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Document 32008R1356

Regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione, del 23 dicembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 350 del 30.12.2008, p. 46–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2014; abrogato da 32014R0319

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1356/oj

30.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/46


REGOLAMENTO (CE) N. 1356/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 64, paragrafo 1,

dopo aver consultato il consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea,

considerando quanto segue:

(1)

Le regole relative al calcolo dei diritti e degli onorari fissati nel regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (2), devono essere periodicamente rivedute al fine di garantire che l'importo dei diritti e degli onorari dovuti dal richiedente corrisponda alla complessità delle operazioni svolte dall'Agenzia e al carico di lavoro effettivo che esse comportano. Le future modifiche del suddetto regolamento perfezioneranno ulteriormente tali regole, anche sulla base dei dati che saranno disponibili nell'ambito dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso «l'Agenzia») in seguito all'applicazione del suo sistema di programmazione delle risorse di impresa (Enterprise Resource Planning).

(2)

Gli accordi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, costituiscono una base per la valutazione dell'effettivo carico di lavoro richiesto per la certificazione di prodotti di paesi terzi. In linea di principio, tali accordi contengono una descrizione della procedura di convalida da parte dell'Agenzia di certificati rilasciati da un paese terzo con il quale la Comunità ha stipulato un accordo, procedura che deve comportare un volume di lavoro diverso da quello richiesto dalla procedura seguita per le attività di certificazione dell'Agenzia.

(3)

Pur garantendo un equilibrio fra l'insieme delle spese sostenute dall'Agenzia nello svolgimento delle proprie operazioni di certificazione e le entrate complessive provenienti da diritti e onorari da essa riscossi, le regole per il calcolo di questi ultimi devono restare effettive ed eque nei confronti di tutti i richiedenti. Ciò deve valere anche per il calcolo delle spese di viaggio fuori dal territorio degli Stati membri. La formula attuale deve essere perfezionata per garantire che essa si riferisca esclusivamente alle spese dirette sostenute per tali viaggi.

(4)

L'esperienza ottenuta dall'applicazione del regolamento (CE) n. 593/2007 ha dimostrato la necessità di specificare quando l'Agenzia può fatturare i diritti dovuti e di istituire un metodo per calcolare l'importo che deve essere rimborsato in caso di interruzione di un'operazione di certificazione. Regole analoghe devono essere previste in caso di rinuncia o di sospensione di un certificato.

(5)

Per ragioni tecniche, è necessario introdurre talune modifiche nell'allegato al regolamento (CE) n. 593/2007 al fine di migliorare alcune definizioni o classificazioni.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 593/2007.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65, del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 593/2007 è così modificato:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Salvo quanto disposto all'articolo 4, nel caso in cui un'operazione di certificazione venga eseguita, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, le spese di viaggio sostenute al di fuori di tali territori sono incluse nei diritti fatturati al richiedente, secondo la formula:

d = f + v + h – e

dove:

d

=

diritto dovuto

f

=

diritto corrispondente all'operazione effettuata, come indicato nell'allegato

v

=

spese di viaggio

h

=

tempo impiegato dagli esperti sui mezzi di trasporto, fatturato in base alla tariffa oraria di cui alla parte II

e

=

media delle spese di viaggio all'interno dei territori degli Stati membri, incluso il tempo medio passato sui mezzi di trasporto all'interno dei territori degli Stati membri moltiplicato per la tariffa oraria indicata alla parte II.»;

2)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il rilascio, il mantenimento o la modifica di un certificato sono subordinati al pagamento di tutti i diritti dovuti salvo diverso accordo tra l'Agenzia e il richiedente. L'Agenzia può fatturare i diritti in un'unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all'inizio del periodo annuale o del periodo di sorveglianza. In caso di mancato pagamento l'Agenzia può rifiutare il rilascio o può revocare il certificato di cui trattasi, previa notifica al richiedente.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

c)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Qualora l'Agenzia debba interrompere un'operazione di certificazione perché i mezzi del richiedente sono insufficienti o perché quest'ultimo non adempie ai suoi obblighi, ovvero perché questi decide di rinunciare alla domanda o di posporre il suo progetto, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato su base oraria per il periodo in corso di 12 mesi, ma non eccedente il diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente nel momento in cui l'Agenzia interrompe il suo lavoro, assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell'allegato. Qualora l'Agenzia, su domanda del richiedente, riprenda un'operazione di certificazione interrotta in precedenza, tale operazione viene fatturata come nuovo progetto.»;

d)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 8 e 9:

«8.   Se il titolare di un certificato rinuncia al certificato corrispondente o l'Agenzia revoca il certificato, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato su base oraria ma non eccedente il diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente nel momento in cui avviene la rinuncia o la revoca, assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell'allegato.

