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Document 32007R0611

Regolamento (CE) n. 611/2007 della Commissione, del 1 o giugno 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 11 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 141 del 2.6.2007, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2008; abrog. impl. da 32008R1126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/611/oj

2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/49


REGOLAMENTO (CE) N. 611/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 11

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.

(2)

Il 2 novembre 2006 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l’Interpretazione IFRIC 11 IFRS 2 — Operazioni con azioni proprie e del gruppo (di seguito «IFRIC 11»). L’IFRIC 11 indica come applicare l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni agli accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi del capitale proprio di un’entità o strumenti rappresentativi del capitale di un’altra entità dello stesso gruppo (ad esempio strumenti rappresentativi del capitale della controllante). L’Interpretazione era necessaria poiché a tutt’oggi non vi era alcuna indicazione su come contabilizzare nel bilancio di un’entità accordi di pagamento basato su azioni nell’ambito dei quali l’entità riceve beni o servizi come compenso per titoli rappresentativi del capitale della sua controllante.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dell’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l’IFRIC 11 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 è inserita l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 11 IFRS 2 — Operazioni con azioni proprie e del gruppo, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano l’IFRIC 11 di cui all’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2008, salvo se il loro esercizio comincia in gennaio o febbraio, nel qual caso applicano l’IFRIC 11 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1329/2006 (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 3).


ALLEGATO

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

«IFRIC 11

Interpretazione IFRIC 11 IFRS 2 — Operazioni con azioni proprie e del gruppo»

«Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»

INTERPRETAZIONE IFRIC 11

IFRS 2 — Operazioni con azioni proprie e del gruppo

Riferimenti

IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio

IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

Problemi

1.

La presente Interpretazione affronta due problemi. Il primo è se le seguenti operazioni debbano essere contabilizzate come regolate con strumenti rappresentativi di capitale o per cassa in base a quanto previsto dall’IFRS 2:

a)

un’entità assegna a propri dipendenti diritti su strumenti rappresentativi di capitale dell’entità medesima (ad esempio opzioni su azioni) e sceglie di acquistare, o è tenuta ad acquistare, gli strumenti rappresentativi di capitale (ovvero le azioni proprie) da un terzo per assolvere i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti; e

b)

un’entità o suoi azionisti assegnano diritti su strumenti rappresentativi di capitale dell’entità medesima (ad esempio opzioni su azioni) a dipendenti dell’entità e gli azionisti dell’entità forniscono gli strumenti rappresentativi di capitale necessari.

2.

Il secondo problema riguarda gli accordi di pagamento basato su azioni ai quali partecipano due o più entità appartenenti allo stesso gruppo. Ad esempio, dipendenti di una controllata ricevono diritti su strumenti rappresentativi di capitale della controllante come compenso per i servizi forniti alla controllata. Il paragrafo 3 dell’IFRS 2 prevede che:

ai fini del presente IFRS, i trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale di una entità da parte dei propri azionisti a favore di terzi che hanno fornito beni o servizi all’entità (compresi i dipendenti), sono operazioni con pagamento basato su azioni, a meno che il trasferimento non abbia palesemente motivi diversi dal pagamento di beni o servizi forniti all’entità. Ciò si applica anche ai trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale della controllante dell’entità, o di un’altra entità appartenente allo stesso gruppo, a favore di terzi che hanno fornito beni o servizi all’entità. (Corsivo aggiunto)

Tuttavia l’IFRS 2 non indica come tali operazioni debbano essere contabilizzate nel bilancio individuale o separato di ciascuna entità del gruppo.

3.

Pertanto, il secondo problema riguarda i seguenti accordi di pagamento basato su azioni:

a)

una controllante assegna diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale direttamente a dipendenti della sua controllata: la controllante (non la controllata) ha l’obbligo di fornire ai dipendenti della controllata gli strumenti rappresentativi di capitale necessari; e

b)

una controllata assegna diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante ai suoi dipendenti: la controllata ha l’obbligo di fornire ai suoi dipendenti gli strumenti rappresentativi di capitale necessari.

4.

La presente Interpretazione chiarisce come gli accordi di pagamento basato su azioni di cui al paragrafo 3 debbano essere contabilizzati nel bilancio della controllata che riceve servizi dai dipendenti.

