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Document 32002R1079

Regolamento (CE) n. 1079/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

GU L 164 del 22.6.2002, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1079/oj

32002R1079

Regolamento (CE) n. 1079/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

Gazzetta ufficiale n. L 164 del 22/06/2002 pag. 0010 - 0010


Regolamento (CE) n. 1079/2002 della Commissione

del 21 giugno 2002

relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), prevede dei contingenti di eglefino per il 2002.

(2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

(3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di eglefino nelle acque della zona CIEM VIIa (acque della CE) da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 9 giugno 2002. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di eglefino nelle acque della zona CIEM VIIa (acque della CE) eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2002.

La pesca dell'eglefino nelle acque della zona CIEM VIIa (acque della CE) effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 9 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

(3) GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

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