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Document 31990R1704

Regolamento (CEE) n. 1704/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, recante disposizioni particolari in materia di restituzioni nel settore dei grassi

GU L 158 del 23.6.1990, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1704/oj

31990R1704

Regolamento (CEE) n. 1704/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, recante disposizioni particolari in materia di restituzioni nel settore dei grassi

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 23/06/1990 pag. 0030 - 0030


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1704/90 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1990

recante disposizioni particolari in materia di restituzioni nel settore dei grassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (2),

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (3),

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva (4), in particolare l'articolo 7,

considerando che alla luce delle circostanze che caratterizzano attualmente la situazione nella Repubblica democratica tedesca e delle loro ripercussioni sul mercato, è opportuno non procedere alla fissazione di restituzioni per i prodotti destinati a tale paese; che è opportuno altresì non prendere in considerazione la mancata fissazione delle restituzioni ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione concessa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La mancata fissazione della restituzione all'esportazione nella Repubblica democratica tedesca per l'olio d'oliva e i semi oleosi non è presa in considerazione:

- ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (5);

- ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7 e dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (6).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

(4) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

(5) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(6) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

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