9.   Se l'Agenzia sospende il certificato, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato in proporzione del tempo, deve essere pagato integralmente nel momento in cui avviene la sospensione, assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento. Se il certificato viene successivamente ripristinato, inizia a decorrere un nuovo periodo di dodici mesi dalla data del ripristino.»;

3)

all'articolo 12, il quinto paragrafo è soppresso;

4)

all'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso;

5)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2009.

La sua applicazione è soggetta alle seguenti condizioni:

a)

i diritti indicati nelle tabelle da 1 a 5 della parte I dell'allegato si applicano alle domande di certificazione ricevute dopo il 1o gennaio 2009;

b)

i diritti indicati nella tabella 6 della parte I dell'allegato si applicano ai diritti annui riscossi dopo il 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 3.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 593/2007 è così modificato:

(1)

La nota esplicativa (7) è sostituita dalla seguente:

«(7)

Per “modello derivato” si intende un certificato di omologazione modificato, secondo la definizione e la richiesta del titolare del certificato di omologazione.»

(2)

La nota esplicativa (9) è sostituita dalla seguente:

«(9)

Nelle tabelle 3 e 4 della parte I, “Semplice”, “Standard” e “Complesso” si riferiscono a quanto segue:

 

Semplice

Standard

Complesso

Certificati EASA di omologazione supplementare (STC)

Modifiche progettuali EASA di maggiore entità

Riparazioni EASA di maggiore entità

STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggior entità, che implichino soltanto metodi di giustificazione correnti e comprovati, per i quali una serie completa di dati (descrizione, lista di controllo e documenti di conformità) può essere trasmessa al momento della domanda e dei quali il richiedente ha un'esperienza comprovata, e che possono essere valutati dal responsabile del progetto di certificazione, da solo o con la partecipazione di un solo esperto della disciplina

Tutti gli altri STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggiore entità

Modifica progettuale di maggiore entità o STC significativo (1)

STC convalidati conformemente ad un accordo bilaterale

Base (2)

Non base (2)

STC non base (2) quando l'autorità di certificazione (2) ha classificato la modifica come “significativa” (1)

Modifica progettuale di maggiore entità convalidata conformemente ad un accordo bilaterale

Modifiche progettuali di maggiore entità di livello 2 (2) se non sono accettate automaticamente (3).

Livello 1 (2)

Modifiche progettuali di maggiore entità di livello 1 (2) quando l'autorità di certificazione (2) ha classificato la modifica come “di portata significativa” (1)

Riparazioni di maggiore entità convalidate conformemente ad un accordo bilaterale

n. p.

(accettazione automatica)

Riparazioni su componenti critici (2)

n. p.

(3)

Nella parte I, le tabelle da 1 a 6 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 1:   Certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione [di cui ai capitoli B e O dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 (4)]

(EUR)

 

Diritti fissi

Aeromobili a velatura fissa

Oltre 150 t

2 600 000

Compresi tra 50 e 150 t

1 330 000

Compresi tra 22 e 50 t

1 060 000

Compresi tra 5,7 e 22 t

410 000

Compresi tra 2 e 5,7 t

227 000

Fino a 2 t

12 000

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti

6 000

Aeromobili ad ala rotante

Grandi

525 000

Medi

265 000

Piccoli

20 000

Altri

Aerostati

6 000

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW

365 000

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW

185 000

Motori non a turbina

30 000

Motori non a turbina CS 22 H, CS VLR App. B

15 000

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t

10 250

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t

2 925

Parti:

Valore superiore a 20 000 EUR

2 000

Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR

1 000

Valore inferiore a 2 000 EUR

500


Tabella 2:   Modelli derivati dei certificati di omologazione e dei certificati ristretti di omologazione

(EUR)

 

Diritti fissi (5)

