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Document 32006D0259

2006/259/CE: Decisione della Commissione, del 27 marzo 2006 , che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE per quanto riguarda la regionalizzazione dell’Argentina e i modelli di certificati relativi all'importazione di carni fresche di bovini provenienti dal Brasile [notificata con il numero C(2006) 896] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 93 del 31.3.2006, p. 65–78 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 537–550 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; abrog. impl. da 32010D0477

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/259/oj

31.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/65


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2006

che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE per quanto riguarda la regionalizzazione dell’Argentina e i modelli di certificati relativi all'importazione di carni fresche di bovini provenienti dal Brasile

[notificata con il numero C(2006) 896]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/259/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, punti 1 e 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,

consideranto quanto segue:

(1)

La decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (2) stabilisce che le importazioni degli animali e delle carni in questione devono soddisfare le prescrizioni di cui al pertinente certificato redatto conformemente al modello stabilito dalla suddetta decisione.

(2)

L’Argentina ha confermato un focolaio di afta epizootica (di tipo O) insorto nella provincia di Corrientes, nel dipartimento di San Luís del Palmar, e l’8 febbraio 2006 ha immediatamente informato la Commissione.

(3)

Al fine di tutelare il livello sanitario della Comunità è necessario adottare misure di regionalizzazione temporanee intese a sospendere la importazioni di carni disossate ottenute da bovini originari di detto dipartimento e dei dipartimenti confinanti di Berón de Astrada, Capital, General Paz, Empedrado, Itati, Mbucuruyá e San Cosme.

(4)

Il primo sospetto di afta epizootica è stato notificato alle autorità veterinarie argentine il 4 febbraio 2006. Le autorità veterinarie hanno tuttavia sospeso la certificazione delle esportazioni di carni provenienti da animali macellati dopo il 4 gennaio 2006. L’importazione delle partite di dette carni provenienti da bovini macellati a decorrere dal 4 gennaio 2006 e originari di tali dipartimenti va sospesa. In deroga a tale sospensione è tuttavia opportuno permettere l’importazione nella Comunità delle partite di carni disossate e frollate, provenienti da bovini macellati tra il 4 gennaio e il 4 febbraio 2006, accompagnate da una certificazione firmata nello stesso periodo e già spedite nella Comunità.

(5)

In seguito a una recente missione della Commissione in Brasile risulta che, nonostante i sostanziali progressi compiuti in relazione ai sistemi di tracciabilità, occorrono ulteriori miglioramenti al fine di evitare possibili contatti tra animali di stato sanitario diverso. Va inoltre migliorata l’efficacia della vaccinazione contro l’afta epizootica e dei meccanismi in grado di dimostrare l’assenza del virus della malattia, tenendo conto che solo le carni disossate e frollate vengono importate nella Comunità.

(6)

Quale provvedimento supplementare è opportuno predisporre ulteriori garanzie relative ai contatti tra animali, alla vaccinazione e alla sorveglianza.

(7)

È inoltre necessario tenere conto della politica di non vaccinazione contro l’afta epizootica dello Stato di Santa Catarina.

(8)

L'allegato II della decisione 79/542/CEE va pertanto modificato di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 79/542/CEE è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 31 marzo 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2002, pag. 11.

(2)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/9/CE della Commissione (GU L 7 del 12.1.2006, pag. 23).


ALLEGATO

Nell’allegato II della decisione 79/542/CEE la parte 1 e l’elenco dei modelli di certificati veterinari, nonché il modello «BOV» di cui alla parte 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«ALLEGATO II

(CARNI FRESCHE)

Parte 1

ELENCO DI PAESI TERZI O DI PARTI DI PAESI TERZI (1)

Stato

Codice del territorio

Delimitazione del territorio

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Modelli

GS

1

2

3

4

5

6

AL — Albania

AL-0

Tutto il paese

 

 

AR — Argentina

AR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

AR-1

Le province di Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (eccetto i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe e Tucuman

BOV

A

1 e 2

AR-2

La Pampa e Santiago del Estero

BOV

A

1 e 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 e 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (solo il territorio di Ramón Lista) e Salta (solo il dipartimento di Rivadavia)

BOV

A

1 e 2

AR-6

Salta (solo i dipartimenti di General José de San Martin, Orán, Iruya e Santa Victoria)

BOV

A

1 e 2

AR-7

Le province di Chaco, Formosa (eccetto il territorio di Ramón Lista), Salta (eccetto i dipartimenti di General José de San Martin, Rivadavia, Orán, Iruya e Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 e 2

AR-8

Le province di Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, eccettuata la zona tampone di 25 km lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay, zona che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa

BOV

A

1 e 2

AR-9

La zona tampone di 25 km lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay, zona che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa

 

 

AR-10

Parte della provincia di Corrientes: i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar

