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Document 42007D0413

Decisione delle parti contraenti riunite in sede di Consiglio, del 12 giugno 2007 , relativa all'adozione di disposizioni attuative dell'articolo 6 bis della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)

GU L 155 del 15.6.2007, p. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32009D0371

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/413/oj

15.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/78


DECISIONE DELLE PARTI CONTRAENTI RIUNITE IN SEDE DI CONSIGLIO

del 12 giugno 2007

relativa all'adozione di disposizioni attuative dell'articolo 6 bis della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)

(2007/413/GAI)

LE PARTI CONTRAENTI della convenzione EUROPOL, Stati membri dell'Unione europea,

vista la convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (1), modificata dal protocollo che modifica detta convenzione (2), in particolare l'articolo 6 bis, secondo comma,

visti il progetto preparato dal consiglio di amministrazione e l'esito della consultazione dell'autorità di controllo comune,

considerando quanto segue:

(1)

Le parti contraenti riunite in sede di Consiglio devono adottare le disposizioni attuative dell'articolo 6 bis della convenzione Europol.

(2)

Nell'adozione della presente decisione le parti contraenti rispettano l'obbligo assunto in virtù della convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata dal Consiglio d'Europa il 28 gennaio 1981.

(3)

Le parti contraenti tengono del pari conto della raccomandazione R(87)15, del 17 settembre 1987, del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'uso dei dati di natura personale nel settore della polizia,

DECIDONO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

a)

«dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; una persona identificabile è una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

b)

«trattamento di dati personali» («trattamento»): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamenti o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione;

c)

«sistema informatizzato delle informazioni raccolte»: il sistema di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione Europol;

d)

«sistema di informazione»: il sistema di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della convenzione Europol;

e)

«archivio di lavoro per fini di analisi»: un archivio costituito per fini di analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della convenzione Europol;

f)

«Stato membro»: una parte contraente della convenzione Europol;

g)

«terzo»: Stato od organismo terzo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della convenzione Europol;

h)

«agente dell'Europol debitamente autorizzato»: un agente dell'Europol designato dalla direzione dello stesso al trattamento dei dati personali conservati a norma della presente decisione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente decisione si applica ai dati personali comunicati all'Europol al fine di determinare la pertinenza di tali dati per le funzioni svolte dall'Europol e se possano essere inseriti nel sistema informatizzato delle informazioni raccolte, ad esclusione:

a)

dei dati personali inseriti nel sistema di informazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della convenzione Europol;

b)

dei dati personali forniti da uno Stato membro o da un terzo ai fini dell'inserimento in un particolare archivio di lavoro per fini di analisi nonché di quelli inseriti in un siffatto archivio a norma dell'articolo 10 della convenzione Europol.

Articolo 3

Accesso ed uso

1.   L'accesso ai dati personali trattati dall'Europol a norma della presente decisione è limitato agli agenti dell'Europol debitamente autorizzati.

2.   Fatto salvo l'articolo 13 della convenzione Europol, i dati personali trattati dall'Europol a norma della presente decisione sono usati soltanto al fine di determinare la pertinenza di tali dati per le funzioni svolte dall'Europol e se possano essere inseriti nel sistema informatizzato delle informazioni raccolte.

Articolo 4

Norme in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza dei dati

1.   Nel trattare i dati personali a norma della presente decisione, l'Europol osserva le norme in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza dei dati stabilite dalla convenzione Europol, in particolare dall'articolo 14, paragrafo 3, e dagli articoli 16 e 25, e quelle adottate per la sua attuazione.

2.   L'Europol, qualora decida di inserire tali dati nel sistema informatizzato delle informazioni raccolte oppure di cancellarli o distruggerli, ne informa lo Stato membro o il terzo che li ha forniti.

Articolo 5

Termine per la conservazione dei dati

1.   Si adotta quanto prima, e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento di dati personali da parte dell'Europol, una decisione sul loro uso a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

2.   In mancanza di una decisione allo scadere del periodo di sei mesi, i dati personali sono cancellati o distrutti e se ne informa lo Stato membro o il terzo che li ha forniti.

Articolo 6

Responsabilità

1.   L'Europol ha la responsabilità di assicurare l'osservanza degli articoli 3, 4 e 5 della presente decisione.

2.   L'Europol informa il consiglio di amministrazione e l'autorità di controllo comune delle modalità con cui intende esercitare tale responsabilità prima di dare inizio al trattamento dei dati a norma della presente decisione.

Articolo 7

Decorrenza degli effetti

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÄUBLE


(1)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

(2)  GU C 2 del 6.1.2004, pag. 1.


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