5.

Vi può essere un accordo tra una controllante e la sua controllata in base al quale la controllata è tenuta a pagare la controllante per la fornitura degli strumenti rappresentativi di capitale ai dipendenti. La presente Interpretazione non indica come contabilizzare tali accordi di pagamento intra-gruppo.

6.

Pur essendo incentrata sulle operazioni con i dipendenti, la presente Interpretazione si applica anche ad analoghe operazioni con pagamento basato su azioni con fornitori di beni o servizi che non siano dipendenti.

Interpretazione

Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi del capitale proprio di un’entità (paragrafo 1)

7.

Le operazioni con pagamento basato su azioni nell’ambito delle quali un’entità riceve servizi come compenso per strumenti rappresentativi del proprio capitale devono essere contabilizzate come operazioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, a prescindere dal fatto che l’entità scelga di acquistare, o sia tenuta ad acquistare, tali strumenti rappresentativi di capitale da un terzo per assolvere gli obblighi nei confronti dei suoi dipendenti nel quadro dell’accordo di pagamento basato su azioni. Ciò si applica inoltre indipendentemente dal fatto che:

a)

i diritti dei dipendenti sugli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità siano stati assegnati dall’entità stessa o dal suo azionista/dai suoi azionisti; o

b)

l’accordo di pagamento basato su azioni sia stato regolato dall’entità stessa o dal suo azionista/dai suoi azionisti.

Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi di capitale della controllante

Una controllante assegna diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale a dipendenti della sua controllata [paragrafo 3, lettera a)]

8.

Purché l’accordo di pagamento basato su azioni sia contabilizzato come regolato con strumenti rappresentativi di capitale nel bilancio consolidato della controllante, la controllata deve misurare i servizi ricevuti dai suoi dipendenti conformemente alle disposizioni applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, rilevando un corrispondente incremento del patrimonio netto come apporto della controllante.

9.

Una controllante può assegnare diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale a dipendenti delle sue controllate, a condizione che abbiano completato un determinato periodo di servizio continuato presso il gruppo. Un dipendente di una controllata può trasferirsi ad un’altra controllata durante il periodo di maturazione specificato senza che vi sia alcun effetto per i diritti del dipendente sugli strumenti rappresentativi di capitale della controllante nel quadro dell’originario accordo di pagamento basato su azioni. Ciascuna controllata deve misurare i servizi ricevuti dal dipendente con riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale alla data in cui tali diritti su strumenti rappresentativi di capitale sono stati originariamente assegnati dalla controllante, come definito nell’appendice A dell’IFRS 2, e in proporzione al periodo di maturazione durante il quale il dipendente ha lavorato per ciascuna controllata.

10.

Può accadere che tale dipendente, dopo essersi trasferito da un’entità del gruppo ad un’altra, non soddisfi una condizione di maturazione diversa da una condizione di mercato, quale definita all’appendice A dell’IFRS 2, ad esempio in quanto lascia il gruppo prima di aver completato il periodo di servizio. In tal caso ciascuna controllata deve rettificare l’importo precedentemente rilevato rispetto ai servizi ricevuti dal dipendente conformemente ai principi di cui al paragrafo 19 dell’IFRS 2. Di conseguenza, se i diritti sugli strumenti rappresentativi di capitale assegnati dalla controllante non maturano per il mancato rispetto, da parte del dipendente, di una condizione di maturazione diversa da una condizione di mercato, nessun importo viene rilevato su base cumulativa per i servizi ricevuti da tale dipendente nel bilancio di alcuna controllata.

Una controllata assegna diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante a suoi dipendenti [paragrafo 3, lettera b)]

11.

La controllata deve contabilizzare l’operazione con i suoi dipendenti come regolata per cassa. Questa disposizione si applica indipendentemente da come la controllata ottenga gli strumenti rappresentativi di capitale per soddisfare i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti.

Data di entrata in vigore

12.

L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o marzo 2007 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o marzo 2007, tale fatto deve essere indicato.

Disposizioni transitorie

13.

L’entità deve applicare la presente Interpretazione retroattivamente conformemente allo IAS 8, fatte salve le disposizioni transitorie dell’IFRS 2.


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