Aeromobili a velatura fissa

Oltre 150 t

1 000 000

Compresi tra 50 e 150 t

500 000

Compresi tra 22 e 50 t

400 000

Compresi tra 5,7 e 22 t

160 000

Compresi tra 2 e 5,7 t

80 000

Fino a 2 t

2 800

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti

2 400

Aeromobili ad ala rotante

Grandi

200 000

Medi

100 000

Piccoli

6 000

Altri

Aerostati

2 400

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW

100 000

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW

50 000

Motori non a turbina

10 000

Motori non a turbina CS 22 H, CS VLR App. B

5 000

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t

2 500

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t

770

Parti

Valore superiore a 20 000 EUR

1 000

Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR

600

Valore inferiore a 2 000 EUR

350


Tabella 3:   Certificati di omologazione supplementari [di cui al capitolo E dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

(EUR)

 

Diritti fissi (6)

Complesso

Standard

Semplice

Aeromobili a velatura fissa

Oltre 150 t

25 000

6 000

3 000

Compresi tra 50 e 150 t

13 000

5 000

2 500

Compresi tra 22 e 50 t

8 500

3 750

1 875

Compresi tra 5,7 e 22 t

5 500

2 500

1 250

Compresi tra 2 e 5,7 t

3 800

1 750

875

Fino a 2 t

1 600

1 000

500

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti

250

250

250

Aeromobili ad ala rotante

Grandi

11 000

4 000

2 000

Medi

5 000

2 000

1 000

Piccoli

900

400

250

Altri

Aerostati

800

400

250

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW

12 000

5 000

2 500

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW

5 800

2 500

1 250

Motori non a turbina

2 800

1 250

625

Motori non a turbina CS 22 H, CS VLR App. B

1 400

625

300

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t

2 000

1 000

500

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t

1 500

750

375


Tabella 4:   Modifiche di maggiore entità e riparazioni maggiori [di cui ai capitoli D e M dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

(EUR)

 

Diritti fissi (7)  (8)

Complesso

Standard

Semplice

Aeromobili a velatura fissa

Oltre 150 t

20 000

6 000

3 000

Compresi tra 50 e 150 t

9 000

4 000

2 000

Compresi tra 22 e 50 t

6 500

3 000

1 500

Compresi tra 5,7 e 22 t

4 500

2 000

1 000

Compresi tra 2 e 5,7 t

3 000

1 400

700

Fino a 2 t

1 100

500

250

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti

250

250

250

Aeromobili ad ala rotante

Grandi

10 000

4 000

2 000

Medi

4 500

2 000

1 000

Piccoli

850

400

250

Altri

Aerostati

850

400

250

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW

5 000

2 000

1 000

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW

2 500

1 000

500

Motori non a turbina

1 300

600

300

Motori non a turbina CS 22 H, CS VLR App. B

600

300

250

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t

250

250

250

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t

250

250

250


Tabella 5:   Modifiche di minore entità e riparazioni minori [di cui ai capitoli D e M dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

(EUR)

 

Diritti fissi (9)  (10)

Aeromobili a velatura fissa

Oltre 150 t

500

Compresi tra 50 e 150 t

500

Compresi tra 22 e 50 t

500

Compresi tra 5,7 e 22 t

500

Compresi tra 2 e 5,7 t

250

Fino a 2 t

250

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti

250

Aeromobili ad ala rotante

Grandi

500

Medi

500

Piccoli

250

Altri

Aerostati

250

Propulsione

Motori a turbina

500

Motori non a turbina

250

Elica

250


Tabella 6:   Diritti annuali riscossi dai titolari di certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione AESA ed altri certificati di omologazione ritenuti accettabili a norma del regolamento (CE) n. 1592/2002

(EUR)

 

Diritti fissi (11)  (12)  (13)

 

Progettazione UE

Progettazione non UE

Aeromobili a velatura fissa

Oltre 150 t

270 000

90 000

Compresi tra 50 e 150 t

150 000

50 000

Compresi tra 22 e 50 t

80 000

27 000

Compresi tra 5,7 e 22 t

17 000

5 700

Compresi tra 2 e 5,7 t

4 000

1 400

Fino a 2 t

2 000

670

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti

900

300

Aeromobili ad ala rotante

Grandi

65 000

21 700

Medi

30 000

10 000

Piccoli

3 000

1 000

Altri

Aerostati

900

300

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW

40 000

13 000

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW

6 000

2 000

Motori non a turbina

1 000

350

Motori non a turbina CS 22 H, CS VLR App. B

500

250

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t

750

250

Parti

Valore superiore a 20 000 EUR

2 000

700

Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR

1 000

350

Valore inferiore a 2 000 EUR

500

250

(4)

Nella parte II, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.

