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Document 32008D0838

2008/838/CE: Decisione della Commissione, del 3 novembre 2008 , relativa alla vaccinazione preventiva in Portogallo contro l’influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti [notificata con il numero C(2008) 6348]

GU L 299 del 8.11.2008, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/838/oj

8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2008

relativa alla vaccinazione preventiva in Portogallo contro l’influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti

[notificata con il numero C(2008) 6348]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2008/838/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/94/CE stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza, all’individuazione precoce dell’influenza aviaria, nonché alla sensibilizzazione delle autorità competenti e degli allevatori e a una loro maggiore preparazione ai rischi che tale malattia comporta.

(2)

Dal settembre 2007 focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità sono comparsi in alcune aziende avicole nella parte nord-occidentale del Portogallo, in particolare in aziende di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina.

(3)

A norma della direttiva 2005/94/CE il Portogallo ha adottato provvedimenti per evitare la diffusione della malattia.

(4)

Il Portogallo ha effettuato una valutazione del rischio dalla quale è emerso che le aziende che detengono anatre domestiche (Anas platyrhynchos) destinate al ripopolamento della selvaggina (di seguito «anatre domestiche») presentano un significativo e immediato pericolo di diffusione dell’influenza aviaria in Portogallo e in altri Stati membri. Il Portogallo ha quindi deciso d’introdurre la vaccinazione d’emergenza per contenere i focolai.

(5)

La decisione 2008/285/CE della Commissione (2) ha approvato il programma di vaccinazione d’emergenza presentato dal Portogallo. La decisione comprende anche talune misure destinate alle aziende che detengono anatre domestiche vaccinate e alle aziende avicole non vaccinate, comprese le limitazioni della movimentazione delle anatre domestiche vaccinate, delle uova da cova e delle anatre domestiche da esse derivate, in conformità con il programma di vaccinazione d’emergenza approvato.

(6)

L’attuazione del programma di vaccinazione d’emergenza in Portogallo è stata completata il 31 luglio 2008.

(7)

In conformità con l’articolo 8 della decisione 2008/285/CE il Portogallo ha presentato una relazione sull’attuazione del programma di vaccinazione d’emergenza e ha trasmesso una relazione al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(8)

Sulla base delle informazioni fornite dal Portogallo, l’epidemia è stata contenuta con successo.

(9)

Sulla base di un’ulteriore valutazione del rischio, il Portogallo ritiene che, nell’azienda, le anatre domestiche da riproduzione d’alto valore siano ancora esposte al rischio potenziale d’infezione da virus dell’influenza aviaria, in particolare tramite il possibile contatto diretto con gli animali selvatici. Il Portogallo ha quindi deciso di continuare la vaccinazione contro l’influenza aviaria come misura a lungo termine mediante l’attuazione di un programma di vaccinazione preventiva nelle aziende a rischio della regione di Lisbona, Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha, che detengono tali anatre domestiche.

(10)

Con lettera del 10 settembre 2008 il Portogallo ha quindi presentato alla Commissione per approvazione un piano di vaccinazione preventiva.

(11)

In base a tale programma di vaccinazione preventiva il Portogallo intende introdurre la vaccinazione preventiva da applicare fino al 31 luglio 2009.

(12)

Il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali, nei pareri scientifici sull’uso della vaccinazione nella lotta contro l’influenza aviaria espressi dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare nel 2005 (3), nel 2007 (4) e nel 2008 (5) ha sostenuto che la vaccinazione d’emergenza e preventiva contro l’influenza aviaria costituisce un valido strumento che integra le misure di lotta contro tale malattia.

(13)

La Commissione ha esaminato inoltre il piano di vaccinazione preventiva presentato dal Portogallo e ritiene che sia conforme alle pertinenti disposizioni comunitarie. Vista la situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria a bassa patogenicità in Portogallo, il tipo di azienda in cui introdurre la vaccinazione e l’ambito di applicazione limitato del piano di vaccinazione, è opportuno approvare il piano di vaccinazione preventiva presentato dal Portogallo. L’attuazione di tale piano di vaccinazione preventiva fornirà ulteriori conoscenze ed esperienze pratiche riguardo all’efficacia del vaccino sulle anatre domestiche.

(14)

Ai fini di tale vaccinazione d’emergenza in Portogallo è opportuno impiegare unicamente vaccini autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (6) o del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (7).

(15)

È opportuno inoltre effettuare la sorveglianza e il monitoraggio dell’azienda che detiene anatre domestiche vaccinate e delle aziende avicole non vaccinate, secondo quanto indicato nel piano di vaccinazione d’emergenza.

(16)

È altresì opportuno introdurre determinate restrizioni alla movimentazione delle anatre domestiche vaccinate, delle loro uova da cova e delle anatre domestiche nate da esemplari vaccinati in conformità con il piano di vaccinazione preventiva. Visto il numero esiguo di anatre domestiche presenti nell’azienda in cui dev’essere effettuata la vaccinazione e per ragioni di rintracciabilità e di logistica è inopportuno spostare i volatili vaccinati dall’azienda.

(17)

Per quanto concerne gli scambi del pollame destinato al ripopolamento della selvaggina, il Portogallo ha adottato provvedimenti supplementari a norma della decisione 2006/605/CE della Commissione, del 6 settembre 2006, concernente alcune misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina (8).

