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Document 32015R1536
Commission Regulation (EU) 2015/1536 of 16 September 2015 amending Regulation (EU) No 1321/2014 as regards alignment of rules for continuing airworthiness with Regulation (EC) No 216/2008, critical maintenance tasks and aircraft continuing airworthiness monitoring (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2015/1536 della Commissione, del 16 settembre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l'allineamento delle norme per il mantenimento dell'aeronavigabilità al regolamento (CE) n. 216/2008, gli interventi critici di manutenzione e il controllo del mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2015/1536 della Commissione, del 16 settembre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l'allineamento delle norme per il mantenimento dell'aeronavigabilità al regolamento (CE) n. 216/2008, gli interventi critici di manutenzione e il controllo del mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 241 del 17.9.2015, p. 16–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/16 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1536 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2015
che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l'allineamento delle norme per il mantenimento dell'aeronavigabilità al regolamento (CE) n. 216/2008, gli interventi critici di manutenzione e il controllo del mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze. |
(2) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008 stabilisce i requisiti relativi al mantenimento dell'aeronavigabilità per l'esercizio di aeromobili, inclusi i requisiti delle organizzazioni che gestiscono il mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili complessi a motore e di velivoli utilizzati a fini commerciali. È necessario aggiornare il regolamento (UE) n. 1321/2014 per assicurare che i suddetti requisiti siano applicati. |
(3) |
È necessario stabilire le condizioni alle quali i vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) possono operare aeromobili registrati in un paese terzo, al fine di assicurare che vengano rispettati i requisiti essenziali pertinenti stabiliti all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(4) |
È necessario assicurare l'applicazione uniforme dei requisiti del programma di controllo del mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili all'interno dell'Unione. A tal fine è necessario modificare le disposizioni contenute nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l'attuazione da parte delle autorità competenti di un programma di controllo del mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili. |
(5) |
È necessario ridurre i rischi connessi all'esecuzione della manutenzione e, in particolare, assicurare che siano adottate da parte di persone e imprese interessate le misure necessarie per individuare eventuali errori commessi durante l'esecuzione della manutenzione che possano compromettere la sicurezza del volo. È quindi necessario modificare i requisiti per l'esecuzione della manutenzione indicati nell'allegato I e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1321/2014. |
(6) |
È necessario quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014. |
(7) |
È necessario concedere tempo sufficiente all'industria aeronautica e alle amministrazioni degli Stati membri per adeguarsi al nuovo quadro normativo. È opportuno quindi prevedere una diversa data di applicazione del presente regolamento nel suo insieme. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:
1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative comuni al fine di assicurare:
(4) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).»;" |
2) |
l'articolo 2 è così modificato:
|
3) |
l'articolo 3 è modificato come segue:
|
4) |
all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le approvazioni dell'impresa di manutenzione sono rilasciate in conformità al disposto dell'allegato I, capo F, o dell'allegato II.»; |
5) |
l'articolo 8 è così modificato:
|
6) |
l'allegato I (parte M) è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento; |
7) |
l'allegato II (parte 145) è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento; |
8) |
l'allegato III (parte 66) è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento; |
9) |
il testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato V bis (parte T). |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).
ALLEGATO I
L'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:
1) |
l'indice è modificato come segue:
|
2) |
al punto M.1, il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
3) |
al punto M.A.201, le lettere d), e), f), g), h), i) e j) sono sostituite dalle seguenti:
|
4) |
il punto M.A.301 è modificato come segue:
|
5) |
il punto M.A.302 è modificato come segue:
|
6) |
al punto M.A.305, il punto 2 della lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
il punto M.A.306 è modificato come segue:
|
8) |
il punto M.A.402 è sostituito dal seguente: «M.A.402 Esecuzione della manutenzione Fatta eccezione per la manutenzione effettuata da un'impresa di manutenzione approvata in conformità all'allegato II (parte 145), ogni persona o impresa incaricata della manutenzione deve:
|
9) |
al punto M.A.403, le lettere b) e c) sono sostituite dal testo seguente:
|
10) |
al punto M.A.502, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
11) |
