Servizi di parrucchiere per donna

12.1.1.3

Trattamenti di bellezza

12.1.2

Apparecchi elettrici per la cura della persona

12.1.2.1

Apparecchi elettrici per la cura della persona

12.1.2.2

Riparazione di apparecchi elettrici per la cura della persona

12.1.3

Altri apparecchi, articoli e prodotti per la cura della persona

12.1.3.1

Apparecchi non elettrici

12.1.3.2

Articoli per l'igiene e il benessere personale, articoli esoterici e prodotti di bellezza

12.2

Prostituzione

12.2.0

Prostituzione

12.2.0.0

Prostituzione

12.3

Effetti personali n.c.a.

12.3.1

Gioielli e orologi

12.3.1.1

Gioielli

12.3.1.2

Orologi

12.3.1.3

Riparazione di gioielli e orologi

12.3.2

Altri effetti personali

12.3.2.1

Articoli da viaggio

12.3.2.2

Articoli per bambini

12.3.2.3

Riparazione di altri effetti personali

12.3.2.9

Altri effetti personali n.c.a.

12.4

Assistenza sociale

12.4.0

Assistenza sociale

12.4.0.1

Servizi di custodia dei bambini

12.4.0.2

Case di riposo per anziani e residenze per persone disabili

12.4.0.3

Servizi di assistenza a domicilio

12.4.0.4

Consulenza

12.5

Assicurazioni

12.5.1

Assicurazioni sulla vita

12.5.1.0

Assicurazioni sulla vita

12.5.2

Assicurazioni sull'abitazione

12.5.2.0

Assicurazioni sull'abitazione

12.5.3

Servizi assicurativi connessi alla salute

12.5.3.1

Servizi assicurativi pubblici connessi alla salute

12.5.3.2

Servizi assicurativi privati connessi alla salute

12.5.4

Assicurazioni sui mezzi di trasporto

12.5.4.1

Assicurazioni sui veicoli a motore

12.5.4.2

Assicurazioni viaggi

12.5.5

Altre assicurazioni

12.5.5.0

Altre assicurazioni

12.6

Servizi finanziari n.c.a.

12.6.1

SIFIM

12.6.1.0

SIFIM

12.6.2

Altri servizi finanziari n.c.a.

12.6.2.1

Spese bancarie e postali

12.6.2.2

Onorari e commissioni di mediatori e consulenti in materia di investimenti

12.7

Altri servizi n.c.a.

12.7.0

Altri servizi n.c.a.

12.7.0.1

Spese amministrative

12.7.0.2

Servizi legali e contabili

12.7.0.3

Servizi funebri

12.7.0.4

Altre tariffe e servizi


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) N. 2494/95

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, punto 6)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 3

Articolo 3, paragrafi 3 e 10

Articolo 4

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafi 5 e 6

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 6

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 7

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4

Articolo 9

Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 6

Articolo 10

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 13


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