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Document 32007R0608

Regolamento (CE) n. 608/2007 della Commissione, del 1 o giugno 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

GU L 141 del 2.6.2007, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/608/oj

2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/31


REGOLAMENTO (CE) N. 608/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 51, lettera b), secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (2) reca modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005.

(2)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 stabilisce il termine a partire dal quale può essere consentita la coltivazione di prodotti secondari, in via temporanea, nelle regioni in cui di solito i cereali sono raccolti più precocemente per motivi climatici, come previsto dall’articolo 51, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003. Su richiesta della Francia, è opportuno modificare tale data per una regione e due dipartimenti del suddetto Stato membro.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 795/2004.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2007 (GU L 101 del 18.4.2007, pag. 3).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Stato membro

Data

Belgio

15 luglio

Danimarca

15 luglio

Germania

15 luglio

Grecia meridionale (Peloponneso, Isole Ionie, Grecia occidentale, Attica, Egeo meridionale e Creta)

20 giugno

Grecia centrale e settentrionale [Macedonia orientale e Tracia, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Epiro, Tessaglia, Grecia continentale (Sterea) ed Egeo settentrionale]

10 luglio

Spagna

1o luglio

Francia (Aquitaine, Midi-Pyrénees e Languedoc-Roussillon)

1o luglio

Francia (Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (ad eccezione dei dipartimenti Loire-Atlantique e Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur e Rhône-Alpes)

15 luglio

Francia (dipartimenti Loire-Atlantique e Vendée)

15 ottobre

Italia

11 giugno

Austria

30 giugno

Portogallo

1o marzo»


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