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Document 32004R0296

Regolamento (CE) n. 296/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1848/93 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari

GU L 50 del 20.2.2004, p. 15–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/10/2007; abrog. impl. da 32007R1216

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/296/oj

32004R0296

Regolamento (CE) n. 296/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1848/93 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 20/02/2004 pag. 0015 - 0017


Regolamento (CE) n. 296/2004 della Commissione

del 19 febbraio 2004

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1848/93 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2082/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari(1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) Il simbolo comunitario e la menzione di cui agli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2082/92 sono costituiti dai modelli che figurano nell'allegato I, parte A e parte B, del regolamento (CEE) n. 1848/93 della Commissione(2).

(2) Occorre completare il suddetto allegato con i simboli e le menzioni finlandese e svedese e dichiarare validi i simboli e le menzioni utilizzati a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, a condizione che essi siano conformi ai modelli che figurano nell'allegato del presente regolamento.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle attestazioni di specificità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1848/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

I logo e le menzioni nelle lingue finlandese e svedese utilizzati a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia sono validi a condizione che siano conformi ai modelli che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2) GU L 168 del 10.7.1993, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2182/98 (GU L 275 del 10.10.1998, pag. 18).

ALLEGATO

Parte A

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Parte B

>SPAZIO PER TABELLA>

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