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Document 31995R1172

Regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi

GU L 118 del 25.5.1995, p. 10–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32009R0471

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1172/oj

31995R1172

Regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 25/05/1995 pag. 0010 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 1172/95 DEL CONSIGLIO del 22 maggio 1995 relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

considerando che, per le esigenze della politica commerciale comune, le statistiche comunitarie del commercio estero costituiscono uno strumento indispensabile e che devono essere elaborate secondo una metodologia comune a tutti gli Stati membri;

considerando tuttavia che, secondo il principio di sussidiarietà, per motivi di efficacia, l'organizzazione e l'esecuzione della raccolta e dello spoglio dei dati devono essere affidate agli Stati membri; che la Commissione deve assicurare l'integrazione e la divulgazione dei risultati comunitari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (2), ha stabilito le basi metodologiche relative a tutte le suddette statistiche;

considerando che, dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 2954/85 del Consiglio, del 22 ottobre 1985, che istituisce talune misure relative all'uniformazione e alla semplificazione delle statistiche del commercio tra gli Stati membri (3), e del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (4), alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1736/75 sono diventate ambigue;

considerando che le statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi devono continuare ad essere elaborate in base a procedure doganali; che è opportuno limitarsi ad adeguare le disposizioni già esistenti alle modifiche apportate alla legislazione doganale in vista del buon funzionamento del mercato interno;

considerando che, fra le suddette statistiche, la statistica del transito, la statistica dei depositi doganali e la statistica delle zone franche e dei depositi franchi non sono ancora state oggetto di una normativa armonizzata;

considerando che è preferibile integrare le disposizioni di carattere tecnico relative all'elaborazione delle statistiche del commercio estero nelle disposizioni d'applicazione del presente regolamento;

considerando che risulta opportuno procedere alla sostituzione della normativa in materia, onde aumentare la trasparenza, consolidando le norme giuridiche in vigore e chiarendo alcune terminologie;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che permetta di stabilirne le modalità di applicazione entro termini appropriati; che occorre istituire un comitato per garantire in tale settore una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità e gli Stati membri elaborano le statistiche degli scambi di beni della Comunità e degli Stati membri con i paesi terzi conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento.

CAPITOLO PRIMO

Osservazioni generali

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento e fatte salve eventuali disposizioni particolari, s'intende per:

a) « scambi di beni con i paesi terzi »: qualsiasi spostamento di merci tra un paese terzo e la Comunità o viceversa;

b) « merci »: tutti i beni mobili, ivi compresa la corrente elettrica;

c) « merci comunitarie »: le merci di cui all'articolo 4, punto 7 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5);

d) « merci non comunitarie »: le merci di cui all'articolo 4, punto 8 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

e) « paese terzo »: qualsiasi paese o territorio che non faccia parte del territorio statistico della Comunità, ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 3

1. Il territorio statistico della Comunità e dei suoi Stati membri corrisponde al territorio doganale della Comunità, quale è definito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. In deroga al paragrafo 1, il territorio statistico della Comunità comprende l'isola di Helgoland ma non comprende i dipartimenti francesi d'oltremare e le isole Canarie.

Articolo 4

1. Sono oggetto delle statistiche degli scambi di beni tra la Comunità e i suoi Stati membri e i paesi terzi tutte le merci che, dopo essere penetrate nel territorio statistico della Comunità o prima di lasciarlo, ricevono una destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Vanno comprese in tali statistiche anche le merci che, non potendo ricevere una destinazione doganale, costituiscono oggetto di scambi tra parti del territorio statistico della Comunità e i dipartimenti francesi d'oltremare o le isole Canarie.

Sono ancora comprese in tali statistiche, secondo le modalità determinate dalla Commissione in base alla procedura di cui all'articolo 21, talune merci che non sono oggetto di uno spostamento o che non ricevono una destinazione doganale.

Sono tuttavia escluse dalle suddette statistiche le merci di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/91.

2. Il paragrafo 1 riguarda sia le merci non comunitarie che quelle comunitarie, siano esse oggetto o meno di transazione commerciale.

Articolo 5

1. Le statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi comprendono le seguenti statistiche particolari:

- statistiche del commercio estero;

- statistiche del transito;

- statistiche dei depositi doganali;

- statistiche delle zone franche e dei depositi franchi.