(18)

Al fine di ridurre l’impatto economico sull’azienda interessata vanno fissate alcune deroghe alle limitazioni della movimentazione di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate, dato che tale movimentazione non rappresenta un rischio specifico per la propagazione della malattia, a condizione anche che siano predisposti la sorveglianza e il monitoraggio e che siano rispettate le norme specifiche di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari.

(19)

È opportuno approvare il piano di vaccinazione preventiva affinché possa essere attuato fino al 31 luglio 2009.

(20)

La decisione 2008/285/CE è abrogata in quanto obsoleta dal 31 luglio 2008.

(21)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce determinati provvedimenti che vanno applicati in Portogallo in relazione alla vaccinazione preventiva di anatre domestiche (Anas platyrhynchos) destinate al ripopolamento della selvaggina (di seguito «anatre domestiche») in un’azienda particolarmente a rischio d’introduzione dell’influenza aviaria. Tali provvedimenti comprendono alcune restrizioni della movimentazione in Portogallo delle anatre domestiche vaccinate e delle uova da cova e delle anatre domestiche da esse derivate, nonché della loro spedizione da detto Stato membro.

2.   La presente decisione si applica fatte salve le misure di protezione che il Portogallo deve adottare a norma della direttiva 2005/94/CE e della decisione 2006/605/CE.

Articolo 2

Approvazione del piano di vaccinazione preventiva

1.   È approvato il piano di vaccinazione preventiva in Portogallo contro l’influenza aviaria a bassa patogenicità presentato dal Portogallo alla Commissione il 10 settembre 2008, da effettuarsi in un’azienda situata nella regione di Lisbona e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha fino al 31 luglio 2009 («il piano di vaccinazione d’emergenza»).

2.   La Commissione pubblicherà il piano di vaccinazione preventiva.

Articolo 3

Condizioni per l’attuazione del piano di vaccinazione preventiva

1.   Il Portogallo garantisce che le anatre domestiche siano vaccinate conformemente al piano di vaccinazione preventiva con un vaccino eterologo inattivato bivalente contenente entrambi i sottotipi H5 e H7 del virus dell’influenza aviaria, autorizzato dallo Stato membro a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004.

2.   Il Portogallo garantisce inoltre che siano effettuati la sorveglianza e il monitoraggio dell’azienda che detiene le anatre domestiche vaccinate e delle aziende avicole non vaccinate, secondo quanto stabilito nel piano di vaccinazione preventiva.

3.   Il Portogallo garantisce un’attuazione efficace del piano di vaccinazione preventiva.

Articolo 4

Marcatura, restrizioni della movimentazione e delle spedizioni ed eliminazione delle anatre domestiche vaccinate

L’autorità competente garantisce che le anatre domestiche vaccinate presenti presso l’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1:

a)

rechino una marcatura individuale;

b)

non siano oggetto di spostamenti verso altre aziende avicole all’interno del Portogallo, né di spedizioni in altri Stati membri.

Dopo il periodo di riproduzione, tali anatre sono abbattute in modo eutanasico presso l’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e le loro carcasse sono eliminate in modo sicuro.

Articolo 5

Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di uova da cova originarie dell’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1

L’autorità competente garantisce che le uova da cova di anatre domestiche originarie dell’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1, possano essere oggetto di spostamenti solamente verso un incubatoio all’interno del Portogallo e non di spedizioni verso altri Stati membri.

Articolo 6

Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate

1.   L’autorità competente garantisce che le anatre domestiche nate da altre anatre domestiche vaccinate possano essere trasferite dopo la schiusa soltanto in un’azienda situata nella zona di monitoraggio istituita in Portogallo attorno all’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1, come stabilito nel piano di vaccinazione preventiva.

2.   In deroga al paragrafo 1 e a condizione che le anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate abbiano più di quattro mesi, esse possono:

a)

essere messe in libertà in Portogallo; oppure

b)

essere spedite in altri Stati membri purché:

i)

i risultati dei test di laboratorio e di sorveglianza stabiliti dal piano di vaccinazione preventiva abbiano un esito positivo; e

ii)

siano soddisfatte le condizioni per la spedizione di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui alla decisione 2006/605/CE.

Articolo 7

Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate

Il Portogallo garantisce che i certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), includano la frase seguente:

«Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2008/838/CE (9).

Articolo 8

Relazioni

Il Portogallo presenta alla Commissione una relazione sull’attuazione del programma di vaccinazione preventiva entro un mese dalla data di applicazione della presente decisione e trasmette relazioni trimestrali al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 9

Abrogazione

La decisione 2008/285/CE è abrogata.

Articolo 10

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2009.

Articolo 11

Destinatari

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(2)  GU L 92 del 3.4.2008, pag. 37.

(3)  The EFSA Journal (2005) 266, pagg. 1-21; Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza (Parere scientifico sull’influenza aviaria: aspetti relativi alla salute e al benessere degli animali).

(4)  The EFSA Journal (2007) 489, parere del gruppo di esperti scientifici in merito alla vaccinazione contro l’influenza aviaria, sottotipi H5 e H7, nel pollame domestico e nei volatili in cattività.

(5)  The EFSA Journal (2008) 715, pagg. 1-161, Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risks of its introduction into the EU poultry holdings.

(6)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

(7)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(8)  GU L 246 dell’8.9.2006, pag. 12.

(9)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 40


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