al punto M.A.504, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
12) |
il punto M.A.601 è sostituito dal seguente: «M.A.601 Oggetto Il presente capo stabilisce i requisiti che un'impresa deve soddisfare per essere abilitata al rilascio o al rinnovo dell'approvazione per la manutenzione di aeromobili non complessi a motore e di componenti destinati ad esservi installati non utilizzati dai vettori aerei titolari di licenza di esercizio in conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008.»; |
13) |
il punto M.A.606 è modificato come segue: la lettera g) è sostituita dalla seguente:
|
14) |
al punto M.A.703, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
15) |
al punto M.A.704 a), il punto 9 è sostituito dal seguente:
|
16) |
il punto M.A.706 è modificato come segue:
|
17) |
il punto M.A.707 è modificato come segue: la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
18) |
il punto M.A.708 è modificato come segue:
|
19) |
al punto M.A.709, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
20) |
al punto M.A.711 a), i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
|
21) |
al punto M.A.712, le lettere e) e f), sono sostituite dalle seguenti:
|
22) |
al punto M.A.801, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
|
23) |
al punto M.A.803, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
24) |
il punto M.A.901 è modificato come segue:
|
25) |
al punto M.B.105, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
26) |
i punti M.B.303 and M.B.304 sono sostituiti dai seguenti: «M.B.303 Controllo del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile
M.B. 304 Revoca e sospensione L'autorità competente deve:
|
27) |
al punto M.B.701, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
28) |
al punto M.B.703, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
29) |
al punto M.B.902, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
30) |
l'appendice I è sostituita dalla seguente: «Appendice I Contratto di gestione per il mantenimento dell'aeronavigabilità
|
31) |
l'appendice VI è sostituita dalla seguente: «Appendice VI Approvazione dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di cui all'allegato I (parte M), capo G
|
32) |
all'Appendice VIII: Manutenzione limitata del pilota proprietario, il punto 1 della lettera b) è sostituito dal seguente:
|
ALLEGATO II
L'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:
1) |
l'indice è modificato come segue:
|
2) |
al punto 145.A.30, le lettere h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:
|
3) |
è inserito il seguente punto 145.A.48: «145.A.48 Esecuzione della manutenzione L'impresa stabilisce le procedure atte a garantire che:
|
4) |
al punto 145.A.65, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO III
L'allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione è modificato come segue:
1) |
al punto 66.A.30 lettera a), i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
|
2) |
al punto 66.A.70, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
l'appendice V è sostituita dalla seguente: «Appendice V Modulo per la domanda – Modulo 19 AESA:
|
4) |
l'appendice VI è sostituita dalla seguente: «Appendice VI Licenza di manutenzione aeronautica di cui all'allegato III (parte 66):
|
ALLEGATO IV
Il seguente allegato V bis (parte T) è aggiunto al regolamento (UE) n. 1321/2014:
«ALLEGATO V bis
PARTE T
Indice
T.1 |
Autorità competente |
Sezione A — |
Requisiti tecnici |
Capo A — |
GENERALITÀ |
T.A.101 |
Campo di applicazione |
Capo B — |
REQUISITI |
M.A.201 |
Responsabilità |
Capo E — |
IMPRESA DI MANUTENZIONE |
Capo G — |
REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LE IMPRESE DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ APPROVATE AI SENSI DELL'ALLEGATO I (PARTE M), CAPO G |
T.A.701 |
Campo di applicazione |
T.A.704 |
Manuale della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità |
T.A.706 |
Requisiti del personale |
T.A.708 |
Gestione del mantenimento della navigabilità |
T.A.709 |
Documentazione |
T.A.711 |
Attribuzioni |
T.A.712 |
Sistema di qualità |
T.A.714 |
Conservazione di registri |
T.A.715 |
Mantenimento della validità dell'approvazione |
T.A.716 |
Rilievi |
Sezione B — |
Procedure per le autorità competenti |
Capo A — |
GENERALITÀ |
T.B.101 |
Campo di applicazione |
T.B.102 |
Autorità competente |
T.B.104 |
Conservazione dei registri |
Capo B — |
RESPONSABILITÀ |
T.A.201 |
Responsabilità |
T.B.202 |
Rilievi |
Capo G — |
REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LE IMPRESE DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ APPROVATE AI SENSI DELL'ALLEGATO I (PARTE M), CAPO G |
T.B.704 |
Sorveglianza continua |
T.B.705 |
Rilievi |
T.1 Autorità competente
Ai fini della presente parte, l'autorità competente per la sorveglianza dell'aeromobile e delle organizzazioni è l'autorità designata dallo Stato membro che ha rilasciato il certificato di operatore aereo all'esercente.
SEZIONE A
REQUISITI TECNICI
CAPO A
GENERALITÀ
T.A.101 Oggetto
La presente sezione definisce i requisiti per assicurare che il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili di cui all'articolo 1, lettera b) sia mantenuto in conformità ai requisiti essenziali dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008
Specifica inoltre le condizioni che devono essere soddisfatte dai soggetti e organizzazioni responsabili della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e della manutenzione di tali aeromobili.
