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Document 32004R0297
Commission Regulation (EC) No 297/2004 of 19 February 2004 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 on the entry of certain names in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications (Ensaimada de Mallorca or Ensaimada mallorquina)
Regolamento (CE) n. 297/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ("Ensaimada de Mallorca" o "Ensaimada mallorquina")
Regolamento (CE) n. 297/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ("Ensaimada de Mallorca" o "Ensaimada mallorquina")
GU L 50 del 20.2.2004, p. 18–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Regolamento (CE) n. 297/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ("Ensaimada de Mallorca" o "Ensaimada mallorquina")
Gazzetta ufficiale n. L 050 del 20/02/2004 pag. 0018 - 0018
Regolamento (CE) n. 297/2004 della Commissione del 19 febbraio 2004 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ("Ensaimada de Mallorca" o "Ensaimada mallorquina") LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione "Ensaimada de Mallorca" o "Ensaimada mallorquina" quale indicazione geografica. (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, si è constatato che la domanda è conforme alle disposizioni di detto regolamento e in particolare che contiene tutti gli elementi richiesti a norma dell'articolo 4 del medesimo. (3) Dopo la pubblicazione della domanda di registrazione figurante nell'allegato del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea(2) non è stata presentata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2081/92. (4) La suddetta denominazione può pertanto essere iscritta nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" ed essere tutelata sul piano comunitario come indicazione geografica protetta. (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione(3), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato con la denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che viene iscritta quale indicazione geografica protetta (IGP) nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2) GU C 131 del 5.6.2003, pag. 14 (Ensaimada de Mallorca o Ensaimada mallorquina). (3) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 135/2003 (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 9). ALLEGATO Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria SPAGNA Ensaimada de Mallorca o Ensaimada mallorquina.