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Document 32006R0249

Regolamento (CE) n. 249/2006 della Commissione, del 13 febbraio 2006 , che modifica i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 937/2001, (CE) n. 1852/2003 e (CE) n. 1463/2004 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione di taluni additivi per mangimi appartenenti al gruppo Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 42 del 14.2.2006, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 330M del 28.11.2006, p. 175–176 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/249/oj

14.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/22


REGOLAMENTO (CE) N. 249/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2006

che modifica i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 937/2001, (CE) n. 1852/2003 e (CE) n. 1463/2004 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione di taluni additivi per mangimi appartenenti al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare i termini dell’autorizzazione di un additivo su richiesta del titolare dell’autorizzazione.

(2)

L’uso dell’additivo bromidrato di alofuginone 6 g/kg (Stenorol), appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», è stato autorizzato per un periodo di 10 anni per le pollastre destinate alla produzione di uova dal regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione (2). L’autorizzazione era associata al responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo.

(3)

L’uso dell’additivo salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120), appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», è stato autorizzato per un periodo di 10 anni per i conigli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 937/2001 della Commissione (3). L’autorizzazione era associata al responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo.

(4)

L’uso dell’additivo salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate), appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», è stato autorizzato per un periodo di 10 anni per le pollastre destinate alla produzione di uova dal regolamento (CE) n. 1852/2003 della Commissione (4). L’autorizzazione era associata al responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo.

(5)

L’uso dell’additivo salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» è stato autorizzato per un periodo di 10 anni per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1463/2004 della Commissione (5). L’autorizzazione era associata al responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo e sostituiva la precedente autorizzazione di questo additivo, non associata a una persona specifica.

(6)

I titolari dell’autorizzazione, Hoechst Roussel Vet GmbH e Intervet International bv, hanno presentato, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, una domanda di modifica del nome del responsabile dell’immissione in circolazione degli additivi di cui ai considerando da 2 a 5. Alla domanda era allegata una documentazione dalla quale risulta che i diritti di commercializzazione di tali additivi sono stati trasferiti con effetto dal 1o agosto 2005 a Huvepharma nv.

(7)

L’attribuzione ad un’altra persona dell’autorizzazione di un additivo associata a un responsabile dell’immissione in circolazione si basa su una procedura puramente amministrativa e non ha richiesto una nuova valutazione degli additivi. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(8)

Per consentire a Huvepharma nv di esercitare i suoi diritti di proprietà, è necessario modificare di conseguenza il nome del responsabile dell’immissione in circolazione degli additivi.

(9)

I regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 937/2001, (CE) n. 1852/2003 e (CE) n. 1463/2004 devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(10)

È opportuno prevedere un periodo transitorio nel corso del quale possano essere smaltite le scorte esistenti.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 2430/1999, allegato I, seconda colonna della voce E 764, le parole «Hoechst Roussel Vet GmbH» sono sostituite da «Huvepharma nv».

Articolo 2

Nel regolamento (CE) n. 937/2001, allegato IV, seconda colonna della voce E 764, le parole «Intervet International bv» sono sostituite da «Huvepharma nv».

Articolo 3

Nel regolamento (CE) n. 1852/2003, all’allegato, seconda colonna della voce E 764, le parole «Intervet International bv» sono sostituite da «Huvepharma nv».

Articolo 4

Nel regolamento (CE) n. 1463/2004, all’allegato, seconda colonna della voce E 766, le parole «Intervet International bv» sono sostituite da «Huvepharma nv».

Articolo 5

Le scorte esistenti conformi alle disposizioni applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e a essere utilizzate fino al 31 luglio 2006.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1756/2002 del Consiglio (GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1).

(3)  GU L 130 del 12.5.2001, pag. 25.

(4)  GU L 271 del 22.10.2003, pag. 13.

(5)  GU L 270 del 18.8.2004, pag. 5.


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