CAPO B
MANTENIMENTO DELLA AERONAVIGABILITÀ
T.A.201 Responsabilità
1. |
|
2. |
I compiti specificati in T.A.201(1) devono essere controllati dall'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'esercente. A questo fine l'impresa deve conformarsi agli ulteriori requisiti di T.A. Capo G |
3. |
L'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità di cui al paragrafo 2 deve assicurare che la manutenzione e la riammissione in servizio dell'aeromobile siano eseguite da un'impresa di manutenzione che risponde ai requisiti di cui al capo E. A questo fine, quando l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità non soddisfa i requisiti del capo E, deve sottoscrivere un contratto con imprese di questo tipo. |
CAPO E
IMPRESA DI MANUTENZIONE
L'impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità deve assicurare che l'aeromobile e i suoi componenti siano manutenzionati da imprese che soddisfano i seguenti requisiti:
1) |
l'impresa detiene un'approvazione di impresa di manutenzione rilasciata o che può essere accettata dallo Stato di immatricolazione; |
2) |
la portata dell'approvazione dell'impresa comprende la capacità appropriata di aeromobili e/o di componenti; |
3) |
l'impresa ha predisposto un sistema di notifica degli eventi in grado di garantire che qualsiasi condizione accertata di un aeromobile o di un componente che costituisca un pericolo per la sicurezza del volo è comunicata all'esercente, all'autorità competente dell'esercente, all'impresa responsabile del progetto del tipo o dei progetti integrativi e all'impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità; |
4) |
l'impresa ha predisposto un manuale che fornisce una descrizione di tutte le sue procedure. |
CAPO G
REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LE IMPRESE DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ APPROVATE AI SENSI DELL'ALLEGATO I (PARTE M) CAPO G
T.A.701 Oggetto
Il presente capo stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti in aggiunta ai requisiti della parte M, capo G da parte di un'impresa approvata in conformità alla parte M, capo G ai fini del controllo dei compiti specificati in T.A.201
T.A.704 Manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità
Oltre ai requisiti di M.A.704, il manuale deve contenere la descrizione delle procedure atte a garantire la conformità dell'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità alla parte T
T.A.706 Requisiti per il personale
Oltre ai requisiti di M.A.706, il personale di cui a M.A.706 (c) e (d) deve avere un'adeguata conoscenza della normativa vigente del paese terzo.
T.A.708 Gestione del mantenimento della navigabilità
In deroga alle disposizioni di M.A.708, nel caso di aeromobili gestiti in base ai requisiti della parte T, l'impresa approvata di gestione del mantenimento della navigabilità deve:
a) |
assicurare che l'aeromobile sia affidato ad un'impresa di manutenzione ogniqualvolta ciò sia necessario; |
b) |
assicurare che tutti gli interventi di manutenzione siano svolti in conformità al programma di manutenzione; |
c) |
assicurare l'applicazione delle informazioni obbligatorie di cui a T.A.201(1)(f); |
d) |
assicurare che tutti i difetti individuati o riferiti durante la manutenzione programmata siano corretti ad opera dell'impresa di manutenzione in conformità ai dati di manutenzione accettabili per lo Stato di immatricolazione; |
e) |
coordinare la manutenzione programmata, l'applicazione delle informazioni obbligatorie di cui a T.A.201(1)(f), la sostituzione delle parti a vita limitata e l'ispezione dei componenti per assicurare la corretta esecuzione del lavoro; |
f) |
gestire ed archiviare i registri del mantenimento dell'aeronavigabilità previsti da T.A.201(1) (j); |
g) |
assicurare che le modifiche e le riparazioni siano approvati in conformità ai requisiti dello Stato di immatricolazione. |
T.A.709 Documentazione
Nonostante M.A. 709 (a) e (b), per ciascun aeromobile gestito secondo i requisiti della parte T, l'impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità è tenuta a conservare e utilizzare i dati di manutenzione applicabili accettabili per lo Stato di immatricolazione.
T.A.711 Attribuzioni
Un'impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità approvata in conformità alla parte M, capo G può svolgere le attività specificate in T.A.708 per l'aeromobile incluso nel suo Certificato di operatore aereo a condizione che l'impresa abbia predisposto procedure, approvate dall'autorità competente, per assicurare la conformità alla parte T.
T.A.712 Sistema di qualità
Oltre ai requisiti di M.A.712, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve assicurare che il sistema qualità controlli che tutte le attività che rientrano nel presente capo siano eseguite in conformità alle procedure approvate.
T.A.714 Conservazione della documentazione
Oltre ai requisiti di M.A.714(a), l'impresa deve conservare le registrazioni previste da T.A.201(1)(j).
T.A.715 Mantenimento della validità dell'approvazione
Oltre alle condizioni di M.A.715(a) per un'impresa che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità in conformità al presente capo, l'approvazione rimane valida a condizione che:
a) |
l'impresa soddisfi i requisiti applicabili della parte T; e |
b) |
l'impresa assicura che ogni persona autorizzata dalla autorità competente abbia accesso a tutte le sue strutture, aeromobili o documenti relativi alle sue attività, comprese le attività subappaltate, per accertare la conformità alla presente parte. |
T.A.716 Rilievi
Dopo il ricevimento della notifica di rilievi in conformità a T.B.705, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve definire un piano d'azione correttivo e dimostrare la messa in atto di azioni correttive a soddisfacimento dell'autorità competente entro un periodo concordato con quest'ultima.