BOV

A

1 e 2

AU — Australia

AU-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA — Bosnia-Erzegovina

BA-0

Tutto il paese

 

 

BG — Bulgaria a

BG-0

Tutto il paese

EQU

 

 

BG-1

Le province di Varna, Dobrič, Silistra, Šumen, Tărgovitšte, Razgrad, Ruse, Veliko Tărnovo, Gabrovo, Pleven, Loveč, Plovdiv, Smoljan, Pazardžik, distretto di Sofia, centro urbano di Sofia, Pernik, Kjustendil, Blagoevgrad, Vraca, Montana e Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Le province di Burgas, Jambol, Sliven, Stara Zagora, Haskovo, Kardžali e il corridoio della larghezza di 20 km lungo il confine con la Turchia

BH — Bahrein

BH-0

Tutto il paese

 

 

BR — Brasile

BR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

BR-1

Parte dello stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí);

stato di Espíritu Santo;

stato di Goiás;

parte dello stato del Mato Grosso comprendente la circoscrizione regionale di Cuiabá (esclusi i comuni di Santo António do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço), la circoscrizione regionale di Cáceres (escluso il comune di Cáceres), la circoscrizione regionale di Lucas do Rio Verde, la circoscrizione regionale di Rondonópolis (escluso il comune di Itiquiora), la circoscrizione regionale di Barra do Garça e la circoscrizione regionale di Barra do Burgres

BOV

A e H

1 e 2

BR-2

Stato del Rio Grande do Sul

BOV

A e H

1 e 2

BR-3

Parte dello stato del Mato Grosso do Sul, compreso il comune di Sete Quedas

BOV

A e H

1 e 2

BR-4

Parte dello stato del Mato Grosso do Sul, (esclusi i comuni di: Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Corumbá);

stato del Paraná;

stato di São Paulo

BOV

A e H

1 e 2

BR-5

Stato del Paraná,

stato del Mato Grosso do Sul;

stato di São Paulo.

1

BR-6

Stato di Santa Catarina

BOV

A e H

1 e 2

BW — Botswana

BW-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

BW-1

Le zone veterinarie di sorveglianza 5, 6, 7, 8, 9 e 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 e 2

BW-2

Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 12, 13 e 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 e 2

BY — Bielorussia

BY-0

Tutto il paese

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

CA — Canada

CA-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW,

G

 

CH — Svizzera

CH-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL — Cile

CL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN — Cina (Repubblica popolare)

CN-0

Tutto il paese

 

 

CO — Colombia

CO-0

Tutto il paese

EQU

 

 

CO-1

La zona delimitata dai seguenti confini: dal punto in cui il fiume Murri si getta nel fiume Atrato, scendendo lungo il fiume Atrato fino alle sue foci nell'Oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa Atlantica fino a Cabo Tiburón; da questo punto fino all'Oceano Pacifico seguendo il confine tra Colombia e Panama; da questo punto lungo la costa del Pacifico fino alle foci del fiume Valle e da qui proseguendo in linea retta fino al punto di confluenza tra il fiume Murri e il fiume Atrato.

BOV

A

2

CO-3

La zona delimitata dai seguenti confini: dalla foce del fiume Sinu nell'Oceano Atlantico, risalendo lungo questo fiume fino alla sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Córdoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica.

BOV

A

2

CR — Costa Rica

CR-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

CU — Cuba

CU-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

DZ — Algeria

DZ-0

Tutto il paese

 

 

ET — Etiopia

ET-0

Tutto il paese

 

 

FK — Isole Falkland

FK-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

GL — Groenlandia

GL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

Tutto il paese

 

 

HN — Honduras

HN-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

HR — Croazia

HR-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL — Israele

IL-0

Tutto il paese

 

 

IN — India

IN-0

Tutto il paese

 

 

IS — Islanda

IS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE — Kenya

KE-0

Tutto il paese

 

 

MA — Marocco

MA-0

Tutto il paese

EQU

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Tutto il paese

 

 

MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3)

MK-0

Tutto il paese

OVI, EQU

 

 

MU — Maurizio

MU-0

Tutto il paese

 

 

MX — Messico

MX-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

NA — Namibia

NA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

NA-1

Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam a est

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC — Nuova Caledonia

NC-0

Tutto il paese

BOV, RUF, RUW

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Tutto il paese

 

 

NZ — Nuova Zelanda

NZ-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA — Panama

PA-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

PY-1

Chaco centrale e regione di San Pedro

BOV

A

1 e 2

RO – Romania a

RO-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU — Russia

RU-0

Tutto il paese

 

 

RU-1

Regione di Murmansk, area autonoma di Jamalo-Nemets

RUF

SV — El Salvador

SV-0

Tutto il paese

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Zona situata ad ovest della “linea rossa” che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica ad ovest di Nkalashane.

