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Document 32004D0158

2004/158/CE: Decisione della Commissione, del 16 febbraio 2004, che modifica la decisione 92/216/CEE riguardo alla pubblicazione dell'elenco delle autorità coordinatrici (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 390]

GU L 50 del 20.2.2004, p. 62–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/158(1)/oj

32004D0158

2004/158/CE: Decisione della Commissione, del 16 febbraio 2004, che modifica la decisione 92/216/CEE riguardo alla pubblicazione dell'elenco delle autorità coordinatrici (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 390]

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 20/02/2004 pag. 0062 - 0062


Decisione della Commissione

del 16 febbraio 2004

che modifica la decisione 92/216/CEE riguardo alla pubblicazione dell'elenco delle autorità coordinatrici

[notificata con il numero C(2004) 390]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/158/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito delle modalità di applicazione dell'articolo 4 della direttiva 90/428/CEE, ogni Stato membro è tenuto innanzitutto a designare un'autorità coordinatrice incaricata di raccogliere i dati necessari.

(2) La decisione 92/216/CEE della Commissione, del 26 marzo 1992, relativa alla raccolta di dati riguardanti i concorsi di equini di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/428/CEE del Consiglio(2), prevede che l'elenco di queste autorità venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie C.

(3) Per garantire l'informazione delle parti interessate sembra più opportuno pubblicare tale elenco sul sito web della Commissione.

(4) La decisione 92/216/CEE deve essere modificata di conseguenza.

(5) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 92/216/CEE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

"2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'autorità coordinatrice designata conformemente al paragrafo 1. Sulla base di questa comunicazione, la Commissione redige un elenco delle autorità coordinatrici. Tale elenco è pubblicato sul seguente sito web:

http://forum.europa.eu.int/Public/ irc/sanco/vets/information."

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60.

(2) GU L 104 del 22.4.1992, pag. 77.

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