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Document 31998D0295

98/295/CE: Decisione della Commissione del 22 aprile 1998 concernente il riconoscimento dell'«Hellenic Register of shipping» ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 131 del 5.5.1998, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/295/oj

31998D0295

98/295/CE: Decisione della Commissione del 22 aprile 1998 concernente il riconoscimento dell'«Hellenic Register of shipping» ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 05/05/1998 pag. 0034 - 0034


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 1998 concernente il riconoscimento dell'«Hellenic Register of shipping» ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/295/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE del Consiglio stabilisce che gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta di riconoscimento per la durata di tre anni per gli organismi che si conformano a tutti i principi di cui all'allegato, diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» dell'allegato stesso;

considerando che la Commissione ha accertato che l'«Hellenic Register of Shipping», che era già stato notificato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE del Consiglio, è conforme a tutti i criteri stabiliti dall'allegato della citata direttiva, ad eccezione di quelli previsti ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» di detto allegato;

considerando che la Grecia ha presentato una richiesta di adeguamento del riconoscimento dell'«Hellenic Register of Shipping» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della citata direttiva;

considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 7 della direttiva 94/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'«Hellenic Register of Shipping» è riconosciuto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE del Consiglio per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Il riconoscimento ha effetto solo per la Grecia.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1998.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione

(1) GU L 319 del 12. 12. 1994, pag. 20.

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