2. Fra le merci di cui all'articolo 4, le stesse merci possono costituire oggetto di più statistiche particolari.

Secondo la procedura di cui all'articolo 21, la Commissione stabilisce le disposizioni che consentono di quantificare le sovrapposizioni di ogni statistica rispetto alle altre.

CAPITOLO II

Statistiche del commercio estero

Articolo 6

1. Fra le merci di cui all'articolo 4, sono oggetto delle statistiche del commercio estero:

a) le merci che, dopo essere penetrate nel territorio della Comunità:

- vengono in esso sottoposte al regime doganale della messa in libera pratica, del perfezionamento attivo o della trasformazione sotto dogana,

- sono contemplate dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma,

b) le merci che, in procinto di lasciare il territorio statistico della Comunità:

- sono sottoposte al regime doganale dell'esportazione o del perfezionamento passivo,

- hanno come destinazione doganale, la riesportazione dopo perfezionamento attivo, o, eventualmente, dopo trasformazione sotto dogana,

- sono citate all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma,

c) e le merci di cui all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma.

2. La Commissione può adottare disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 21, per mantenere la portata delle disposizioni di cui al paragrafo 1, tenuto conto dell'evoluzione della regolamentazione doganale comunitaria e delle disposizioni derivanti da convenzioni internazionali concluse dalla Comunità e dai suoi Stati membri che si riferiscono alle statistiche o hanno un'incidenza in materia statistica.

Articolo 7

Fatto salvo l'articolo 23, viene utilizzato come supporto dell'informazione statistica il modulo del documento amministrativo unico tramite il quale è effettuata, conformemente all'articolo 205 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (1), la dichiarazione ai fini di una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 6.

Articolo 8

1. Nel supporto dell'informazione statistica e fatto salvo l'articolo 23, le merci sono designate per tipo in conformità della regolamentazione doganale.

2. Per ogni tipo di merce, deve essere menzionato, all'atto dell'importazione, il numero di codice Taric di cui all'articolo 3, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2) e, all'atto dell'esportazione, il numero di codice della nomenclatura combinata.

3. Le merci devono essere designate conformemente ai paragrafi 1 e 2, anche quando altre regolamentazioni comunitarie prescrivono che le merci siano designate simultaneamente in base ad altre nomenclature.

Articolo 9

1. Fatti salvi la regolamentazione doganale e l'articolo 23, nel supporto dell'informazione statistica i paesi devono essere designati in modo da poter essere classificati nella rubrica corrispondente della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero e del commercio fra gli Stati membri, che la Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 21.

2. Per ogni paese deve essere menzionato il numero di codice previsto dalla nomenclatura dei paesi di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono non applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 unicamente nella fase della raccolta dei dati.

Articolo 10

1. Fatte salve le disposizioni relative al documento amministrativo unico per ogni tipo di merce classificata conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, nel supporto dell'informazione statistica vengono menzionati i seguenti dati:

a) la destinazione doganale, oppure il regime statistico;

b) per le merci importate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il paese d'origine o, nel caso che la Commissione deve precisare secondo la procedura di cui all'articolo 21, il paese di provenienza;

c) per le merci esportate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), il paese di destinazione;

d) la quantità della merce, in massa netta e unità supplementari;

e) il valore statistico delle merci;

f) il tipo di trasporto fino alla frontiera;

g) a decorrere dal 1° gennaio 1996, il tipo di trasporto interno;

h) la preferenza, secondo la codificazione prevista dalla regolamentazione doganale;

i) la nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera;

j) il contenitore.

2. Fatta salva la regolamentazione doganale, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 21, ha la facoltà di aggiungere all'elenco del paragrafo 1 i dati che seguono, stabilendo, per ciascuno di essi, la data a decorrere dalla quale essi vengono menzionati nel supporto dell'informazione statistica:

a) l'importo fatturato;

b) la natura della transazione;

c) le condizioni di consegna.

3. Gli Stati membri, per soddisfare esigenze nazionali, possono prescrivere che, nel supporto dell'informazione statistica, siano menzionati:

- per le merci di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro di destinazione e per le merci di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro di esportazione reale;

- dati diversi da quelli di cui al paragrafo 1, a patto che la fornitura di questi sia compatibile con le disposizioni relative al documento amministrativo unico.

4. Fatta salva la regolamentazione doganale, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 21, determina:

- la definizione dei dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, primo trattino;

- le modalità in base alle quali essi sono riportati nel supporto dell'informazione statistica.

