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Document 32012R1217

Regolamento (UE) n. 1217/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 , sull’assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea

GU L 351 del 20.12.2012, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1217/oj

20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/34


REGOLAMENTO (UE) N. 1217/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

sull’assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce dell’importanza economica per l’Unione delle importazioni di legname grezzo e dell’importanza che la Federazione russa riveste per l’Unione in quanto fornitore di legname grezzo, la Commissione ha negoziato con la Federazione russa impegni da parte di quest’ultima a ridurre o eliminare i dazi all’esportazione di legname grezzo.

(2)

Detti impegni, che sono entrati a far parte dell’elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) della Federazione russa nel quadro della sua adesione all’OMC, comprendono contingenti tariffari all’esportazione di tipi specifici di legname di conifere, una parte dei quali è stata assegnata alle esportazioni verso l’Unione.

(3)

Nel contesto dei negoziati relativi all’adesione della Federazione russa all’OMC, la Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea (2) (l’«accordo»).

(4)

L’Unione e la Federazione russa hanno anche negoziato un protocollo sulle modalità tecniche in applicazione dell’accordo (3) (il «protocollo»).

(5)

Il 14 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/105/UE (4), che autorizza la firma dell’accordo e del protocollo e la loro applicazione provvisoria a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC. L’accordo e il protocollo sono stati firmati il 16 dicembre 2011. La Federazione russa ha aderito all’OMC il 22 agosto 2012.

(6)

Secondo i termini dell’accordo, l’Unione deve gestire la parte di contingenti tariffari ad essa assegnati conformemente alle sue procedure interne. La decisione 2012/105/UE stabilisce che la Commissione deve adottare le disposizioni particolareggiate sul metodo di assegnazione delle autorizzazioni contingentate conformemente al protocollo, nonché tutte le altre disposizioni necessarie per la gestione, da parte dell’Unione, delle quantità di contingenti tariffari assegnati all’esportazione verso l’Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione (5) ha stabilito le modalità di esecuzione provvisorie necessarie al fine di consentire all’Unione una gestione pienamente operativa della sua parte di contingenti tariffari entro la data di adesione della Federazione russa all’OMC. Tale regolamento cesserà di applicarsi nel momento in cui l’accordo e il protocollo saranno conclusi ed entreranno in vigore.

(7)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell’accordo e del protocollo dopo la loro entrata in vigore, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6).

(8)

Al fine di garantire la certezza e la continuità giuridiche per gli operatori economici, è opportuno che gli effetti giuridici delle misure transitorie già adottate a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 siano conservati nei nuovi atti di esecuzione che devono essere adottati ai sensi del presente regolamento. Dette misure transitorie dovrebbero pertanto essere trattate come se fossero state adottate in conformità delle corrispondenti disposizioni di tali nuovi atti di esecuzione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Al fine di attuare l’accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione e il protocollo sulle modalità tecniche in applicazione di tale accordo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni particolareggiate sul metodo di assegnazione delle autorizzazioni contingentate a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo, e che stabiliscono tutte le altre disposizioni necessarie per la gestione, da parte dell’Unione, della parte di contingenti tariffari assegnati alle esportazioni verso l’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 conservano gli effetti giuridici delle misure transitorie adottate a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012.

Articolo 2

1.   La Commissione è assistita dal comitato per il legno istituito dall’articolo 5 della decisione 2012/105/UE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato per il legno può esaminare qualsiasi questione relativa all’applicazione dell’accordo e del protocollo sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 dicembre 2012.

(2)  GU L 57 del 29.2.2012, pag. 3.

(3)  GU L 57 del 29.2.2012, pag. 5.

(4)  GU L 57 del 29.2.2012, pag. 1.

(5)  GU L 152 del 13.6.2012, pag. 28.

(6)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.


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