Base oraria relativa alle diverse operazioni:

Dimostrazione della capacità di progettazione tramite procedure alternative

Numero effettivo di ore

Produzione senza approvazione dell'impresa di produzione

Numero effettivo di ore

Metodi alternativi di conformità alle direttive di aeronavigabilità (Airworthiness Directives)

Numero effettivo di ore

Sostegno alla convalida (accettazione dei certificati EASA da parte di autorità estere)

Numero effettivo di ore

Assistenza tecnica richiesta da autorità estere

Numero effettivo di ore

Accettazione EASA di relazioni MRB

Numero effettivo di ore

Trasferimento di certificati

Numero effettivo di ore

Approvazione delle condizioni di volo ai fini del rilascio del permesso di volo

3 ore

Nuovo rilascio amministrativo di documenti

1 ora

Certificato di aeronavigabilità per l'esportazione (E-CoA) per aeromobili CS 25

6 ore

Certificato di aeronavigabilità per l'esportazione (E-CoA) per altri aeromobili

2 ore»


(1)  La definizione di “significativo” figura al paragrafo 21A.101, lettera b) dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003.

(2)  Per le definizioni di “base”, “non-base”, “livello 1”, “livello 2”, “componenti critici” e “autorità di certificazione”, cfr. l'accordo bilaterale applicabile in base al quale avviene la convalida.

(3)  I criteri di accettazione automatica dell'EASA per le modifiche di maggiore entità di livello 2 sono definite nella “EASA Executive Director Decision 2004/04/CF”, o nell'accordo bilaterale applicabile in base al quale avviene la convalida.»

(4)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

(5)  Per modelli derivati che comportano modifiche sostanziali al progetto di tipo, descritto al capitolo B dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.

(6)  Per certificati di omologazione supplementari che comportano modifiche sostanziali, di cui al capitolo B dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.

(7)  Per modifiche di maggiore entità che comportano modifiche sostanziali, di cui al capitolo B dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.

(8)  Modifiche e riparazioni al gruppo ausiliario di potenza vengono addebitate come modifiche e riparazioni a motori della stessa potenza nominale.

(9)  I diritti elencati nella presente tabella non si applicano alle modifiche e riparazioni di minore entità effettuate da un'impresa di progettazione conformemente al paragrafo 21A.263, lettera c), punto 2), della parte 21, del capitolo J, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003.

(10)  Modifiche e riparazioni al gruppo ausiliario di potenza vengono addebitate come modifiche e riparazioni a motori della stessa potenza nominale.

(11)  Per la versione cargo di un aeromobile munito di proprio certificato di omologazione si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto riscosso per la equivalente versione passeggeri.

(12)  Per i titolari di certificati multipli di omologazione e/o certificati multipli ristretti di omologazione, è praticata una riduzione dell'importo del diritto annuo sul secondo e sui successivi certificati di omologazione, o certificati ristretti di omologazione, per prodotti della medesima categoria, come indicato nella seguente tabella:

Prodotti della medesima categoria

Riduzione applicata all'importo del diritto fisso

1o

0 %

2o

10 %

3o

20 %

4o

30 %

5o

40 %

6o

50 %

7o

60 %

8o

70 %

9o

80 %

10o

90 %

11o e prodotti e successivi

100 %

(13)  Per aeromobili dei quali a livello mondiale sono registrati meno di 50 esemplari, le attività relative al mantenimento dell'aeronavigabilità saranno calcolate su base oraria, alla tariffa oraria indicata nella parte II dell'allegato, fino all'importo massimo applicabile alla corrispondente categoria di aeromobili. Per prodotti, parti o pertinenze che costituiscono elementi diversi dall'aeromobile, la limitazione si applica al numero di aeromobili sui quali il prodotto, la parte o la pertinenza in questione è stata installata.»


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