Articolo 11

La Comunità e gli Stati membri elaborano le statistiche del commercio estero sulla base dei dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo le disposizioni stabilite dalla Commissione in base alla procedura di cui all'articolo 21.

Articolo 12

1. Si definisce come soglia statistica il limite, espresso in valore o in massa netta, al di sotto del quale non vengono elaborati risultati.

2. Le soglie statistiche sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

Articolo 13

1. Gli Stati membri trasmettono mensilmente i dati statistici mensili del loro commercio con paesi terzi, elaborati ai sensi dell'articolo 11, compresi i dati dichiarati riservati a norma della legislazione nazionale o della prassi vigente in materia di riservatezza statistica, ai sensi del disposto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (1). Il suddetto regolamento stabilisce le norme relative al trattamento confidenziale delle informazioni.

2. Ove necessario, le modalità di trasmissione dei dati di cui sopra sono stabilite dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 21.

Articolo 14

I risultati delle statistiche del commercio estero della Comunità e dei suoi Stati membri vengono elaborati dalla Commissione sulla base dei risultati ad essa trasmessi dagli Stati membri e vengono da questa messi a disposizione degli utenti in base alle sottovoci della nomenclatura combinata.

Articolo 15

Fatta salva la regolamentazione doganale, le disposizioni relative alla semplificazione dell'informazione statistica sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

CAPITOLO III

Statistiche del transito, statistiche dei depositi doganali e statistiche delle zone franche e dei depositi franchi

Articolo 16

1. L'elaborazione da parte degli Stati membri delle statistiche di cui agli articoli 17, 18 e 19 è facoltativa.

2. Le prescrizioni degli Stati membri in materia restano applicabili in mancanza di un'armonizzazione comunitaria.

Articolo 17

Fra le merci di cui all'articolo 4, le merci che penetrano nel territorio statistico di uno Stato membro, vi restano per un determinato periodo o vi sostano per motivi inerenti al trasporto e lo lasciano, sotto un regime doganale di transito, sono oggetto delle statistiche del transito.

Articolo 18

Fra le merci di cui all'articolo 4, quelle che sono assoggettate al regime del deposito doganale o per le quali le procedure relative a tale regime sono state espletate, conformemente al regolamento (CEE) n. 2913/92, costituiscono oggetto delle statistiche dei depositi doganali.

Articolo 19

Fra le merci di cui all'articolo 4, quelle che entrano nelle zone franche e nei depositi franchi, o che ne escono, conformemente al regolamento (CEE) n. 2913/92, costituiscono oggetto delle statistiche delle zone franche e dei depositi franchi.

CAPITOLO IV

Comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi

Articolo 20

1. È istituito un comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

3. Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente all'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal presidente, per iniziativa di questi oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 21

1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

CAPITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 22

1. I risultati desunti dalle statistiche a norma del presente regolamento possono essere divulgati. Tuttavia, su richiesta dell'esportatore o importatore, presentata presso le autorità nazionali competenti, i dati che ne consentano l'identificazione indiretta non sono divulgati o sono raggruppati affinché la loro diffusione non pregiudichi il rispetto della riservatezza statistica.

2. I provvedimenti necessari all'applicazione uniforme del paragrafo 1 sono adottati dalla Commissione in base alla procedura di cui all'articolo 21.

Articolo 23

1. Fatta salva la regolamentazione doganale, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 21, procedure semplificate di rilevazione delle informazioni creando, in particolare, le condizioni per un più esteso ricorso all'elaborazione automatica e alla trasmissione elettronica dell'informazione.

2. Tuttavia, le prescrizioni degli Stati membri in materia vengono applicate fino all'entrata in vigore delle procedure di cui al paragrafo 1 o per tenere conto della loro particolare organizzazione amministrativa.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile alla data in cui entrano in vigore le disposizioni d'applicazione di cui all'articolo 21. A tale data, vengono abrogati il regolamento (CEE) n. 1736/75 e il regolamento (CEE) n. 200/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo all'adeguamento delle statistiche del commercio estero della Comunità alle direttive sull'armonizzazione delle procedure di esportazione e di messa in libera pratica delle merci (1). Tutti i riferimenti a tali regolamenti, che compaiono negli atti comunitari in vigore, devono essere intesi come riferimenti al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1995.

Per il Consiglio Il Presidente A. MADELIN

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