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Document 32004R0294

Regolamento (CE) n. 294/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il secondo trimestre del 2004, nel quadro dei contingenti tariffari

GU L 50 del 20.2.2004, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/294/oj

32004R0294

Regolamento (CE) n. 294/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il secondo trimestre del 2004, nel quadro dei contingenti tariffari

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 20/02/2004 pag. 0012 - 0013


Regolamento (CE) n. 294/2004 della Commissione

del 19 febbraio 2004

che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il secondo trimestre del 2004, nel quadro dei contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana(1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità(2) prevede, all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare un quantitativo indicativo, espresso da una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascun contingente tariffario, ai fini del rilascio dei titoli di importazione per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno.

(2) I dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 2003, in particolare alle importazioni effettive, segnatamente nel corso del secondo trimestre nonché, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario durante questo stesso trimestre del 2004, inducono a fissare i quantitativi indicativi per i contingenti tariffari A, B e C in modo da consentire un approvvigionamento soddisfacente dell'intera Comunità e la prosecuzione dei flussi commerciali tra le filiere di produzione e di commercializzazione.

(3) In base agli stessi dati, occorre fissare il quantitativo massimo per il quale ogni operatore può presentare domande di titoli per il secondo trimestre del 2004, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001.

(4) Poiché le disposizioni del presente regolamento devono applicarsi prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il secondo trimestre del 2004, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

(5) È opportuno precisare che il disposto del presente regolamento è applicabile solo nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, tenuto conto che l'adesione dei nuovi Stati membri ha effetto a decorrere dal 1o maggio 2004 e che, a tempo debito, saranno prese le disposizioni del caso atte a garantire l'approvvigionamento della Comunità allargata.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato, per il secondo trimestre del 2004, al 29 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C.

Articolo 2

Per il secondo trimestre del 2004, il quantitativo di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 che può essere autorizzato per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato:

a) al 29 % del quantitativo di riferimento fissato in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C;

b) al 29 % del quantitativo fissato e notificato in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori non tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13).

(2) GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1439/2003 (GU L 204 del 13.8.2003, pag. 30).

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