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Document 32012R1216

Regolamento (UE) n. 1216/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 , che istituisce, in occasione dell’adesione della Croazia all’Unione europea, misure particolari e temporanee per l’assunzione di funzionari e agenti temporanei dell’Unione europea

GU L 351 del 20.12.2012, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1216/oj

20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/33


REGOLAMENTO (UE) N. 1216/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

che istituisce, in occasione dell’adesione della Croazia all’Unione europea, misure particolari e temporanee per l’assunzione di funzionari e agenti temporanei dell’Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 336,

vista la proposta della Commissione europea, presentata previa consultazione del Comitato dello statuto,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte di giustizia (1),

visto il parere della Corte dei conti (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

In occasione dell’adesione della Croazia all’Unione europea il 1o luglio 2013, dovrebbero essere adottate misure particolari e temporanee in deroga allo statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto») e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (4).

(2)

Considerati la dimensione della Croazia e il numero di persone potenzialmente interessate, le misure particolari e temporanee dovrebbero restare in vigore per un congruo periodo. La data del 30 giugno 2018 appare la scadenza più idonea al riguardo.

(3)

Considerata la necessità di procedere alle previste assunzioni prima possibile dopo l’adesione, è opportuno adottare il presente regolamento prima dell’effettiva data di adesione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Assunzione di funzionari

1.   In deroga all’articolo 4, secondo e terzo comma, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 27 e all’articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b), dello statuto, i posti vacanti possono essere coperti, a partire dall’effettiva data di adesione della Croazia e fino al 30 giugno 2018, mediante nomina come funzionari di cittadini della Croazia, limitatamente ai posti previsti e tenendo conto delle decisioni in materia di bilancio.

2.   Tali funzionari sono nominati a decorrere dall’effettiva data di adesione e, ad eccezione del personale di inquadramento superiore (direttori generali o loro equivalenti di grado AD 16 o AD 15 e direttori o loro equivalenti di grado AD 15 o AD 14), a seguito di concorsi per titoli o esami, o per titoli ed esami, organizzati conformemente all’allegato III dello statuto.

Articolo 2

Assunzione di personale temporaneo

1.   L’articolo 1, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis all’assunzione di cittadini della Croazia come agenti temporanei.

2.   Tali agenti temporanei sono assunti a decorrere dalla data effettiva dell’adesione.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Parere del 12 novembre 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 364 del 23.11.2012, pag. 1.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 dicembre 2012.

(4)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


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