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Document 32009E0605
Council Joint Action 2009/605/CFSP of 7 August 2009 amending Joint Action 2009/137/CFSP extending the mandate of the European Union Special Representative in Kosovo
Azione comune 2009/605/PESC del Consiglio, del 7 agosto 2009 , che modifica l’azione comune 2009/137/PESC relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Kosovo
Azione comune 2009/605/PESC del Consiglio, del 7 agosto 2009 , che modifica l’azione comune 2009/137/PESC relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Kosovo
GU L 206 del 8.8.2009, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2010
8.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/20 |
AZIONE COMUNE 2009/605/PESC DEL CONSIGLIO
del 7 agosto 2009
che modifica l’azione comune 2009/137/PESC relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Kosovo (1)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/137/PESC (2) relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Kosovo. |
(2) |
L’articolo 5, paragrafo 1, dell’azione comune 2009/137/PESC prevedeva un importo di riferimento finanziario di 645 000 EUR per coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE fino al 28 febbraio 2010. Tale importo di riferimento finanziario dovrebbe essere aumentato di 102 000 EUR per coprire le spese connesse con la funzione di collegamento rafforzata a Belgrado. |
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza l’azione comune 2009/137/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
L’articolo 5, paragrafo 1, dell’azione comune 2009/137/PESC è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2009 al 28 febbraio 2010 è pari a 747 000 EUR.».
Articolo 2
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 3
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 7 agosto 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT
(1) Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
(2) GU L 46 del 17.2.2009, pag. 69.