SEZIONE B
ULTERIORI PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI
CAPO A
GENERALITÀ
T.B.101 Oggetto
La presente sezione definisce i requisiti amministrativi cui devono conformarsi le autorità competenti incaricate dell'applicazione e del rispetto della sezione A della presente parte T.
T.B.102 Autorità competente
1. Generalità
Lo Stato membro designare un'autorità competente dotata delle responsabilità di cui a T.1. Detta autorità competente deve impostare la sua attività su procedure documentate ed essere dotata di una struttura organizzativa.
2. Risorse
L'organico dev'essere sufficiente a portare a termine i compiti assegnati previsti nella presente Sezione.
3. Qualifiche e formazione
Tutto il personale interessato alle attività di cui alla parte T deve essere adeguatamente qualificato e avere competenza, esperienza, formazione iniziale e continua appropriate per svolgere i compiti assegnati.
4. Procedure
L'autorità competente deve stabilire procedure che illustrino, in dettaglio, come assicurare la conformità alla presente parte.
T.B.104 Conservazione della documentazione
1. |
Si applicano i requisiti di M.B.104(a), (b) e (c) dell'allegato I. |
2. |
La documentazione minima per la sorveglianza di ogni aeromobile deve comprendere almeno una copia di quanto segue:
|
3. |
Tutte le registrazioni specificate in T.B. 104 devono essere messe a disposizione, su richiesta, di un altro Stato membro, dell'Agenzia o dello Stato di immatricolazione. |
4. |
Le registrazioni di cui al punto 2 devono essere conservate fino a 4 anni dopo il termine del periodo di noleggio a scafo nudo (dry-lease). |
T.B.105 Scambio reciproco di informazioni
Si applicano i requisiti di M.B.105 dell'allegato I.
CAPO B
RESPONSABILITÀ
T.B.201 Responsabilità
1. |
Le autorità competenti, specificate in T. 1, sono responsabili dello svolgimento di ispezioni e di indagini, comprese le ispezioni degli aeromobili, al fine di verificare la conformità ai requisiti della presente parte. |
2. |
L'autorità competente deve eseguire ispezioni e indagini prima dell'approvazione dell'accordo di noleggio a scafo nudo (dry lease) in conformità alla norma ARO.OPS.110 (a) (1), al fine di verificare il rispetto dei requisiti di A.T.201. |
3. |
L'autorità competente assicura il coordinamento con lo Stato di immatricolazione nella misura necessaria per esercitare le responsabilità di sorveglianza dell'aeromobile contenute nel presente allegato V bis (parte T). |
T.B.202 Rilievi
1. |
Un rilievo di livello 1 consiste in una non conformità significativa ai requisiti della parte T che riduce il livello di sicurezza e costituisce un serio pericolo per la sicurezza del volo. |
2. |
Un rilievo di livello 2 consiste in una non conformità significativa ai requisiti della parte T che potrebbe ridurre il livello di sicurezza ed eventualmente costituire un pericolo per la sicurezza del volo. |
3. |
Quando viene riscontrata una criticità durante ispezioni, indagini, verifiche dell'aeromobile o mediante altri mezzi, l'autorità competente:
|
4. |
Per i rilievi di livello 1, l'autorità competente richiede che vengano adottate azioni correttive appropriate prima di effettuare ulteriori voli con notifica allo Stato membro di immatricolazione. |
CAPO G
REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LE IMPRESE DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ APPROVATE AI SENSI DELL'ALLEGATO I (PARTE M) CAPO G
T.B.702 Approvazione iniziale
Oltre ai requisiti previsti da M.B.702, quando il manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'impresa prevede procedure per gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili di cui all'articolo 1, lettera b), l'autorità competente verifica che tali procedure siano conformi alla parte T e che l'impresa rispetti i requisiti della parte T.
T.B.704 Sorveglianza continua
Oltre ai requisiti previsti da M.B.704, un campione significativo di aeromobili di cui all'articolo 1, lettera b), gestito dall'impresa devono essere sottoposti ad indagine ogni 24 mesi.
T.B.705 Rilievi
Oltre ai requisiti previsti da M.B.705, per le imprese che gestiscono il mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili di cui all'articolo 1, lettera b), l'autorità competente deve inoltre intervenire quando nel corso di audit, ispezioni di rampa o con altri mezzi, si riscontra una non conformità ai requisiti della parte T.»