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l'afta epizootica pubblicate, come atto legislativo, con il decreto n. 51 del 2001

BOV, RUF, RUW

F

1 e 2

TH — Thailandia

TH-0

Tutto il paese

 

 

TN — Tunisia

TN-0

Tutto il paese

 

 

TR — Turchia

TR-0

Tutto il paese

 

 

TR-1

Le province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale

EQU

 

 

UA — Ucraina

UA-0

Tutto il paese

 

 

US — Stati Uniti

US-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

XM — Montenegro

XM-0

Tutto il territorio doganale (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS — Serbia (2)

XS-0

Tutto il territorio doganale (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY — Uruguay

UY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

BOV

A

1 e 2

OVI

A

1 e 2

ZA — Sudafrica

ZA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Tutto il paese, tranne:

la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie di Mpumalanga e delle province settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana ad est del 28° di longitudine;

il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Tutto il paese

 

 

=

Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata (tranne che per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).

a

=

Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione europea.

Condizioni specifiche di cui alla colonna 6

“1”: Limitazioni geografiche e temporali:

“2” Limitazioni di categoria

Non sono autorizzate le frattaglie (tranne il diaframma e i muscoli masseteri per le specie bovine).

Parte 2

MODELLI DI CERTIFICATI VETERINARI

Modelli:

“BOV”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di animali domestici della specie bovina (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis e loro incroci);

“POR”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di animali domestici della specie suina domestica (Sus scrofa);

“OVI”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche delle specie domestiche ovina e caprina (Ovis aries e Capra hircus);

“EQU”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di animali domestici della specie equina domestica (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci);

“RUF”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi;

“RUW”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di animali non domestici in libertà diversi dai suidi e dai solipedi;

“SUF”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di suidi non domestici di allevamento;

“SUW”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di suidi non domestici in libertà;

“EQW”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di solipedi non domestici in libertà.

GS (garanzie supplementari):

“A”

:

garanzie relative alla frollatura, alla misura del pH e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati BOV (punto 10.6), OVI (punto 10.6), RUF (punto 10.7) e RUW (punto 10.4);

“B”

:

garanzie relative alle frattaglie rifilate frollate descritte nel modello di certificato BOV (punto 10.6);

“C”

:

garanzie relative agli esami di laboratorio per la peste suina classica sulle carcasse da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato SUW (punto 10.3 bis);

“D”

:

garanzie relative alla somministrazione, in azienda, di rifiuti alimentari agli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato POR [punto 10. 3 d)];

“E”

:

garanzie relative alle prove della tubercolosi sugli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato BOV [punto 10.4 d)];

“F”

:

garanzie relative alla frollatura e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati BOV (punto 10.6), OVI (punto 10.6), RUF (punto 10.7) e RUW (punto 10.4);

“G”

:

garanzie relative (1) all'esclusione delle frattaglie e del midollo spinale e (2) agli esami e all'origine dei cervidi, in rapporto alla sindrome del dimagrimento cronico conformemente ai modelli dei certificati RUF (punto 9.2.1) e RUW (punto 9.3.1).

“H”

:

garanzie supplementari richieste per il Brasile in relazione ai contatti tra animali, alla vaccinazione e alla sorveglianza. Tuttavia, poiché lo Stato brasiliano di Santa Catarina non effettua vaccinazioni contro l’afta epizootica, il riferimento a un programma di vaccinazione non è applicabile alle carni provenienti da animali originari di tale Stato e ivi macellati.

Note

a)

I certificati veterinari devono essere presentati dal paese esportatore, sulla base dei modelli riportati nella presente parte 2 dell'allegato II, secondo il formato del modello relativo alle carni corrispondenti. Essi devono contenere, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per ciascun paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o parte di esso.

b)

Deve essere presentato un certificato distinto e unico per le carni esportate da un singolo territorio figurante nelle colonne 2 e 3 della parte 1 dell'allegato II, spedite verso la stessa destinazione e trasportate in uno stesso vagone ferroviario, autocarro, aereo o nave.

c)

L' originale di ciascun certificato deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.

d)

Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà effettuata l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

e)

Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita (tabella al punto 8.3 del modello), al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante dell'originale tramite l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.

f)

Se il certificato, comprese le tabelle supplementari di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: (numero di pagina)/(numero totale di pagine) e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente.

g)

L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio. Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h)

L'originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'UE.

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(1)  Fatte salve prescrizioni specifiche in tema di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

(2)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(3)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati in materia attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(4)  Serbia e Montenegro sono repubbliche con un proprio territorio doganale che insieme costituiscono un'unione di Stati; per questo motivo devono essere elencati separatamente.

=

Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata (tranne che per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).

a

=

Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione europea.


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